Costruzione abbaini

Cassazione 4 febbraio 1964, n. 391,  «il proprietario del solaio o sottotetto può aprire nel tetto abbaini per dare aria e luce ai locali sottostanti, quando l’abbaino sia costruito a regola d’arte e non pregiudichi la funzione di copertura del tetto, né leda altrimenti il diritto degli altri condomini; l’esercizio di questa facoltà rientra nelle modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa, previste dall’articolo 1102, Codice civile, modificazioni che il partecipante, proprietario del solaio, può utilizzare senza bisogno di consenso della maggioranza dei condomini».

 

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