Sottosuolo Condominiale

 

Escavazioni nel sottosuolo senza il consenso condominiale  Cass. sez. II n. 17141 del 27/07/2006
Il sottosuolo costituito dalla zona insistente al di sotto dell'edificio condominiale, in assenza di una titolo che ne attribuisca la proprietà esclusiva ad uno dei condomini, va considerato di proprietà comune.  Ne deriva che, anche in considerazione della funzione di sostegno che esso contribuisce a svolgere per la stabilità del fabbricato, il condomino non può senza il consenso degli altri procedere all'escavazione in profondità del sottosuolo per ricavarne nuovi locali o anche solo per ingrandire quelli esistenti, poiché, con l'attrarre la cosa comune nell'orbita della sua disponibilità esclusiva, viene a ledere il diritto di proprietà dei condomini su una parte comune dell'edificio.

Cass. 23/12/94 - n. 11138 - sottosuolo uso della cosa comune Per il combinato disposto degli artt. 1117 e 840 c.c., il sottosuolo costituito dalla zona esistente in profondità al di sotto dell'area superficiaria che è alla base dell'edificio condominiale, ancorché non menzionato espressamente da detto art. 1117, va considerato di proprietà comune in mancanza di un titolo che ne attribuisca la proprietà esclusiva a uno dei condomini, e ciò anche con riguardo alla funzione di sostegno che esso contribuisce a svolgere per la stabilità del fabbricato. Pertanto, un condomino non può senza il consenso degli altri partecipanti alla comunione procedere alla escavazione in profondità del sottosuolo per ricavarne nuovi locali o per ingrandire quelli preesistenti, giacché con l'attrarre la cosa comune nell'orbita della sua disponibilità esclusiva, viene a ledere il diritto di proprietà dei condomini su una parte comune dell'edificio. L'esercizio della facoltà di ogni condomino di servirsi della cosa comune, nei limiti indicati dall'art. 1102 c.c., deve esaurirsi nella sfera giuridica e patrimoniale del diritto di comproprietà sulla cosa medesima e non può essere esteso, quindi, per il vantaggio di altre e diverse proprietà del medesimo condomino perché in tal caso si verrebbe ad imporre una servitù sulla cosa comune per la cui costituzione è necessario il consenso di tutti i condomini.

Suolo su cui sorge l’edificio - Parti comuni - Sottosuolo - Sbancamento del terreno sottostante il piano terreno. Illegittimità (Cc, articoli 840 e 1117) Il suolo, su cui sorge un edificio condominiale, di proprietà comune, ai sensi dell’articolo 1117 del Cc, è la porzione di terreno sulla quale viene a poggiare l’intero edificio e, immediatamente, la parte infima dello stesso e, per effetto, degli articoli 1117 e 840 del Cc, lo spazio sottostante, che costituisce il sottosuolo, in mancanza di titolo che ne attribuisca la proprietà esclusiva a uno dei condomini, deve considerarsi in proprietà comune, indipendentemente dalla sua destinazione. Deriva, da quanto precede, che ove i proprietari del piano terreno abbiano eseguito uno sbancamento del terreno sottostante con un abbassamento del pavimento di circa 50 centimetri, con tale opera costoro non hanno realizzato un intervento necessario e indispensabile per la messa in opera dei manufatti, o di rinforzo delle fondazioni, ma hanno sottratto il sottosuolo comune a vantaggio del singolo comunista, con conseguente violazione del combinato disposto degli articoli 1117 e 840 del Cc. Sezione II, sentenza 19 marzo 1996 n. 2295

 

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