Limitazioni alla rappresentanza in giudizio dell'amministratore
L'amministratore ha legittimazione passiva per restare in giudizio in vece dei condomini per le cause riguardanti le parti comuni, litisconsorzio Cassazione civile , sez. II, sentenza 04.10.2012 n° 16901 ..... Ai sensi dell'art. 1131 c.c., comma 2, la legittimazione passiva dell'amministratore del condominio a resistere in giudizio, esclusiva o concorrente con quella dei condomini, non incontra limiti e sussiste anche in ordine alle azioni di natura reale relative alle parti comuni dell'edificio, promosse contro il condominio da terzi o anche dal singolo condomino; in tal caso, l'amministratore ha il solo obbligo, di mera rilevanza interna e non incidente sui suoi poteri rappresentativi processuali, di riferire all'assemblea, con la conseguenza che la sua presenza in giudizio esclude la necessità del litisconsorzio nei confronti di tutti i condomini.....
Cassazione civile , sez. II, ordinanza 25.02.2011 n° 4733 L'Amministratore può costituirsi in giudizio, ma è necessaria la ratifica da parte dell’assemblea per cui il giudice deve concedere i termini Pertanto, mancando agli atti la prova del rilascio, in favore dell'amministratore del resistente condominio, dell'autorizzazione (anche a titolo di ratifica) da parte dell'assemblea condominiale, si impone, in virtù del richiamato articolo 182 c.p.c., di provvedere alla concessione di congruo termine perentorio al condominio controricorrente per il conferimento della citata necessaria autorizzazione, con conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo.
Cassazione civile , sez. II, sentenza 10.11.2010 n° 22886........ nessuna limitazione sussiste in relazione alla legittimazione dal lato passivo dell’amministratore per qualsiasi azione anche di natura reale, promossa contro il Condominio, da terzi (o anche dal singolo condomino) in ordine alle parti comuni dell’edificio. “In tal caso, l’amministratore ha il solo obbligo di mera rilevanza interna e non incidente sui suoi poteri rappresentativi processuali, di riferire all’assemblea, con la conseguenza che la sua presenza in giudizio esclude la necessità del litisconsorzio nei confronti di tutti i condomini.” (Cass. Sez. 2, n. 9093 del 16/04/2007).......... è quella dell’ormai consolidata giurisprudenza di questa S.C. Si è così precisato che “... la legittimazione dell’amministratore del condominio dal lato passivo ai sensi dell’art. 1131, secondo comma, cod. civ. non incontra limiti e sussiste, anche in ordine all’interposizione d’ogni mezzo di gravame che si renda eventualmente necessario, in relazione ad ogni tipo d’azione, anche reale o possessoria, promossa nei confronti del condominio da terzi o da un singolo condomino (trovando un tanto ragione nell’esigenza di facilitare l’evocazione in giudizio del condominio, quale ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini) in ordine alle parti comuni dello stabile condominiale ... Ne consegue che, in presenza di domanda di condanna all’eliminazione d’opere ..., ai fini della pregiudiziale decisione concernente la “negatoria servitutis” non è necessaria l’integrazione del contraddittorio, dalla legge non richiesta per tale tipo di pronunzia, che bene è pertanto resa nei confronti del condominio rappresentato dall’amministratore, dovendo in tal caso essere essa intesa quale “utilitas” afferente all’intero edificio condominiale e non già alle singole proprietà esclusive dei condomini” (Cass. Sez. 2, n. 9206 del 04/05/2005; Cass. n. 7958 del 21.5.03).
L’amministratore di condominio si può costituire in giudizio salvo ratifica dell'assemblea nel più breve tempo possibile. Cassazione civile , SS.UU. sentenza 06.08.2010 n° 18331 Il ricorso è stato assegnato a queste Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 2, essendo stato registrato, a seguito dell’eccezione di inammissibilità sollevata dalla ........ , un contrasto nella giurisprudenza di legittimità sulla questione se l’amministratore condominiale, per resistere alla lite proposta nei confronti del condominio, ovvero per impugnare la sentenza a questo sfavorevole, debba o meno essere autorizzato dall’assemblea. All’amministratore spetta la tutela,quando è implicita l'urgenza, del comune interesse del condominio, è quindi legittima ed efficace la costituzione in giudizio dell'amministratore o l’impugnazione di una sentenza sfavorevole senza la preventiva delibera assembleare. L'amministratore può stare in giudizio solo finché ha termine la fase istruttoria, ma per continuare è necessaria l’autorizzazione dell’assemblea che può essere richiesta anche dallo stesso giudice nel corso della prima udienza.
Legittimazione passiva dell'amministratore sulle cause
concernenti le parti comuni Cass. civ., sez. II, 13 dicembre
2006, n. 26681
La legittimazione passiva dell'amministratore sulle cause concernenti le parti
comuni sussiste anche nei confronti della domanda, proposta in via
riconvenzionale, con cui un condomino chiede di essere dichiarato proprietario
esclusivo di un bene che, in base all'art. 1117 c.c., dovrebbe considerarsi di
proprietà comune.
La legittimazione ad agire in giudizio dell'amministratore in
caso di pretese concernenti l'affermazione di diritti di proprietà
Cass. civ., sez. II, 13 marzo 2007, n. 5862 In caso di pretese
concernenti l'affermazione di diritti di proprietà, anche comune, la
legittimazione ad agire in giudizio dell'amministratore può trovare fondamento
soltanto nel mandato conferito da ciascuno dei condomini al medesimo
amministratore e non già - ad eccezione della equivalente ipotesi di unanime
positiva deliberazione di tutti i condomini - nel meccanismo deliberativo
dell'assemblea condominiale, che vale ad attribuire, nei limiti di legge e di
regolamento, la mera legittimazione processuale ex articolo 77 c.p.c.,
presupponente peraltro quella sostanziale. Pertanto, in assenza del potere
rappresentativo in capo all'amministratore in relazione all'azione esercitata,
la mancata costituzione del rapporto processuale per difetto della
legittimazione processuale inscindibilmente connessa al potere rappresentativo
sostanziale mancante - vizio rilevabile anche d'ufficio, pure in sede di
legittimità - comporta la nullità della procura alle liti, di tutti gli atti
compiuti e della sentenza.
Amministratore: il potere di agire in giudizio contro condomini e contro
terzi non è il medesimo
Cassazione , sez. II civile, sentenza 11.07.2006 n° 15684
La specialità della disposizione di cui all'art. 1131 c.c., rispetto a quella,
generale, di cui all'art. 106 cod. civ., e la mancanza in quest'ultima di
un'analoga previsione, comportano, in base alla nota regola di ermeneutica
legale ubi lex voluit dixit, ubi noluit non dixit, tenuto conto, peraltro, che
l'eccezionalità della prima disposizione, derivante da una precisa scelta
legislativa correlata alla peculiari caratteristiche di quella particolare
figura di comunione costituita dal condominio negli edifici, non ne consente
l'applicazione analogica, inducono dunque a ritenere la necessità di un
apposito conferimento. Con un atto ad hoc ex art. 1106 c.c., comma 2 cit.,
adottato ai sensi del precedente art. 1105 c.c., dalla maggioranza dei comunismo
in difetto, dall'autorità giudiziaria, dell'espresso potere di rappresentanza in
giudizio della comunione.
L'amministratore giudiziario di cui all'art. 1105 c.c. non può agire in giudizio
in rappresentanza dei partecipanti contro uno dei comunisti, se tale potere non
gli sia stato attribuito nella delega di cui al comma 1 dell'art. 1106 c.c
Per agire in giudizio l'amministratore deve essere autorizzato
dall'assemblea condominiale
Cass. civ., sez. II, 28 maggio 2003, n. 8520
In tema di condominio di edifici, colui che agisce in giudizio in nome del
condominio deve dare la prova, in caso di contestazione, della veste di
amministratore e, quando la causa esorbita dai limiti di attribuzione stabiliti
dall'art. 1130 c.c., di essere autorizzato a promuovere l'azione contro i
singoli condomini o terzi.
Tale onere probatorio è da ritenersi assolto con la produzione della delibera
dell'assemblea condominiale dalla quale risulti che egli è l'amministratore e
che gli è stato conferito, mandato a promuovere l'azione giudiziaria, mentre in
caso di mancata contestazione, la persona fisica costituita in giudizio che
rilasci il mandato al difensore, nella qualità di legale rappresentante
dell'ente di gestione, non ha l'onere di dimostrare tale veste.