Ai fini della fruizione delle agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto o di imposta di registro, relativamente agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione con caratteristiche non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le condizioni di cui alla nota II bis dell’art.1 della tariffa, parte I del D.P.R. 131/86, richiamata, nel caso di cessioni in regime IVA dalla tabella allegata al D.P.R. 633/72.
Le condizioni inderogabili che determinano l’acquisto agevolato sono le seguenti:
ANNOTAZIONI PARTICOLARI
Esaminiamo di seguito alcuni casi particolari e alcune deroghe al principio generale dell’acquisto con agevolazione della "prima casa".
In questo caso, è ammesso ad usufruire delle agevolazioni anche il soggetto che possieda un’altra abitazione, pur se ubicata nello stesso comune, purché questa sia inidonea a svolgere la funzione di abitazione, data la particolare situazione del soggetto. L’inidoneità dell’abitazione, nel senso di inadeguatezza, deve essere sempre provata dall’interessato. (Corte di Cassazione, 18.7.96 n. 6476 – 3.2.98 n. 309).
In ogni caso, se i requisiti, maturano solamente al momento della consegna, si potranno effettuare le variazioni in diminuzione per la maggiore IVA pagata sugli acconti. ( C.M. 2.3.94 n. 1/E) Al contrario se le prestazioni fatturate con aliquota agevolata non dovessero essere supportate dall’esistenza dei requisiti dovranno essere rettificate in aumento.
CAUSE DI DECADENZA DAI BENEFICI
Il soggetto che nell’ambito di un acquisto agevolato "prima casa":
dovrà corrispondere la differenza di imposta versata sull’acquisto, e sarà punito con la soprattassa del 30% oltre agli interessi di mora.
Agenzia delle Entrate, circolare 7 giugno 2010, n. 31
Oggetto: Agevolazioni “prima casa” - chiarimenti Direzione Centrale Normativa.
INDICE
PREMESSA
1. TRATTAMENTO FISCALE DELLE PERTINENZE DESTINATE A SERVIZIO DI CASE DI ABITAZIONE ACQUISITE SENZA FRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA”
1.1. Pertinenza di immobile acquistato prima che fossero istituite le agevolazioni “prima casa”
1.2. Pertinenza di immobile acquisito allo “stato rustico” per il quale non si è fruito delle agevolazioni “prima casa”
2. AMPLIAMENTO DI ABITAZIONE ACQUISITA SENZA FRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA”
2.1. Acquisto di un nuovo alloggio da accorpare ad altra abitazione per la quale non si è fruito delle agevolazioni “prima casa”
3. ALIENAZIONE INFRAQUINQUENNALE DELL’IMMOBILE AGEVOLATO E SUCCESSIVO ACQUISTO DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE
3.1. Requisiti dell’immobile oggetto del riacquisto
3.2. Riacquisto di immobile sito fuori del territorio nazionale
PREMESSA
Con la presente circolare, allo scopo di eliminare alcuni dubbi
interpretativi, si forniscono chiarimenti in ordine all’applicabilità delle
agevolazioni “prima casa”
alle fattispecie di seguito esaminate:
1. TRATTAMENTO FISCALE DELLE PERTINENZE DESTINATE A SERVIZIO DI CASE DI
ABITAZIONE ACQUISITE SENZA FRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA”
1.1. Pertinenza di immobile acquistato prima che fossero istituite le
agevolazioni “prima casa”
Quesito: Un contribuente intende acquistare da un costruttore un locale box da
destinare a pertinenza dell’abitazione non di lusso nella quale risiede. Tenuto
conto che per l’acquisto dell’abitazione non ha fruito delle agevolazioni “prima
casa” in quanto all’epoca dell’acquisto (1978), la normativa vigente non
contemplava tale previsione, chiede di conoscere se possa fruire di dette
agevolazioni per l’acquisto della pertinenza.
Risposta: In base alla disposizione recata dalla Nota II-bis), punto 3, posta in
calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 aprile
1986, n. 131, (di seguito TUR), le agevolazioni “prima casa” spettano anche in
relazione all’acquisto delle unità immobiliari classificate o classificabili
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, limitatamente ad una per ciascuna
delle predette categorie, “…che siano destinate a pertinenza della casa di
abitazione oggetto dell'acquisto agevolato”.
Fondandosi sulla lettera della previsione normativa, l’amministrazione
finanziaria, con circolare n. 19/E del 1° marzo 2001, ha escluso, in linea di
principio, l’applicazione del beneficio nell’ipotesi di pertinenza da destinare
ad un immobile acquistato in regime ordinario (cfr. par. 2.2.2).
Con il medesimo documento di prassi, l’amministrazione ha, tuttavia, chiarito
che le agevolazioni “prima casa” si rendono applicabili anche quando il bene
acquistato con atto separato costituisca pertinenza di una casa di abitazione
ceduta da una impresa costruttrice, senza l’applicazione della specifica
aliquota Iva ridotta, prima del 22 maggio 1993 (data in cui è stata soppressa
l’applicazione dell’aliquota del 4 % prevista per tutte le cessioni di
abitazioni effettuate da costruttori ed è stata limitata l’applicazione
dell’aliquota del 4 % alle sole ipotesi di acquisto della c.d. “prima casa” cfr.
d.l. 22 maggio 1993, n. 155, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 243).
La suddetta deroga trova fondamento nella considerazione che, fino alla data del
22 maggio 1993, l’aliquota da applicare alle cessioni di abitazioni effettuate
da costruttori (4%) coincideva con l’aliquota prevista per l’acquisto della
“prima casa”, circostanza che rendeva superflua la richiesta di fruizione del
regime agevolato, pur sussistendo le condizioni per il riconoscimento.
Sebbene, in via generale, la normativa di riferimento e la prassi correlata
richiedano, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni “prima casa” alle
pertinenze, che queste ultime accedano ad un’abitazione acquisita fruendo dei
medesimi benefici, occorre rilevare che un’interpretazione della disposizione
recata dalla Nota II-bis), punto 3, posta in calce all’articolo 1 della Tariffa,
Parte Prima, del TUR, strettamente aderente al tenore letterale risulterebbe
contraria all’obiettivo che il legislatore ha inteso perseguire attraverso la
previsione del regime di favore, che può essere individuato nella volontà di
agevolare l’acquisto dell’abitazione non di lusso e delle sue pertinenze, in
ossequio ai principi sanciti dall’articolo 47, comma II, della Costituzione
secondo cui “la Repubblica favorisce l’accesso del risparmio popolare alla
proprietà dell’abitazione…”.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che la normativa di favore prevista
per la “prima casa” possa trovare applicazione anche in relazione all’acquisto
del bene pertinenziale destinato a servizio di un’abitazione acquisita senza
fruire dei suddetti benefici in quanto non ancora previsti dalla normativa
vigente al momento del trasferimento.
1.2. Pertinenza di immobile acquisito allo “stato rustico” per il quale non
si è fruito delle agevolazioni “prima casa”
Quesito: Un contribuente intende acquistare un locale di categoria catastale C/2
(magazzini e locali di deposito) da destinare a pertinenza dell’abitazione
principale. Il contribuente precisa di avere acquistato l’abitazione principale
allo
“stato rustico” e di non avere goduto dei suddetti benefici, in quanto, al
momento del perfezionamento del contratto (1994) non era riconosciuta la
spettanza delle agevolazioni “prima casa” in relazione agli atti di
trasferimento di immobili non ultimati, soggetti ad imposta di registro.
In considerazione di tale circostanza, chiede se possa fruire delle agevolazioni
“prima casa” per l’acquisto della pertinenza.
Risposta: In ossequio alla ratio della normativa in commento, deve ritenersi
ammesso il riconoscimento delle agevolazioni “prima casa” anche sull’atto di
acquisto di pertinenze destinate ad essere asservite ad un immobile che non ha
fruito delle agevolazioni “prima casa” poiché acquistato, da privati, allo
“stato rustico”, pur sussistendo, all’epoca dell’acquisto, le condizioni
oggettive e soggettive richieste dalla Nota II-bis), punto 1, posta in calce
all’articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, del TUR.
Al riguardo si precisa che, mentre il DPR 26 ottobre 1972, n. 633, recante la
disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, contempla espressamente le case di
abitazione non di lusso, ancorché non ultimate, tra quelle che possono godere
del trattamento agevolato (Tabella A, parte seconda, n. 21), in materia di
imposta di registro non è prevista un’analoga disposizione.
L’applicazione dei benefici “prima casa” agli immobili in corso di costruzione è
stata, quindi, riconosciuta in via interpretativa dall’amministrazione
finanziaria con la circolare n. 19/E del 1° marzo 2001.
Ai fini del godimento del regime di favore in esame, si rende però necessario
che l’acquirente dichiari nell’atto di acquisto della pertinenza di possedere,
al momento del rogito, tutti i requisiti di legge.
2. AMPLIAMENTO DI ABITAZIONE ACQUISITA SENZA FRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI “PRIMA
CASA”
2.1. Acquisto di un nuovo alloggio da accorpare ad altra abitazione per la quale
non si è fruito delle agevolazioni “prima casa”
Quesito: Un soggetto chiede se possa usufruire delle agevolazioni “prima casa”
in relazione all’atto di acquisto di un alloggio da accorpare ad altro immobile
già di proprietà. Il contribuente riferisce di avere acquistato l’immobile da
ampliare nel 2007 senza godere del trattamento di favore in commento, per
difetto, al momento del rogito, delle condizioni e dei requisiti di legge.
Risposta: Con risoluzione n. 25 del 25 febbraio 2005 e con la circolare n. 38
del 12 agosto 2005, l’amministrazione finanziaria, recependo il consolidato
orientamento giurisprudenziale secondo cui “le agevolazioni prima casa possono
riguardare anche alloggi risultanti dalla riunione di più unità immobiliari che
siano destinate dagli acquirenti, nel loro insieme, a costituire un’unica unità
abitativa” (ex multis, Cassazione Civile, sez. I, 22 gennaio 1998, n. 563;
Cassazione Civile, sez. V, 14 maggio 2007, n. 10981), ha riconosciuto la
possibilità di applicare le agevolazioni “prima casa” all’acquisto contemporaneo
di due alloggi contigui destinati a costituire un’unica unità abitativa.
Il beneficio è stato riconosciuto, inoltre, al proprietario di alloggio, già
acquisito con le suddette agevolazioni, in relazione all’atto di acquisto di un
altro immobile adiacente da accorpare al primo.
Con la risoluzione n. 142 del 4 giugno 2009 è stata estesa l’applicabilità delle
agevolazioni “prima casa” all’atto di trasferimento di un immobile destinato
all’ampliamento di un’abitazione precedentemente acquisita senza fruire del
regime di favore, in quanto non previsto dalla normativa vigente ratione
temporis.
Ciò premesso, e tenuto conto, altresì, della evidente volontà del legislatore di
favorire gli interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di
utilizzo della prima casa, la scrivente è del parere che l’agevolazione vada
riconosciuta anche nell’ipotesi in cui il contribuente non abbia fruito delle
agevolazioni
“prima casa” per l’acquisto dell’abitazione da ampliare non per la mancanza di
una previsione normativa che riconoscesse il trattamento di favore ma perché
risultava già titolare, al momento della stipula del precedente atto di
trasferimento, di altro immobile acquisito con le agevolazioni “prima casa”.
L’agevolazione sul nuovo acquisto trova, peraltro, applicazione a condizione che
i due alloggi accorpati costituiscano un’abitazione unica rientrante nella
tipologia degli alloggi non di lusso, in base alle prescrizioni recate dal
decreto 2 agosto 1969.
Compete all’Ufficio locale la verifica, anche sulla base delle risultanze
catastali, dell’intervenuto accorpamento degli immobili e della loro
consistenza, complessivamente considerata.
Resta inteso che, nel caso in esame, si rende comunque necessaria la ricorrenza
di tutti gli altri requisiti di cui alla Nota II-bis), posta in calce
all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, vale a dire
l’ubicazione dell’immobile nel comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro
18 mesi dall’acquisto la propria residenza; la dichiarazione di non essere
titolare di diritti reali su altri immobili siti nello stesso comune; la
dichiarazione di non essere titolare di diritti reali su altra casa di
abitazione acquistata con le agevolazioni “prima casa”.
Al riguardo, è opportuno precisare che nell’ipotesi di acquisto di alloggio da
accorpare ad altro contiguo, già di proprietà, in modo da costituire un’unica
unità abitativa, la dichiarazione di non essere titolare di diritti reali su
altra casa di abitazione nel territorio del comune, dovrà intendersi riferita ad
immobili diversi da quello da ampliare.
3. ALIENAZIONE INFRAQUINQUENNALE DELL’IMMOBILE AGEVOLATO E SUCCESSIVO
ACQUISTO DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE
3.1. Requisiti dell’immobile oggetto del riacquisto
Quesito: Un soggetto ha acquistato un’abitazione beneficiando delle
agevolazioni previste per l’acquisto della “prima casa” ed intende procedere,
prima che sia decorso il termine quinquennale dall’acquisto agevolato, alla
rivendita dello stesso immobile ed al successivo riacquisto, entro un anno, di
altro immobile da adibire ad abitazione principale.
Il contribuente precisa che, successivamente al primo acquisto agevolato, ha
acquistato un secondo immobile nello stesso comune ove è sita la nuova
abitazione che intende acquistare per non decadere dall’agevolazione.
Il contribuente chiede, pertanto, di conoscere se la circostanza che al momento
del riacquisto del nuovo immobile da adibire ad abitazione principale, risulti
già in possesso di un immobile sito nello stesso comune, costituisca condizione
ostativa alla conservazione dei benefici fiscali fruiti in relazione al primo
immobile.
Risposta: Ai sensi della nota II –bis), comma 4, dell’articolo 1, della Tariffa,
parte prima, allegata al TUR, è prevista la decadenza dal regime agevolato
previsto per l’acquisto della “prima casa” in caso “…di trasferimento per atto a
titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici… prima del
decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto”.
In tale ipotesi, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero della “differenza
fra l'imposta calcolata in assenza di agevolazioni e quella risultante
dall'applicazione dell'aliquota agevolata”, nonché all’irrogazione della
sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza medesima. Devono,
inoltre, essere recuperate le maggiori imposte ipotecarie e catastali,
maggiorate della sanzione amministrativa del 30%.
La revoca dell’agevolazione non ha luogo, invece, “…nel caso in cui il
contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i
benefici (prima casa), proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a
propria abitazione principale”.
In base a quanto previsto dalla citata nota II-bis), comma 4, dell’articolo 1,
della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, al fine di impedire il verificarsi
dell’ipotesi di decadenza dal regime agevolato prevista in caso di cessione
infraquinquennale dell’immobile, occorre procedere all’acquisto di altro
immobile da adibire ad abitazione principale.
E’, quindi, indispensabile che il nuovo immobile acquistato sia utilizzato come
dimora abituale del contribuente.
Stante la formulazione della norma, deve ritenersi che il mantenimento delle
agevolazioni non sia subordinato alla sussistenza delle condizioni richieste
dalla lettera a), b) e c) del comma 1 della citata nota II–bis) e cioè :
che l’immobile sia ubicato nel comune in cui l’acquirente abbia o stabilisca
entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza;
che l’acquirente non sia titolare di altri diritti reali vantati su immobili
ubicati nello stesso comune;
che l’acquirente non risulti titolare in tutto il territorio nazionale, neppure
per quote e in regime di comunione legale, di diritti di proprietà o nuda
proprietà, usufrutto uso e abitazione su un’altra casa acquistata con le
agevolazioni fiscali.
Tale interpretazione trova conferma negli orientamenti della Corte
Costituzionale che, con l’ordinanza n. 46 del 9 febbraio 2009, ha avuto modo di
affermare che “…il legislatore con il denunciato ultimo periodo del comma 4
della nota II-bis della parte prima della Tariffa allegata al DPR n. 131 del
1986, ha inteso disciplinare una fattispecie del tutto diversa da quella
dell’accesso alle agevolazioni, stabilendo non una reiterazione delle
agevolazioni medesime, ma un’eccezione alla regola della decadenza da tali
benefici prevista dal primo periodo dello stesso comma; eccezione che opera
esclusivamente nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione,
proceda all’acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione
principale..” e, pertanto, “…non è irragionevole che il legislatore, al fine di
consentire al contribuente di evitare la decadenza dalle suddette agevolazioni,
richieda, con riferimento all’acquisto del secondo immobile, una condizione
diversa e più restrittiva (la destinazione della casa ad abitazione principale)
rispetto a quelle stabilite, per la concessione delle agevolazioni …”.
Con riferimento al quesito proposto deve quindi ritenersi che non risulti
ostativa alla conservazione dell’agevolazione “prima casa”, fruita in relazione
all’acquisto del primo immobile, la circostanza che tra il primo acquisto
agevolato ed il successivo riacquisto infrannuale, il contribuente sia entrato
in possesso di altro immobile nello stesso comune in cui è situato quello che si
intende riacquistare.
Il ricorrere dei requisiti previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 1 della
citata nota II-bis) deve essere verificato, infatti, solo nell’ipotesi in cui il
contribuente intenda accedere, anche per il secondo acquisto, alle agevolazioni
“prima casa”.
I medesimi requisiti devono ricorrere inoltre, ai fini dell’applicazione della
disciplina di cui all’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che
prevede la concessione di un credito d’imposta a favore dei contribuenti che
acquistano, entro un anno dall’alienazione dell’immobile per il quale si è
fruito dell’aliquota agevolata, un’altra casa di abitazione “non di lusso”.
Invero, in tale ultima ipotesi il legislatore ha subordinato espressamente la
concessione del credito al ricorrere “…delle condizioni di cui alla nota II-bis
all'articolo 1 della Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131…”.
3.2. Riacquisto di immobile sito fuori del territorio nazionale
Quesito: Un contribuente riferisce di aver acquistato un immobile in Italia
godendo del trattamento di favore riservato agli atti di acquisto della “prima
casa” e di volerlo rivendere, entro cinque anni, in vista del trasferimento
della propria residenza principale in Francia.
Chiede di conoscere se l’acquisto di un immobile abitativo in Francia, entro un
anno dalla vendita dell’immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa”,
consenta di evitare la decadenza dal beneficio di cui al comma 4, della nota
IIbis) all’articolo 1 della Tariffa, parte I, allegata al TUR.
Risposta: Come ricordato, si decade dalle agevolazioni “prima casa” nell’ipotesi
“…di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili
acquistati con i benefici…prima del decorso del termine di cinque anni dalla
data del loro acquisto”.
La decadenza viene esclusa “…nel caso in cui il contribuente, entro un anno
dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici (prima casa), proceda
all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale”.
In base anche quanto precisato dalla Corte Costituzionale nella ricordata
Ordinanza n. 46 del 9 febbraio 2009, tale previsione costituisce una eccezione
alla regola della decadenza dai benefici “prima casa” in caso di vendita
infraquinquennale dell’immobile, eccezione che può trovare applicazione solo
nell’ipotesi in cui l’immobile, oggetto del riacquisto, venga adibito ad
abitazione principale del contribuente.
La riportata disposizione conferisce, infatti, primaria rilevanza a tale
requisito, la cui sussistenza deve essere verificata ai fini della esclusione
della regola decadenziale.
Proprio al fine di assicurare il rispetto di tale condizione, deve ritenersi che
anche nell’ipotesi in cui l’immobile acquistato sia situato in uno Stato estero
non si decade dall’agevolazione, semprechè sussistano strumenti di cooperazione
amministrativa che consentono di verificare che effettivamente l’immobile ivi
acquistato sia stato adibito a dimora abituale.
* * *
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici locali.