Normativa sulle detrazioni per ristrutturazioni

Risoluzione dell'Agenzia entrate n. 167 del 12 luglio 2007

Circolare 2007 dell'Agenzia delle Entrate con tutte le istruzioni

Altre preziose informazioni qui:    http://www.lavorincasa.it/normative/normative11.php

Istruzioni online dell'Agenzia             Modulo per la comunicazione e istruzioni

Aliquota IVA agevolata: http://www.fiscooggi.it/reader/?MIval=cw_usr_view_articoloN&articolo=17084&giornale=17220

Possibile "doppia" detrazione per lavori condominiali e per lavori sulla propria abitazione: Agenzia Entrate 03.08.07

La legge n. 449/1997 ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento una particolare agevolazione fiscale, consistente nella possibilità di detrarre ai fini Irpef le spese sostenute per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria e di interventi di recupero edilizio in misura percentuale al costo sostenuto.
La detrazione era prevista, per gli anni 1998 e 1999, nella misura del 41% delle spese sostenute nell'anno fino ad un importo massimo di € 77.468,53 per ciascun anno di imposta e per ogni immobile sul quale venivano eseguite le opere di ristrutturazione.
L'agevolazione è stata prorogata per gli anni 2000, 2001, 2002 e 2003, anche se la relativa percentuale è stata ridotta dal 41% al 36% e il limite di spesa, per l'anno 2003, è stato diminuito a € 48.000.
La legge finanziaria per il 2004, nel prorogare l'agevolazione fino al 31 dicembre 2004, aveva nuovamente innalzato la percentuale di detrazione al 41% ed il limite di spesa ad € 60.000; tuttavia, il DL n. 355/2003 (cd. milleproroghe), convertito nella legge n. 47/2004, ha apportato ulteriori modifiche, per cui allo stato attuale:
- l'agevolazione è prorogata fino al 31 dicembre 2005;
- l'aliquota è pari al 36%, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2004;
- il limite massimo di spesa è pari a € 48.000;
- è stata ripristinata, sempre con effetto retroattivo al 1° gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2005, anche l'aliquota Iva ridotta del 10% sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Dalla seconda metà del 2006 e fino al 31 dicembre (salvo proroghe della finanziaria) la detrazione è del 36% e l'aliquota IVA del 10%.

Per quanto riguarda il limite dei 48.000 Euro per unità immobiliare nell'ambito condominiale va specificato che nel caso in cui il condòmino sia partecipe, nello stesso periodo di imposta, a prestazioni edilizie ammesse alla detrazione sia per parti comini che alla propria unità immobiliare, il limite dei 48.000 Euro può essere utilizzato dal condòmino proprietario della sola abitazione e pertinenze , 2 volte, una con riferimento alle parti comuni ed una ulteriore per il proprio appartamento.
La conferma trova riscontro nella risoluzione 4 giugno 2007 n° 124, ove l’Agenzia delle Entrate, rispondendo all’istanza di un CAAF, ritiene che “la quietanza che l’amministratore di condominio deve rilasciare (...) a ciascun condomino, debba indicare specificamente la quota della spesa relativa alle parti comuni imputabile a ciascuna delle unità immobiliari (eventualmente) possedute dal condomino”.

Le agevolazioni sono state prorogate fino al 2010 con la finanziaria del 2008: art. 1 comma 17 e seguenti.

17. Sono prorogate per gli anni 2008, 2009 e 2010, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative: 
a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2010;
b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2011.

18. È prorogata per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1o gennaio 2008.
19. Le agevolazioni fiscali di cui al comma 17 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.

Chiarimento dell'Agenzia delle Entrate sulla differenza di detrazione del 36% o del 55% per le varie tipologie di lavori

L’articolo 1, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha prorogato, per le annualità 2008, 2009 e 2010, l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10 per cento alle prestazioni di servizi aventi ad oggetto gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione in esame non è più richiesto, diversamente da quanto stabilito per le operazioni effettuate nel periodo di imposta 2007, che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura. L’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10 per cento, relativamente alle prestazioni di servizi aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio, prescinde quindi dall’indicazione in fattura del costo della manodopera che, invece, si rende necessaria, anche in relazione agli interventi effettuati nel periodo 2008/2010, per il riconoscimento della detrazione d’imposta del 36% delle spese riguardanti le seguenti opere edili: - interventi di recupero del patrimonio edilizio, disciplinati all’articolo 2, comma 5, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e successive modificazioni;  - interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia operati da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedono alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile, di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 488 nel testo vigente al 31 dicembre 2010.  Per questi interventi, infatti, l’obbligatorietà dell’indicazione in fattura del costo della manodopera è disposta espressamente dall’articolo 1, comma 19, della citata legge n. 244 del 2007.   (circolare 12/E del 19 febbraio 2008)


Si richiama l'attenzione (ancora una volta) che la quietanza debba riguardare la spesa attribuibile all'unità immobiliare e non al condòmino.
Possono usufruire della detrazione tutti i soggetti passivi di imposta, residenti o meno nel territorio dello Stato, che sono titolari del diritto di proprietà o di altro diritto sull'immobile oggetto dell'intervento di ristrutturazione, e che abbiano sostenuto i relativi costi.
Quindi, possono beneficiare della detrazione;
a) il proprietario o nudo proprietario;
b) il titolare del diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie);
c) il locatario o comodatario;
d) i soci di cooperative a proprietà divisa o indivisa;
e) gli imprenditori individuali - anche come impresa familiare - limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce;
f) i soci delle società semplici, in nome collettivo o in accomandita semplice, sempre che sussistano le stesse condizioni previste per l'imprenditore individuale;
g) il familiare convivente del possessore o detentore purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici bancari siano intestati a lui (per la definizione di familiare bisogna fare riferimento all'art. 5 del TUIR che comprende a tale titolo il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado). In tale ipotesi, si precisa che la detrazione spetta anche nel caso in cui le autorizzazioni comunali siano intestate al proprietario dell'immobile e non al familiare che usufruisce dell'agevolazione);
h) il futuro acquirente dell'immobile, che sia stato immesso nel possesso ed abbia eseguito gli interventi di ristrutturazione, a condizione che sia stato stipulato e registrato presso l'Ufficio competente il preliminare di vendita (compromesso). Inoltre l'acquirente deve indicare gli estremi di registrazione nell'apposito spazio previsto nel modello di comunicazione per la detrazione.
Anche i soggetti che eseguono in proprio i lavori possono beneficiare dell'agevolazione, nei limiti delle sole spese sostenute per l'acquisto dei materiali.

Possono verificarsi le seguenti ipotesi di variazione della soggettività passiva:
a) vendita dell'immobile. In tal caso il diritto alla detrazione si trasferisce sull'acquirente, sempreché si tratti di persona fisica;
b) morte del contribuente che detiene i diritti sull'immobile oggetto dell'agevolazione. La detrazione spetta in tal caso esclusivamente agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta del bene;
c) donazione dell'immobile. Il diritto alla detrazione si trasferisce al donatario;
d) trasferimento dell'inquilino o del comodatario. E' questa l'unica ipotesi in cui il diritto alla detrazione non si modifica. L'inquilino o il comodatario continuano, infatti, a godere del diritto alla detrazione fino ad ultimazione degli anni di competenza.

La detrazione spetta in relazione alle spese sostenute per le seguenti tipologie di intervento:
a) lavori di manutenzione straordinaria, opere di restauro e risanamento conservativo, lavori di ristrutturazione edilizia per singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, sulle loro pertinenze come garage e posti auto, sull'acquisto o ristrutturazione delle stesse purché diventino pertinenziali alla stessa unità immobiliare; 
b) lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati su parti comuni di edifici residenziali;
c) eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto ascensori, montacarichi, ecc.;
d) opere per il conseguimento di risparmio energetico, per la cablatura di edifici, per il contenimento di inquinamento acustico, per l'adozione di misure di sicurezza statiche ed antisismiche degli edifici;
e) lavori per la messa a norma degli edifici;
f) esecuzione di opere interne;
g) realizzazione di autorimesse e posti auto. E' agevolato anche l'acquisto di autorimesse e posti auto pertinenziali, limitatamente alle spese sostenute per la realizzazione, sempreché si riesca a dimostrare le stesse con apposita attestazione rilasciata dal venditore;
h) redazione dei documenti obbligatori per comprovare la sicurezza statica dei fabbricati, ed interventi per l'adozione di misure per la prevenzione del rischio di compimento di illeciti da parte dei terzi;
i) opere volte ad evitare gli infortuni domestici;
j) interventi sugli immobili finalizzati a favorire la mobilità dei portatori di handicap;
k) manutenzione per la salvaguardia dei boschi;
l) interventi di bonifica dell'amianto.

Tra le spese per le quali compete  la detrazione, oltre a quelle per l’esecuzione di lavori, sono comprese:

 

  1. le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;

  2. le spese per prestazioni e le altre prestazioni professionali connesse;

  3. le spese per la messa in regola degli edifici - impianti elettrici e impianti a metano;

  4. le spese per l’acquisto dei materiali;

  5. il compenso corrisposto per la realizzazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;

  6. le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi

  7. l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e denunzie di inizio lavori;

  8. gli oneri di urbanizzazione;

  9. gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati.

 

Sono inoltre detraibili i seguenti interventi:

  1. eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, ecc…

  2. realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzi di tecnologia avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ecc….(es: telefoni viva voce, schermi di computer a tocco, ecc..)

  3. adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (per atto illecito si intende ad esempio: furto, aggressione, sequestro di persona, ecc…). La detrazione viene applicata alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili:

    • rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;

    • apposizione di grate sulle finestre o la loro sostituzione

    • porte blindate o rinforzate

    • apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;

    • istallazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;

    • apposizione di saracinesche;

    • tapparelle metalliche con bloccaggi;

    • vetri antisfondamento;

    • casseforti a muro

    • fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati;

    • apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline

     

     

  4. esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici (es: riparazioni di impianti insicuri realizzati sui immobili, sostituzione tubi del gas, sistemazione prese di corrente, istallazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti, montaggio di vetri antinfortuni, installazione del corrimano, ecc…)

 

Il citato DL n. 355/2003 ha previsto l’applicabilità della detrazione del 36% anche agli interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione su interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2005 (prorogati 2006) da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva vendita o alienazione dell’immobile entro il 30 giugno dell'anno seguente. La detrazione del 36% va calcolata, in tale ipotesi, su un importo forfetario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’immobile risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione, fermo restando il limite massimo di spesa annua di € 48.000.
Tale agevolazione non è subordinata né alla preventiva comunicazione al Centro Operativo di Pescara, né al pagamento mediante bonifico bancario.

Nella determinazione dell'ammontare dei costi sostenuti per la realizzazione delle opere edilizie sono previsti, oltre all'esecuzione dei lavori e l'acquisto dei materiali in senso stretto, anche alcuni oneri accessori quali:
- progettazione dei lavori;
- prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento realizzato;
- relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
- perizie e sopralluoghi;
- IVA; imposta di bollo, diritti comunali, autorizzazioni e/o concessioni;
- oneri di urbanizzazione
- ogni altro costo inerente la realizzazione dell'intervento agevolato.
Non danno diritto alla detrazione:
- gli interessi passivi su mutui, anticipazioni o scoperti di c/c accesi per sostenere le spese dell'intervento edilizio;
- i costi di trasloco o custodia in magazzino dei mobili nel periodo di esecuzione dei lavori di ristrutturazione.

Per incentivare ulteriormente il recupero del patrimonio edilizio, è stabilito che i Comuni hanno la facoltà di:
- ridurre la tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) per l’esecuzione delle opere;
- ridurre al 50% gli oneri correlati al costo di costruzione.
 

Il diritto alla detrazione è subordinato all'effettuazione di specifici adempimenti di natura formale, quali:
- comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'inizio dei lavori, completa degli allegati previsti dalla legge;
- pagamento alle ditte coinvolte nei lavori mediante bonifico bancario;
- per i lavori di valore complessivo maggiore di € 51.645,69 (iva inclusa), presentazione della dichiarazione di esecuzione dei lavori;
- comunicazione alla ASL;
- conservazione dei documenti.

Circolare dell'Agenzia delle Entrate sull'applicazione dell'Iva agevolata al 10% sulle ristrutturazioni.

Detrazione d'Imposta anche su immobili già ristrutturati da impresa di costruzione. Le disposizioni previste dall'art. 9, comma 2 Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria del 2002) hanno esteso il beneficio della detrazione d'imposta, prevista dall'artico 1 della legge n. 449 del 1997, a favore anche degli acquirenti di unità abitative collocate in fabbricati ristrutturati da parte di imprese di costruzione indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti o dalle categorie di lavoro trattate, da calcolarsi sull'ammontare forfetario pari al 25% del prezzo di vendita. Riproposta dal 2008 con il decreto "milleproroghe" di fine Dicembre 2007

BOX E GARAGE  sono interessati dalla detrazione del 36% e riguarda la realizzazione o l'acquisto di un box o posto auto. Anche in questo caso l'agevolazione è applicabile gia dal 1° Gennaio 2006. Per poter usufruire della detrazione del 36% è necessario che esista il vincolo di pertinenza tra l'abitazione ed il box.   In caso di acquisto di nuovo box l'agevolazione è prevista anche al promissario acquirente. In questo caso è necessaria la stipula di un compromesso di vendita regolarmente registrato (Ufficio del registro). Gli estremi della registrazione andranno indicati nel modulo di comunicazione che dovrà essere inviato a centro di servizio (centro operativo di Pescara).  Anche nel caso che si acquisti contemporaneamente abitazione e box ancora in corso di costruzione la detrazione spetta ugualmente.

L'obbligo di inviare o conservare la documentazione di autorizzazione comunale  viene meno per gli interventi "esonerati" dalla normativa edilizia locale (Risoluzione n. 325/E del 12 novembre 2007)
Ai fini della detrazione del 36% delle spese sostenute per lavori di ristrutturazione (esempio condizionatori), non è obbligatorio allegare la dichiarazione di inizio attività quando l'intervento rientra tra quelli per i quali la normativa edilizia locale non prevede alcun titolo abilitativo. Questo è il parere dell'Agenzia a seguito di una richiesta di interpello volta a conoscere se era consentita la dichiarazione sostitutiva nel caso di lavori di manutenzione straordinaria, consistenti nella realizzazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici.

DETRAZIONE 36% ANCHE SE MANCA LA DELIBERA CONDOMINIALE
Con Risoluzione 25 giugno 2008, n. 264, l’Agenzia delle Entrate, contraddicendo una interpretazione fornita precedentemente da una Direzione Regionale, ha chiarito che la detrazione IRPEF del 36% è fruibile dal condomino che abbia realizzato, nello stabile in cui vive, interventi agevolabili senza autorizzazione dell’assemblea condominiale. Nel caso di specie un condomino aveva realizzato, a proprie spese, un ascensore nel proprio condominio. L’intervento era stato autorizzato dal Comune (trattavasi di intervento finalizzato all’abbattimento delle barriere architettoniche), ma non dall’assemblea condominiale. Una Direzione Regionale aveva negato la detrazione in quanto riteneva che alla comunicazione di inizio lavori dovesse essere allegata la delibera assembleare e la tabella millesimale di ripartizione delle spese. Con la presente Risoluzione, invece, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il condomino ha diritto a fruire della detrazione del 36% anche se la spesa non è stata preventivamente autorizzata dall’assemblea condominiale. Tuttavia, la detrazione è limitata alla sola parte di spesa riferibile alla quota a lui spettante in base alla tabella millesimale.

La comunicazione all'Agenzia delle Entrate
Prima dell'inizio dei lavori deve essere inviata mediante raccomandata, con modello (allegato anche in calce a questo documento) reperibile presso gli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, o in Internet nel sito www.agenziaentrate.it, la comunicazione di inizio lavori, completa degli allegati previsti dalla legge a pena di decadenza dei benefici della detrazione. Gli allegati previsti sono i seguenti:
a) dichiarazione di inizio attività dei lavori, autorizzazione ovvero concessione edilizia a seconda di quanto previsto dalla legislazione edilizia;
b) fotocopia dei versamenti Ici effettuati a decorrere dal 1997, se dovuta. Ove il contribuente che chiede di usufruire dell'agevolazione sia un soggetto diverso da quello tenuto al pagamento dell'Ici, le copie delle ricevute non sono necessarie. Allo stesso modo, le ricevute non vanno allegate nel caso di lavori eseguiti su parti comuni condominiali;
c) estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato, e dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori rilasciata dal proprietario al locatario. Detta dichiarazione è necessaria solo nel caso in cui il detentore dell'immobile che esegue i lavori non sia familiare convivente del possessore o del detentore dell'immobile sul quale gli stessi sono eseguiti;
d) indicazione dei dati catastali o, in mancanza, copia della domanda di accatastamento;
e) (per i lavori di natura condominiale) copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese; qualora l'importo dei lavori superi quello preventivato, sarà necessario trasmettere la nuova o ulteriore tabella di ripartizione delle spese.

Riguardo alla comunicazione, si precisa inoltre che:
- nel caso in cui sull'immobile coesistano più diritti reali (ad esempio perché lo stesso è in comproprietà) e i titolari di tali diritti, avendo sostenuto le spese di ristrutturazione, vogliano beneficiare dell'agevolazione, il modulo, insieme agli allegati, potrà essere trasmesso da uno solo di essi;
- devono essere trasmessi tanti modelli quante sono le unità immobiliari oggetto dei lavori e le abilitazioni amministrative.

Per quanto concerne la documentazione da allegare alla comunicazione si sottolinea che è possibile allegare soltanto un'autocertificazione, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che tutta la documentazione è stata raccolta ed è a disposizione per ogni eventuale verifica su richiesta degli Uffici finanziari. Anche in caso di autocertificazione, il contribuente dovrà barrare le caselle del modulo relative alla documentazione richiesta.

La comunicazione deve essere inviata al seguente indirizzo, valido per tutte le regioni:
AGENZIA DELLE ENTRATE - CENTRO OPERATIVO DI PESCARA
VIA RIO SPARTO N. 21
65100 PESCARA

Per la detrazione del 55% riguardante i lavori relativi al risparmio energetico, con la Circolare n. 36/E del 31/05/07 si è estinto l’obbligo di inviare al centro operativo di Pescara la comunicazione preventiva di inizio dei lavori. L'esecuzione dei lavori non deve quindi essere preceduta da alcuna formalità nei confronti dell'amministrazione finanziaria né dall'invio della comunicazione di inizio lavori alla ASL anche se questo adempimento si renderà, ovviamente, necessario per l'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri.

Pagamento alle ditte coinvolte nei lavori mediante bonifico bancario
I pagamenti alle ditte che effettuano i lavori in oggetto devono essere effettuati esclusivamente a pena di decadenza mediante bonifico bancario da cui risulti:
- la causale del versamento
- il codice fiscale del soggetto che paga ed il codice fiscale e la partita IVA del beneficiario.
Se più soggetti partecipano alla spesa detraibile, per usufruire del beneficio è possibile alternativamente indicare sul bonifico il codice fiscale di tutti gli interessati ovvero solo quello di colui che ha presentato la comunicazione al Centro Operativo di Pescara. In tale ultima ipotesi, gli altri aventi diritto dovranno indicare nel modello Unico il codice fiscale del soggetto che ha presentato la domanda (cioè quello riportato sul bonifico bancario).
In caso di interventi su parti comuni condominiali, sul bonifico occorrerà indicare:
- il codice fiscale del condominio
- il codice fiscale dell'amministratore o di altro condomino che provvede al pagamento.
Modalità diverse dal bonifico bancario possono essere utilizzate nei seguenti casi:
- oneri di urbanizzazione
- ritenute d'acconto sui compensi corrisposti ai professionisti
- imposta di bollo
- diritti, concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori.

Nel caso in cui la comunicazione di inizio lavori sia stata inviata da un contribuente, mentre le fatture riportano anche il nominativo del coniuge a carico, la detrazione può competere, anche interamente, al coniuge che ha inviato la comunicazione e che ha sostenuto la spesa, purché il suo nome compaia nella fattura emessa dall`impresa che ha eseguito i lavori. In sostanza, in caso di cointestazione delle fatture, la detrazione può competere anche ad uno solo degli intestatari. Viceversa, nell`ipotesi in cui la fattura sia intestata unicamente ad uno solo dei due coniugi, mentre la comunicazione di inizio lavori e il pagamento con bonifico siano stati effettuati dall`atro coniuge, la detrazione IRPEF non compete a quest`ultimo (ferma restando la possibilità di fruire del beneficio in capo all`intestatario delle fatture, riportando il codice fiscale del coniuge che ha inviato la comunicazione in sede di dichiarazione dei redditi).

L'agenzia delle Entrate, nell'ambito della risoluzione 184/E del 12 giugno 2002, ha tenuto a precisare che il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile può essere ammesso a fruire della detrazione Irpef, a condizione che: sussista la situazione di convivenza sin dal momento in cui viene effettuata la comunicazione preventiva all'inizio dei lavori al Centro operativo di Pescara (al riguardo, si veda anche la risoluzione 6 maggio 2002, n. 136); le spese risultino effettivamente a carico del familiare convivente già al momento dell'avvio della procedura, coincidente con l'invio della dichiarazione di inizio lavori all'amministrazione finanziaria. Nello stesso ambito, l'agenzia delle Entrate ha, inoltre, precisato che non è necessario che l'abitazione nella quale convivono «familiare» e intestatario dell'immobile costituisca per entrambi l'abitazione principale, mentre è necessario che i lavori agevolati siano effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza (circolare 24/E del 10 giugno 2004). Tuttavia, se il figlio ha trasferito la residenza nella casa acquistata per fruire delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, probabilmente il padre non risulterà più convivente con il figlio e la detrazione Irpef non potrà trovare applicazione a meno che, prima dell'inizio dei lavori, anche il padre trasferisca la residenza nella casa del figlio.

Comunicazione alla ASL
Qualora le norme vigenti in materia di sicurezza dei cantieri prevedano l'obbligo di notifica preliminare all'Azienda Sanitaria competente, contestualmente alla comunicazione al Centro Operativo deve essere inviata una comunicazione con raccomandata A/R alla ASL.
La comunicazione deve essere fatta a cura del committente o della ditta che esegue i lavori e deve contenere le seguenti indicazioni:
a) generalità del committente dei lavori ed esecuzione degli stessi;
b) natura dell'intervento da realizzare;
c) dati identificativi dell'impresa esecutrice i lavori con esplicita assunzione di responsabilità relativamente agli obblighi sulla sicurezza del lavoro e contributivi;
d) data di inizio dell'intervento edilizio.

Per controllare se vige l'obbligo di comunicazione all'Asl, leggi in fondo alla pagina.......

Conservazione dei documenti
Infine, il contribuente deve conservare tutta la documentazione (fatture, ricevute dei bonifici, ecc.).

Il calcolo del beneficio viene effettuato sulla spesa effettivamente sostenuta nell'anno (documentata mediante le ricevute dei bonifici), seguendo cioè il cd. criterio di cassa.
A tal fine si dovrà tenere conto del fatto che la percentuale di detrazione è pari:
- al 41% per gli anni 1998 e 1999
- al 36% per gli anni 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
e che il limite massimo di spesa è pari:
- a € 77.468,53 per gli anni 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002
- a € 48.000 per gli anni 2003, 2004 e 2005.

Una volta determinato l'importo, esso deve essere rateizzato in 5 o 10 quote costanti di pari importo:
- nell'anno in cui la spesa è stata sostenuta e nei quattro anni successivi
oppure
- nell'anno in cui è stata sostenuta la spesa e nei nove anni successivi.
Per gli anni 2002, 2003, 2004 e 2005 la detraibilità in 10 anni non è consentita ai soggetti con almeno 75 anni, che devono optare per la ripartizione in 5 anni, e a quelli con almeno 80 anni, che devono optare per la detrazione in tre anni.

La scelta deve essere operata nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui sono stati sostenuti i pagamenti.
La percentuale di detrazione di cui il contribuente può beneficiare è, invece, determinata in relazione all'inizio dei lavori: pertanto un lavoro iniziato nel 1999 usufruisce della detrazione del 41% anche se il costo è stato effettivamente sostenuto nel 2000.

Nel caso in cui l’intervento di ristrutturazione abbia durata superiore ad un anno, nel computo del limite massimo annuo di spesa agevolabile occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni precedenti. In altre parole, le spese sostenute nell’anno in corso danno diritto alla detrazione solo se quelle relative agli anni precedenti non superano il limite di € 48.000 da riferire a ciascun immobile.

 

DETRAZIONE DEL 36%, IVA e PERMESSI EDILIZI

Uno per uno i lavori agevolati

 

Opere riguardanti gli appartamenti

 Per il tipo do opere si fa riferimento alle interpretazioni locali prevalenti. Per il 36% la dizione “dipende” fa riferimento alla corretta applicazione di normative tecniche (per esempio, sul risparmio energetico, o sull’abbattimento delle barriere architettoniche) o all’esecuzione di lavori condominiali che coinvolgano anche le proprietà private .

 

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Muri e soffitti

Opera

Tipo Opera

Sconto 36%?

IVA %

TITOLI ABILITATIVI

Tinteggiatura, gessatura, rappezzamento e rifacimento di intonaci interni

M.O.

NO

10

Nessuno

Nicchie nei muri interni

M.O.

NO

10

Nessuno

Ampliamento di vani porta dell’appartamento

M.O.

NO

10

Nessuno

Apertura o chiusura di porte interne

M.O.

NO

10(1)

Nessuno

Spostamento di pareti mobili

M.O.

NO

10

Nessuno

Sostituzione o abbattimento di muri interni

R.R.

SI

10

Dia

Demolizione e/o ricostruzione ampliando le volumetrie esistenti

R.E.

SI

10

Permesso di costruire o Dia

Divisione di un appartamento in due

R.E.

SI

10

Permesso di costruire o Dia

Adeguamento delle altezze dei solai, con rispetto delle volumetrie esistenti

R.R.

SI

10

Dia

Pavimenti

Opera

Tipo Opera

Sconto 36%?

IVA %

PERMESSI NECESSARI

Demolizione e ricostruzione totale o parziale di pavimenti

M.O.

NO

10

Nessuno

Ribassatura pavimento o soffitto

R.R.

SI

10

Dia

Sostituzione di gradini con scivoli all’interno dell’appartamento

M.O.

Dipende

4

Nessuno

Bagni

Opera

Tipo Opera

Sconto 36%?

IVA %

PERMESSI NECESSARI

Semplice sostituzione dei sanitari , nuove piastrellature del bagno

M.O.

NO

10(1)

Nessuno

Nuovi servizi igienici in bagno, compresi scarichi e tubature interni all’appartamento

M.S.

SI

10(1)

Dia

Installazione di nuova doccia, scarichi compresi

M.O.

SI

10(1)

Nessuno(2)

Sostituzione di vasca tradizionale con vasca idromassaggio

M.O

NO

10(1)

Nessuno(2)

Nuovo bagno

M.S.

SI

10(1)

Dia

Apertura di finestre a servizio di locali da adibire a servizi igienici e per esigenze di areazione di locali abitabili

R.R.

SI

10(1)

Dia

Costruzione di servizi igienici in ampliamento della superficie o dal volume dell’edificio

R.E.

SI

10

Permesso di costruire o Dia

Balconi e terrazze

Opera

Tipo Opera

Sconto 36%?

IVA %

PERMESSI NECESSARI

Riparazione balconi e terrazze, comprese le pavimentazioni e parapetti, con materiali dello stesso tipo

M.O.

Dipende

10

Nessuno

Riparazione balconi e terrazze, comprese le pavimentazioni e parapetti, con materiali di diverso tipo

M.S.

SI

10

Dia

Nuova serra sul balcone o terrazzo

M.S.

SI

10(1)

Dia

Veranda, che chiude balcone o terrazza

R.E.

SI

10(1)

Permesso di costruire o Dia

Balcone di nuova costruzione o ampliamento dell’esistente

R.E.

SI

10

Permesso di costruire o Dia

Cantine e soffitte

Opera

Tipo Opera

Sconto 36%?

IVA %

PERMESSI NECESSARI

Riparazione, conservando caratteristiche uguali a quelle esistenti

M.O.

Dipende

10

Nessuno

Suddivisioni interne, con demolizioni o ricostruzioni pareti divisorie

M.S.

SI

10(1)

Dia

Ampliamento al sottotetto dei locali abitabili

R.E.

SI

10

Permesso di costruire o Dia

Sottotetto trasformato in abitazione autonoma

R.E.

No

10

Permesso di costruire o Dia

Infissi

Opera

Tipo

Sconto 36%?

IVA %

PERMESSI NECESSARI

Installazione di doppi vetri

M.O.

Dipende

10(1)

Nessuno

Installazione di porte blindate  dell’appartamento, grate alle finestre, tapparelle blindate, serrature anti-ladro

M.O.

SI

10(1)

Nessuno

Sostituzione infissi e serramenti dell’appartamento che danno sull’esterno (porte, finestre, portefinestre), senza modifica del materiale

M.O.

NO

10(1)

Nessuno

Sostituzione di persiane con serrande

M.O.

Dipende

10(1)

Nessuno

Sostituzione di infissi interni (porte)

M.O.

NO

10(1)

Nessuno

Sostituzione degli infissi e dei serramenti che danno all’esterno dell’appartamento con materiali diversi

M.S.

SI

10(1)

Dia

Altre opere murarie

Opera

Tipo

Sconto 36%?

IVA %

PERMESSI NECESSARI

Messa in opera di pannelli di coibentazione

M.O.

Dipende

10

Nessuno

Installazione di caminetti (se esiste la canna fumaria)

M.O.

NO

10

Nessuno

Installazione di caminetti (se non esiste la canna fumaria)

M.S.

SI

10

Dia

Creazione di un soppalco all’interno dell’appartamento di meno di m.270 di altezza media

M.S.

SI

10

Dia

Creazione di un soppalco all’interno dell’appartamento di più di m.270 di altezza media

R.E..

SI

10

Permesso di costruire o Dia

Sopraelevazione ultimo piano

R.E..

SI

10

Permesso di costruire o Dia

Cassaforte murata

M.O.

SI

10

Nessuno

Nuova mansarda sopraelevata

R.E.

SI

10(1)

Permesso di costruire o Dia

Impianti di riscaldamento e dell’acqua

Opera

Tipo

Sconto 36%?

IVA %

PERMESSI NECESSARI

Nuove aperture di ventilazione in cucina, per l’areazione dei locali

M.O.

SI

10

Nessuno

Rifacimento integrale dell’impianto di riscaldamento dell’appartamento

M.S.

SI

10(1)

Dia

Adeguamento alle norme di sicurezza

Dipende

SI

10(1)

Nessuno

Installazione di pannelli solari o di pompe di calore per climatizzazione ambiente e/o la produzione di acqua calda sanitaria

Dipende.

SI

10

Dia

Installazione di termostati e cronotermostati (apparecchi che permettono la regolazione del calore)

M.O.

Dipende

10

Dia

Canna fumaria singola esterna alla costruzione e sua coibentazione

M.S.

SI

10

Dia

Semplice sostituzione di caldaie