Recinzione proprietà

T.A.R  Emilia Romagna - Bologna  Sezione II  Sentenza 26 gennaio 2007, n. 82

L’oggetto del presente giudizio, pertanto, concerne la sola realizzazione di una recinzione metallica circa m. 11,60x3,70 sorretta da paletti infissi al suolo, senza realizzazione di alcuna opera muraria.   Ciò premesso in linea di diritto va osservato che la recinzione in legno o in rete metallica di un terreno non richiede alcuna concessione o autorizzazione edilizia in quanto costituisce non già una trasformazione urbanistica, in quanto non comporta una trasformazione morfologica del territorio, ma estrinsecazione lecita dello jus excludendi alios immanente al diritto di proprietà.  Non sono pertanto necessaria titoli formali per l’installazione di una recinzione in pali e rete metallica, senza cordolo in cemento, di una superficie. (TAR Veneto, sez: II, 7 marzo 2006, n. 533; TAR Emilia Romagna Sez. II, 11/6/2006, n. 673; TAR Emilia Romagna Sez. II, 6.3.02, n. 425; Cons. Stato Sez. V, 26/10/1998, n. 1537; TAR Liguria Sez. I, 11/9/02 n. 961; TAR Toscana Sez:III, 12/3/02 n. 481; TAR Lombardia Brescia, 27/1/1999 n. 34; Cons. Stato Sez. V, 15/6/2000 n. 3320; TAR ToscanaSez. III, 22/9/2005, n. 4517; TAR Puglia Lecce Sez. I, 23/9/2003, n.6196).   Conseguentemente il provvedimento impugnato, per la parte in contestazione, è illegittimo e ne va disposto l’annullamento in parte qua.

 

 

 

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