Normativa sulle detrazioni
per ristrutturazioni
Risoluzione
dell'Agenzia entrate n. 167 del 12 luglio 2007
Circolare 2007 dell'Agenzia
delle Entrate con tutte le istruzioni
Altre preziose
informazioni qui:
http://www.lavorincasa.it/normative/normative11.php
Istruzioni online
dell'Agenzia
Modulo per la comunicazione e istruzioni
Aliquota IVA agevolata:
http://www.fiscooggi.it/reader/?MIval=cw_usr_view_articoloN&articolo=17084&giornale=17220
Possibile "doppia"
detrazione per lavori condominiali e per lavori sulla propria abitazione:
Agenzia Entrate 03.08.07
La legge n. 449/1997 ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento
una particolare agevolazione fiscale, consistente nella possibilità di detrarre
ai fini Irpef le spese sostenute per la realizzazione di lavori di manutenzione
straordinaria e di interventi di recupero edilizio in misura percentuale al
costo sostenuto.
La detrazione era prevista, per gli anni 1998 e 1999, nella misura del 41% delle
spese sostenute nell'anno fino ad un importo massimo di € 77.468,53 per ciascun
anno di imposta e per ogni immobile sul quale venivano eseguite le opere di
ristrutturazione.
L'agevolazione è stata prorogata per gli anni 2000, 2001, 2002 e 2003, anche se
la relativa percentuale è stata ridotta dal 41% al 36% e il limite di spesa, per
l'anno 2003, è stato diminuito a € 48.000.
La legge finanziaria per il 2004, nel prorogare l'agevolazione fino al 31
dicembre 2004, aveva nuovamente innalzato la percentuale di detrazione al 41% ed
il limite di spesa ad € 60.000; tuttavia, il DL n. 355/2003 (cd. milleproroghe),
convertito nella legge n. 47/2004, ha apportato ulteriori modifiche, per cui
allo stato attuale:
- l'agevolazione è prorogata fino al 31 dicembre 2005;
- l'aliquota è pari al 36%, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2004;
- il limite massimo di spesa è pari a € 48.000;
- è stata ripristinata, sempre con effetto retroattivo al 1° gennaio 2004 e fino
al 31 dicembre 2005, anche l'aliquota Iva ridotta del 10% sugli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria.
Dalla seconda metà del 2006 e fino al 31 dicembre (salvo proroghe della
finanziaria) la detrazione è del 36% e l'aliquota IVA del 10%.
Per quanto riguarda il limite dei 48.000
Euro per unità immobiliare nell'ambito condominiale va specificato che nel caso
in cui il condòmino sia partecipe, nello stesso periodo di imposta, a
prestazioni edilizie ammesse alla detrazione sia per parti comini che alla
propria unità immobiliare, il limite dei 48.000 Euro può essere utilizzato dal
condòmino proprietario della sola abitazione e pertinenze , 2 volte, una
con riferimento alle parti comuni ed una ulteriore per il proprio appartamento.
La conferma trova riscontro nella risoluzione 4
giugno 2007 n° 124, ove l’Agenzia delle Entrate, rispondendo all’istanza di un
CAAF, ritiene che “la quietanza che l’amministratore di condominio deve
rilasciare (...) a ciascun condomino, debba indicare specificamente la quota
della spesa relativa alle parti comuni imputabile a ciascuna delle unità
immobiliari (eventualmente) possedute dal condomino”.
Le agevolazioni sono state prorogate fino al 2010 con la
finanziaria del 2008: art. 1 comma 17 e seguenti.
17. Sono prorogate per gli anni 2008, 2009 e 2010, per una quota pari al
36 per cento delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità
immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni
tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1o
gennaio 2008 al 31 dicembre 2010;
b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti dal 1o
gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla
successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2011.
18. È prorogata per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura e alle
condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del
patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1,
lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1o
gennaio 2008.
19. Le agevolazioni fiscali di cui al comma 17 spettano a condizione che il
costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.
Chiarimento dell'Agenzia delle Entrate sulla differenza di
detrazione del 36% o del 55% per le varie tipologie di lavori
L’articolo 1, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha prorogato,
per le annualità 2008, 2009 e 2010, l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata
del 10 per cento alle prestazioni di servizi aventi ad oggetto gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 31, primo comma, lettere
a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a
prevalente destinazione abitativa privata. Ai fini del riconoscimento
dell’agevolazione in esame non è più richiesto, diversamente da quanto stabilito
per le operazioni effettuate nel periodo di imposta 2007, che il costo della
relativa manodopera sia evidenziato in fattura. L’applicazione dell’aliquota
IVA agevolata del 10 per cento, relativamente alle prestazioni di servizi aventi
ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio, prescinde quindi
dall’indicazione in fattura del costo della manodopera che, invece, si rende
necessaria, anche in relazione agli interventi effettuati nel periodo 2008/2010,
per il riconoscimento della detrazione d’imposta del 36% delle spese riguardanti
le seguenti opere edili: - interventi di recupero del patrimonio edilizio,
disciplinati all’articolo 2, comma 5, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e
successive modificazioni; - interventi di restauro e risanamento conservativo e
di ristrutturazione edilizia operati da imprese di costruzione o di
ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedono alla
successiva alienazione o assegnazione dell’immobile, di cui all’articolo 9,
comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 488 nel testo vigente al 31 dicembre
2010. Per questi interventi, infatti, l’obbligatorietà dell’indicazione in
fattura del costo della manodopera è disposta espressamente dall’articolo 1,
comma 19, della citata legge n. 244 del 2007.
(circolare 12/E
del 19 febbraio 2008)
Si richiama l'attenzione (ancora una volta) che
la quietanza debba riguardare la spesa attribuibile all'unità immobiliare e non
al condòmino.
Possono usufruire della detrazione tutti i soggetti passivi di imposta,
residenti o meno nel territorio dello Stato, che sono titolari del diritto di
proprietà o di altro diritto sull'immobile oggetto dell'intervento di
ristrutturazione, e che abbiano sostenuto i relativi costi.
Quindi, possono beneficiare della detrazione;
a) il proprietario o nudo proprietario;
b) il titolare del diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione,
superficie);
c) il locatario o comodatario;
d) i soci di cooperative a proprietà divisa o indivisa;
e) gli imprenditori individuali - anche come impresa familiare - limitatamente
agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce;
f) i soci delle società semplici, in nome collettivo o in accomandita semplice,
sempre che sussistano le stesse condizioni previste per l'imprenditore
individuale;
g) il familiare convivente del possessore o detentore purché sostenga le spese e
le fatture e i bonifici bancari siano intestati a lui (per la definizione di
familiare bisogna fare riferimento all'art. 5 del TUIR che comprende a tale
titolo il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo
grado). In tale ipotesi, si precisa che la detrazione spetta anche nel caso in
cui le autorizzazioni comunali siano intestate al proprietario dell'immobile e
non al familiare che usufruisce dell'agevolazione);
h) il futuro acquirente dell'immobile, che sia stato immesso nel possesso ed
abbia eseguito gli interventi di ristrutturazione, a condizione che sia stato
stipulato e registrato presso l'Ufficio competente il preliminare di vendita
(compromesso). Inoltre l'acquirente deve indicare gli estremi di registrazione
nell'apposito spazio previsto nel modello di comunicazione per la detrazione.
Anche i soggetti che eseguono in proprio i lavori possono beneficiare
dell'agevolazione, nei limiti delle sole spese sostenute per l'acquisto dei
materiali.
Possono verificarsi le seguenti ipotesi di variazione della soggettività
passiva:
a) vendita dell'immobile. In tal caso il diritto alla detrazione si trasferisce
sull'acquirente, sempreché si tratti di persona fisica;
b) morte del contribuente che detiene i diritti sull'immobile oggetto
dell'agevolazione. La detrazione spetta in tal caso esclusivamente agli eredi
che conservano la detenzione materiale e diretta del bene;
c) donazione dell'immobile. Il diritto alla detrazione si trasferisce al
donatario;
d) trasferimento dell'inquilino o del comodatario. E' questa l'unica ipotesi in
cui il diritto alla detrazione non si modifica. L'inquilino o il comodatario
continuano, infatti, a godere del diritto alla detrazione fino ad ultimazione
degli anni di competenza.
La detrazione spetta in relazione alle spese sostenute per le seguenti
tipologie di intervento:
a) lavori di manutenzione straordinaria, opere di restauro e risanamento
conservativo, lavori di ristrutturazione edilizia per singole unità immobiliari
residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, sulle loro
pertinenze come garage e posti auto, sull'acquisto o ristrutturazione delle
stesse purché diventino pertinenziali alla stessa unità immobiliare;
b) lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati su parti comuni di edifici
residenziali;
c) eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto ascensori,
montacarichi, ecc.;
d) opere per il conseguimento di risparmio energetico, per la cablatura di
edifici, per il contenimento di inquinamento acustico, per l'adozione di misure
di sicurezza statiche ed antisismiche degli edifici;
e) lavori per la messa a norma degli edifici;
f) esecuzione di opere interne;
g) realizzazione di autorimesse e posti auto. E' agevolato anche l'acquisto di
autorimesse e posti auto pertinenziali, limitatamente alle spese sostenute per
la realizzazione, sempreché si riesca a dimostrare le stesse con apposita
attestazione rilasciata dal venditore;
h) redazione dei documenti obbligatori per comprovare la sicurezza statica dei
fabbricati, ed interventi per l'adozione di misure per la prevenzione del
rischio di compimento di illeciti da parte dei terzi;
i) opere volte ad evitare gli infortuni domestici;
j) interventi sugli immobili finalizzati a favorire la mobilità dei portatori di
handicap;
k) manutenzione per la salvaguardia dei boschi;
l) interventi di bonifica dell'amianto.
Tra le spese per le quali compete la detrazione, oltre a quelle
per l’esecuzione di lavori, sono comprese:
-
le spese per la
progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
-
le spese per prestazioni e
le altre prestazioni professionali connesse;
-
le spese per la messa in
regola degli edifici - impianti elettrici e impianti a metano;
-
le spese per l’acquisto dei
materiali;
-
il compenso corrisposto per
la realizzazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
-
le spese per l’effettuazione
di perizie e sopralluoghi
-
l’imposta sul valore
aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le
autorizzazioni e denunzie di inizio lavori;
-
gli oneri di urbanizzazione;
-
gli altri eventuali costi
strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli
adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi
agevolati.
Sono inoltre detraibili i seguenti interventi:
-
eliminazione delle barriere
architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, ecc…
-
realizzazione di ogni
strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzi
di tecnologia avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna
all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ecc….(es:
telefoni viva voce, schermi di computer a tocco, ecc..)
-
adozione di misure
finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte
di terzi (per atto illecito si intende ad esempio: furto, aggressione,
sequestro di persona, ecc…). La detrazione viene applicata alle spese
sostenute per realizzare interventi sugli immobili:
-
rafforzamento,
sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli
edifici;
-
apposizione di grate
sulle finestre o la loro sostituzione
-
porte blindate o
rinforzate
-
apposizione o
sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;
-
istallazione di
rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
-
apposizione di
saracinesche;
-
tapparelle metalliche
con bloccaggi;
-
vetri antisfondamento;
-
casseforti a muro
-
fotocamere o cineprese
collegate con centri di vigilanza privati;
-
apparecchi rilevatori di
prevenzione antifurto e relative centraline
-
esecuzione di opere volte ad
evitare gli infortuni domestici (es: riparazioni di impianti insicuri
realizzati sui immobili, sostituzione tubi del gas, sistemazione prese di
corrente, istallazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas
inerti, montaggio di vetri antinfortuni, installazione del corrimano, ecc…)
Il citato DL n. 355/2003 ha
previsto l’applicabilità della detrazione del 36% anche agli interventi di
restauro, risanamento e ristrutturazione su interi fabbricati, eseguiti entro il
31 dicembre 2005 (prorogati 2006) da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da
cooperative edilizie, che provvedano alla successiva vendita o alienazione
dell’immobile entro il 30 giugno dell'anno seguente. La detrazione del 36% va calcolata, in
tale ipotesi, su un importo forfetario pari al 25% del prezzo di vendita o di
assegnazione dell’immobile risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione,
fermo restando il limite massimo di spesa annua di € 48.000.
Tale agevolazione non è subordinata né alla preventiva comunicazione al Centro
Operativo di Pescara, né al pagamento mediante bonifico bancario.
Nella determinazione
dell'ammontare dei costi sostenuti per la realizzazione delle opere edilizie
sono previsti, oltre all'esecuzione dei lavori e l'acquisto dei materiali in
senso stretto, anche alcuni oneri accessori quali:
- progettazione dei lavori;
- prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento realizzato;
- relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
- perizie e sopralluoghi;
- IVA; imposta di bollo, diritti comunali, autorizzazioni e/o concessioni;
- oneri di urbanizzazione
- ogni altro costo inerente la realizzazione dell'intervento agevolato.
Non danno diritto alla detrazione:
- gli interessi passivi su mutui, anticipazioni o scoperti di c/c accesi per
sostenere le spese dell'intervento edilizio;
- i costi di trasloco o custodia in magazzino dei mobili nel periodo di
esecuzione dei lavori di ristrutturazione.
Per incentivare ulteriormente il
recupero del patrimonio edilizio, è stabilito che i Comuni hanno la facoltà di:
- ridurre la tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) per
l’esecuzione delle opere;
- ridurre al 50% gli oneri correlati al costo di costruzione.
Il diritto alla detrazione è
subordinato all'effettuazione di specifici adempimenti di natura formale, quali:
- comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'inizio dei lavori, completa degli
allegati previsti dalla legge;
- pagamento alle ditte coinvolte nei lavori mediante bonifico bancario;
- per i lavori di valore complessivo maggiore di € 51.645,69 (iva inclusa),
presentazione della dichiarazione di esecuzione dei lavori;
- comunicazione alla ASL;
- conservazione dei documenti.
Circolare dell'Agenzia delle Entrate
sull'applicazione dell'Iva agevolata al 10% sulle ristrutturazioni.
Detrazione
d'Imposta anche su immobili già ristrutturati da impresa di costruzione. Le
disposizioni previste dall'art. 9, comma 2 Legge 28 dicembre 2001, n. 448
(finanziaria del 2002) hanno esteso il beneficio della detrazione d'imposta,
prevista dall'artico 1 della legge n. 449 del 1997, a favore anche degli
acquirenti di unità abitative collocate in fabbricati ristrutturati da
parte di imprese di costruzione indipendentemente dal valore degli
interventi eseguiti o dalle categorie di lavoro trattate, da calcolarsi
sull'ammontare forfetario pari al 25% del prezzo di vendita.
Riproposta dal
2008 con il decreto "milleproroghe" di fine Dicembre 2007
BOX E
GARAGE sono interessati dalla detrazione del 36% e riguarda la
realizzazione o l'acquisto di un box o posto auto. Anche in questo caso
l'agevolazione è applicabile gia dal 1° Gennaio 2006. Per poter usufruire della
detrazione del 36% è necessario che esista il vincolo di pertinenza tra
l'abitazione ed il box. In caso di acquisto di nuovo box
l'agevolazione è prevista anche al promissario acquirente. In questo caso è
necessaria la stipula di un compromesso di vendita regolarmente registrato
(Ufficio del registro). Gli estremi della registrazione andranno indicati nel
modulo di comunicazione che dovrà essere inviato a centro di servizio (centro
operativo di Pescara). Anche nel caso che si acquisti contemporaneamente
abitazione e box ancora in corso di costruzione la detrazione spetta ugualmente.
L'obbligo di inviare o conservare la documentazione di autorizzazione
comunale viene meno per gli interventi "esonerati" dalla normativa
edilizia locale (Risoluzione
n. 325/E del 12 novembre 2007)
Ai fini della detrazione del 36% delle spese sostenute per lavori di
ristrutturazione (esempio condizionatori), non è obbligatorio allegare la
dichiarazione di inizio attività quando l'intervento rientra tra quelli per i
quali la normativa edilizia locale non prevede alcun titolo abilitativo. Questo
è il parere dell'Agenzia a seguito di una richiesta di interpello volta a
conoscere se era consentita la dichiarazione sostitutiva nel caso di lavori di
manutenzione straordinaria, consistenti nella realizzazione di servizi
igienico-sanitari e tecnologici.
|
DETRAZIONE 36% ANCHE
SE MANCA LA DELIBERA CONDOMINIALE
Con
Risoluzione 25 giugno 2008, n. 264,
l’Agenzia delle Entrate,
contraddicendo una interpretazione
fornita precedentemente da una
Direzione Regionale, ha chiarito che
la detrazione IRPEF del 36% è
fruibile dal condomino che abbia
realizzato, nello stabile in cui
vive, interventi agevolabili senza
autorizzazione dell’assemblea
condominiale. Nel caso di specie un
condomino aveva realizzato, a
proprie spese, un ascensore nel
proprio condominio. L’intervento era
stato autorizzato dal Comune
(trattavasi di intervento
finalizzato all’abbattimento delle
barriere architettoniche), ma non
dall’assemblea condominiale. Una
Direzione Regionale aveva negato la
detrazione in quanto riteneva che
alla comunicazione di inizio lavori
dovesse essere allegata la delibera
assembleare e la tabella millesimale
di ripartizione delle spese. Con la
presente Risoluzione, invece,
l’Agenzia delle Entrate ritiene che
il condomino ha diritto a fruire
della detrazione del 36% anche se la
spesa non è stata preventivamente
autorizzata dall’assemblea
condominiale. Tuttavia, la
detrazione è limitata alla sola
parte di spesa riferibile alla quota
a lui spettante in base alla tabella
millesimale. |
La
comunicazione all'Agenzia delle Entrate
Prima dell'inizio dei lavori deve essere inviata mediante
raccomandata, con modello (allegato anche in calce a questo documento)
reperibile presso gli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, o in Internet
nel sito www.agenziaentrate.it, la
comunicazione di inizio lavori, completa degli allegati previsti dalla legge a
pena di decadenza dei benefici della detrazione. Gli allegati previsti sono i
seguenti:
a) dichiarazione di inizio attività dei lavori, autorizzazione ovvero
concessione edilizia a seconda di quanto previsto dalla legislazione edilizia;
b) fotocopia dei versamenti Ici effettuati a decorrere dal 1997, se dovuta. Ove
il contribuente che chiede di usufruire dell'agevolazione sia un soggetto
diverso da quello tenuto al pagamento dell'Ici, le copie delle ricevute non sono
necessarie. Allo stesso modo, le ricevute non vanno allegate nel caso di lavori
eseguiti su parti comuni condominiali;
c) estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato, e
dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori rilasciata dal proprietario
al locatario. Detta dichiarazione è necessaria solo nel caso in cui il detentore
dell'immobile che esegue i lavori non sia familiare convivente del possessore o
del detentore dell'immobile sul quale gli stessi sono eseguiti;
d) indicazione dei dati catastali o, in mancanza, copia della domanda di
accatastamento;
e) (per i lavori di natura condominiale) copia della delibera assembleare e
della tabella millesimale di ripartizione delle spese; qualora l'importo dei
lavori superi quello preventivato, sarà necessario trasmettere la nuova o
ulteriore tabella di ripartizione delle spese.
Riguardo alla comunicazione, si
precisa inoltre che:
- nel caso in cui sull'immobile coesistano più diritti reali (ad esempio perché
lo stesso è in comproprietà) e i titolari di tali diritti, avendo sostenuto le
spese di ristrutturazione, vogliano beneficiare dell'agevolazione, il modulo,
insieme agli allegati, potrà essere trasmesso da uno solo di essi;
- devono essere trasmessi tanti modelli quante sono le unità immobiliari oggetto
dei lavori e le abilitazioni amministrative.
Per quanto concerne la
documentazione da allegare alla comunicazione si sottolinea che è possibile
allegare soltanto un'autocertificazione, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.
445, attestante che tutta la documentazione è stata raccolta ed è a disposizione
per ogni eventuale verifica su richiesta degli Uffici finanziari. Anche in caso
di autocertificazione, il contribuente dovrà barrare le caselle del modulo
relative alla documentazione richiesta.
La comunicazione deve essere
inviata al seguente indirizzo, valido per tutte le regioni:
AGENZIA DELLE ENTRATE - CENTRO OPERATIVO DI PESCARA
VIA RIO SPARTO N. 21
65100 PESCARA
Per la detrazione del 55% riguardante i lavori relativi al risparmio energetico,
con la Circolare n. 36/E del 31/05/07 si è estinto l’obbligo di inviare al
centro operativo di Pescara la comunicazione preventiva di inizio dei lavori.
L'esecuzione dei lavori non deve quindi essere preceduta da alcuna formalità nei
confronti dell'amministrazione finanziaria né dall'invio della comunicazione di
inizio lavori alla ASL anche se questo adempimento si renderà, ovviamente,
necessario per l'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e di
sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri.
Pagamento alle ditte coinvolte nei lavori mediante bonifico bancario
I pagamenti alle ditte che effettuano i lavori in oggetto devono essere
effettuati esclusivamente a pena di decadenza mediante bonifico bancario da cui
risulti:
- la causale del versamento
- il codice fiscale del soggetto che paga ed il codice fiscale e la partita IVA
del beneficiario.
Se più soggetti partecipano alla spesa detraibile, per usufruire del beneficio è
possibile alternativamente indicare sul bonifico il codice fiscale di tutti gli
interessati ovvero solo quello di colui che ha presentato la comunicazione al
Centro Operativo di Pescara. In tale ultima ipotesi, gli altri aventi diritto
dovranno indicare nel modello Unico il codice fiscale del soggetto che ha
presentato la domanda (cioè quello riportato sul bonifico bancario).
In caso di interventi su parti comuni condominiali, sul bonifico occorrerà
indicare:
- il codice fiscale del condominio
- il codice fiscale dell'amministratore o di altro condomino che provvede al
pagamento.
Modalità diverse dal bonifico bancario possono essere utilizzate nei seguenti
casi:
- oneri di urbanizzazione
- ritenute d'acconto sui compensi corrisposti ai professionisti
- imposta di bollo
- diritti, concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori.
Nel caso in cui la comunicazione di inizio lavori sia stata inviata da un
contribuente, mentre le fatture riportano anche il nominativo del coniuge a
carico, la detrazione può competere, anche interamente, al coniuge che ha
inviato la comunicazione e che ha sostenuto la spesa, purché il suo nome compaia
nella fattura emessa dall`impresa che ha eseguito i lavori. In sostanza, in caso
di cointestazione delle fatture, la detrazione può competere anche ad uno solo
degli intestatari. Viceversa, nell`ipotesi in cui la fattura sia intestata
unicamente ad uno solo dei due coniugi, mentre la comunicazione di inizio lavori
e il pagamento con bonifico siano stati effettuati dall`atro coniuge, la
detrazione IRPEF non compete a quest`ultimo (ferma restando la possibilità di
fruire del beneficio in capo all`intestatario delle fatture, riportando il
codice fiscale del coniuge che ha inviato la comunicazione in sede di
dichiarazione dei redditi).
L'agenzia delle Entrate, nell'ambito della risoluzione 184/E del 12 giugno
2002, ha tenuto a precisare che il familiare convivente del possessore o
detentore dell'immobile può essere ammesso a fruire della detrazione Irpef, a
condizione che: sussista la situazione di convivenza sin dal momento in
cui viene effettuata la comunicazione preventiva all'inizio dei lavori al Centro
operativo di Pescara (al riguardo, si veda anche la risoluzione 6 maggio 2002,
n. 136); le spese risultino effettivamente a carico del familiare convivente già
al momento dell'avvio della procedura, coincidente con l'invio della
dichiarazione di inizio lavori all'amministrazione finanziaria. Nello stesso
ambito, l'agenzia delle Entrate ha, inoltre, precisato che non è necessario che
l'abitazione nella quale convivono «familiare» e intestatario dell'immobile
costituisca per entrambi l'abitazione principale, mentre è necessario che i
lavori agevolati siano effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica
il rapporto di convivenza (circolare 24/E del 10 giugno 2004). Tuttavia, se il
figlio ha trasferito la residenza nella casa acquistata per fruire delle
agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, probabilmente il padre non
risulterà più convivente con il figlio e la detrazione Irpef non potrà trovare
applicazione a meno che, prima dell'inizio dei lavori, anche il padre
trasferisca la residenza nella casa del figlio.
Comunicazione alla ASL
Qualora le norme vigenti in materia di sicurezza dei cantieri
prevedano l'obbligo di notifica preliminare all'Azienda Sanitaria competente,
contestualmente alla comunicazione al Centro Operativo deve essere inviata una
comunicazione con raccomandata A/R alla ASL.
La comunicazione deve essere fatta a cura del committente o della ditta che
esegue i lavori e deve contenere le seguenti indicazioni:
a) generalità del committente dei lavori ed esecuzione degli stessi;
b) natura dell'intervento da realizzare;
c) dati identificativi dell'impresa esecutrice i lavori con esplicita assunzione
di responsabilità relativamente agli obblighi sulla sicurezza del lavoro e
contributivi;
d) data di inizio dell'intervento edilizio.
Per controllare se vige l'obbligo
di comunicazione all'Asl, leggi in fondo alla pagina.......
Conservazione dei documenti
Infine, il contribuente deve conservare tutta la documentazione (fatture,
ricevute dei bonifici, ecc.).
Il calcolo del beneficio viene
effettuato sulla spesa effettivamente sostenuta nell'anno (documentata mediante
le ricevute dei bonifici), seguendo cioè il cd. criterio di cassa.
A tal fine si dovrà tenere conto del fatto che la percentuale di detrazione è
pari:
- al 41% per gli anni 1998 e 1999
- al 36% per gli anni 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
e che il limite massimo di spesa è pari:
- a € 77.468,53 per gli anni 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002
- a € 48.000 per gli anni 2003, 2004 e 2005.
Una volta determinato l'importo,
esso deve essere rateizzato in 5 o 10 quote costanti di pari importo:
- nell'anno in cui la spesa è stata sostenuta e nei quattro anni successivi
oppure
- nell'anno in cui è stata sostenuta la spesa e nei nove anni successivi.
Per gli anni 2002, 2003, 2004 e 2005 la detraibilità in 10 anni non è consentita
ai soggetti con almeno 75 anni, che devono optare per la ripartizione in 5 anni,
e a quelli con almeno 80 anni, che devono optare per la detrazione in tre anni.
La scelta deve essere operata
nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui sono stati sostenuti i
pagamenti.
La percentuale di detrazione di cui il contribuente può beneficiare è, invece,
determinata in relazione all'inizio dei lavori: pertanto un lavoro iniziato nel
1999 usufruisce della detrazione del 41% anche se il costo è stato
effettivamente sostenuto nel 2000.
Nel caso in cui l’intervento di
ristrutturazione abbia durata superiore ad un anno, nel computo del limite
massimo annuo di spesa agevolabile occorre tenere conto delle spese sostenute
negli anni precedenti. In altre parole, le spese sostenute nell’anno in corso
danno diritto alla detrazione solo se quelle relative agli anni precedenti non
superano il limite di € 48.000 da riferire a ciascun immobile.
DETRAZIONE
DEL 36%, IVA e PERMESSI EDILIZI
Uno per uno i
lavori agevolati
Opere
riguardanti gli appartamenti
Per
il tipo do opere si fa riferimento alle
interpretazioni locali prevalenti. Per il 36% la
dizione “dipende” fa riferimento alla corretta applicazione di normative
tecniche (per esempio, sul risparmio energetico, o sull’abbattimento delle
barriere architettoniche) o all’esecuzione di lavori condominiali che
coinvolgano anche le proprietà private .
|
Muri e soffitti |
|
Opera |
Tipo Opera |
Sconto 36%? |
IVA % |
TITOLI ABILITATIVI |
|
Tinteggiatura, gessatura, rappezzamento e rifacimento
di intonaci interni |
M.O. |
NO |
10 |
Nessuno |
|
Nicchie nei muri interni |
M.O. |
NO |
10 |
Nessuno |
|
Ampliamento di vani porta dell’appartamento |
M.O. |
NO |
10 |
Nessuno |
|
Apertura o chiusura di porte interne |
M.O. |
NO |
10(1) |
Nessuno |
|
Spostamento di pareti mobili |
M.O. |
NO |
10 |
Nessuno |
|
Sostituzione o abbattimento di muri interni |
R.R. |
SI |
10 |
Dia |
|
Demolizione e/o ricostruzione ampliando le volumetrie
esistenti |
R.E. |
SI |
10 |
Permesso di costruire o Dia |
|
Divisione di un appartamento in due |
R.E. |
SI |
10 |
Permesso di costruire o Dia |
|
Adeguamento delle altezze dei solai, con rispetto delle
volumetrie esistenti |
R.R. |
SI |
10 |
Dia |
|
Pavimenti |
|
Opera |
Tipo Opera |
Sconto 36%? |
IVA % |
PERMESSI NECESSARI |
|
Demolizione e ricostruzione totale o parziale di
pavimenti |
M.O. |
NO |
10 |
Nessuno |
|
Ribassatura
pavimento o soffitto |
R.R. |
SI |
10 |
Dia |
|
Sostituzione di gradini con scivoli all’interno
dell’appartamento |
M.O. |
Dipende |
4 |
Nessuno |
|
Bagni |
|
Opera |
Tipo Opera |
Sconto 36%? |
IVA % |
PERMESSI NECESSARI |
|
Semplice sostituzione dei sanitari ,
nuove piastrellature del bagno
|
M.O. |
NO |
10(1) |
Nessuno |
|
Nuovi servizi igienici in bagno, compresi scarichi e tubature
interni all’appartamento |
M.S. |
SI |
10(1) |
Dia |
|
Installazione di nuova doccia, scarichi
compresi |
M.O. |
SI |
10(1) |
Nessuno(2) |
|
Sostituzione di vasca tradizionale con vasca
idromassaggio |
M.O |
NO |
10(1) |
Nessuno(2) |
|
Nuovo bagno |
M.S. |
SI |
10(1) |
Dia |
|
Apertura di finestre a servizio di locali da adibire a servizi
igienici e per esigenze di
areazione di locali abitabili |
R.R. |
SI |
10(1) |
Dia |
|
Costruzione di servizi igienici in ampliamento della superficie
o dal volume dell’edificio |
R.E. |
SI |
10 |
Permesso di costruire o Dia |
|
Balconi e terrazze |
|
Opera |
Tipo Opera |
Sconto 36%? |
IVA % |
PERMESSI NECESSARI |
|
Riparazione balconi e terrazze, comprese le pavimentazioni e
parapetti, con materiali dello stesso tipo |
M.O. |
Dipende |
10 |
Nessuno |
|
Riparazione balconi e terrazze, comprese le pavimentazioni e
parapetti, con materiali di diverso tipo |
M.S. |
SI |
10 |
Dia |
|
Nuova serra sul balcone o terrazzo |
M.S. |
SI |
10(1) |
Dia |
|
Veranda, che chiude balcone o terrazza |
R.E. |
SI |
10(1) |
Permesso di costruire o Dia |
|
Balcone di nuova costruzione o ampliamento dell’esistente |
R.E. |
SI |
10 |
Permesso di costruire o Dia |
|
Cantine e soffitte |
|
Opera |
Tipo Opera |
Sconto 36%? |
IVA % |
PERMESSI NECESSARI |
|
Riparazione, conservando caratteristiche uguali a quelle
esistenti |
M.O. |
Dipende |
10 |
Nessuno |
|
Suddivisioni interne, con demolizioni o ricostruzioni pareti
divisorie |
M.S. |
SI |
10(1) |
Dia |
|
Ampliamento al sottotetto dei locali abitabili |
R.E. |
SI |
10 |
Permesso di costruire o Dia |
|
Sottotetto trasformato in abitazione autonoma |
R.E. |
No |
10 |
Permesso di costruire o Dia |
|
Infissi |
|
Opera |
Tipo |
Sconto 36%? |
IVA % |
PERMESSI NECESSARI |
|
Installazione di doppi vetri |
M.O. |
Dipende |
10(1) |
Nessuno |
|
Installazione di porte blindate dell’appartamento, grate alle
finestre, tapparelle blindate, serrature
anti-ladro |
M.O. |
SI |
10(1) |
Nessuno |
|
Sostituzione infissi
e serramenti dell’appartamento che danno sull’esterno (porte,
finestre, portefinestre), senza modifica del materiale |
M.O. |
NO |
10(1) |
Nessuno |
|
Sostituzione di persiane con serrande |
M.O. |
Dipende |
10(1) |
Nessuno |
|
Sostituzione di infissi interni
(porte) |
M.O. |
NO |
10(1) |
Nessuno |
|
Sostituzione degli infissi e dei serramenti che danno
all’esterno dell’appartamento con materiali
diversi |
M.S. |
SI |
10(1) |
Dia |
|
Altre opere murarie |
|
Opera |
Tipo |
Sconto 36%? |
IVA % |
PERMESSI NECESSARI |
|
Messa in opera di pannelli di
coibentazione |
M.O. |
Dipende |
10 |
Nessuno |
|
Installazione di caminetti (se esiste la canna fumaria)
|
M.O. |
NO |
10 |
Nessuno |
|
Installazione di caminetti (se non esiste la canna fumaria) |
M.S. |
SI |
10 |
Dia |
|
Creazione di un soppalco all’interno dell’appartamento di meno
di m.270 di
altezza media |
M.S. |
SI |
10 |
Dia |
|
Creazione di un soppalco all’interno dell’appartamento di più di
m.270 di
altezza media |
R.E.. |
SI |
10 |
Permesso di costruire o Dia |
|
Sopraelevazione ultimo piano |
R.E.. |
SI |
10 |
Permesso di costruire o Dia |
|
Cassaforte murata |
M.O. |
SI |
10 |
Nessuno |
|
Nuova mansarda sopraelevata |
R.E. |
SI |
10(1) |
Permesso di costruire o Dia |
|
Impianti di riscaldamento e dell’acqua |
|
Opera |
Tipo |
Sconto 36%? |
IVA % |
PERMESSI NECESSARI |
|
Nuove aperture di ventilazione in cucina, per l’areazione
dei locali |
M.O. |
SI |
10 |
Nessuno |
|
Rifacimento integrale dell’impianto di riscaldamento
dell’appartamento |
M.S. |
SI |
10(1) |
Dia |
|
Adeguamento alle norme di sicurezza |
Dipende |
SI |
10(1) |
Nessuno |
|
Installazione di pannelli solari o di pompe di calore per
climatizzazione ambiente e/o la produzione
di acqua calda sanitaria |
Dipende. |
SI |
10 |
Dia |
|
Installazione di termostati e cronotermostati (apparecchi che
permettono la regolazione del calore) |
M.O. |
Dipende |
10 |
Dia |
|
Canna fumaria singola esterna alla costruzione e sua
coibentazione |
M.S. |
SI |
10 |
Dia |
|
Semplice sostituzione di caldaie |
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