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CORTE
DI CASSAZIONE
Sez. II, 12 marzo 2003, n. 3596.
Amministratore
del condominio – attribuzioni – partecipazione all’assemblea
straordinaria – attività non esorbitante dal mandato – compenso –
determinazione – momento del conferimento del mandato.
In
tema di condominio, la partecipazione dell’amministratore
all’assemblea, ordinaria e straordinaria, in quanto attività connessa
ed indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali e non
esorbitante dal mandato con rappresentanza – le cui norme sono
applicabili nei rapporti con i condomini – deve ritenersi compensata
dal corrispettivo stabilito al momento dei conferimento dell’incarico
per tutta l’attività amministrativa di durata annuale e non deve
essere retribuita a parte.
Il compenso all'amministratore normalmente viene
pattuito nel contratto di conferimento del mandato; teoricamente il
compenso potrebbe anche non essere determinato, pur rimanendo
l'onerosità del mandato. In tal caso la determinazione avverrebbe ai
sensi dell'art. 1709 c.c., sulla base di tariffe professionali, qualora
amministratore risulti iscritto ad un albo (geometri, ingegneri,
avvocati, commercialisti, etc.), ovvero secondo gli usi o secondo la
determinazione da parte del Giudice. In questa ipotesi l'amministratore
potrebbe pretendere il compenso per ogni tipo di mansione svolta e,
qualora fosse iscritto ad un albo, potrebbe pretendere tale compenso
oltre che per l'attività amministrativa ordinaria, anche per l'attività
amministrativa straordinaria.
Viceversa, nei casi in cui vi sia la determinazione del compenso, questa
può avvenire in maniera analitica o forfettaria, nel primo caso
predeterminandosi i costi di tutte le singole attività di
amministrazione, (ordinarie e straordinarie), con l'indicazione
specifica del compenso per ogni singolo atto, nel secondo caso
prevedendosi il pagamento di una somma complessiva, senza distinzione di
specifiche attività alle quali essa si riferisca.
Ora, nei casi di determinazione forfettaria del compenso, non è lecito e
consentito all’amministratore di pretendere compensi ulteriori rispetto
a quelli pattuiti, anche qualora egli dimostri di aver svolto attività
di straordinaria amministrazione.
E’ noto come il codice civile preveda espressamente che nei compiti
specifici dell'amministratore rientri l'esecuzione delle delibere
assembleari qualsiasi esse siano, senza delimitarle a quelle ordinarie:
quindi, se viene pattuito solo il compenso forfettario, non è possibile
ottenere una maggiorazione del compenso, neppure in presenza di
effettuazione di eventuali lavori straordinari o di svolgimento di
assemblee straordinarie.
Anche la suprema Corte di Cassazione, di recente, si è pronunziata nel
senso che il compenso forfettariamente pattuito con l’amministratore
necessariamente ricomprenda anche le assemblee straordinarie in quanto
costituiscano - a differenza di quanto avvenga in materia societaria,
dove vi sono competenze specifiche - eventi accessori alla gestione
ordinaria del condominio (Cass. 3596 del 12/3/03).
In altre parole, nelle assemblee straordinarie non si decide su
particolari materie non ricomprese nella gestione ordinaria, ma le
riunioni sono espletate quando l’amministratore o i condomini (questi
ultimi secondo le quote disposte dalla legge) ritengano opportuno
chiamare l’assemblea, oltre la seduta ordinaria, a decidere anche su
questioni inerenti la gestione ordinaria.
Lo stesso dicasi per l’effettuazione di eventuali lavori
straordinari, allorquando sia stato pattuito un onorario forfetizzato e,
nel corso della gestione, si sia verificata la necessità di procedere a
lavori di rilevante entità: in tali casi la giurisprudenza di merito si
è pronunciata sul punto, chiarendo che l’onorario forfetizzato contenga
anche eventuale gestione di attività eccedenti l’ordinaria
amministrazione o di rilevante entità (su tutte, vedasi Trib. Genova,
sentenza n. 1501/01); d’altro canto, l’amministratore-mandatario,
qualora ritenga che la sua attività non sia sufficientemente retribuita,
è sempre libero di recedere dal contratto.
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