Modello per il ricorso per impugnazione delibera condominiale ex art. 1137

(Il contributo unificato è di 103,30 euro (impugnativa delibere condominiali "Valore indeterminabile")

Tribunale Civile di............
Ricorso per impugnazione di delibera condominiale
Il Sig. Aurelio, residente in Roma ed ivi elettivamente domiciliato per il presente giudizio alla Via < >, presso lo Studio dell’Avv. < >, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al presente atto
Premesso in fatto
- che l’istante è proprietario dell’appartamento sito in Roma, alla Via < >, int. n° < >, nel quale abita;
- che l’istante è affetto da una malformazione congenita alle anche, unita ad una grave forma di osteoporosi e, che nonostante abbia subito ben 10 interventi chirurgici, le sue difficoltà fisiche vanno aggravandosi, come da documentazione medica che si allega;
- che, pertanto, l’istante ha bisogno di un impianto di elevazione che gli consenta di raggiungere la propria abitazione, sita al III piano dello stabile condominiale;
- che, tuttavia, tale impianto di elevazione non può consistere in un ascensore, essendo l’istante affetto anche da una forma acuta di claustrofobia, come risulta dalla certificazione medica che si allega;
- che l’istante, con lettera raccomandata A.R. del 15.3.2000, comunicava all’amministratore del condominio nel quale abita, il Sig. Romolo, la sua intenzione di procedere, a proprie spese, all’installazione di un servoscala, onde poter entrare ed uscire liberamente dalla propria abitazione;
- che, l’assemblea condominiale, riunita in seconda convocazione il giorno 15.4.2000, a cui partecipavano 9 condomini su 11, per complessivi mm.800 del valore totale dello stabile, deliberava, con voto favorevole di 7 condomini per un totale di mm.650, l’installazione di un ascensore, approvava il relativo preventivo nonché il piano di riparto delle spese;
- che l’istante partecipava a detta assemblea e in quella sede si opponeva (insieme ad un altro condomino, il Sig. < >) a quell’innovazione, ai sensi dell’art.1120, II comma, c.c., poiché il progetto approvato prevede il taglio delle scale - che rimarrebbero di ampiezza pari a cm.80 -, in modo da impedire l’installazione del servoscala indispensabile al Sig. Aurelio, per le ragioni sopra indicate, al fine di poter raggiungere il proprio appartamento;
- che, l’istante, con lettera raccomandata A.R. del 16.4.2000, comunicava all’amministratore condominiale la propria intenzione di impugnare la delibera assembleare del 15.4.2000, perché lesiva dei propri diritti garantiti dalla L. 9 gennaio 1989 n.13 sull’abbattimento delle barriere architettoniche, e poiché assunta senza la maggioranza necessaria a norma di legge;
- che, l’amministratore condominiale, con lettera raccomandata A.R. del 22.4.2000, contestava le rimostranze del Sig. Aurelio, asserendo la totale infondatezza delle stesse ai sensi della legge 9 gennaio 1989 n.13.
Ritenuto in diritto
La delibera condominiale del 15.4.2000 è illegittima per un duplice ordine di motivi.
In primo luogo, essa non concerne l’eliminazione di barriere architettoniche, bensì la realizzazione di una “innovazione” alla cosa comune (creazione di un ascensore) ai sensi dell’art.1120 c.c., per tale intendendosi quella modificazione materiale che ne alteri l’entità sostanziale e ne muti la destinazione originaria (Cass.civ.sent.n.90/19602).
Stante tale natura dell’oggetto della deliberazione, l’approvazione relativa rimaneva soggetta all’art.1120, I comma, c.c., che prescrive il voto della maggioranza dei partecipanti al condominio e dei due terzi del valore dell’edificio, secondo il disposto dall’art.1136, V comma, c.c..
Essa, per conseguenza, non rientrava sotto il vigore della norma derogatoria di cui all’art.2 l.n°13/89, che prescrive la maggioranza ridotta di cui all’art.1136, II e III comma, c.c.
Sicché, la deliberazione del 15.4.2000, non essendo stata assunta con la maggioranza necessaria, bensì con il voto favorevole di 7 condomini, per complessivi mm.650 del valore totale dello stabile, è nulla.
In secondo luogo, la deliberazione condominiale de qua è illegittima perché viola l’espresso divieto, contenuto all’art.1120, II comma, c.c., di rendere talune parti dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino.
Tale divieto vale sia per le decisioni adottate ai fini dell’abbattimento delle barriere architettoniche (come espressamente previsto dall’art.2, comma 3, l.n°13/89), sia, a maggior ragione, per quelle che non perseguono tali obiettivi, allorché esse siano lesive dei diritti di un condomino sulla cosa comune, comportando a quest’ultimo un pregiudizio che supera i limiti di normale tollerabilità (Cass.civ.sent.n.98/10445).
Nella specie, la delibera condominiale del 15.4.2000 lede il diritto potestativo del Sig. Tizio, fondato sulla norma di cui all’art.2, II comma, l.n°13/89, di installare a proprie spese un servoscala nel condominio nel quale abita, poiché l’installazione dell’ascensore - secondo il progetto approvato dall’assemblea dei condomini - impedisce la predisposizione di tale impianto.
Si aggiunga che, mentre la creazione dell’ascensore produrrebbe un pregiudizio irreparabile al Sig. Tizio, il quale non potendo realizzare il servoscala non sarebbe in grado, a causa delle patologie di cui è affetto, di raggiungere la propria abitazione, la predisposizione del servoscala da parte di quest’ultimo rientrerebbe fra le modificazioni alla cosa comune di cui all’art.1102 c.c., che né ne altererebbe destinazione economica, né impedirebbe agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Tanto premesso e ritenuto, l’istante come sopra domiciliato, rappresentato e difeso,
ricorre
a codesto On.le Tribunale, affinché, accertata la fondatezza della presente domanda, in accoglimento della medesima, Voglia, contrariis reiectis:
- in via preliminare, sospendere la deliberazione dell’assemblea condominiale del 15.4.2000 impugnata;
- nel merito, dichiarare la nullità della stessa, previo accertamento della relativa contrarietà alla legge per i motivi di cui sopra, in quanto assunta in violazione dell’art.1120 c.c.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
In via istruttoria, chiede sin d’ora ammettersi, ove ritenuto necessario nel corso del giudizio, C.T.U., al fine di accertare che l’installazione dell’ascensore, secondo il progetto approvato dalla delibera del 15.4.2000, provoca un taglio delle scale tale da impedire la predisposizione del servoscala di cui necessita il ricorrente.
Si producono, altresì, mediate deposito in cancelleria, i seguenti documenti:
1) certificazione medica attestante le patologie di cui è affetto il Sig. Aurelio;
2) copia lettera del 15.3.2000 a firma del Sig. Aurelio;
3) copia verbale d’assemblea del 15.4.2000;
4) copia lettera del 16.4.2000 a firma del Sig. Aurelio;
5) copia lettera del 22.4.2000 a firma dell’amministratore Sig. Romolo.
Roma, lì 8.5.2000 Avv. < >
PROCURA
Delego l’Avv. < > a rappresentarmi e difendermi nel presente
giudizio, conferendogli tutti i poteri di legge. Eleggo domicilio
presso il suo Studio, sito in Roma, alla Via < >.
< firma di Aurelio >
Per l’autentica
< firma dell’Avv. >

 

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