Prescrizione quinquennale dei crediti condominiali

Il ricorrente denunzia poi, con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2948 n. 4 e 1130 c.c., per avere la corte di appello ritenuto, ai fini dell'applicazione della prescrizione, che le spese occorrenti per il godimento e la conservazione delle parti comuni dell'edificio condominiale rientrassero nella categoria dei contributi fissi e periodici dovuti da alcune categorie di cittadini ad enti privati od organismi statali o parastatali, senza considerare che invece il condominio non ha poteri impositivi e non è creditore di versamenti fissi e periodici, essendo l'amministratore solo un mandatario addetto alla riscossione di crediti che sono degli stessi condomini.
Anche questo motivo va rigettato, in quanto infondato. Correttamente, infatti, la corte di appello ha ritenuto che i pagamenti periodici, relativi alle spese fisse per la pulizia ed ordinaria manutenzione del fabbricato condominiale rientrassero tra quelli soggetti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., a nulla rilevando che l'amministratore si ponga come una sorta di delegato degli stessi condomini per la riscossione di tali quote, poiché il pagamento delle quote suddette costituisce comunque un vero e proprio debito del singolo condomino nei confronti della collettività di tutti i condomini costituente il condominio che, sebbene privo di personalità giuridica, è comunque abilitato a tutelare i diritti comuni, anche contro la volontà di singoli condomini dissenzienti ma minoritari. Cassazione civile 12596/02 confermato da Cassazione sentenza n. 4489/2014

i crediti in generale si prescrivono in cinque anni così come prescrive l'art. 2948 del C.C.
Nel condominio abbiamo assistito a pronunce diverse, in una sentenza è stato esposto questo preciso concetto: "Non si può parlare di “prescrizione” del credito che come si è detto si è rinnovato annualmente essendo a ciò sufficienti le comunicazioni fatte dall’amministratore ai singoli condomini."
http://www.pisagiustizia.it/giudpace/sanzo16.htm

Sulla decorrenza invece non ci sono dubbi, decorre nel momento in cui l'assemblea delibera la ripartizione delle spese (di solito all'approvazione del preventivo di spesa):
Cass. 05/11/92 - n. 11981 - Spese
L'obbligazione in base alla quale ciascuno dei condomini è tenuto a contribuire alle spese per la conservazione e manutenzione delle parti comuni dell'edificio, qualora la ripartizione delle spese sia avvenuta soltanto con l'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore, ai sensi dell'art. 1135, n. 3, c.c., sorge soltanto dal momento della approvazione della delibera assembleare di ripartizione delle spese. Ne consegue che la prescrizione del credito nei confronti di ciascun condomino inizia a decorrere soltanto dalla approvazione della ripartizione delle spese e non dall'esercizio di bilancio.

 

 

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