Limitazioni alla rappresentanza in giudizio dell'amministratore

Cass. 9 febbraio 2016 n. 2570L'amministratore è legittimato a restare in giudizio per la salvaguardia dei beni comuni condominiali: .... “le azioni reali da esperirsi contro singoli condomini o contro terzi e dirette ad ottenere statuizioni relative alla titolarità, al contenuto o alla tutela dei diritti reali dei condomini su cose o parti dell'edificio condominiale che esulino dal novero degli atti meramente conservativi (al cui compimento l'amministratore è autonomamente legittimato ex art. 1130, n. 4, cod. civ.) possono essere esperite dall'amministratore solo previa autorizzazione dell'assemblea, ex art.1131, primo comma, cod. civ., adottata con la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136 stesso codice”
 
L'amministratore ha legittimazione passiva per restare in giudizio in vece dei condomini per le cause riguardanti le parti private Cassazione civile , sez. II, sentenza 04.12.2014 n° 25634 .......Questa Corte ha già ripetutamente affermato il principio per il quale in tema di condominio negli edifici la legittimazione passiva dell'amministratore, prevista dall'art. 1131 c.c., comma 2, ha portata generale, in quanto estesa ad ogni interesse condominiale e sussiste, pertanto, anche con riguardo alla domanda, proposta da un condomino o da un terzo, di accertamento della proprietà esclusiva di un bene, senza che sia necessaria la partecipazione al giudizio di tutti i condomini (Cass. 17/12/2013 n. 28141, anche con riferimento al rapporto tra la questione ivi affrontata e quella decisa da Cass. S.U. 25454/2013; Cass. 13/12/2006 n. 26681). Militano a favore di questa interpretazione:
- sia un argomento letterale, tenuto conto che per il chiaro disposto dell'art. 1131 c.c., comma 2, in base al quale l'amministratore può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio, appare arbitrario escludere tale legittimazione nel caso in cui un condomino (o un terzo) rivendichi la proprietà esclusiva di parti dell'edificio che in base all'art. 1117 c.c., dovrebbero essere comuni.
- sia ratio dell'art. 1131, secondo comma, cod. civ., la quale va individuata nella esigenza di rendere più agevole ai condomini (o ai terzi) la instaurazione di giudizi aventi ad oggetto le parti comuni dell'edificio, considerando legittimato passivo l'amministratore, senza la necessità di chiamare in causa i singoli condomini, e non si comprende perché tale deroga non sarebbe operante allorché il convenuto proponga una domanda riconvenzionale nei confronti del condominio, chiedendo che venga accertato che è proprietario esclusivo di un bene che si dovrebbe considerare comune ai sensi dell'art. 1117 c.c......

L'amministratore ha legittimazione passiva per restare in giudizio in vece dei condomini per le cause riguardanti le parti comuni, litisconsorzio Cassazione civile , sez. II, sentenza 04.10.2012 n° 16901 ..... Ai sensi dell'art. 1131 c.c., comma 2, la legittimazione passiva dell'amministratore del condominio a resistere in giudizio, esclusiva o concorrente con quella dei condomini, non incontra limiti e sussiste anche in ordine alle azioni di natura reale relative alle parti comuni dell'edificio, promosse contro il condominio da terzi o anche dal singolo condomino; in tal caso, l'amministratore ha il solo obbligo, di mera rilevanza interna e non incidente sui suoi poteri rappresentativi processuali, di riferire all'assemblea, con la conseguenza che la sua presenza in giudizio esclude la necessità del litisconsorzio nei confronti di tutti i condomini.....

Cassazione civile , sez. II, ordinanza 25.02.2011 n° 4733  L'Amministratore può costituirsi in giudizio, ma è necessaria la ratifica da parte dell’assemblea per cui il giudice deve concedere i termini Pertanto, mancando agli atti la prova del rilascio, in favore dell'amministratore del resistente condominio, dell'autorizzazione (anche a titolo di ratifica) da parte dell'assemblea condominiale, si impone, in virtù del richiamato articolo 182 c.p.c., di provvedere alla concessione di congruo termine perentorio al condominio controricorrente per il conferimento della citata necessaria autorizzazione, con conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo.

Cassazione civile , sez. II, sentenza 10.11.2010 n° 22886........ nessuna limitazione sussiste in relazione alla legittimazione dal lato passivo dell’amministratore per qualsiasi azione anche di natura reale, promossa contro il Condominio, da terzi (o anche dal singolo condomino) in ordine alle parti comuni dell’edificio. “In tal caso, l’amministratore ha il solo obbligo di mera rilevanza interna e non incidente sui suoi poteri rappresentativi processuali, di riferire all’assemblea, con la conseguenza che la sua presenza in giudizio esclude la necessità del litisconsorzio nei confronti di tutti i condomini.” (Cass. Sez. 2, n. 9093 del 16/04/2007).......... è quella dell’ormai consolidata giurisprudenza di questa S.C. Si è così precisato che “... la legittimazione dell’amministratore del condominio dal lato passivo ai sensi dell’art. 1131, secondo comma, cod. civ. non incontra limiti e sussiste, anche in ordine all’interposizione d’ogni mezzo di gravame che si renda eventualmente necessario, in relazione ad ogni tipo d’azione, anche reale o possessoria, promossa nei confronti del condominio da terzi o da un singolo condomino (trovando un tanto ragione nell’esigenza di facilitare l’evocazione in giudizio del condominio, quale ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini) in ordine alle parti comuni dello stabile condominiale ... Ne consegue che, in presenza di domanda di condanna all’eliminazione d’opere ..., ai fini della pregiudiziale decisione concernente la “negatoria servitutis” non è necessaria l’integrazione del contraddittorio, dalla legge non richiesta per tale tipo di pronunzia, che bene è pertanto resa nei confronti del condominio rappresentato dall’amministratore, dovendo in tal caso essere essa intesa quale “utilitas” afferente all’intero edificio condominiale e non già alle singole proprietà esclusive dei condomini” (Cass. Sez. 2, n. 9206 del 04/05/2005; Cass. n. 7958 del 21.5.03).

L’amministratore di condominio si può costituire in giudizio salvo ratifica dell'assemblea nel più breve tempo possibile. Cassazione civile , SS.UU. sentenza 06.08.2010 n° 18331 Il ricorso è stato assegnato a queste Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 2, essendo stato registrato, a seguito dell’eccezione di inammissibilità sollevata dalla ........ , un contrasto nella giurisprudenza di legittimità sulla questione se l’amministratore condominiale, per resistere alla lite proposta nei confronti del condominio, ovvero per impugnare la sentenza a questo sfavorevole, debba o meno essere autorizzato dall’assemblea. All’amministratore spetta la tutela,quando è implicita l'urgenza,  del comune interesse del condominio, è quindi legittima ed efficace la costituzione in giudizio dell'amministratore o l’impugnazione di una sentenza sfavorevole senza la preventiva delibera assembleare. L'amministratore può stare in giudizio solo finché ha termine la fase istruttoria, ma per continuare è necessaria l’autorizzazione dell’assemblea che può essere richiesta anche dallo stesso giudice nel corso della prima udienza.

Legittimazione passiva dell'amministratore sulle cause concernenti le parti comuni  Cass. civ., sez. II, 13 dicembre 2006, n. 26681
La legittimazione passiva dell'amministratore sulle cause concernenti le parti comuni sussiste anche nei confronti della domanda, proposta in via riconvenzionale, con cui un condomino chiede di essere dichiarato proprietario esclusivo di un bene che, in base all'art. 1117 c.c., dovrebbe considerarsi di proprietà comune.

La legittimazione ad agire in giudizio dell'amministratore in caso di pretese concernenti l'affermazione di diritti di proprietà
Cass. civ., sez. II, 13 marzo 2007, n. 5862 In caso di pretese concernenti l'affermazione di diritti di proprietà, anche comune, la legittimazione ad agire in giudizio dell'amministratore può trovare fondamento soltanto nel mandato conferito da ciascuno dei condomini al medesimo amministratore e non già - ad eccezione della equivalente ipotesi di unanime positiva deliberazione di tutti i condomini - nel meccanismo deliberativo dell'assemblea condominiale, che vale ad attribuire, nei limiti di legge e di regolamento, la mera legittimazione processuale ex articolo 77 c.p.c., presupponente peraltro quella sostanziale. Pertanto, in assenza del potere rappresentativo in capo all'amministratore in relazione all'azione esercitata, la mancata costituzione del rapporto processuale per difetto della legittimazione processuale inscindibilmente connessa al potere rappresentativo sostanziale mancante - vizio rilevabile anche d'ufficio, pure in sede di legittimità - comporta la nullità della procura alle liti, di tutti gli atti compiuti e della sentenza.

Amministratore: il potere di agire in giudizio contro condomini e contro terzi non è il medesimo
Cassazione , sez. II civile, sentenza 11.07.2006 n° 15684
La specialità della disposizione di cui all'art. 1131 c.c., rispetto a quella, generale, di cui all'art. 106 cod. civ., e la mancanza in quest'ultima di un'analoga previsione, comportano, in base alla nota regola di ermeneutica legale ubi lex voluit dixit, ubi noluit non dixit, tenuto conto, peraltro, che l'eccezionalità della prima disposizione, derivante da una precisa scelta legislativa correlata alla peculiari caratteristiche di quella particolare figura di comunione costituita dal condominio negli edifici, non ne consente l'applicazione analogica, inducono dunque a ritenere la necessità di un apposito conferimento. Con un atto ad hoc ex art. 1106 c.c., comma 2 cit., adottato ai sensi del precedente art. 1105 c.c., dalla maggioranza dei comunismo in difetto, dall'autorità giudiziaria, dell'espresso potere di rappresentanza in giudizio della comunione.

L'amministratore giudiziario di cui all'art. 1105 c.c. non può agire in giudizio in rappresentanza dei partecipanti contro uno dei comunisti, se tale potere non gli sia stato attribuito nella delega di cui al comma 1 dell'art. 1106 c.c

Per agire in giudizio l'amministratore deve essere autorizzato dall'assemblea condominiale
Cass. civ., sez. II, 28 maggio 2003, n. 8520
In tema di condominio di edifici, colui che agisce in giudizio in nome del condominio deve dare la prova, in caso di contestazione, della veste di amministratore e, quando la causa esorbita dai limiti di attribuzione stabiliti dall'art. 1130 c.c., di essere autorizzato a promuovere l'azione contro i singoli condomini o terzi.
Tale onere probatorio è da ritenersi assolto con la produzione della delibera dell'assemblea condominiale dalla quale risulti che egli è l'amministratore e che gli è stato conferito, mandato a promuovere l'azione giudiziaria, mentre in caso di mancata contestazione, la persona fisica costituita in giudizio che rilasci il mandato al difensore, nella qualità di legale rappresentante dell'ente di gestione, non ha l'onere di dimostrare tale veste.

 

 

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