L'INSTALLAZIONE DELLE ANTENNE TV SATELLITARI NEGLI EDIFICI CONDOMINIALI
ASPETTI GIURIDICI E FISCALI
 

Installazione da parte di un condomino di antenne sul tetto condominiale  Cassazione Sezione seconda civile 27 febbraio 2007 n. 4617   Non abusa della cosa comune il condominio che occupa con le proprie antenne metà di un tetto spiovente. Ciò in quanto l’uso paritetico (art. 1102 c.c.) della cosa comune va tutelato in funzione della ragionevole previsione dell’utilizzazione che in concreto ne faranno gli altri condomini e non di quella identica e contemporanea che in via meramente ipotetica ed astratta ne potrebbero fare; dovendosi anche i rapporti tra condomini informare al generale principio di solidarietà, che il nostro ordinamento pone a presidio di ogni giuridica relazione.

Cass. 11 gennaio 2012 n. 144: l'assemblea, con le maggioranze previste dal Codice, ha il potere di sopprimere il servizio di ricezione radiotelevisiva 

Recente Sentenza:    Antenna televisiva: i limiti al diritto di installazione sulla proprietà condominiale

Cassazione , sez. II civile, sentenza 06.05.2005 n° 9393

Il diritto del singolo condomino di installare l'antenna di ricezione televisiva sulla proprietà comune o esclusiva di altri condomini deve intendersi condizionato alla impossibilità per l'utente dei servizi radiotelevisivi di utilizzare spazi propri.   Lo ha stabilito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9393 del 6 maggio 2005, accogliendo la domanda del proprietario di un appartamento condominiale che chiedeva la rimozione dell'antenna collocata sulla sua proprietà da un condomino, il quale aveva la possibilità di ricevere i segnali televisivi apponendo l'impianto sul proprio terrazzo.

Indennità per posa antenne su proprietà privata

Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259   "Codice delle comunicazioni elettroniche"   pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2003 - Supplemento Ordinario n. 150     Art. 209   5. Nel caso di antenne destinate a servizi di comunicazione elettronica ad uso privato e' necessario il consenso del proprietario o del condominio, cui e' dovuta un'equa indennità che, in mancanza di accordo fra le parti, sarà determinata dall'autorità giudiziaria.

Cass. sez. II Civile, sentenza del 11 gennaio 2012, n. 144 Dismissione dell'antenna centralizzata con votazione a maggioranza: ... che le attribuzioni dell'assemblea di condominio riguardano l'intera gestione delle cose, dei servizi e degli impianti comuni, che avviene in modo dinamico e che non potrebbe essere soddisfatta dal modello della autonomia negoziale, in quanto la volontà contraria di un solo partecipante sarebbe sufficiente ad impedirne ogni decisione. Rientra dunque nei poteri dell'assemblea quello di disciplinare beni e servizi comuni, al fine della migliore e più razionale utilizzazione, anche quando la sistemazione più funzionale del servizio comporta la dismissione o il trasferimento dei beni comuni.

Antenne condominiali riceventi del servizio di radiodiffusione: le regole tecniche (DECRETO 11 novembre 2005
Regole tecniche relative agli impianti condominiali centralizzati d'antenna riceventi del servizio di radiodiffusione. (GU n. 271 del 21-11-2005)
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 11 novembre 2005 Regole tecniche relative agli impianti condominiali centralizzati d'antenna
riceventi del servizio di radiodiffusione.(GU n. 271 del 21-11-2005)

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche» e, in particolare, l'art. 4, comma 3, lettera h), l'art. 11, l'art. 74 e l'art. 209, comma 4;

Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, «Norme sulla sicurezza degli impianti», ed il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, recante il relativo regolamento di attuazione;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» ed in particolare l'art. 3, comma 13;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e, in particolare, l'art. 2-bis, comma 10;

Vista la delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 127/00/CONS del 1° marzo 2000, recante «Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi»;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176, art. 5, comma 1, lettera d);

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 9 marzo 1999, n. 1999/5/CE, in materia di apparecchiature radio e terminali di telecomunicazione recepita con decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 «Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformita»;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 2004, n. 2004/108/CE, in materia di compatibilita' elettromagnetica;

Viste le norme CENELEC (Comitato europeo di normazione elettrotecnica) ed in particolare le norme della serie EN 50083;

Viste le norme CEI (Comitato elettrotecnico italiano) 12-43, 100-1, 100-6, 100-20, 100-43, 100-44, 100-60, 100-72, 100-83;

Viste le raccomandazioni ITU (International telecommunication union) ed in particolare, le raccomandazioni ITU-R BT 417-5; ITU-R BT 419-3 e ITU-R BT
1368-4;

Considerata la necessita' di emanare le regole tecniche sulle antenne condominiali riceventi del servizio di radiodiffusione previste dal citato art. 209, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, finalizzate a garantire la massima liberta' di scelta da parte dell'utenza e l'utilizzo di sistemi interattivi evoluti;

Udito il parere del Consiglio superiore delle comunicazioni espresso nella 190ª Adunanza generale del 21 giugno 2005;


Effettuata la procedura di consultazione pubblica prevista dal citato art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;


Effettuata la procedura di informazione presso la Commissione europea, n. 2005/03/0313/1 - VOOT, ai sensi della legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata
con legge 23 novembre 2000, n. 427, con cui sono state recepite le direttive 98/34 CE e 98/48 CE;


Decreta:

Art. 1.Scopo
1. Il presente decreto disciplina gli impianti condominiali centralizzati d'antenna riceventi del servizio di radiodiffusione, terrestre e satellitare, per favorirne la diffusione con conseguente riduzione della molteplicita' di antenne individuali, per motivi sia estetici che funzionali, fermo restando quanto prescritto al comma 1 dell'art. 209 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.


Art. 2.Definizioni
1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
a) impianti centralizzati, gli impianti condominiali centralizzati d'antenna riceventi del servizio di radiodiffusione sonora, televisiva e dati associati;
b) segnali, quelli di radiodiffusione sia terrestre che satellitare;
c) segnali terrestri primari, quelli televisivi con campo mediano
elettromagnetico (di picco nel caso analogico, integrato sulla propria banda nel caso digitale) superiore al minimo di pianificazione del servizio, come definito nelle Raccomandazioni ITU-R.;
d) segnali terrestri secondari, quelli di radiodiffusione terrestre che non rientrano nei casi di cui alla precedente lettera c);
e) segnali satellitari quelli autorizzati alla diffusione al pubblico via satellite;
f) altri segnali, segnali per i servizi interattivi, necessari per l'utilizzo di sistemi interattivi evoluti.

Art. 3.Caratteristiche generali
1. Gli impianti centralizzati sono realizzati in modo da ottimizzare la ricezione delle stazioni emittenti radiotelevisive ricevibili e annullare o minimizzare l'esigenza del ricorso ad antenne individuali.
2. A condizioni di non interferenza e' prevista la realizzazione di un impianto che consenta i servizi interattivi.
3. Le disposizioni recate nei successivi articoli del presente decreto consentono la progettazione, la realizzazione e la manutenzione di impianti che rispettino quanto previsto dai commi 1 e 2.


Art. 4.Divieti di discriminazione
1. Gli impianti centralizzati non determinano condizioni discriminatorie tra le stazioni emittenti i cui programmi siano contenuti in segnali terrestri primari e satellitari.
2. L'impianto centralizzato non determina condizioni discriminatorie nella distribuzione dei segnali alle diverse utenze.


Art. 5.Qualita' di ricezione
1. La qualita' di ricezione di ciascun programma contenuto in un segnale primario non subisce significativi degradi, secondo quanto previsto nel successivo art. 6.


Art. 6.Criteri realizzativi
1. L'impianto centralizzato e' dotato di apparati e componenti tecnici idonei a conseguire gli obiettivi prescritti nel presente decreto.
2. La direttiva 2004/108/CE, le pertinenti norme tecniche di impianto del CENELEC o, in assenza, del CEI o internazionali ed, ove applicabile, la direttiva 1999/5/CE sono i riferimenti per la conformita' di progettazione, installazione e manutenzione degli impianti centralizzati.


Art. 7.Individuazione dei segnali
1. L'installazione di ogni impianto centralizzato e' preceduta dalla individuazione di almeno tutti i segnali primari terrestri ricevibili nel luogo
considerato e da quelli satellitari prescelti.


Art. 8.Distribuzione dei segnali
1. L'impianto centralizzato permette la distribuzione all'utenza di tutti i segnali accertati in base a quanto previsto all'art. 7.
2. L'impianto centralizzato, a seguito delle decisioni dei competenti organi condominiali adottate secondo le norme vigenti, permette la distribuzione, oltre
che dei segnali individuati sulla base delle risultanze di cui all'art. 7, dei voluti:
a) segnali terrestri secondari;
b) altri segnali.

Art. 9.Documentazione tecnica

1. L'impianto e' corredato dalla documentazione tecnica attestante la conformita' a quanto previsto nel presente decreto.

Art. 10.Efficacia
1. Il presente decreto si applica a tutti gli impianti centralizzati di nuova installazione.

2. Gli impianti centralizzati gia' installati sono adeguati alle disposizioni del presente decreto in occasione del primo intervento di manutenzione straordinaria.

Roma, 11 novembre 2005
Il Ministro: Landolfi


ALCUNE BREVI CONSIDERAZIONI  

Come facilmente si desume dalla lettura  della tanta casistica prodottasi nel corso degli anni, e dal materiale pubblicato in argomento, sull'antenna condominiale, si sono sempre ripercosse numero conflitti. Si guardi, per esempio, quelli che coinvolgono gli interessi economici (l'affitto del lastrico solare per  le c.d. stazioni radio base); si constati i problemi scaturenti da un regolamento condominiale, spesso non tanto "permissivo".
In un settore particolare, il cui referente si riduce "sostanzialmente in una lunga cannula di pochi centimetri di diametro" (cosi si espresse Pretore di Nocera Inferiore  con sentenza del 15-02-1957, in Foro It.1957,c.114-15), l’installazione di antenne paraboliche individuali non sarà dunque più lasciata alla libera iniziativa del singolo condomino ma sarà sempre più difficile, soprattutto nei centri urbani, installare antenne paraboliche individuali.
Partecipare a tale processo significa inoltre contribuire concretamente ad un’operazione di salvaguardia e di tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico delle nostre città spesso deturpato dalla selva di antenne sui tetti delle abitazioni, che potrebbe ulteriormente aggravarsi con il proliferare delle antenne paraboliche.

LE ANTENNE TV NEL REGIME CONDOMINIALE
1. Breve sintesi legislativa
Il legislatore italiano si occupò per la prima volta di antenne (tecnicamente denominate dal legislatore  aerei esterni per audizioni radiofoniche) con la L. n°. 554 del 6 maggio 1940.
Conformemente ad un orientamento espresso già nel codice civile, libro III°, tendente ad evidenziare la proprietà privata attraverso gli aspetti negativi piuttosto che in quelli affermativi dei poteri insiti nel diritto, il principio informatore della disciplina del regime delle antenne era quello di consentire l’installazione nella proprietà immobiliare di alcuno “degli aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti degli stabili o appartamenti stessi (art. 1).
Che tale diritto non fosse assimilabile ad una servitù o ad un limite intrinseco alla struttura del diritto di proprietà veniva specificato dall’art. 3 che consentiva al proprietario la rimozione dell’aereo ovvero la ricollocazione in altro luogo qualora avesse dovuto sostenere nello stabile lavori o innovazioni.
Successivamente con il DPR N. 156 del 1973 prende il sopravvento un diverso principio, ovvero quello delle limitazioni legali ex art. 232. I fili e i cavi senza appoggio degli impianti di telecomunicazioni, possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia sopra proprietà pubbliche che private, sia dinanzi che ai lati degli edifici ove non siano finestre o aperture praticabili a prospetto.
Si precisa inoltre che il proprietario  non può opporsi all’appoggio di antenne, sostegni, fili o qualsiasi altro impianto nell’immobile di sua proprietà.
Infine, passando ai giorni nostri, solo le recenti disposizioni contenute nella cosiddetta Legge Maccanico, la legge n° 249 del 1997, ai commi 13 e 14 dell’art. 3, si occupano da un lato delle antenne satellitari, dall’altro si riferisce alle nuove costruzioni ed interventi di ristrutturazioni a decorrere dal 1° gennaio 1998.

2. Opinioni in dottrina e giurisprudenza.
Gli Autori (vedi in appendice bibliografica) che si sono occupati del problema di libertà di ricezione dei programmi mediante antenna il più delle volte attraverso lo schema della nota a sentenza o della rassegna giurisprudenziale.
Il primo studioso a svolgere un lavoro sistematico e propositivo a tal riguardo fu Gianni Galli, i cui risultati si possono così riassumere:
- la L. 554 del 1940 rappresenta un primo tentativo di collegare la locazione all’ambiente condominiale per il fatto che la norma anticipa una tendenza sviluppatasi in seguito mettendo in crisi di identità il sistema condominiale di fronte alle esigenze dell’abitare;
- i giudici di legittimità e di merito negli ultimi 30-40 anni hanno modificato il loro approccio interpretativo alla problematica in oggetto: infatti, la Cassazione negli anni 60 con sentenza n. 1005/1960 poneva a carico del proprietario una vera e propria servitù coattiva in quanto i proprietari, soggetti al pati, non avrebbero potuto opporsi non solo al titolare di un diritto reale, ma nei confronti di chiunque.
- Successivamente i giudici di legittimità (sentenza n. 2160/71) cambiarono opinione. Infatti, essi sostennero, che il diritto di installare antenne è un diritto soggettivo perfetto di natura personale che ha come soggetto obbligato il condominio/proprietario terzo.
- Infine, un terzo orientamento espresso dalla Cassazione con sentenza 7418 del 1983 ha riconosciuto all’utente televisivo il diritto soggettivamente perfetto di installare l’antenna in quanto tale diritto troverebbe fondamento nell’art. 21 della Costituzione quale corollario della manifestazione di pensiero con qualsiasi mezzo. Viene di conseguenza ammessa la necessità della ricezione del pensiero altrui nel senso che al diritto di informare corrisponde il diritto di essere informati.
3. Problemi applicativi della normativa.
Dopo che, sin dal 1940, è stato affermato il diritto di chiunque di realizzare a proprie spese installazioni di antenne radiotrasmittenti, i tetti degli edifici condominiali sono diventati nel giro di cinquant’anni una selva artificiale di antenne televisive.
Con le antenne satellitari che necessitano di un ampio spazio a disposizione la situazione è peggiorata tanto da pregiudicare il decoro architettonico e porre in serio pericolo la salute degli stessi abitanti (immissioni di onde elettromagnetiche). Si verifica sotto l’aspetto strettamente giuridico una latente conflittualità tra norme: da un lato il diritto all’informazione e dall’altro il diritto a mantenere in decoroso condizioni l’edificio nel quale si adibisce la stessa antenna. A tal proposito sono necessarie alcune precisazioni di ordine terminologica dei testi legislativi prodottisi nel corso degli anni.
Quanto all’espressione “ristrutturazione generale”, la c.d. Legge Maccanico non ripete alcuna delle qualificazioni adottate dall’art. 31 della L 457/’78, infatti, essa pare rivolta a ricomprendere tutte quelle tipologie di interventi che necessitano della autorizzazione da parte dell’autorità comunale. Sono esclusi quindi gli interventi di manutenzione ordinaria per i quali sono sufficienti solo le comunicazioni di inizio lavori, per cui non sussiste alce  dubbio circa la comprensione nella categoria della ristrutturazione generale.
Come detto poc’anzi, il comma 13 dell’art. 3 è formato da due disposizioni: la prima si riferisce agli impianti da realizzarsi in edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione generale, la seconda ad interventi nei centri storici. Orbene, mentre nella prima ipotesi è agevole pensare che il costruttore predisponga un impianto comune di ricezione di programmi televisivi via satellite, nella seconda fattispecie si interviene in un contesto edilizio già formato nel quale lo stesso legislatore avverte la necessità di limitare la selvaggia proliferazione di antenne paraboliche. Quindi, le antenne potranno così essere, se non beni comuni, almeno beni in comune tra più condomini.
Ed arriviamo all’ultimo ad un ultimo problema di difficile soluzione. La modifica, negli edifici storici, dell’impianto tradizionale TV, o l’eventuale nuova installazione di un’antenna satellitare accanto a quella preesistente costituisce una manutenzione straordinaria?  Poiché l’innovazione è una modifica diretta al miglioramento delle cose comuni ex art. 1120 c.c., si può avere tecnicamente una innovazione allorquando l’intervento sia di sostituzione, integrazione, miglioramento del bene comune preesistente.    Al contrario, se si intende realizzare l’installazione di un’antenna satellitare al fine di scongiurare il proliferare di antenne individuali, siamo nel campo della realizzazione di un’opera nuova destinata ad essere in comune fra più soggetti, nulla impedendo che tutti i condomini possano avvalersi di tale realizzazione.

4. Il pregiudizio del decoro architettonico
Valutate le possibili interferenze in ordine alla installazione della antenna parabolica nella proprietà condominiale, occorre, in caso di difetto di disposizioni in proposito, accertare se la predetta installazione possa pregiudicare o meno il decoro architettonico dello stabile condominiale.  A tal riguardo devono soccorrere obbligatoriamente alcuni elaborati giurisprudenziali per delineare sia il concetto di decoro architettonico sia il conseguente pregiudizio dello stesso.
In linea di principio l’alterazione di tale decoro si può ravvisare qualora si verifichi concretamente un deprezzamento dell’intero fabbricato o delle singole porzioni di esso, non tanto come diminuzione del valore d’uso quanto del valore di scambio dell’immobile e perciò degli appartamenti.  La sussistenza del predetto pregiudizio può consistere senz’altro nell'accentato danno estetico considerando la sua rilevanza e la sua incidenza negativa sull’aspetto esterno del fabbricato condominiale. Per la predetta alterazione è sufficiente la sussistenza di quei mutamenti che siano idonei ad apportare una disarmonia nell’insieme degli elementi del fabbricato che si risolvano in un deterioramento del suo carattere estetico e decorativo. (Cass. n. 9717/1997; 1947/1989).   E’ stato puntualizzato che per decoro architettonico deve intendersi l’estetica data dall’insieme delle linee e delle strutture ornamentali costituenti nota dominante del fabbricato stesso ed imprimenti alle varie parti dell’edificio una determinata armonia al riguardo; ne consegue che di decoro architettonico non può solo parlarsi nei casi in cui l’edificio sia stato costruito su un progetto tecnicamente curato ma anche nei casi in cui la costruzione, pur avendo un carattere “popolare”, risponda ad un disegno idoneo a dare all’edificio medesimo caratteristiche tali da attribuirgli una sua fisionomia suscettibile e quindi ad essere danneggiato da opere che lo modifichino (Cass. 10507/’94; 10513/’93).   Passando ad una casistica concreta, la Giurisprudenza non sembra costante. Infatti si è sostenuto che al fine di stabilire se le opere modificatrici abbiano o meno pregiudicato il decoro, debbano essere tenute presenti le condizioni in cui l’edificio si trovava nello stato precedente, con la conseguenza che una modifica non può essere ritenuta pregiudizievole per il predetto decoro se apportata ad un edificio la cui estetica era stata già di per se menomata. Si è avuto altresì modi di sostenere che integra l’alterazione del predetto decoro la realizzazione di opere che non mutano l’originario aspetto anche soltanto di singoli elementi o punti del fabbricato, tutte le volte che tale imputazione sia suscettibile sull’insieme dell’aspetto dello stabile.   Come si vede, il concetto di decoro architettonico è piuttosto elastico e per niente affatto oggettivo.
Per cui nel dirimere la controversia in relazione alla installazione di un’antenna parabolica, il Magistrato è tenuto a porre in essere un ragionevole equilibrio bilanciando gli interessi contrapposti, scegliendo, ove necessario, quello maggiormente tutelabile.
La discrezionalità dell’ente giudicante trova però un suo limite ogni qualvolta un regolamento condominiale abbia specificatamente definito a priori cosa si intende per alterazione dell’estetica dell’edificio. Di converso, qualora il regolamento nulla disponga al riguardo, occorre valutare caso per caso, considerando lecita l’installazione dell’antenna parabolica sul balcone del singolo condominio alla luce del precetto costituzionale dei diritto all’informazione.
5 Antenne per cellulari ed inquinamento elettromagnetico.
Il nostro organismo è ormai perennemente in contatto con onde elettromagnetiche che provengono da stazioni radio, televisive ed impianti satellitari. Ci si è chiesti se tali impianti sono realmente nocivi.
Il mondo scientifico è diviso su tali effetti: infatti, per alcuni l’allarme è ingiustificato, per altri l’elettrosmog sarebbe addirittura causa di nevrosi, tumori e sintomi neurolettici.  Sulla nocività o meno dei campi magnetici il dibattito si è spostato anche nelle aule di tribunale e se c’è di mezzo il condominio la situazione si complica ulteriormente.
Ovviamente, se tutti i comproprietari sono d’accordo nella locazione della terrazza per consentire la installazione di una stazione radio per telefonia, problemi non sorgono. Se, invece, non vi è il voto favorevole di tutti i condomini, sorge il delicato problema delle maggioranze (per tale problematica si rimanda al paragrafo in argomento).
In mancanza di un regolamento contrattuale, a tal proposito bisogna far riferimento alla normativa civilistica ed alla giurisprudenza di merito. Ma su tal punto vi è incertezza, perché se la locazione ha durata superiore a nove anni (ex art. 29 L. 392/’79) è indispensabile il consenso di tutti i condomini. Se invece la durata del contratto è infranovennale, la Cassazione (sent. n. 8528/’94) ha stabilito che la locazione della cosa comune può essere validamente disposta con votazione a maggioranza dei partecipanti soltanto quando non sia possibile l’uso diretto dello stesso bene per tutti i condomini. In mancanza di tali condizioni, la delibera è nulla.
Infine, va osservato il problema dei permanenti danni psico-fisici che l'installazione di tale antenne può provocare a lungo termine sull'individuo. Su tale delicato argomento si è pronunciato il Tribunale di Monza con una recente sentenza e di notevole importanza (n. 688 del 1999) secondo la quale la delibera che ha approvato la installazione del ripetitore è da ritenersi illegittima se non sono state tenute presenti le esigenze di salute dei condomini e se non è stato fornito agli stessi alcun elemento valutativo circa le caratteristiche e le misure della nocività dell’impianto stesso.
A confermare tale orientamento è intervenuta anche la Corte di Cassazione definendo il diritto alla salute anche diritto alla salubrità dell’ambiente. Naturalmente anche l’unanimità dei consensi non esime il condominio dal rischio di azioni giudiziarie intentate da eventuali comitati di cittadini.
Ultima questione non ancora affrontata dai giudici è il deprezzamento che le singole unità immobiliari possano subire dalla installazione di tali antenne. E’ evidente che gli appartamenti ubicati sotto la stessa e nelle vicinanze, subiscano una elevata diminuzione del valore economico.
E se il ripetitore viene installato su un lastrico di proprietà  esclusiva?
Il Tribunale di Piacenza ha precisato con sentenza n. 51 del 1998 che è lecita l’installazione di tale impianto a patto che non rechi danno alle parti comuni dello stabile. Ma recentemente la Procura della Repubblica di Venezia su inquinamento da elettrosmog avendo constato che trenta persone che abitavano a poca distanza da un elettrodotto di tumori linfatici.
Con riferimento a quest’ultimo evento anche il legislatore è corso ai ripari. Infatti, il 14 ottobre del 1999 alla Camera è stato approvato il disegno di legge di una legge quadro che rinvia al Governo alcuni delicati argomenti quali la fissazione di limiti di esposizione ed i valori di attenzione nei confronti di stazioni di telefonia cellulare. Tali decreti devono prevedere nuovi liti suddivisi in diverse fasce a seconda della grandezza e ampiezza delle onde elettromagnetiche.

LE MAGGIORANZE ASSEMBLEARI PER L'INSTALLAZIONE  DI UN IMPIANTO TV-SATELLITARE CENTRALIZZATO
1. le maggioranze necessarie
Un elemento fondamentale per l’installazione dell’antenna centralizzata riguarda l’approvazione dei lavori da parte dell’assemblea condominiale. Tracciamo ora le linee essenziali sulle quali fondare l’approvazione da parte dell’assemblea condominiale.   
Innanzitutto occorre esaminare il tipo di maggioranze necessario per deliberare la realizzazione di impianti centralizzati destinati a tutti i condomini e, soprattutto, pagati da tutti. Occorrono tipi diversi di maggioranze a seconda che nell’edificio esista già un impianto televisivo centralizzato o meno.   
a)     Nel caso in cui un impianto televisivo centralizzato per la ricezione della tv tradizionale esista già, riconvertirlo ed estenderlo in impianto satellitare significa modificare un impianto tecnologico già esistente.
In questi casi, la deliberazione deve essere approvata con le maggioranze previste dall’art. 1136 comma 1, 2 e 4 c.c. (Pretura Roma 28.12.63, Pretura Roma 13.2.79 e Trib. Milano 14.9.92). In prima convocazione sarà necessaria la presenza di tanti condomini che rappresentino almeno i due terzi del valore dell’edificio ed i due terzi dei partecipanti al condominio: la delibera sarà approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell’edificio (oltre 500 millesimi).
In seconda convocazione non sarà necessaria la presenza di un numero minimo di condomini ma la delibera dovrà, comunque, essere approvata con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti e di oltre 500 millesimi.
b)     Nel caso in cui nell’edificio esistano solo antenne singole si tratta di deliberare una vera e propria miglioria e non semplicemente di integrare un impianto già esistente. La giurisprudenza ha precisato che per miglioria deve intendersi non una innovazione necessaria, ma una innovazione diretta al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni (Cass. Civ. 30.5.96, n. 5028). Ciò significa che l’installazione di un’antenna centralizzata rientra nel concetto di miglioria di cui all’art. 1120 c.c., e pertanto, i condomini possono deliberarne l’installazione con le maggioranze previste dagli artt.li 1120 e 1136 c.c.
In prima convocazione l’assemblea sarà regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio: la delibera dovrà essere approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell’edificio (oltre 666,6 millesimi). In seconda convocazione non è richiesta la presenza di un numero minimo di condomini ma la delibera dovrà, comunque, essere approvata con i voti favorevoli della maggioranza dei partecipanti al condominio e dei due terzi del valore dell’edificio (oltre 666,6 millesimi).
c)      Nel caso in cui l’immobile in cui deve essere installata l’antenna centralizzata sia fatiscente o particolarmente povero dal punto di vista degli impianti tecnologici esistenti, ovvero quando tali caratteristiche siano riferibili allo stato iniziale dell’immobile, si potrebbe ipotizzare che la realizzazione di un impianto all’avanguardia, quale l’impianto satellitare centralizzato, rappresenti una vera e propria innovazione di carattere voluttuario.
In questo caso non è sufficiente che la delibera sia approvata con la maggioranza anche qualificata, in quanto i condomini dissenzienti non possono essere obbligati a contribuire alle spese. Prevede, infatti, l’art. 1121 c.c. che, qualora l’innovazione abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni dell’edificio e consista in impianti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini non interessati sono esonerati dal partecipare alla spesa. I condomini che decidono di installare l’impianto possono predisporre - insieme all’installatore - particolari accorgimenti affinché gli appartamenti dei condomini dissenzienti siano esclusi dalla ricezione dei segnali trasmessi dal satellite.
Nel caso in cui ciò non sia tecnicamente possibile, l’innovazione non sarà consentita a meno che la maggioranza dei condomini che l’ha deliberata intenda, comunque, sopportarne integralmente la spesa.

A parziale modifica di quanto sopra è intervenuta la

Legge 20 marzo 2001, n. 66

Art. 13 Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell'articolo 1120, primo comma, del codice civile. Per l'approvazione delle relative deliberazioni si applica l'articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non costituiscono titolo per il riconoscimento di benefici fiscali.

2. libertà per gruppi di condomini di realizzare l’impianto    centralizzato indipendentemente dall’approvazione  dell’assemblea condominiale
Come si è visto, la normativa vigente statuisce che il proprietario o il condomino non possono opporsi alla realizzazione di qualsiasi impianto nell’immobile di sua proprietà quando si tratti di impianto di telecomunicazioni occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini. Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito in più occasioni che l’installazione di antenne televisive rappresenta una facoltà riconducibile al diritto alla libera informazione sancito dall’art. 21 della Costituzione (Cass. Civ. 16.12.83 n. 7418 e Cass. Civ. 6.11.85 n. 5399).   Quindi, indipendentemente dal raggiungimento delle maggioranze che la legge richiede per la installazione di impianti centralizzati, in ogni caso i condomini, riuniti in gruppi, possono installare antenne paraboliche, a meno che non ci siano particolari ragioni in contrario (come ad esempio nei casi in cui non vi sia spazio disponibile oppure ragioni di estetica impediscono l’installazione dell’antenna).   Tutto ciò vuol dire che, anche se in sede di delibera assembleare non si raggiungono le dovute maggioranze, gruppi di condomini interessati possono, comunque, dare mandato all’amministratore del condominio di far predisporre un impianto satellitare limitato ai loro appartamenti facendosi loro stessi carico di tutte le spese. In questi casi può verificarsi il rischio che i condomini che non partecipano alla spesa possano, comunque, captare i programmi trasmessi via satellite anche dai loro appartamenti. Per evitare ciò si potrà verificare con l’installatore di realizzare sistemi di inibizione alla distribuzione del segnale negli appartamenti esclusi dalla innovazione, o comunque ricercare soluzioni caso per caso.
I condomini dissenzienti, cioè coloro che in primo momento decidono di non partecipare all’iniziativa, così come coloro che li succedano nella proprietà dell’immobile, potranno successivamente partecipare all’innovazione contribuendo alle spese di esecuzione e di manutenzione. In questo caso il condominio - o il gruppo di condomini che ha realizzato l’impianto - deciderà la quota di partecipazione alle spese di installazione inizialmente sostenute dagli altri e, da quel momento in poi, anche quel condomino parteciperà alle spese di manutenzione e di gestione dello stesso impianto.
Anche nel caso in cui l’impianto centralizzato venga realizzato solo da una parte dei condomini, questi hanno diritto alle detrazioni fiscali introdotte dalla legge per gli incentivi sulle ristrutturazioni per il 1998 e il 1999. Nel caso, invece, in cui sia un singolo condomino ad installare l’antenna parabolica, questo non avrà diritto ad alcuna agevolazione fiscale.

3. impianto centralizzato e antenne individuali
La Corte di Cassazione ha precisato in più occasioni che qualora sia installata una antenna centralizzata per volontà della maggioranza dei condomini, l’assemblea non può vietare al singolo condomino l’installazione di un’antenna autonoma a meno che, così facendo, non venga arrecato un qualche pregiudizio alle parti comuni dell’edificio oppure venga pregiudicata la possibilità di utilizzazione delle parti comuni da parte degli altri condomini (Cass. Civ. 6.11.85, n. 5399 e Cass. Civ. 3.8.90, n. 7825).   Così come non può essere vietata la installazione di antenne autonome, al pari non può essere imposto a coloro che già possiedono un’antenna di eliminarla. In tal caso l’amministratore stesso potrà proporre, consultando l’installatore, una soluzione volta a sfruttare l’impianto autonomo già esistente al fine di trasformarlo in centralizzato.   Le spese per la realizzazione dell’impianto centralizzato ricadono sui proprietari degli appartamenti anche se nulla vieta di raggiungere accordi tra proprietari e inquilini per il concorso, anche parziale, alle spese necessarie.   
La Cassazione (con sentenza 2.8.69, n. 2916) ha ritenuto corretto il riparto delle spese per l’installazione di un’antenna centralizzata in parti uguali tra i condomini, trattandosi di spesa destinata a servire in parti uguali gli stessi, e cio’ ai sensi dell’art. 1123 c. 1 e 2 del Codice Civile. La cosa risponde anche ad una prassi ormai consolidata , ma nulla vieta che in sede di delibera i condomini decidano per la ripartizione delle spese secondo i millesimi di proprieta’.


I VANTAGGI FISCALI
1. che cosa stabilisce la legge sugli incentivi per le ristrutturazioni a proposito degli impianti centralizzati
Una delle ragioni alla base dell’opportunità di realizzare oggi l’impianto centralizzato per la tv via satellite risiede nei vantaggi economici e fiscali: chi infatti sosterrà nel  corso di questi anni spese per la realizzazione di detto impianto potrà detrarsi dalla dichiarazione dei redditi sino al 36% delle spese sostenute.
Naturalmente la normativa per gli incentivi sulle ristrutturazioni edilizie e’ stata concepita per un insieme complessivo di interventi, di cui l’installazione dell’antenna parabolica centralizzata rappresenta solo un aspetto parziale. Sara’ dunque bene includere la realizzazione dell’impianto centralizzato nel quadro piu’ ampio degli interventi di ristrutturazione edilizia che ogni condominio prevedera’ di realizzare nei prossimi due anni, al fine di utilizzare al meglio i vantaggi economici e fiscali di tale opportunita’.   La legge sugli incentivi per la ristrutturazione del patrimonio edilizio (L. 449 del 27 dicembre 1997) e la circolare applicativa del Ministero delle Finanze (n. 57/E del 24 febbraio 1998) hanno inserito - all’interno delle agevolazioni fiscali introdotte a favore degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia, realizzati sulle parti comuni degli edifici - tra gli interventi che possono usufruire dei benefici fiscali anche "le opere finalizzate alla cablatura degli edifici previste dalla L. 249/97 ... per realizzare, nelle nuove costruzioni o in edifici soggetti a integrale ristrutturazione, antenne collettive o reti via cavo per distribuire la ricezione nelle singole unità abitative.(…)
L’importo da detrarre è pari al 36% dell’intero importo comprensivo dell’IVA, delle spese di progettazione e di quelle sostenute per prestazioni professionali. Tale importo va sottratto dall’importo dell’imposta che sarebbe dovuta per il relativo anno ma ciò solo fino alla concorrenza del suo ammontare (infatti qualora l’importo superasse il totale dell’IRPEF dovuto l’eccedenza va persa - vedi esempio nella tabella successiva). Naturalmente le spese sostenute per la realizzazione dell’impianto centralizzato andranno sommate alle detrazioni riconducibili a tutti gli altri eventuali interventi di ristrutturazione immobiliare - previsti dalla legge - realizzati dal singolo inquilino o dal condominio nello stesso anno.
È importante rilevare che l’ammontare della spesa detraibile - secondo quanto specificato dalla Circolare del Ministero delle Finanze - è correlato alla realizzazione degli interventi per collegare le unità immobiliari (non è quindi detraibile la spesa per l’acquisto individuale del decodificatore ma tutte le opere per la realizzazione dell’impianto centralizzato).
Inoltre se uno stesso soggetto possiede o detiene più di un immobile, questi può calcolare la detrazione per ciascuna delle unità immobiliari possedute o detenute (cioè un proprietario di più immobili in uno stesso condominio che realizza un impianto centralizzato potrà detrarre l’importo di ogni singolo immobile coinvolto). Infine, anche in caso di comproprietà, contitolarità di diritto reale o coesistenza di più diritti reali, a ciascun comproprietario o contitolare spetta la detrazione per le spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico.

2.  chi ha diritto a tale beneficio e come ottenerlo
Hanno diritto alla detrazione coloro che abbiano effettivamente sopportato la spesa, non importa se proprietari, affittuari, usufruttuari, comodatari e così via.
Nel caso di vendita dell’immobile le detrazioni che non sono state utilizzate dal venditore spettano, per i restanti periodi d’imposta, all’acquirente (ciò vuol dire che, se colui che ha partecipato alla realizzazione dell’impianto centralizzato due anni dopo vende l’appartamento, l’acquirente avrà diritto di detrarre dall’IRPEF da lui dovuta per i restanti tre o otto anni - secondo la scelta fatta dal venditore di distribuire la detrazione in cinque od in dieci anni - la parte di spesa che non è stata ancora detratta dal venditore; il che potrà costituire, al momento della vendita dell’immobile, un significativo strumento di contrattazione).   Condizione per aver diritto alla detrazione è che i lavori siano eseguiti su edifici censiti al catasto o di cui sia stato chiesto l’accatastamento e sui quali risulti pagata l’ICI per il 1998/99 .
Le procedure e la documentazione da fornire - piuttosto articolata - si riferisce al complesso dei lavori di ristrutturazione effettuati dal condominio nel 1998 e nel 1999. Nel caso in cui il condominio avesse quindi in programma di effettuare - oltre all’impianto centralizzato - un’altra serie di interventi sarà bene dunque fornire la documentazione una sola volta riferita all’insieme dei lavori di ristrutturazione da effettuare, inserendo in essa anche la documentazione relativa all’impianto centralizzato.
Prima di iniziare i lavori il condominio - e per esso l’amministratore o uno qualunque dei condòmini, trattandosi di lavori su parti comuni - deve inviare al centro di servizio competente, mediante raccomandata:
Ø        la comunicazione della data in cui avranno inizio i lavori, redatta sul modello ministeriale disponibile presso gli uffici del territorio e delle entrate del Ministero delle Finanze   
Ø        i permessi comunali che abilitano l’esecuzione o la denuncia di inizio lavori (se sufficiente);
Ø        la documentazione catastale relativa all’immobile;
Ø        le ricevute di pagamento dell’ICI (non è tenuto a documentare il pagamento dell’ICI l’inquilino o chi ha comprato l’abitazione nel 1998);
Ø        le tabelle millesimali di ripartizione delle spese;
Ø        la deliberazione dell’assemblea condominiale;
Ø        una dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato (solo se i lavori eccedono l’importo di lire 100.000.000);
Ø        il contratto di affitto regolarmente depositato presso l’ufficio del registro (nel caso in cui i lavori siano effettuati dall’affittuario o dall’usufruttuario);
Ø        una dichiarazione con la quale il proprietario dell’appartamento dà il proprio consenso alla realizzazione dei lavori.
Prima di iniziare i lavori il condomino o il condominio deve, inoltre, comunicare, con raccomandata a.r., all’azienda sanitaria locale competente, la data di inizio dei lavori. La circolare ministeriale aggiunge che si deve comunicare anche:
1) la ubicazione dei lavori da effettuare e committente;
2) la natura delle opere da realizzare;
3) l’impresa esecutrice delle opere e assunzione di responsabilità, da parte dell’impresa, di aver adempiuto a tutti gli obblighi imposti dalle norme sulla sicurezza sul lavoro e contributivi.
Il pagamento dei lavori deve essere effettuato attraverso bonifico bancario (N.B. è l’unico mezzo ammesso per avere diritto alla detrazione) intestato al condominio a favore dell’esecutore. Nel bonifico devono essere indicati la causale del versamento, il codice fiscale dell’amministratore del condominio o di uno qualunque dei condòmini (trattandosi di lavori su parti comuni) e la partita IVA (o il codice fiscale) del beneficiario.

Norme e sentenze

Antenne ricetrasmittenti:

27 OTTOBRE 1980sent. Tribunale ROMA

Preziose informazioni legislative: http://www.radiomarconi.com/marconi/giurisprudenza1.html

 

Home page