Modello per il ricorso per impugnazione delibera condominiale ex art. 1137
(Il contributo unificato è di 103,30 euro (impugnativa delibere condominiali "Valore indeterminabile")
Tribunale Civile di............
Ricorso per impugnazione di delibera condominiale
Il Sig. Aurelio, residente in Roma ed ivi elettivamente domiciliato per il
presente giudizio alla Via < >, presso lo Studio dell’Avv. < >, dal quale è
rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al presente atto
Premesso in fatto
- che l’istante è proprietario dell’appartamento sito in Roma, alla Via < >,
int. n° < >, nel quale abita;
- che l’istante è affetto da una malformazione congenita alle anche, unita ad
una grave forma di osteoporosi e, che nonostante abbia subito ben 10 interventi
chirurgici, le sue difficoltà fisiche vanno aggravandosi, come da documentazione
medica che si allega;
- che, pertanto, l’istante ha bisogno di un impianto di elevazione che gli
consenta di raggiungere la propria abitazione, sita al III piano dello stabile
condominiale;
- che, tuttavia, tale impianto di elevazione non può consistere in un ascensore,
essendo l’istante affetto anche da una forma acuta di claustrofobia, come
risulta dalla certificazione medica che si allega;
- che l’istante, con lettera raccomandata A.R. del 15.3.2000, comunicava
all’amministratore del condominio nel quale abita, il Sig. Romolo, la sua
intenzione di procedere, a proprie spese, all’installazione di un servoscala,
onde poter entrare ed uscire liberamente dalla propria abitazione;
- che, l’assemblea condominiale, riunita in seconda convocazione il giorno
15.4.2000, a cui partecipavano 9 condomini su 11, per complessivi mm.800 del
valore totale dello stabile, deliberava, con voto favorevole di 7 condomini per
un totale di mm.650, l’installazione di un ascensore, approvava il relativo
preventivo nonché il piano di riparto delle spese;
- che l’istante partecipava a detta assemblea e in quella sede si opponeva
(insieme ad un altro condomino, il Sig. < >) a quell’innovazione, ai sensi
dell’art.1120, II comma, c.c., poiché il progetto approvato prevede il taglio
delle scale - che rimarrebbero di ampiezza pari a cm.80 -, in modo da impedire
l’installazione del servoscala indispensabile al Sig. Aurelio, per le ragioni
sopra indicate, al fine di poter raggiungere il proprio appartamento;
- che, l’istante, con lettera raccomandata A.R. del 16.4.2000, comunicava
all’amministratore condominiale la propria intenzione di impugnare la delibera
assembleare del 15.4.2000, perché lesiva dei propri diritti garantiti dalla L. 9
gennaio 1989 n.13 sull’abbattimento delle barriere architettoniche, e poiché
assunta senza la maggioranza necessaria a norma di legge;
- che, l’amministratore condominiale, con lettera raccomandata A.R. del
22.4.2000, contestava le rimostranze del Sig. Aurelio, asserendo la totale
infondatezza delle stesse ai sensi della legge 9 gennaio 1989 n.13.
Ritenuto in diritto
La delibera condominiale del 15.4.2000 è illegittima per un duplice ordine di
motivi.
In primo luogo, essa non concerne l’eliminazione di barriere architettoniche,
bensì la realizzazione di una “innovazione” alla cosa comune (creazione di un
ascensore) ai sensi dell’art.1120 c.c., per tale intendendosi quella
modificazione materiale che ne alteri l’entità sostanziale e ne muti la
destinazione originaria (Cass.civ.sent.n.90/19602).
Stante tale natura dell’oggetto della deliberazione, l’approvazione relativa
rimaneva soggetta all’art.1120, I comma, c.c., che prescrive il voto della
maggioranza dei partecipanti al condominio e dei due terzi del valore
dell’edificio, secondo il disposto dall’art.1136, V comma, c.c..
Essa, per conseguenza, non rientrava sotto il vigore della norma derogatoria di
cui all’art.2 l.n°13/89, che prescrive la maggioranza ridotta di cui all’art.1136,
II e III comma, c.c.
Sicché, la deliberazione del 15.4.2000, non essendo stata assunta con la
maggioranza necessaria, bensì con il voto favorevole di 7 condomini, per
complessivi mm.650 del valore totale dello stabile, è nulla.
In secondo luogo, la deliberazione condominiale de qua è illegittima perché
viola l’espresso divieto, contenuto all’art.1120, II comma, c.c., di rendere
talune parti dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo
condomino.
Tale divieto vale sia per le decisioni adottate ai fini dell’abbattimento delle
barriere architettoniche (come espressamente previsto dall’art.2, comma 3, l.n°13/89),
sia, a maggior ragione, per quelle che non perseguono tali obiettivi, allorché
esse siano lesive dei diritti di un condomino sulla cosa comune, comportando a
quest’ultimo un pregiudizio che supera i limiti di normale tollerabilità (Cass.civ.sent.n.98/10445).
Nella specie, la delibera condominiale del 15.4.2000 lede il diritto potestativo
del Sig. Tizio, fondato sulla norma di cui all’art.2, II comma, l.n°13/89, di
installare a proprie spese un servoscala nel condominio nel quale abita, poiché
l’installazione dell’ascensore - secondo il progetto approvato dall’assemblea
dei condomini - impedisce la predisposizione di tale impianto.
Si aggiunga che, mentre la creazione dell’ascensore produrrebbe un pregiudizio
irreparabile al Sig. Tizio, il quale non potendo realizzare il servoscala non
sarebbe in grado, a causa delle patologie di cui è affetto, di raggiungere la
propria abitazione, la predisposizione del servoscala da parte di quest’ultimo
rientrerebbe fra le modificazioni alla cosa comune di cui all’art.1102 c.c., che
né ne altererebbe destinazione economica, né impedirebbe agli altri condomini di
farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Tanto premesso e ritenuto, l’istante come sopra domiciliato, rappresentato e
difeso,
ricorre
a codesto On.le Tribunale, affinché, accertata la fondatezza della presente
domanda, in accoglimento della medesima, Voglia, contrariis reiectis:
- in via preliminare, sospendere la deliberazione dell’assemblea condominiale
del 15.4.2000 impugnata;
- nel merito, dichiarare la nullità della stessa, previo accertamento della
relativa contrarietà alla legge per i motivi di cui sopra, in quanto assunta in
violazione dell’art.1120 c.c.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
In via istruttoria, chiede sin d’ora ammettersi, ove ritenuto necessario nel
corso del giudizio, C.T.U., al fine di accertare che l’installazione
dell’ascensore, secondo il progetto approvato dalla delibera del 15.4.2000,
provoca un taglio delle scale tale da impedire la predisposizione del servoscala
di cui necessita il ricorrente.
Si producono, altresì, mediate deposito in cancelleria, i seguenti documenti:
1) certificazione medica attestante le patologie di cui è affetto il Sig.
Aurelio;
2) copia lettera del 15.3.2000 a firma del Sig. Aurelio;
3) copia verbale d’assemblea del 15.4.2000;
4) copia lettera del 16.4.2000 a firma del Sig. Aurelio;
5) copia lettera del 22.4.2000 a firma dell’amministratore Sig. Romolo.
Roma, lì 8.5.2000 Avv. < >
PROCURA
Delego l’Avv. < > a rappresentarmi e difendermi nel presente
giudizio, conferendogli tutti i poteri di legge. Eleggo domicilio
presso il suo Studio, sito in Roma, alla Via < >.
< firma di Aurelio >
Per l’autentica
< firma dell’Avv. >