Gli impianti antincendi

Gli impianti antincendi sono obbligatori in tutti gli edifici civili, vecchi o nuovi, con altezza antincendi uguale o superiore a 12 metri. L’altezza antincendi è un po’ inferiore a quella dell’edificio: si misura infatti dal piano terra esterno fino al livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile o comunque agibile. 
Le norme base sono quelle del Decreto ministeriale 16 maggio 1987, n. 246, mentre il testo fondamentale sulla sicurezza antincendio delle autorimesse è il decreto ministeriale 1 febbraio 1986.
La legge fissa innanzitutto i requisiti che deve avere l’area di accesso all’edificio (dal passo carraio in poi), per permettere alle autopompe dei vigili del fuoco di avvicinarsi all’edificio (larghezza 3,5 metri, altezza libera di 4 metri, pendenza non superiore al 10%, resistenza del pavimento di almeno 20 tonnellate e così via). 
Per gli edifici da 12 a 32 metri di altezza antincendio deve essere inoltre garantita la possibilità di accostamento delle autoscale a qualsiasi finestra o balcone. 
Le norme poi, a seconda sempre dell’altezza anti-incendi del palazzo, regolamentano l’ampiezza del vano scale e di quello dell’ascensore, la larghezza delle scale stesse (compresa quella dei pianerottoli), e dettano altri requisiti (essere o non essere, per esempio, a prova di fumo). Anche i tipi materiali edili e la resistenza al fuoco delle strutture sono oggetto di precise prescrizioni così come l’aerazione del locale macchine dell’ascensore.
Negli edifici di oltre 32 metri di altezza anti-incendi deve esistere un sistema di illuminazione di sicurezza (quindi con alimentazione autonoma dal resto dell’impianto), con segnalazione delle vie di fuga in caso di sfollamento causa incendio.
La Centrale Termica deve essere esterna e staccata dall’edificio, se:
- la caldaia è a gasolio, e l’altezza anti-incendi è superiore a 54 metri;
- la caldaia è a gas liquefatto (bombole) e l’altezza anti-incendi è superiore a 24 metri.
Deve essere esterna all’edificio, ma può essere sul terrazzo più alto se: 
- la caldaia è a metano o a gas città, e l’altezza anti-incendi è superiore a 54 metri. 
Non può essere nel piano interrato, anche quando in locali separati, se: 
- la caldaia è a gas liquefatto.
Le conduttore principali degli impianti del gas devono essere esterne al fabbricato, e a vista. Sono ammessi attraversamenti solo a certe condizioni.
Gli idranti sono obbligatori per ciascun vano scale degli edifici con altezza antincendio oltre i 24 metri. Ne deve esistere almeno uno, per ciascun piano compresi gli interrati. 
E’ fissata dalle norme anche la pressione minima dell’acqua che fuoriesce dall’idrante.
Per le autorimesse che non sono in edifici adibiti esclusivamente a tale uso, la legge detta numerose prescrizioni di sicurezza. Ne citiamo alcune scelte tra quelle più facili da verificare:
- autorimesse a box, ciascuno con accesso diretto, o autorimesse con capacità fino a 9 automobili: 1) altezza del locale non inferiore a 2 metri; 2) comunicazione con altri locali con porte metalliche piene a chiusura automatica; 3) aerazione naturale attraverso aperture non inferiori a 1/30 della pianta del locale; 4) eventuali box aerati con due aperture, in alto e in basso, non inferiori a 1/100 della pianta;
- altre autorimesse: 1) altezza dei locali non inferiore a 2,4 metri (2 metri sotto trave); l’altezza minima per gli autosilo scende a 1,8 metri; 2) spazio di parcheggio di perlomeno 20 metri quadrati, che scendono a 10 solo per le autorimesse sorvegliate e gli autosilo; 3) corsie di manovra di ampiezza non inferiore a 4,5 metri (5 metri per i box); 4) ingressi da spazi a cielo aperto; 5) rampe a senso unico di larghezza perlomeno di 3 metri o a doppio senso di perlomeno 4,5 metri; con pendenza fino a 20°; 6) ventilazione naturale con aperture di superficie complessiva non inferiore a 1/25 della pianta.
Il Certificato Prevenzione Incendi è un documento richiesto in particolare quando la caldaia ha una potenza superiore a 116 Kw (100 mila kilocalorie/ora) e per i garage condominiali con più di 9 posti macchina o box. Vale 6 anni: alla scadenza è compito dell’amministratore condominiale chiedere il rinnovo. 
Insieme al Cpi i Vigili del Fuoco rilasciano anche il certificato di conformità alle norme anti-smog. 
E’ possibile che un impianto non possieda un certificato prevenzione incendi ma che in compenso i Vigili del Fuoco abbiano rilasciato un nulla osta provvisorio. Non è del tutto chiaro però se competa al condominio, nella persona del suo rappresentante (l’amministratore) richiedere e ottenere il Cpi o se invece sia obbligo dei Vigili del Fuoco stessi fare un’ispezione e rilasciare il certificato (legge 818/84, art. 2, comma 8).
 

TAR Lombardia sentenza n. 2042 del 7 novembre 2016 in merito all'uso dei garage in condominio. “Il sindaco è l'autorità locale di pubblica sicurezza e ben può emettere un'ordinanza contingibile e urgente per tutelare l'incolumità dei cittadini laddove emerge che sono molto in ritardo i lavori per l'adeguamento dell'autorimessa alle norme antincendio. Decisiva in proposito la bocciatura dei vigili del fuoco che rilevavano i rischi per chi risiedeva e lavorava nell'area”.
 

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

 

Lettera prot. n. 15620/4108 sott. 22 del 03/11/1986

Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pavia
Risp. Fg. 21.7.1986 / 29.9.1986 n. 2272/3086

OGGETTO:Autorimesse suddivise in boxes miste o isolate affacciantesi su spazio a cielo libero con numero di boxes e/o autoveicoli superiore a nove (punto 2.3 del D.M. 1.2.86 - Voce n. 92 del D.M. 16.2.82).


Con riferimento alle note cui si risponde, si chiarisce che le autorimesse miste o isolate (a box affacciantesi su spazio a cielo libero) ed i parcheggi all'aperto o su terrazze non sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.

Le disposizioni contenute rispettivamente ai punti 2, 3 e 7 del D.M. 1 febbraio 1986 devono comunque essere osservate sotto la responsabilità dei titolari delle attività, fatta salva la possibilità dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco di effettuare sopralluoghi di controllo come previsto all'art. 14 del D.P.R. 29 luglio 1982, n° 577.

L'Ispettore Generale Capo
SANGIORGI

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Con il DPR 151/2011, ha posto come requisito di assoggettabilità la superficie, e non più la quantità di autoveicoli presenti.

Le autorimesse che superano i 300 metri quadri devono rispettare le prescrizioni del DM 1/2/1986 relativo a «Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili».

 

La delibera assembleare che, avendo constatato lo stato di usura e la non conformità alle norme di sicurezza antincendi di un impianto di riscaldamento centralizzato autorizza i singoli condomini a procedere all'installazione di impianti singoli, non arreca alcun pregiudizio al condomino dissenziente, posto che questi non potrebbe comunque godere dell'impianto, ma consente soltanto ai condomini di procurarsi l'utilità resa in precedenza dal bene comune con modalità differenti, più comode e convenienti.
* Trib. civ. Lecce, 30 aprile 1990, in Arch. loc. e cond. 1991, 508.

Se è vero che le finalità di pubblica sicurezza della normativa in materia di servizi antincendi sono comprensive dei rapporti tra privati (nel senso che ciò che è pericoloso per la generalità dei consociati lo è a maggior ragione per i vicini), non vale il reciproco, per cui una attività non pericolosa sotto il profilo del diritto amministrativo potrebbe tuttavia essere ritenuta pericolosa per i condomini e, come tale, essere vietata da un regolamento condominiale.
* Corte app. civ. Milano, 22 ottobre 1991, n. 1661.

Per informazioni complete e precise:

www.geomcap.altervista.org

 

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