PROTOCOLLO D’INTESA SUGLI AFFITTI TRA ASSOCIAZIONI DEGLI
INQUILINI E ASSOCIAZIONI DEI PROPRIETARI
STIPULATO TRA
Le seguenti organizzazioni
Confedilizia
Uppi
Appc
Unioncasa
e
Sunia
Sicet
Uniat
Savt casa
Unione Inquilini
Ai sensi e per quanto disposto dall’art. 2 comma 3 L. 431/98 ed in attuazione
del Decreto Ministeriale n. 67 del 22.3.1999 del ministro dei LL.PP. di concerto
con il Ministro delle Finanze, le organizzazioni della proprietà e degli
inquilini sopra indicate convengono e stipulano il seguente accordo:
1. Il presente accordo ha valore per tutto il territorio del Comune di Aosta
così come suddiviso nelle zone omogenee di cui all’allegato A.
2. Si conviene di determinare per ognuna delle suddette aree i valori minimi e
massimi del canone espressi in lire mensili per ogni metro quadro utile, inteso
come superficie di calpestio al netto dei muri, come da tabelle riepilogative
(con relative sub fasce che si allegano come parte integrante al presente
accordo). Nella determinazione della superficie si calcola l’integrale
superficie dell’immobile abitato, l’80% della superficie del box auto e/o del
posto macchina e il 25% dei balconi, dei terrazzi, delle aree verdi esclusive
della cantina e della soffitta.
I valori sono stati determinati anche fatte, per quanto possa occorrere, le
opportune valutazioni in merito:
- alle attuali condizioni locali del mercato immobiliare;
- alle agevolazioni fiscali, come oggi specificatamente esistenti a favore del
locatore e del conduttore per coloro che intendono ricorrere alla contrattazione
del cosiddetto “secondo canale”;
- il canone potrà stabilire una maggiorazione non superiore al 15% per alloggio
adeguatamente ammobiliato (arredamento normale della cucina e della camera da
letto).
3. Il canone di locazione, come definito in applicazione del presente accordo,
potrà essere aggiornato annualmente in misura non superiore al 75% della
variazione dei prezzi al consumo per operai e impiegati, come accertati
dall’Istat a decorrere dal mese successivo la data della richiesta.
L’applicazione della presente clausola avverrà a partire dal terzo anno del
contratto.
4. Ciascuna delle parti potrà adire per ogni controversia che dovesse insorgere
in merito alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, nonché in
ordine all’esatta applicazione del presente Accordo Territoriale, anche riguardo
al canone, ad una Commissione di conciliazione stragiudiziale formata quanto a
due componenti scelti fra appartenenti alle organizzazioni firmatarie del
presente Accordo sulla base delle designazioni rispettivamente del conduttore e
del locatore e quanto, ove ritenuto necessario, ad un terzo che svolgerà
eventualmente funzioni di Presidente sulla base della scelta operata dagli altri
due componenti, ove gli stessi di comune accordo ritengono di nominarlo. Tale
commissione non esclude la normale competenza dell’Autorità Giudiziaria. In caso
di variazione in più o in meno dell’imposizione fiscale rispetto a quella in
atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata potrà adire la
Commissione stragiudiziale di conciliazione, la quale determinerà nel termine
perentorio di 90 giorni il nuovo canone a valere fino alla cessazione del
rapporto contrattuale, ivi compreso l’eventuale periodo di proroga biennale o
fino a nuova variazione.
5. Per i contratti di durata superiore a 3 anni i valori di oscillazione dei
canoni di cui all’allegato B avranno le seguenti variazioni:
Durata di 4 anni maggiorazione del 2%
Durata di 5 anni maggiorazione del 3%
Durata superiore a 5 anni maggiorazione del 6%
6. In materia di oneri accessori le parti faranno riferimento all’allegato,
tabella C di ripartizione delle spese tra le parti. Per quanto non compreso, si
fa riferimento agli artt. 9 e 10 L. 392/78.
7. Il presente accordo resterà in vigore fino alla stipula di altro a seguito
dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale di recepimento di Convenzione
nazionale sostitutiva di quella sottoscritta l’8/2/1999 e potrà, di comune
intesa, formare oggetto di revisione allorchè il Comune deliberi aliquote ICI
specifiche per i locatori che lochino sulla base del presente accordo o siano
modificate le agevolazioni fiscali di cui all’art. 8 della L. 431/98 o
intervengano consistenti variazioni delle condizioni di mercato locale dei
canoni di locazione o quando lo si ritenga necessario.
CONTRATTO PER USO TRANSITORIO
8. Le associazioni firmatarie individuano i criteri generali per la definizione
dei canoni di locazione e del contratto tipo per gli usi transitori. La durata
della locazione non può essere inferiore ad 1 mese ed essere superiore a 18
mesi. La transitorietà del contratto è individuato nel seguente modo:
Quando il proprietario ha necessità di adibire entro 18 mesi l’immobile ad
abitazione propria, dei figli, dei genitori per i seguenti motivi:
- trasferimento temporaneo della sede di lavoro
- matrimonio e/o convivenza
- matrimonio dei figli
- separazione propria e dei figli
- rientro dall’estero o da altra regione del paese
- attesa di concessione edilizia o autorizzazione da parte del Comune per la
ristrutturazione o demolizione dell’immobile o ampliamento con alloggio attiguo
- intende destinare l’immobile ad uso abitativo commerciale, artigianale o
professionale proprio ad uso del coniuge dei genitori, dei figli, dei parenti
fino al secondo grado, indicando l’esatta motivazione all’atto della stipula
contrattuale
- qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a
data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.
Quando l’inquilino ha le seguenti necessità:
- trasferimento temporaneo della sede di lavoro
- contratto di lavoro a tempo determinato in Comune diverso da quello di
residenza
- assegnazione di alloggio pubblico o acquisto di alloggio che si rende
disponibile entro 18 mesi
- vicinanza momentanea a parenti bisognosi di assistenza
- qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo
a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.
Il conduttore che ha necessità di stipulare un contratto transitorio deve
provare la necessità di transitorietà allegando l’apposita documentazione al
contratto.
I canoni di locazione sono individuati all’interno delle fasce di oscillazione
minimo/massimo previste dall’allegato B del presente accordo e secondo le
modalità da esso previste.
I contratti di locazione andranno stipulati utilizzando il contratto tipo di cui
all’allegato B, previsti dal decreto 5 marzo 1999.
CONTRATTO PER STUDENTI UNIVERSITARI
9. Le associazioni firmatarie convengono per gli studenti universitari iscritti
a corsi di laurea, specializzazione o corsi di Laurea Breve nel Comune di Aosta,
i criteri generali per la determinazione del canone di locazione. La tipologia
contrattuale utilizzabile dai soli studenti universitari regolarmente iscritti
ai corsi. A questo scopo deve essere allegata al contratto la dichiarazione
dell’Istituto Universitario attestante l’iscrizione al corso.
La durata contrattuale varia da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 3 anni e
può essere sottoscritto da un singolo studente, da gruppi di studenti, da
agenzie per diritto allo studio.
I canoni di locazione sono individuati all’interno delle fasce di oscillazione
minimo/massimo stabilite dall’allegato B del presente accordo e secondo le
modalità in esso previste.
I contratti di locazione andranno stipulati utilizzando l’allegato tipo di cui
all’allegato C del decreto 5 marzo 1999.
Il presente Accordo verrà depositato presso la Segreteria generale di ogni
Comune mediante consegna alle Segreterie generali degli stessi, Ufficio
protocollo Generale o invio alle medesime tramite raccomandata a.r.
Associazioni dei proprietari firmatarie:
CONFEDILIZIA
UPPI
APPC
UNION CASA
Associazioni degli inquilini firmatarie:
SUNIA
SICET
UNIAT
SAVT-CASA
UNIONE INQUILINI
ALLEGATO A)
SUDDIVISIONE ZONE OMOGENEE COMUNE DI AOSTA
1. Zona 1: valore al mq. L. 4.000.000 comprendenti le seguenti territorialità: centro storico (da P.zza della Repubblica all’Arco d’Augusto), Via Festaz, Via Torino, Via Garibaldi, P.zza Mazzini, Via St. Martin est dal n. 1 al n. 109 e dal n. 2 al n. 180, Via Parigi est dal n. 1 al n. 41 e dal n. 2 al n. 104, Via Roma, Via XXVI Febbraio, V.le F. Chabod, Via Gr. St. Bernardo, Reg. Saraillon, Via delle Betulle, Reg. Roppoz, Reg. Busseyaz, Porossan, Movisod, Arsin. |
2. Zona 2: valore al mq. L. 3.100.000 comprendenti le seguenti territorialità: Via Parigi ovest, Via St. Martin ovest, Quartiere Cogne, C.so Btg. Aosta, Via Chambery, C.so Lancieri, Via Voison, Via Paravera, Via Artanavaz, Via M. Grivola, V.le C. Crotti, zona St. Martin, V.le Europa, Via Montmayeur, Via Piccolo St. Bernardo, Via G. de Chevrere, Reg. Brenlo, Reg. Chabloz, Via delle Betulle ovest, Duvet, Pleod, Reg. Bioula, Reg. Pallin, Vignoles, Arpuilles, Entrebin, Excenex, Signayes Ru, Signayes, Ossan, Preille, La Revoire, Joannet, Porossan Papet, La Chapelle, Neyves, Chiou, Cache. |
3. Zona 3: valore al mq. L. 2.750.000 comprendenti le seguenti territorialità: Via Ponte Romano, Via M. Velan, Via M. Gélè, Via Plan des Rives, Via Pasquettaz, C.so Ivrea, Via M. Emilius, Via Clavalité, Quartiere Dora, Loc. Croix Noire, Borgnalle, Beauregard. |
ALLEGATO B)
TABELLA VALORI MINIMI E MASSIMI DEL CANONE DI LOCAZIONE ESPRESSI IN LIRE MENSILI
AL MQ.
PARTICOLARI ELEMENTI DELL’UNITA’ IMMOBILIARE
1) Riscaldamento
2) Ascensore
3) Doppi vetri
4) Doppi servizi
5) Cantine
6) Soffitte
7) Porta blindata
8) Autorimessa singola o posto auto coperto
9) Posto auto scoperto
10) Allacciamento rete gas
11) Area verde condominiale
12) Cortile
13) Area verde privata
ZONA 1 |
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Valore massimo 10.800 | ||
Valore minimo 5.100 | ||
1° SUB FASCIA |
2° SUB FASCIA |
3° SUB FASCIA |
Presenza di almeno 6 elementi | Presenza di 5 elementi | Presenza di 4 elementi o meno |
Mass. 10.800 – Min. 8.500 | Mass. 8.400 – Min. 7.000 | Mass. 6.900 – Min. 5.100 |
ZONA 2 |
||
Valore massimo 8.400 | ||
Valore minimo 4.000 | ||
1° SUB FASCIA |
2° SUB FASCIA |
3° SUB FASCIA |
Presenza di almeno 6 elementi | Presenza di 5 elementi | Presenza di 4 elementi o meno |
Mass. 8.400 – Min. 7.000 | Mass. 6.900 – Min. 5.000 | Mass. 4.900 – Min. 4.000 |
ZONA 3 |
||
Valore massimo 7.400 | ||
Valore minimo 3.500 | ||
1° SUB FASCIA |
2° SUB FASCIA |
3° SUB FASCIA |
Presenza di almeno 6 elementi | Presenza di 5 elementi | Presenza di 4 elementi o meno |
Mass. 7.400 – Min. 6.500 | Mass. 6.400 – Min. 5.000 | Mass. 4.900 – Min. 3.500 |
La mancanza degli elementi 1,2 (limitatamente alle unità immobiliari dal terzo piano in su) 3 e 5 comporta l’applicazione del canone minimo della relativa sub fascia con un’oscillazione in più del 5%.
TABELLA ONERI ACCESSORI
RIPARTIZIONE FRA LOCATORE (L) E CONDUTTORE (C)
AMMINISTRAZIONE
Tassa occupazione suolo pubblico per passo carrabile C
Tassa occupazione suolo pubblico per lavori condominiali L
ASCENSORE
Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni C
Installazione e manutenzione straordinaria degli impianti L
Adeguamento alle nuove disposizioni di legge L
Consumi energia elettrica per forza motrice e illuminazione C
Tasse annuali per rinnovo licenza d’esercizio L
Ispezioni e collaudi C
AUTOCLAVE
Installazione e sostituzione integrale dell’impianto o di componenti primari
(pompa, serbatoio, elemento rotante, avvolgimento elettrico ecc..) L
Manutenzione ordinaria C
Imposte e tasse di impianto L
Forza motrice C
Ricarico pressione del serbatoio C
Ispezioni, collaudi e lettura contatori C
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, DI VIDEOCITOFONO E SPECIALI
Installazione e sostituzione dell’impianto comune di illuminazione L
Manutenzione ordinaria dell’impianto comune di illuminazione C
Installazione e sostituzione degli impianti di suoneria e allarme L
Manutenzione ordinaria degli impianti di suoneria e allarme C
Installazione e sostituzione dei citofoni e videocitofoni L
Manutenzione ordinaria dei citofoni e videocitofoni C
Installazione e sostituzione di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili
L
Manutenzione ordinaria di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili C
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA,
ADDOLCIMENTO ACQUA
Installazione e sostituzione degli impianti L
Adeguamento degli impianti a leggi e regolamenti L
Manutenzione ordinaria degli impianti, compreso il rivestimento refrattario C
Pulizia annuale degli impianti e dei filtri e messa a riposo stagionale C
Lettura dei contatori C
Acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua C
IMPIANTI SPORTIVI
Installazione e manutenzione straordinaria L
Addetti (bagnini, pulitori, manutentori ordinari ecc..) C
Consumo di acqua per pulizia e depurazione: acquisto di materiale per la
manutenzione ordinaria (es.: terra rossa) C
IMPIANTO ANTINCENDIO
Installazione e sostituzione dell’impianto L
Acquisti degli estintori L
Manutenzione ordinaria C
Ricarica degli estintori, ispezioni e collaudi C
IMPIANTO TELEVISIVO
Installazione, sostituzione o potenziamento dell’impianto televisivo
centralizzato L
Manutenzione ordinaria dell’impianto televisivo centralizzato C
PARTI COMUNI
Sostituzione di grondaie, sifoni e colonne di scarico L
Manutenzione ordinaria grondaie, sifoni e colonne di scarico C
Manutenzione straordinaria di tetti e lastrici solari L
Manutenzione ordinaria dei tetti e dei lastrici solari C
Manutenzione straordinaria della rete di fognatura L
Manutenzione ordinaria della rete di fognatura, compresa
la disotturazione dei condotti e pozzetti C
Sostituzione di marmi, corrimano, ringhiere L
Manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di scale e locali comuni
C
Consumo di acqua ed energia elettrica per le parti comuni C
Installazione e sostituzione di serrature L
Manutenzione delle aree verdi, compresa la riparazione degli attrezzi utilizzati
C
Installazione di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori,
bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di
arredo L
Manutenzione ordinaria di attrezzature quali caselle postali, cartelli
segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro
materiale di arredo C
PARTI INTERNE ALL’APPARTAMENTO LOCATO
Sostituzione integrale di pavimenti e rivestimenti L
Manutenzione ordinaria di pavimenti e rivestimenti C
Manutenzione ordinaria di infissi e serrande, degli impianti di riscaldamento e
sanitario C
Rifacimento di chiavi e serrature C
Tinteggiatura di pareti C
Sostituzione di vetri C
Manutenzione ordinaria di apparecchi e condutture di elettricità e del cavo e
dell’impianto citofonico e videocitofonico C
Verniciatura di opere in legno e metallo C
Manutenzione straordinaria dell’impianto di riscaldamento L
PORTIERATO
Trattamento economico del portiere e del sostituto, compresi contributi
previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi,
ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l. L 10% C 90%
Materiale per le pulizie C
Eventuale alloggio del portiere (pari all’indennità sostitutiva prevista nel
c.c.n.l.)
L 10% C 90%
Manutenzione ordinaria della guardiola L 10% C 90%
Manutenzione straordinaria della guardiola L
PULIZIA
Spese per l’assunzione dell’addetto L
Trattamento economico dell’addetto, compresi contributi previdenziali e
assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità
varie, anche locali, come da c.c.n.l. C
Spese per il conferimento dell’appalto a ditta L
Spese per le pulizie appaltate a ditta C
Materiale per le pulizie C
Acquisto e sostituzione macchinari per la pulizia L
Manutenzione ordinaria dei macchinari per la pulizia C
Derattizzazione e disinfestazione dei locali legati alla raccolta delle
immondizie C
Disinfezione di bidoni e contenitori di rifiuti C
Tassa rifiuti o tariffa sostitutiva C
Acquisto di bidoni, trespoli e contenitori L
Sacchi per la preraccolta dei rifiuti C
SGOMBERO NEVE
Spese relative al servizio, compresi i materiali d’uso C
Per le voci non concordate nella presente tabella si rinvia alle norme di legge
vigenti e agli usi locali.
Allegato "A" CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 Il/La Sig./Soc. (1) ................................................................................................... di seguito denominato/a locatore............................................................................... .............................................................................................................................. (assistito/a da (3).................................................in persona di ................................ .............................................................................................................................) CONCEDE IN LOCAZIONE al/alla Sig. (1) ........................................................................................................ di seguito denominato/a conduttore .......................................................................... .............................................................................................................................. identificato/a mediante (2) ....................................................................................... (assistito/a da (3)................................................. in persona di ................................ .............................................................................................................................) che accetta, per sé e suoi aventi causa, l’unità immobiliare posta in via ....................... n. civico ...... piano ..... scala ..... int. ..... composto di n. .... vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.. indicare quali) ...................................................... .............................................................................................................................. non ammobiliato/ammobiliato come da elenco a parte, sottoscritto dai contraenti. TABELLE MILLESIMALI proprietà ..................................................... riscaldamento ..................................... .................................. acqua ................................................................................. ...................................altre ................................................................................... .............................................................................................................................. COMUNICAZIONE ex art. 8, terzo comma, D.L. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito dalla L. 8 agosto 1992, n. 359) CODICE FISCALE del locatore .................................................................................. ESTREMI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’UNITA’ IMMOBILIARE .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA SICUREZZA IMPIANTI .............................................................................................................................. CERTIFICATO DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA ................................... .............................................................................................................................. La locazione sarà regolata dalle seguenti pattuizioni ..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................. Il locatore ........................................ Il conduttore ................................................... .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. NOTE
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Convenzione nazionale sugli affitti
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
Decreto 10 marzo 2006
Condizioni per la stipula dei contratti di locazione transitori e dei contratti per studenti universitari, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in assenza di convocazione, da parte dei comuni, delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori ovvero per la mancata definizione degli Accordi di cui all'articolo 2, comma 3, della medesima legge n. 431/98.
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24-5-2006
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina delle
locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo;
Visto in particolare l'art. 4, comma 1, della citata legge 431/98, cosi' come
modificato dall'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 8 gennaio 2002, n. 2,
che stabilisce che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti convochi,
ogni tre anni, le organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori
maggiormente rappresentative a livello nazionale al fine di individuare i
criteri generali da assumere a riferimento per la realizzazione degli accordi da
definire in sede locale tra le stesse associazioni ai fini della definizione dei
canoni di locazione relativamente ai contratti di cui all'art. 2, comma 3, della
medesima legge;
Vista la Convenzione nazionale in data 8 febbraio 1999, sottoscritta ai sensi
dell'art. 4, comma 1, della richiamata legge;
Visto il decreto interministeriale lavori pubblici-finanze del 5 marzo 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 1999, serie generale, n. 67,
con il quale sono stati definiti, sulla base della citata Convenzione nazionale,
criteri generali per la realizzazione degli Accordi da definire in sede locale
per la stipula dei contratti di locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della
legge 9 dicembre 1998, n. 431;
Visto il decreto interministeriale infrastrutture e trasporti-economia e finanze
del 30 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2003,
serie generale, n. 85, con il quale sono stati definiti, in mancanza di un unico
accordo tra le organizzazioni sindacali della proprieta' edilizia e dei
conduttori, criteri generali per la realizzazione degli Accordi da definire in
sede locale per la stipula dei contratti di locazione ai sensi
dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonche' dei contratti
di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari
ai sensi dell'art. 5, commi 1, 2 e 3 della stessa legge;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come modificato
dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito
dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, che stabilisce che il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, fissi con apposito decreto le condizioni alle quali possono
essere stipulati i contratti di cui all'art. 5 della citata legge, nel caso in
cui non vengano convocate da parte dei comuni le organizzazioni della proprieta'
edilizia e dei conduttori ovvero non siano stati definiti gli appositi Accordi
locali;
Considerato che per molti comuni non risultano definiti detti Accordi sulla base
del citato decreto interministeriale infrastrutture e trasporti-economia e
finanze del 30 dicembre 2002;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, comma 1, lettera c);
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 41, comma 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 2 luglio 2004, n. 184,
concernente la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
Visto il decreto in data 12 ottobre 2001 con il quale il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti ha delegato l'on. Ugo Giovanni Martinat
all'esercizio delle competenze nelle aree del Dipartimento per le opere
pubbliche e per l'edilizia;
Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come
modificato dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240,
convertito dalla legge 12 novembre 2004, n. 269;
Decreta:
Art. 1.
Contratti di locazione di natura transitoria
1. Nei comuni di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministro dell'economia e delle
finanze, del 30 dicembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 59 alla
Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2003, serie generale, n. 85, nei quali non
siano state convocate le organizzazioni della proprieta' edilizia e dei
conduttori ovvero non siano stati definiti gli Accordi locali in applicazione
del citato decreto, le fasce di oscillazione dei canoni per i contratti di
locazione di natura transitoria di cui all'art. 5, comma 1, della predetta legge
n. 431 del 1998 sono quelle risultanti dagli Accordi previgenti gia'
sottoscritti ai sensi dell'art. 2, comma 3, della stessa legge. In tal caso i
limiti inferiori e superiori delle fasce di oscillazione dei canoni sono
incrementati applicando le variazioni ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute dal mese successivo
alla data di sottoscrizione degli Accordi, al mese precedente la data di
sottoscrizione del nuovo contratto di locazione da stipularsi.
2. Per quei comuni di cui al precedente comma, per i quali non siano mai stati
definiti Accordi ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998, ne'
in attuazione del decreto interministeriale lavori pubblici-finanze del 5 marzo
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 1999, serie generale, n.
67, ne' in attuazione del decreto interministeriale infrastrutture e
trasporti-economia e finanze, del 30 dicembre 2002, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 59 alla Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2003, serie generale, n.
85, si fa riferimento, per quanto attiene alle fasce di oscillazione dei canoni,
all'Accordo, stipulato ai sensi del citato art. 2, comma 3, della legge n. 431
del 1998 e in attuazione del predetto decreto interministeriale infrastrutture e
trasporti-economia e finanze, del 30 dicembre 2002, vigente nel comune
demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale anche situato in altra
regione. Qualora l'Accordo assunto a riferimento contempli fasce di oscillazione
diversificate per aree omogenee, si applica un'unica fascia di oscillazione
costituita dal valore minimo e dal valore massimo riscontrabili per l'insieme
delle aree omogenee del comune di riferimento.
3. Ai sensi del comma 2, art. 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, del 30
dicembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 59 alla Gazzetta
Ufficiale dell'11 aprile 2003, serie generale, n. 85, le parti contrattuali
possono concordare una variazione del canone stabilito all'interno delle fasce
di oscillazione, come individuate nei commi 1 e 2 del presente articolo, fino a
un massimo del 20 per cento, per tenere conto, anche per specifiche zone, di
particolari esigenze locali da indicarsi in contratto.
4. Gli Accordi territoriali come individuati nei commi 1 e 2 del presente
articoli s'intendono richiamati anche nelle loro altre previsioni e
specificatamente ai fini della determinazione delle fattispecie che consentono
la stipula dei contratti di natura transitoria. In ogni comune le parti possono
comunque stipulare, indipendentemente dalle esigenze individuate negli Accordi
locali, contratti di locazione di natura transitoria per soddisfare qualsiasi
esigenza specifica, espressamente indicata in contratto, del locatore o di un
suo familiare ovvero del conduttore o di un suo familiare, collegata ad un
evento certo a data prefissata.
Art. 2.
Contratti di locazione per studenti universitari
1. Nei comuni di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministro dell'economia e delle
finanze, del 30 dicembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 59 alla
Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2003, serie generale, n. 85, nei quali non
siano state convocate le organizzazioni della proprieta' edilizia e dei
conduttori ovvero non siano stati definiti gli Accordi di cui all'art. 5, comma
3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in applicazione del citato decreto, le
fasce di oscillazione dei canoni per i contratti di locazione per studenti
universitari sono quelle risultanti dagli Accordi previgenti gia' sottoscritti
ai sensi del suddetto art. 5, comma 3, della legge n. 431 del 1998. In tal caso
i limiti inferiori e superiori delle fasce di oscillazione dei canoni sono
incrementati applicando le variazioni ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute dal mese successivo
alla data di sottoscrizione degli Accordi, al mese precedente la data di
sottoscrizione del nuovo contratto di locazione da stipularsi.
2. Per quei comuni di cui al precedente comma, per i quali non siano mai stati
definiti Accordi ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge n. 431 del 1998, ne'
in attuazione del decreto interministeriale lavori pubblici-finanze del 5 marzo
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 1999, serie generale, n.
67, ne' in attuazione del decreto interministeriale infrastrutture e
trasporti-economia e finanze, del 30 dicembre 2002, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 59 alla Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2003, serie generale, n.
85, si fa riferimento all'Accordo vigente, stipulato in applicazione del decreto
da ultimo citato ai sensi del predetto art. 5, comma 3, della legge n. 431 del
1998, nel comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale anche
situato in altra regione. Qualora l'Accordo assunto a riferimento contempli
fasce di oscillazione diversificate per aree omogenee, si applica un'unica
fascia di oscillazione costituita dal valore minimo e dal valore massimo
riscontrabili per l'insieme delle aree omogenee del comune di riferimento.
Art. 3.
Disposizioni comuni
1. Per tutti i contratti stipulati in applicazione del presente decreto si
adottano i tipi di contratto e la tabella oneri accessori allegati al decreto
interministeriale infrastrutture e trasporti-economia e finanze del 30 dicembre
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2003, serie generale,
n. 85, ed eventuali successivi aggiornamenti. Il riferimento all'Accordo
territoriale s'intende sostituito con il riferimento al presente decreto negli
articoli 3 dei tipi di contratto allegati E e F al precitato decreto. I canoni
nel corso della locazione verranno aggiornati nella misura contrattata dalle
parti e comunque non superiore al 75% della variazione ISTAT dell'indice
nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
verificatasi nell'anno precedente.
2. Gli Accordi integrativi relativi ai contratti di locazione di natura
transitoria e per studenti universitari, per le compagnie assicurative, gli enti
privatizzati, i soggetti giuridici o fisici detentori di piu' di cento unita'
immobiliari destinate ad uso abitativo anche se ubicate in modo diffuso e
frazionato sul territorio nazionale, e gli enti previdenziali pubblici, sono
definiti sulla base degli Accordi territoriali individuati secondo le
disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto.
Art. 4.
Pubblicazione
1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 marzo 2006
Il vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti | Martinat |
Il Ministro dell'economia e delle finanze | Tremonti |
Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 1, foglio n. 289