Ripartizione consumo acqua
Corte di Cassazione con la sentenza n. 23699 del 22 novembre 2016 prova dei consumi di acqua: “In caso di contestazione dei consumi da parte del somministrato, quindi, grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (ovvero il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con una diligente custodia dell'impianto ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore ovvero determinare un incremento dei consumi”.
Cass. civile, sez. II del 2014 numero 17557:
La ripartizione delle spese della bolletta dell’acqua, in mancanza di contatori
di sottrazione installati in ogni singola unità immobiliare, va effettuata, ai
sensi dell’art. 1123, comma 1°, c.c., in base a valori millesimali delle singole
proprietà, risulta quindi viziata, per intrinseca irragionevolezza, la
delibera assembleare, assunta a maggioranza, che – adottato il diverso
criterio di riparto per persona in base al numero di coloro che abitano
stabilmente nell’unità immobiliare – esenti al contempo dalla contribuzione
i condomini i cui appartamenti siano rimasti vuoti nel corso dell’anno.
In tema di ripartizione di spese condominiali relative all'erogazione di acqua,
l'amministratore che abbia stipulato con l'ente erogatore un contratto avente ad
oggetto il consumo complessivo del fabbricato onde beneficiare dell'applicazione
di una tariffa agevolata, può poi, del tutto legittimamente, calcolare la
ripartizione interna delle spese pro quota in considerazione dei singoli ed
effettivi consumi di ciascuno dei condomini, a prescindere dalla circostanza che
questi, singolarmente considerati nel loro consumo, non avrebbero consentito
l'applicazione della suddetta tariffa agevolata.
Cass. civ., Sez. II, 13/03/2003, n.3712
Qualora, nel mettere in pratica la regola dettata dal comma 2 dell'art. 1123
c.c. in materia di ripartizione delle spese condominiali, si incorra in
conseguenze applicative che rivelino disarmonie non ascrivibili a violazioni del
sistema legislativo, la relativa delibera potrà essere impugnata nei limiti di
cui all'art. 1137 c.c., con conseguente possibilità di suo annullamento.
(Fattispecie in tema di suddivisione delle spese relative al consumo di acqua
calda).
App. Bologna, 17/06/1993
L'inesatto ovvero arbitrario criterio di ripartizione delle maggiori spese per
il consumo dell'acqua, riguardando esclusivamente il merito di una delibera
assembleare, costituisce motivo di annullabilità, e non di nullità della stessa.
Trib. Roma, 25/03/1993
In caso di regolamento condominiale che preveda il riparto delle spese per il
consumo dell'acqua potabile, è lecita la delibera assembleare che preveda a
carico del proprietario - con moglie e due figli - di un appartamento e di una
mansarda la quota di partecipazione a tali spese in ragione di otto unità.
Trib. Milano, 09/11/1992