Con una recente pronuncia (Sentenza 03 Agosto 2001 n° 10735), la Corte
di Cassazione ha ritenuto motivata la sentenza della Corte d’Appello
di Firenze, che aveva fissato in 3 decibel il limite accettabile di
“rumore”, il cosiddetto limite di normale tollerabilità, anche nelle ore
diurne.
Il caso in oggetto riguardava una controversia tra due condomini confinanti, uno
dei quali possessore di un pianoforte con il quale dava lezioni
di musica.
Il vicino esasperato dalle note di “Per Elisa”, dopo aver
esperito ricorso all’Autorità Giudiziaria per violazione dell’art. 844 del
codice civile, riusciva ad ottenere il tanto sospirato silenzio.
Secondo la Suprema Corte, infatti, l'uso del pianoforte all'interno di un
appartamento inserito in un edificio condominiale può essere vietato quando le
immissioni sonore superano il limite della normale tollerabilità e
disturbano le normali attività, materiale e intellettuali, che normalmente si
svolgono in un appartamento a uso abitazione.
Anche, se di norma, si ritiene che la destinazione dell'appartamento per civile
abitazioni legittimi, oltre che l'abitazione, anche tutte le attività autonome
che rappresentano una normale manifestazione della persona, come uno studio
professionale etc..., non si puoò giustificare un superamento
del limite di "normale" tollerabilità che deve essere rispettato per
qualsiasi attività relativa alla destinazione abitativa dell'unità
immobiliare.
Sempre secondo la Corte, in fine, il limite di tollerabilità non va
comunque inteso con carattere assoluto ma relativo, nel senso
che va giudicato sempre nel caso concreto, tenuto conto delle
condizioni naturali e sociali dei luoghi e delle abitudini della popolazione.
Quest’ultimo assunto lascia uno spiraglio di speranza a tutti
i musicisti ed aspiranti tali, i quali, se vorranno continuare a coltivare la
loro vena artistica, potranno comunque fare affidamento sul buon gusto dei loro
vicini.
ottobre.2001