Nuova legge sul condominio, solidarietà parziale

Cassazione sentenza 22856 del 29 settembre 2017: Solidarietà solo in base alle proprie quote millesimali ... l'esecuzione nei confronti di un singolo condomino, sulla base di titolo esecutivo ottenuto nei confronti del condominio, per le obbligazioni di fonte negoziale contratte dall'amministratore, può avere legittimamente luogo esclusivamente nei limiti della quota millesimale del singolo condomino esecutato, che il creditore può limitarsi ad allegare; nel caso in cui il creditore ne ometta la specificazione e/o proceda per il totale dell'importo portato dal titolo nei confronti di un solo condomino, implicitamente allegando una responsabilità dell'intimato per l'intero ammontare dell'obbligazione, quest'ultimo potrà opporsi all'esecuzione deducendo di non essere affatto condomino, ovvero deducendo che la sua quota millesimale è inferiore a quella esplicitamente o implicitamente allegata dal creditore; nel primo caso, l'onere di provare il fatto costitutivo di detta qualità spetterà al creditore procedente, ed in mancanza il precetto dovrà essere dichiarato inefficace per l'intero; nel secondo caso sarà lo stesso opponente a dover dimostrare l'effettiva misura della propria quota condominiale; se tale dimostrazione venga fornita, l'atto di precetto dovrà essere dichiarato inefficace per l'eccedenza, ma resterà valido per la minor quota parte dell'obbligazione effettivamente gravante sul singolo condomino; in mancanza di tale dimostrazione, l'opposizione non potrà invece essere accolta, l'atto di precetto non potrà essere dichiarato inefficace e resterà quindi efficace per l'intera quota di cui il creditore ha intimato il pagamento".

Corte di Cassazione Sezione 6 2 civile Ordinanza 9 giugno 2017, n. 14530 Ancora una sentenza che ribadisce l'eliminazione della solidarietà nei confronti dei creditori nel condominio: ... Si ha riguardo, nel caso in esame, a fattispecie sottratta ratione temporis all’applicabilità dell’articolo 63 disp. att. c.c., primi due commi, come riformulati dalla legge n. 220/2012. Occorre considerare come, ogni qual volta l’amministratore contragga con un terzo, coesistono distinte obbligazioni, concernenti, rispettivamente, l’intero debito e le singole quote, facenti capo la prima al condominio, rappresentato appunto dall’amministratore, e le altre ai singoli condomini, tenuti in ragione e nella misura della partecipazione al condominio ai sensi dell’articolo 1123 c.c.. In particolare, il terzo creditore puo’ agire nei confronti del condomino moroso per ottenerne il pagamento della rispettiva quota di partecipazione alla spesa, ma sempre che e fintanto che questa sia inadempiuta. Presupposto per l’azione diretta portata dal terzo creditore nei confronti del singolo condomino e’, quindi, che questi non abbia adempiuto al pagamento della sua quota dovuta ex articolo 1123 c.c., all’amministratore fino ancora al momento il cui il giudice emetta la sua sentenza di condanna. Di tal che, questa Corte ha affermato che il singolo condomino e’ pur sempre obbligato a pagare al condominio, e non al terzo, le spese dovute in forza dei criteri di riparto ex lege o da convenzione, ne’ puo’ utilmente opporre all’amministratore che il pagamento sia stato da lui effettuato direttamente al terzo, in quanto, si assume, cio’ altererebbe la gestione complessiva del condominio (Cass. Sez. 2, 29 gennaio 2013, n. 2049). Altrettanto, si e’ affermato in giurisprudenza (Cass. Sez. 6-2, 17 febbraio 2014, n. 3636) che l’amministratore e’ l’unico referente dei pagamenti relativi agli obblighi assunti verso i terzi per la conservazione delle cose comuni, di tal che il pagamento diretto eseguito dal singolo partecipante a mani del creditore del condominio non sarebbe comunque idoneo ad estinguere il debito “pro quota” dello stesso relativo ai contributi ex articolo 1123 c.c.. Il pagamento effettuato, pertanto, dal condomino (OMISSIS) all’amministratore del Condominio di (OMISSIS), della propria quota di spese relative alla manutenzione dell’edificio condominiale non poteva lasciare lo stesso (OMISSIS) ancora debitore per lo stesso importo verso (OMISSIS), creditore della gestione condominiale. Il ricorso va perciò rigettato e il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione.

Cassazione Civile, sez. II, sentenza 09/01/2017 n° 199 ...... in difetto di un'espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, la responsabilità per il corrispettivo contrattuale preteso dall'appaltatore, incombente su chi abbia l'uso esclusivo del lastrico e sui condomini della parte dell'edificio cui il lastrico serve, è retta dal criterio della parziarietà, per cui l'obbligazione assunta nell'interesse del condominio si imputa ai singoli componenti nelle proporzioni stabilite dall'art. 1126 c.c., essendo tale norma non limitata a regolare il mero aspetto interno della ripartizione delle spese.

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 30 gennaio 2012, n. 1289   Posto che nel caso in esame l'opponente non pone in questa sede la questione se il titolo esecutivo giudiziale, intervenuto nei confronti dell'ente di gestione condominiale in persona dell'amministratore pro' tempore, possa essere validamente azionato nei confronti del singolo condomino quale obbligato solidale (questione che, secondo Cass. Sez. Un., n. 9148/2008, e' ormai definitivamente risolta nel senso che, esclusa la solidarieta', la responsabilita' del condomino e' solo parziale in proporzione alla sua quota, anche nel rapporti esterni), osserva, tuttavia, questa Corte che, anche sotto l'erroneo presupposto che il titolo esecutivo ottenuto contro il condominio possa essere fatto valere in executivi's contro il singolo condomino quale preteso obbligato in solido, il precetto, intimato a tal fine allo stesso condomino, non avrebbe comunque potuto prescindere dalla notificazione, preventiva o contestuale, del decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell'ente di gestione, ancorche' detta ingiunzione fosse risultata del tipo ex articolo 654 c.p.c., comma 2.    E' di tutta evidenza, infatti, che, se una nuova notificazione del titolo esecutivo non occorre per il destinatario diretto del decreto monitorio nell'ipotesi di cui all'articolo 654 c.p.c., comma 2, detta notificazione, invece, e' necessaria qualora si intenda agire contro soggetto, non indicato nell'ingiunzione, per la pretesa sua qualita' di obbligato solidale.  Costui, invero, deve essere messo in grado non solo di conoscere qual e' il titolo ex articolo 474 c.p.c., in base al quale viene minacciata in suo danno l'esecuzione, ma anche di adempiere l'obbligazione da esso risultante entro il termine previsto dall'articolo 480 c.p.c..

Cassazione Sezioni Unite Civile Sentenza n. 9148/2008 dep 8.4.2008 -  Condominio, solidarietà, inquilini, terzi creditori, civile                                         Il contratto, stipulato dall'amministratore rappresentante, in nome e nell'interesse dei condomini rappresentati e nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetti nei confronti dei rappresentati. Conseguita nel processo la condanna dell'amministratore, quale rappresentante dei condomini, il creditore può procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli, secondo la quota di ciascuno. Per concludere, la soluzione, prescelta secondo i rigorosi principi di diritto che regolano le obbligazioni contrattuali comuni con pluralità di soggetti passivi, appare adeguata alle esigenze di giustizia sostanziale emergenti dalla realtà economica e sociale del condominio negli edifici. Per la verità, la solidarietà avvantaggerebbe il creditore il quale, contrattando con l'amministratore del condominio, conosce la situazione della parte debitrice e può cautelarsi in vari modi; ma appare preferibile il criterio della parziarietà, che non costringe i debitori ad anticipare somme a volte rilevantissime in seguito alla scelta (inattesa) operata unilateralmente dal creditore. Allo stesso tempo, non si riscontrano ragioni di opportunità per posticipare la ripartizione del debito tra i condomini al tempo della rivalsa, piuttosto che attuarla al momento dell'adempimento."        Qui il testo integrale della preziosa sentenza.

Debiti condominiali verso terzi, passo indietro della giurisprudenza di merito Corte d'Appello Roma, sez. IV civile, sentenza 23.06.2010 n° 2729 …“l'obbligazione solidale non si identifica con l'obbligazione indivisibile e la "indivisibilità" della prestazione non è un requisito della prestazione solidale (art. 1292 c.c.), ma della obbligazione indivisibile (art. 1316 c.c.).  Quando l'obbligazione è divisibile, come ad esempio il pagamento di una somma di denaro, e vi è una pluralità di debitori si possono allora determinare due diverse situazioni relazionate all'adempimento della prestazione: 1) il creditore potrebbe pretendere dai diversi debitori solo la parte di prestazione che ad essi compete (ed è il caso della c.d. obbligazione parziaria prevista dall'art. 1314 c.c.); 2) il creditore potrebbe pretendere da ciascun debitore l'intera prestazione (ed è il caso della obbligazione solidale di cui all'art. 1292 c.c.). Caratteristica della obbligazione solidale rispetto alla obbligazione parziaria è il fatto che il debitore può essere "costretto", come efficacemente dice l'art. 1292 c.c. ("ciascuno (debitore) può essere costretto all'adempimento per la totalità"), a pagare l'intero debito”.

Ritorna la solidarietà passiva in condominio, dopo un breve periodo di scomparsa.  Cassazione, Sez. II Civ, sentenza n. 14813, del 24/04/2008   
Con la sentenza 14813/2008, udienza del 24 aprile, la Corte di Cassazione ha dichiarato corretto il principio applicato dal giudice di pace di Roma «in quanto non viene chiarito perché nella specie dovrebbe essere derogato il principio generale di cui all'articolo 1292 del Codice Civile secondo il quale la solidarietà si presume nel caso di pluralità di debitori», dopo che appena sedici giorni prima, le Sezioni Unite con la sentenza n. 9148 dell'8 aprile 2008 avevano scelto l'indirizzo minoritario della parziarietà delle obbligazioni condominiali.

Corte d'Appello di Roma sez.II sentenza del 4 giugno 2002 n. 2162 che definisce parziaria e non solidale l'obbligazione di ciascun condomino per obbligazioni assunte dal Condominio verso terzi  Con questa sentenza la Corte d'Appello di Roma sembra innovare rispetto ad una più che decennale giurisprudenza che applicava ai singoli condomini, rispetto alle obbligazioni assunte dal Condominio nei confronti di terzi, il principio di cui all'articolo 1294 c.c. Infatti la Corte sostiene che in forza del disposto di cui agli articolo 1118 e 11223 c.c. l'obbligazione di ciascun condomino per debiti di natura condominiale verso terzi ha natura parziaria e non solidale. Da ciò deriverebbe, fatta salva un'approfondita lettura della intera sentenza, che i creditori del condominio non potranno più agire per l'intero credito nei confronti di uno o più condomini ma pretendere, sempre ai sensi dell'articolo 1294 c.c., il pagamento della loro quota di debito rapportata alla misura della loro quota di proprietà. La natura parziaria e non solidale dell'obbligazione di ciascun condomino per le obbligazioni assunte dal Condominio verso terzi emerge dall'applicabilità anche nei confronti di questi ultimi delle disposizioni contenute negli articoli 1118 1123 c.c. in tema rispettivamente di misura del diritto dei singoli sulle cose comuni e criterio di ripartizione delle spese. Va, comunque, precisato che la Corte di Cassazione in una recente pronuncia ha ribadito il principio in forza del quale i condomini sono legati da un vincolo di solidarietà passiva ai sensi dell'articolo 1294 C.c.( sez.II 23 02 1999 n. 1510). Il condomino può essere escusso per l'intero debito del condominio da parte di un terzo nei cui confronti è condebitore solidale, indipendentemente dall'adempimento del suo obbligo nei confronti del condominio, ed ha diritto di regresso nei confronti degli altri condomini limitatamente alla quota millesimale dovuta da ciascuno di essi, mentre la morosità di taluno di essi verso il condominio può dar luogo alla domanda di risarcimento per i maggiori, conseguenti esborsi. (Sentenza precedente contraria  Cassazione Civile sez. II 27 09 1996)

Spese condominiali anticipate dall'amministratore - Rimborso da parte del singolo condomino 
Tribunale di Torino, 28/09/2001 n. 7938
Per il rimborso delle anticipazioni effettuate, l'amministratore cessato dalla propria carica non può rivolgersi ad uno dei condomini per il pagamento dell'intero, bensì deve rivolgersi ad ogni singolo condomino inadempiente, facendo valere la responsabilità di ciascuno pro quota.

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