Animali in condominio

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 7 febbraio 2017, n. 5613: Condannata la proprietaria per il disturbo dei cani: Orbene, con questa motivazione la sentenza ha di fatto richiamato: 1) il costante principio secondo cui l'affermazione di responsabilità per la fattispecie de qua non implica, attesa la natura di reato di pericolo presunto, la prova dell'effettivo disturbo di più persone, essendo sufficiente l'idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato (per tutte, Sez. 3, n. 8351 del 24/6/2014, C., Rv. 262510); 2) l'ulteriore principio, del pari consolidato, per cui l'attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone non va necessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica, di tal che il Giudice ben può fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, si che risulti oggettivamente superata la soglia della normale tollerabilità (per tutte, Sez. 3, n. 11031 del 5/2/2015, M., Rv. 263433, a mente della quale in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l'effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento di fatto rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, il quale non è tenuto a basarsi esclusivamente sull'espletamento di specifiche indagini tecniche, ben potendo fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori in grado di dimostrare la sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete); 3) la piena attendibilità delle deposizioni assunte, invero non contestata con argomenti concreti neppure nel presente gravame.  Si da manifestarsi la piena infondatezza degli argomenti dedotti e, in particolare, l'invocata necessità di esperire comunque accertamenti di natura tecnica, nonché di provare il numero  indeterminato di soggetti potenzialmente danneggiati, non risultando a ciò sufficienti numerose persone.

Corte di Cassazione sentenza n. 48460, del 9 dicembre 2015: Condannata la proprietaria di un cane, condanna fondata sulle deposizioni dei testimoni, senza necessità di alcun accertamento tecnico che dimostrasse in maniera oggettiva il superamento della soglia di normale tollerabilità dei rumori.: .... il cane della ricorrente era solito abbaiare di giorno e quasi tutte le notti, con grande frequenza, così da disturbare il sonno, reso quasi impossibile, e recare evidente disturbo al riposo degli stessi, tutti residenti nelle immediate adiacenze .... (Cass. pen. n. 8351/2014) (Cass. pen. n. 11031/2015)

Nel condominio può essere vietato il possesso di animali solo se lo deliberano "tutti" i condomini, Cassazione civile , sez. II, sentenza 15.02.2011 n° 3705 La sentenza impugnata, pur avendo affermato la natura contrattuale del regolamento condominiale, ha poi ritenuto modificabile a maggioranza la disposizione che prevedeva il divieto di tenere animali negli spazi privati e comuni. Orbene, occorre considerare che le clausole del regolamento condominiale che impongono limitazioni ai poteri e alle facoltà spettanti ai condomini sulle parti di loro esclusiva proprietà incidono sui diritti dei condomini, venendo a costituire su queste ultime una servitù reciproca (Cass. 13164/2001); ne consegue che tali disposizioni hanno natura contrattuale, in quanto vanno approvate e possono essere modificate con il consenso unanime dei comproprietari, dovendo necessariamente rinvenirsi nella volontà' dei singoli la fonte giustificatrice di atti dispositivi incidenti nella loro sfera giuridica: certamente, tali disposizioni esorbitano dalle attribuzioni dell'assemblea, alla quale è conferito il potere regolamentare di gestione della cosa comune, provvedendo a disciplinarne l'uso e il godimento. Ciò posto, il divieto di tenere negli appartamenti i comuni animali domestici non può essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali, approvati dalla maggioranza dei partecipanti, non potendo detti regolamenti importare limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni del fabbricato appartenenti ad essi individualmente in esclusiva (12028/1993). La sentenza va cassata in relazione al motivo; non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ.: pertanto, va rigettato l'appello proposto dal Condominio avverso la decisione di primo grado che va confermata. Le spese del giudizio di appello e quelle della presente fase vanno poste a carico del Condominio, risultato soccombente. ...... Accoglie il secondo motivo del ricorso rigetta il primo cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l'appello proposto dal Condominio di ****. Condanna il condominio al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del giudizio di appello che liquida in Euro 1.880,00 di cui Euro 80,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 1.200,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge e di quelle della presente fase che liquida in Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Se il cane abbia di notte ne risponde il padrone Cassazione penale , sez. I, sentenza 14.01.2011 n° 715  I proprietari dei cani fanno ricorso in Cassazione contro la condanna in primo e secondo grado: per la sussistenza dell'elemento psicologico della contravvenzione di cui all'art. 659 c.p., attesa la natura del reato, è sufficiente la volontarietà della condotta desunta dalle obbiettive circostanze di fatto, non occorrendo, altresì, l'intenzione dell'agente di arrecare disturbo alla quiete pubblica (Cass., Sez. 1^, 26/10/1995, n. 11868) mentre elemento essenziale della fattispecie di reato in esame è l'idoneità del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone e non già l'effettivo disturbo alle stesse (Cass., Sez. 1^, 13/12/2007, n. 246) di guisa che rispondono del reato di cui all'art. 659 comma 1 c.p. gli imputati per non aver impedito, nonostante le reiterate proteste delle pp.ll., il molesto abbaiare, anche in ore notturne, dei due cani di loro proprietà, custoditi nel cortile della loro abitazione (per una fattispecie simile: Cass., Sez. 1^, 19/04/2001).”  La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno di essi, inoltre, al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Cassazione con la sentenza n. 4706 del 9 febbraio 2011. Due mesi di arresto per i padroni dei cani che di notte abbaiando infastidiscono i vicini.   non trattandosi di un occasionale latrato ma di un abbaiare connotato da “diffusività”, per di più in ora notturna,  aveva determinato le proteste di numerose persone residenti nel condominio. Insomma la circostanza che i proprietari dei cani non siano intervenuti a tacitare i loro animali, pur rendendosi conto delle proteste dei vicini di casa e non rilevando la scusa secondo la quale non fosse possibile individuare a quale dei cani fosse imputabile ogni inizio dell'abbaiare, è costata la condanna ‘diretta’ al carcere senza l'applicazione della condizionale. Ora i quattro condannati devono anche pagare le spese del processo in Cassazione e versare 500 euro ciascuno alla Cassa delle Ammende.

Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, sentenza n.4672/2009  è  vietato tenere libero il cane nel cortile condominiale ..... Nel merito, la stessa Corte territoriale ha ritenuto che il cane di razza «collie»,che aveva aggredito il C. , facendolo rovinare per terra, e così procurandogli lesioni alla persona, era custodito nell'occasione dall'imputato, che ne era il proprietario, in quanto il teste D'U. A., sicuramente disinteressato, aveva indicato la presenza di un altro condomino di cui non conosceva le generalità, che richiamava a sé il cane dopo l'aggressione subita dal C.  L'imputato è stato, pertanto, colpevole di aver lasciato libero l'animale e omesso di custodirlo nel cortile condominiale, dove si trovavano altre persone, tenuto anche conto della mole dell'animale.

Risarcibile chi non dorme per il cane che abbaia   (Cassazione 26107/2006)  Chi non riesce a dormire a causa dell’abbaiare ininterrotto dei cani ha diritto ad un risarcimento. Lo ha stabilito la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, che hanno accordato un risarcimento di mille euro ad un signore di Catania che, certificati medici alla mano, aveva dimostrato che il continuo abbaiare, anche di notte, dei due cani del vicino, avevano impedito il suo riposo. La Suprema Corte ha in proposito sottolineato che “il ridotto ambito delle molestie non esclude la sussistenza del reato potendo esso ravvisarsi anche nel caso in cui rimanga leso l’interesse di una persona singola”, considerato che, oltretutto, “l’abbaiare di cani, specialmente di notte, è un fatto potenzialmente idoneo a disturbare il riposo o l’occupazione delle persone che risiedono nelle vicinanze della fonte del rumore”.

Cassazione sentenza, 14353 del 2000,  ”in tema di condominio negli edifici, il diritto di cui è titolare ciascun condomino di usare e godere delle cose di proprietà comune a suo piacimento trova limite nel pari diritto di uso e di godimento degli altri condomini. Pertanto, l’usare gli spazi comuni di un edificio in condominio facendovi circolare il proprio cane senza le cautele richieste dall’ordinario criterio di prudenza può costituire una limitazione non consentita del pari diritto che gli altri condomini hanno sui medesimi spazi, se risulti che la mancata adozione delle suddette cautele impedisce loro di usare e godere liberamente di tali spazi comuni”.

 Limiti al disturbo dei cani nei condomini: Corte di Cassazione, II civile, sentenza n. 7856/2008   La Cassazione respingendo il ricorso dei proprietari del cane, ha convalidato le argomentazioni del Tribunale, affermando che il continuo ed ingiustificato abbaiare costituisce una violazione del regolamento condominiale, per cui anche “volendo tenere conto della natura dell’animale, che non poteva essere coartata, fino ad impedirgli di abbaiare del tutto”, in quanto, come correttamente affermato dal Tribunale, “episodi saltuari di disturbo da parte del cane potevano e dovevano essere tollerati dai vicini, in nome dei principi del vivere civile”. Concludendo, anche se il cane saltuariamente può abbaiare, bisogna fare tutto il possibile perché ciò avvenga nel rispetto dei diritti degli altri condomini

È giustificabile anche a distanza di tempo una reazione contro il proprietario di un cane lasciato libero di fare i suoi bisogni che rechino danno al vicino, insomma  non è reato reagire al vicino maleducato  (Cassazione 36084/2006)  Non è reato apostrofare il vicino di casa maleducato con frasi ingiuriose anche se fosse trascorso del tempo dal fatto. La V sezione Penale della Corte di Cassazione ha annullato la condanna a 250 euro di multa per il reato di ingiuria continuata inflitta dal Giudice di pace di Lanciano ad una signora che si era sfogata contro gli inquilini del piano di sopra che lasciavano libero il cane di fare i propri bisogni sul balcone, sporcando la loro biancheria stesa ad asciugare. L’imputata, che ha proposto ricorso in Cassazione contro la condanna, sosteneva di avere reagito per provocazione del fatto ingiusto altrui, e ora la Suprema Corte le ha dato ragione, affermando che sussiste la causa di giustificazione (“esimente”) “quando la reazione iraconda segua immediatamente il fatto ingiusto altrui, mentre, ai fini della configurazione della circostanza attenuante comune, “non occorre che la reazione sia immediata, ma consegua ad un accumulo di rancore, per effetto di reiterati comportamenti ingiusti, esplodendo, anche a distanza di tempo, in occasione di un episodio scatenante”; pertanto la reazione della donna, anche se scomposta, è comunque giustificabile  (così Cass., sez. V, 14/2/2005, n. 12860, rv. 322106; cfr., pure, Cass. sez. I, 1475/1993, n. 6352, rv. 194368).

Negli spazi comuni gli animali non possono sostare  Tribunale di Salerno Sez. II, 22/03/2004  
Gli animali domestici possono essere allontanati anche con provvedimento di urgenza che ne inibisca il ritorno laddove la loro presenza sia vietata non solo dal regolamento condominiale ma anche quando da essa derivino immissioni insalubri e intollerabili ed un minore godimento delle parti comuni, soprattutto quando i cani in questione siano dichiarati potenzialmente pericolosi dal Ministero della Salute.

Cass. 04/12/93 - n. 12028 - animali

In tema di condominio di edifici il divieto di tenere negli appartamenti i comuni animali domestici non può essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali, approvati dalla maggioranza dei partecipanti, non potendo detti regolamenti importare limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni del fabbricato appartenenti ad essi individualmente in esclusiva, sicché in difetto di un'approvazione unanime le disposizioni anzidette sono inefficaci anche con riguardo a quei condomini che abbiano concorso con il loro voto favorevole alla relativa approvazione, giacché le manifestazioni di voto in esame, non essendo confluite in un atto collettivo valido ed efficace, costituiscono atti unilaterali atipici, di per sé inidonei ai sensi dell'art. 1987 c.c. a vincolare i loro autori, nella mancanza di una specifica disposizione legislativa che ne preveda l'obbligatorietà.

In tema di responsabilità per danni cagionati da animali, l'art. 2052 cod. civ. stabilisce a carico del proprietario dell'animale una presunzione di colpa a vincere la quale non è sufficiente la prova di avere usato la comune diligenza nella custodia dell'animale, ma occorre la prova del caso fortuito. In questo è riconducibile anche la colpa del danneggiato, che, però, per avere effetti liberatori, deve consistere in un comportamento cosciente che assorba l'intero rapporto causale, e cioè in una condotta che, esponendo il danneggiato al rischio e rendendo questo per ciò stesso possibile in concreto, si inserisca in detto rapporto con forza determinante.
Cass. civ., sez. III, 23 febbraio 1983, n. 1400,

La responsabilità sancita dall'art. 2052 c.c. ricorre tutte le volte che il danno sia stato prodotto, con diretto nesso causale, dal fatto proprio dell'animale secundum o contra naturam, comprendendosi in tale concetto qualsiasi atto o moto dell'animale quod sensu caret, che dipenda dalla natura dell'animale medesimo e prescinda dall'agire dell'uomo. Cass. civ., sez. III, 19 gennaio 1977, n. 261.

La presunzione di responsabilità per danno cagionato da animali, ai sensi dell'art. 2052 cod. civ., può essere superata esclusivamente qualora il proprietario o colui che si serve dell'animale provi il caso fortuito e pertanto non può attribuirsi identica efficacia liberatoria alla semplice prova dell'uso della normale diligenza nella custodia dell'animale stesso o della mansuetudine di questo, essendo, pertanto irrilevante che il suo comportamento dannoso sia stato causato da impulsi interni imprevedibili o inevitabili ed essendo, invece, sufficiente al permanere della suddetta presunzione che il danno sia stato prodotto con diretto nesso causale, da fatto proprio dell'animale.  Cass. civ., sez. III, 6 gennaio 1983, n. 75,

La responsabilità per fatto di animale, di cui all'art. 2052 c.c., riguarda alternativamente il proprietario dell'animale e chi si serve dell'animale, per tutto il periodo in cui lo ha in uso. Pret. civ. Torino, 4 ottobre 1991, in Arch. civ. 1992, n. 3.

In tema di condominio di edifici il divieto di tenere negli appartamenti comuni animali domestici non può essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali, approvati dalla maggioranza dei partecipanti, non potendo detti regolamenti importare limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni del fabbricato appartenenti ad essi individualmente in esclusiva, sicché in difetto di un'approvazione unanime le disposizioni anzidette sono inefficaci anche con riguardo a quei condomini che abbiano concorso con il loro voto favorevole alla relativa approvazione, giacché le manifestazioni di voto in esame, non essendo confluite in un atto collettivo valido ed efficace, costituiscono atti unilaterali atipici, di per sé inidonei ai sensi dell'art. 1987 c.c. a vincolare i loro autori, nella mancanza di una specifica disposizione legislativa che ne preveda l'obbligatorietà.  Cass. civ., sez. II, 4 dicembre 1993, n. 12028.

La detenzione di animali in un condominio, essendo la suddetta facoltà una esplicazione del diritto dominicale, può essere vietata solo se il proprietario dell'immobile si sia contrattualmente obbligato a non detenere animali nel proprio appartamento, non potendo un regolamento condominiale di tipo non contrattuale, quand'anche approvato a maggioranza, stabilire limiti (oneri reali e servitù) ai diritti ed ai poteri dei condomini sulla loro proprietà esclusiva, salvo che l'obbligo o il divieto imposto riguardino l'uso, la manutenzione e la eventuale modifica delle parti di proprietà esclusiva, e siano giustificati dalla necessità di tutelare gli interessi generali del condominio, come il decoro architettonico dell'edificio.  Trib. civ. Piacenza, sez. II, 10 aprile 1990, n. 231,  in Arch. loc. e cond. 1990, 287.

La detenzione di un animale può integrare in astratto la fattispecie di cui all'art. 844 cod. civ., in quanto tale norma, interpretata estensivamente, è suscettibile di trovare applicazione in tutte le ipotesi di immissioni che abbiano carattere materiale, mediato o indiretto e provochino una situazione di intollerabilità attuale; pertanto, in mancanza di un regolamento condominiale di tipo contrattuale che vieti al singolo condomino di detenere animali nell'immobile di sua esclusiva proprietà, la legittimità di tale detenzione deve essere accertata alla luce dei criteri che presiedono la valutazione della tollerabilità delle immissioni.
Trib. civ. Piacenza, sez. II, 10 aprile 1990, n. 231,  in Arch. loc. e cond. 1990, 287.

Nel caso in cui un regolamento condominiale di tipo contrattuale vieti di tenere animali che possano recare disturbo ai condomini, il giudice, accertati tali disturbi, può ordinare, con provvedimento di urgenza, l'allontanamento degli animali dagli appartamenti in cui sono tenuti.
Trib. civ. Napoli, ord. 25 ottobre 1990,  in Arch. loc. e cond. 1990, 737.

Il giudice può, con provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c., ordinare l'allontanamento di animali molesti ( nella specie, cane) dal condominio, affidando l'esecuzione ad organi pubblici, con divieto assoluto di ritorno nell'edificio condominiale.
Trib. civ. Napoli, ord. 8 marzo 1994, in Arch. loc. e cond. 1994, 337.

Qualora una norma contenuta in un regolamento condominiale vieti la detenzione di animali che possano turbare la quiete o l'igiene della collettività, il semplice possesso di cani o di altri animali non è sufficiente a far incorrere i condomini in questo divieto, essendo necessario che si accerti effettivamente il pregiudizio causato alla collettività dei condomini sotto il profilo della quiete o dell'igiene.
Pret. civ. Campobasso, 12 maggio 1990, in Arch. loc. e cond. 1991, 176.

Non può l'assemblea, con voto di maggioranza, imporre ad un condomino il divieto di detenere cani negli appartamenti, ma occorre che il divieto sia posto nel regolamento condominiale.
Trib. civ. Parma, 11 novembre 1968, in Riv. giur. edil. 1971, 446.

L'amministratore del condominio è legittimato ad agire giudizialmente per il rispetto del regolamento e per la cessazione di molestie derivanti dalla detenzione di animali negli appartamenti, e la competenza in ordine a tale questione spetta al pretore.
Trib. civ. Parma, 11 novembre 1968, in Riv. giur. edil. 1971, 446.

La delibera assembleare di approvazione del regolamento di condominio presa a maggioranza è invalida, perché limitativa delle proprietà individuali, nella parte in cui vieta ai condomini di tenere cani anche nelle logge e nei terrazzi.
Trib. civ. Messina, 8 aprile 1981, n. 743, in Riv. giur. dottr. leg. e giur. 1981, 53.

 

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