Lastrici, terrazze, coperture
Stravolgimento della norma da parte della Cassazione: Cassazione civile , sez. II, sentenza 20.03.2009 n° 6889 qualora il lastrico solare condominiale sia utilizzabile da tutti i condomini, anche se lo stesso funge da copertura solo per una parte dell’edificio, le spese per la manutenzione e ricostruzione dello stesso dovranno essere ripartite sulla base del primo comma dell’art. 1123 c.c. e non ex art. 1126 c.c. .... in quanto i lastrici solari delle palazzine adibiti a stenditoio condominiale erano di uso comune ed in quanto tali soggetti al riparto delle spese di manutenzione in base ai millesimi di proprietà e non secondo il criterio di cui all'art. 1126 c.c.. Quindi, se il lastrico non funge solo da copertura della porzione di edificio, ma ha il libero accesso e l'uso di tutti i condòmini, la spesa di rifacimento sarà a carico anche delle unità immobiliari che non siano ad esso sottostanti.
Cass. civ., sez. II, 25-02-2002, n. 2726
Sono a completo carico dell'utente o proprietario esclusivo soltanto le spese
attinenti a quelle parti del lastrico solare del tutto avulse dalla funzione di
copertura (ad es., le spese attinenti ai parapetti, alle ringhiere ecc.,
collegate alla sicurezza del calpestio), mentre tutte le altre spese, siano esse
di natura ordinaria o straordinaria, attinenti alle parti del lastrico solare
svolgenti comunque funzione di copertura vanno sempre suddivise tra l'utente o
proprietario esclusivo del lastrico solare ed i condomini proprietari degli
appartamenti sottostanti, secondo la proporzione di cui al suindicato art. 1126
cod. civ.
La clausola che ponga a carico dell'utente o proprietario esclusivo del
lastrico solare genericamente le spese di "manutenzione" ha però una
sua ragion d'essere (anche ove riferita alle spese di manutenzione ordinaria e
sempre che le stesse siano attinenti alla funzione di copertura del lastrico) là
dove viene a porne a carico dell'utente o proprietario esclusivo l'intero onere,
e non il semplice terzo come previsto dalla norma in argomento.
Mancata manutenzione del lastrico solare Cass. civ.,
sez. III, 21 febbraio 2006, n. 3676
Il condominio, quale custode ex art. 2051 c.c. - in persona dell'amministratore,
rappresentante di tutti i condomini tenuti ad effettuare la manutenzione, ivi
compreso il proprietario del lastrico o colui che ne ha l'uso esclusivo -
risponde dei danni che siano derivati al singolo condomino o a terzi per difetto
di manutenzione del lastrico solare. A tal fine i criteri di ripartizione delle
spese necessarie non incidono sulla legittimazione del condominio nella sua
interezza e del suo amministratore, comunque tenuto a provvedere alla
conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio ai sensi
dell'art. 1130 c.c.
In tema di lastrico ad uso esclusivo di un condomino, le spese per la
riparazione o ricostruzione del lastrico possono essere ripartite, con gli
altri condomini, solo se si riferiscono alle componenti essenziali della
struttura; ovvero ad opere murarie o di impermeabilizzazione, e che
effettivamente svolgono funzioni di protezione e copertura.
Sono invece interamente a carico del condomino, che utilizza in modo
esclusivo il lastrico, le spese sostenute per consentirne un migliore
utilizzo (muretti, pavimenti, etc.), salvo che la demolizione di queste
parti sia necessaria per interventi di ricostruzione del lastrico vero e
proprio. Cassazione Sez. II, N° 735 del 19/01/2004
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Uso esclusivo del lastrico solare Trib. civ.
Milano, sez. VIII, 14 gennaio 2003, n. 443 |
Tasformazione del tetto in terrazza ad uso esclusivo
Cass. civ., sez. II, 16 novembre 2006, n. 24414
La eliminazione del tetto dell'edificio condominiale trasformato dal
proprietario dell'ultimo piano in terrazza ad uso esclusivo è illegittima
perché, comportando l'alterazione della destinazione della parte comune
dell'immobile a copertura dell'intero fabbricato, impedisce agli altri
condomini di poterlo utilizzare per quella finalità.
Per lastrico solare si intende un tetto a superficie piana. Se esso non è accessibile, la ripartizione delle spese per la sua manutenzione è a carico di tutto il condominio, con le stesse regole del tetto spiovente. Spesso però il lastrico è attribuito in proprietà o in uso esclusivo di un condomino, che lo utilizza come terrazzo. Allora le sue spese di manutenzione straordinaria o ricostruzione vanno ripartite per un terzo a carico del proprietario o di chi lo usa e i rimanenti due terzi a carico di tutto il condominio, proprietario escluso. Viceversa la manutenzione ordinaria resta a carico di chi se ne serve.
Ciò ha creato in passato dubbi tra i giudici. Per esempio: in mancanza di corretta manutenzione ordinaria, chi paga i danni all'appartamento di sotto causati da infiltrazioni? La Cassazione, in Sezioni riunite, ha tagliato la testa al toro: anche in questo caso la ripartizione dei danni non cambia (un terzo al proprietario e il resto agli altri). Infatti è responsabilità dell’intero condominio controllare se il lastrico solare è in buona efficienza e perfino di accertarsi se la piccola manutenzione sia eseguita (sentenza n. 3672 del 1997).
Solo se il proprietario impedisce di entrare in casa sua per verificare se il lastrico solare è in buone condizioni, può essere considerato colpevole dei danni causati da infiltrazioni.
Cass. 03/05/93 - n. 5125 - lastrico solare In tema di ripartizione delle spese condominiali le attribuzioni dell'assemblea ex art. 1135 c.c. sono circoscritte alla verificazione ed all'applicazione in concreto dei criteri stabiliti dalla legge, che non comprendono il potere di introdurre deroghe ai criteri medesimi, atteso che tali deroghe venendo ad incidere sul diritto individuale del singolo condomino di concorrere nelle spese per le cose comuni dell'edificio condominiale in misura non superiore a quelle dovute per legge, possono conseguire soltanto ad una convenzione cui egli aderisca. Pertanto è nulla e non meramente annullabile, anche se presa all'unanimità, la delibera che modifichi il criterio legale di ripartizione delle spese di riparazione del lastrico solare stabilito dall'art. 1126 c.c., senza che i condomini abbiano manifestato la espressa volontà di stipulare un negozio dispositivo dei loro diritti in tal senso, con la conseguenza che detta nullità può essere fatta valere, a norma dell'art. 1421 c.c., anche dal condomino che abbia partecipato all'assemblea esprimendo voto conforme alla deliberazione stessa, purché alleghi e dimostri di avervi interesse per derivare dalla deliberazione assembleare un apprezzabile suo pregiudizio, non operando nel campo del diritto sostanziale la regola propria della materia processuale secondo cui chi ha concorso a dare causa alla nullità non può farla valere. In base al criterio di ripartizione delle spese stabilito dall'art. 1126 c.c. il proprietario esclusivo del lastrico solare (cui va equiparata la terrazza a livello) deve contribuire nelle spese di riparazione soltanto nella misura di un terzo, senza dover concorrere nella ripartizione degli altri due terzi della spesa stessa, che restano a carico dei soli proprietari dei piani sottostanti ai quali il lastrico (o la terrazza) serve da copertura.
Criteri di riparto delle spese per la manutenzione delle
terrazze, Cass. 15/7/2003 n. 11029. In tema di condominio negli
edifici, le spese di manutenzione, riparazione e ricostruzione delle terrazze a
livello, equiparate ai lastrici solari, sono disciplinate dall'art. 1126 cod.
CIV.,
che ne prevede la ripartizione in ragione di un terzo, a carico del condominio
che abbia l'uso esclusivo, restando gli altri due terzi della stessa spesa a
carico dei proprietari dei piani o porzioni di piano sottostanti, ai quali il
lastrico o la terrazza servano da copertura.
Diversamente, l'art. 1125 cod. civ. che prevede la ripartizione in parti uguali
delle spese tra i proprietari dei piani l'uno all'altro sovrastanti - è
applicabile solo alla manutenzione e alla ricostruzione dei solai e delle volte
e non della terrazza a livello, pur se ad essa sia sottoposto un solo locale,
perchè in questo caso la funzione di copertura della terrazza medesima non viene
meno. Giurisprudenza conforme: Cass. Civ. 09.11.2001 n. 13858 e Cass. Civ.
15.04.1994 n. 3542
Attenzione però:
Il proprietario di una terrazza a livello che abbia anche funzione di copertura dell'edificio condominiale è liberato dalla responsabilità per i danni derivati ad appartamenti sottostanti per infiltrazioni di acqua dando la prova del caso fortuito, della forza maggiore o del fatto del terzo, che può anche consistere nell'inerzia colpevole del condominio (o degli organi preposti alla sua amministrazione) che sia stato tempestivamente informato dell'esistenza di guasti, vizi o difetti della terrazza da cui il danno è derivato. Cass. civ., sez. III, 30 maggio 1988, n. 3696
Corte di Cassazione Civile: Sentenza 4/6/2001 n° 7472 Spese per la riparazione del lastrico solare
-Il criterio legale di ripartizione delle spese per la riparazione del lastrico solare, nella misura
di un terzo a carico del condominio che ne ha l'uso esclusivo e di due terzi a carico degli altri,
vale solo per le riparazioni riguardanti i manufatti posti sulla sommità delle costruzioni.
Ne consegue che questo metodo non è applicabile in caso di giardino pensile sovrastante
un'autorimessa, i cui locali siano stati danneggiati dal infiltrazioni d'acqua, in quanto il
giardino non costituisce una semplice copertura ma è dotato di una propria autonomia
strutturale e funzionale che ne obbliga il proprietario a sopportare l'intera spesa.
Il condominio deve provvedere alle riparazioni e al risarcimento dei danni derivanti dall’infiltrazione di acqua piovana o di irrigazione nei boxes, la cui copertura è rappresentata dal fondo del giardino, di cui il condominio è detentore e custode. Trib. civ. Milano, sez. VIII, 9 marzo 1989
La copertura a lastrico, sovrastata da terra e da manto erboso, che assolva anche alla funzione di sostenere un'area verde condominiale, rientra nelle parti necessariamente comuni. Trib. civ. Parma, 18 dicembre 1995
In un condominio il lastrico di copertura di una parte individuata dell'edificio condominiale, che ha la funzione, oltre che di copertura di tale parte, anche di raccolta delle acque di scolo di altre parti dell'edificio, deve ritenersi destinato a servire anche queste ultime. Conseguentemente le spese di manutenzione devono essere ripartite fra tutti i condomini che ne traggono utilità, tenendo conto della diversa utilità che ciascuna parte può trarne. Cass. 28/04/99 n. 4266
RIPARTIZIONE DELLE SPESE DEL LASTRICO SOLARE Appello Milano 11 gennaio 2000, n. 4, a conferma Tribunale Milano del 27 novembre 1995, n. 10618 Lastrico solare - Duplice funzione: calpestio e copertura - Ripartizione delle spese - onere della manutenzione I lastrici solari, in generale, assolvono a una duplice funzione di copertura e di piano di calpestio, e tali diverse funzioni possono essere anche a favore di soggetti diversi, come è evidente nell'ipotesi di lastrico che, pur coprendo una porzione di edificio condominiale ( e in tale funzione servendo una pluralità di condomini), sia come piano di calpestio, in proprietà superficiaria esclusiva, ovvero in uso esclusivo di godimento di un singolo condomino ( conforme Cass. sez. un., 29 aprile 1997, n. 3672 ). La duplicità di funzioni assolte da un lastrico solare comporta dunque che in applicazione dei criteri desumibili dagli artt. 1123 e 1126, Codice civile, l'obbligazione propter rem di tutelarne l'integrità e quindi di provvedere alla manutenzione e conservazione vada attribuita sia al soggetto per cui funge da copertura, sia a quello che ne gode come piano di calpestio. La particolarità di una situazione che vede praticamente rovesciate le posizioni presupposte dall'art. 1126, ove cioè la pluralità dei condomini gode del piano di calpestio, mentre la copertura serve ad un solo condomino, potrebbe suggerire una diversa suddivisine dell'onere economico ( la norma chiaramente non intende penalizzare il singolo condomino ) ma identica rimane la ratio desumibile, ossia una corresponsabilità tra l'intera comunità condominiale ed il singolo condomino che dal bene trae una particolare ed esclusiva utilità ( come del resto chiaramente previsto dall'art. 1123, secondo comma, Codice civile ). Deve pertanto ritenersi che l'utilità fornita come copertura abbia rilevanza pari a quella fornita all'intera comunità condominiale per il calpestio: con la conseguenza che la responsabilità per i danni derivanti dalla cattiva manutenzione del lastrico solare vanno posti per metà a carico del condominio e per l'altra a carico del singolo per cui funge da copertura.
Cass. Civ. 25.03.2004 n.
5973 – Imputazione delle spese di manutenzione e risarcimento
La Corte di cassazione del 25 marzo 2004 n.5973, ha ritenuto corretto che
tutto il condominio debba non solo sopportare le conseguenze dell’omessa
manutenzione del lastrico solare posto a copertura di una sola porzione di
fabbricato (la scala A, nel caso di specie), ma anche risarcire i danni subiti
alla proprietà esclusiva dell’immobile sottostante qualora si sia accertata
l’esistenza di un sistema unitario di smaltimento delle acque piovane
dell’intero edificio.
Giurisprudenza Conforme: ex plurimis Cass.Civ. 17.01.2003 n.642 e Cass. Civ.15.07.2002
n.10233
Cass. Civ. 01.01.2006 n.
972- Illegittimo l'uso esclusivo del lastrico solare
parte comune
In tema di condominio degli edifici, è legittimo l’uso più intenso della cosa
comune da parte di un singolo condomino, anche con modalità particolari e
diverse rispetto alla sua normale destinazione, mentre è illegittimo che questi
ne faccia un uso esclusivo.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 972 del 1 gennaio
2006, precisando in particolare che è illegittima la trasformazione del lastrico
solare dell’edificio in terrazza ad uso esclusivo del singolo condomino, perché
in tal modo viene alterata la originaria destinazione della cosa comune, che è
sottratta alla possibilità di utilizzazione da parte degli altri condomini.