Giochi bambini nel condominio

La disciplina dei giochi dei bambini nei viali del cortile-giardino condominiale non integra un'occupazione degli stessi né un'alterazione della destinazione della cosa comune, con impedimento del pari uso degli altri condomini, risolvendosi in una forma di utilizzazione diversa da quella normale ma non illegittima, essendo compatibile con la destinazione del bene. Essa può, di conseguenza, essere disposta dall'assemblea con deliberazione adottata con la maggioranza prevista dall'art. 1136 cod. civ., ancorché il regolamento di condominio di natura contrattuale vieti l'occupazione delle parti comuni da parte dei condomini. * Cass. civ., sez. II, 8 luglio 1981, n. 4479, Medeghini c. Cond. V. Orbetel.

L'utilizzazione del cortile comune come spazio destinato al gioco limitatamente ai soli bambini di età inferiore ai dodici anni, integra un uso aggiuntivo della cosa comune la cui disciplina è rimessa alla volontà dell'assemblea, la quale ben può deliberare sul punto con la maggioranza di cui all'art. 1136. * Trib. civ. Milano, 28 gennaio 1991, in Arch. loc. e cond. 1991, 604.

L'utilizzazione per il gioco dei bambini di una parte assai limitata dell'area verde consortile non contrasta con la destinazione a giardino prevista, per quella stessa area, dal Regolamento consortile, ma ne costituisce unicamente un migliore e più intenso godimento per soddisfare esigenze che pure appaiono insopprimibili e, comunque, senz'altro meritevoli di tutela nella vita di un condominio. * Trib. civ. Milano, 3 ottobre 1991, in Arch. loc. e cond. 1991, 767.

 

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