L'INSTALLAZIONE DELLE ANTENNE TV SATELLITARI NEGLI EDIFICI CONDOMINIALI
ASPETTI GIURIDICI E FISCALI
Installazione da parte di un condomino di antenne sul tetto condominiale Cassazione Sezione seconda civile 27 febbraio 2007 n. 4617 Non abusa della cosa comune il condominio che occupa con le proprie antenne metà di un tetto spiovente. Ciò in quanto l’uso paritetico (art. 1102 c.c.) della cosa comune va tutelato in funzione della ragionevole previsione dell’utilizzazione che in concreto ne faranno gli altri condomini e non di quella identica e contemporanea che in via meramente ipotetica ed astratta ne potrebbero fare; dovendosi anche i rapporti tra condomini informare al generale principio di solidarietà, che il nostro ordinamento pone a presidio di ogni giuridica relazione.
Cass. 11 gennaio 2012 n. 144: l'assemblea, con le maggioranze previste dal Codice, ha il potere di sopprimere il servizio di ricezione radiotelevisiva
Recente Sentenza: Antenna televisiva: i limiti al diritto di installazione sulla proprietà condominiale
Il diritto del singolo condomino di installare l'antenna di ricezione televisiva sulla proprietà comune o esclusiva di altri condomini deve intendersi condizionato alla impossibilità per l'utente dei servizi radiotelevisivi di utilizzare spazi propri. Lo ha stabilito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9393 del 6 maggio 2005, accogliendo la domanda del proprietario di un appartamento condominiale che chiedeva la rimozione dell'antenna collocata sulla sua proprietà da un condomino, il quale aveva la possibilità di ricevere i segnali televisivi apponendo l'impianto sul proprio terrazzo.
Indennità per posa antenne su proprietà privata
Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259
"Codice delle comunicazioni elettroniche" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2003 - Supplemento Ordinario n. 150 Art. 209 5. Nel caso di antenne destinate a servizi di comunicazione elettronica ad uso privato e' necessario il consenso del proprietario o del condominio, cui e' dovuta un'equa indennità che, in mancanza di accordo fra le parti, sarà determinata dall'autorità giudiziaria.Cass. sez. II Civile, sentenza del 11 gennaio 2012, n. 144 Dismissione dell'antenna centralizzata con votazione a maggioranza: ... che le attribuzioni dell'assemblea di condominio riguardano l'intera gestione delle cose, dei servizi e degli impianti comuni, che avviene in modo dinamico e che non potrebbe essere soddisfatta dal modello della autonomia negoziale, in quanto la volontà contraria di un solo partecipante sarebbe sufficiente ad impedirne ogni decisione. Rientra dunque nei poteri dell'assemblea quello di disciplinare beni e servizi comuni, al fine della migliore e più razionale utilizzazione, anche quando la sistemazione più funzionale del servizio comporta la dismissione o il trasferimento dei beni comuni.
Antenne condominiali riceventi
del servizio di radiodiffusione: le regole tecniche (DECRETO 11 novembre 2005
Regole tecniche relative agli impianti condominiali centralizzati d'antenna
riceventi del servizio di radiodiffusione. (GU n. 271 del 21-11-2005)
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DECRETO 11 novembre 2005 Regole tecniche relative agli impianti condominiali
centralizzati d'antenna
riceventi del servizio di radiodiffusione.(GU n. 271 del 21-11-2005)
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, recante il «Codice delle
comunicazioni elettroniche» e, in particolare, l'art. 4, comma 3, lettera h),
l'art. 11, l'art. 74 e l'art. 209, comma 4;
Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, «Norme sulla sicurezza degli impianti», ed
il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, recante il
relativo regolamento di attuazione;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «istituzione dell'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo» ed in particolare l'art. 3, comma 13;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e, in particolare, l'art. 2-bis, comma 10;
Vista la delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 127/00/CONS
del 1° marzo 2000, recante «Approvazione del regolamento concernente la
diffusione via satellite di programmi televisivi»;
Visto il decreto del presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176, art. 5,
comma 1, lettera d);
Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 9 marzo 1999, n.
1999/5/CE, in materia di apparecchiature radio e terminali di telecomunicazione
recepita con decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 «Attuazione della
direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature
terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro
conformita»;
Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 2004, n.
2004/108/CE, in materia di compatibilita' elettromagnetica;
Viste le norme CENELEC (Comitato europeo di normazione elettrotecnica) ed in
particolare le norme della serie EN 50083;
Viste le norme CEI (Comitato elettrotecnico italiano) 12-43, 100-1, 100-6,
100-20, 100-43, 100-44, 100-60, 100-72, 100-83;
Viste le raccomandazioni ITU (International telecommunication union) ed in
particolare, le raccomandazioni ITU-R BT 417-5; ITU-R BT 419-3 e ITU-R BT
1368-4;
Considerata la necessita' di emanare le regole tecniche sulle antenne
condominiali riceventi del servizio di radiodiffusione previste dal citato art.
209, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, finalizzate a
garantire la massima liberta' di scelta da parte dell'utenza e l'utilizzo di
sistemi interattivi evoluti;
Udito il parere del Consiglio superiore delle comunicazioni espresso nella 190ª
Adunanza generale del 21 giugno 2005;
Effettuata la procedura di consultazione pubblica prevista dal citato art. 11
del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
Effettuata la procedura di informazione presso la Commissione europea, n.
2005/03/0313/1 - VOOT, ai sensi della legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata
con legge 23 novembre 2000, n. 427, con cui sono state recepite le direttive
98/34 CE e 98/48 CE;
Decreta:
Art. 1.Scopo
1. Il presente decreto disciplina gli impianti condominiali centralizzati
d'antenna riceventi del servizio di radiodiffusione, terrestre e satellitare,
per favorirne la diffusione con conseguente riduzione della molteplicita' di
antenne individuali, per motivi sia estetici che funzionali, fermo restando
quanto prescritto al comma 1 dell'art. 209 del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259.
Art. 2.Definizioni
1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
a) impianti centralizzati, gli impianti condominiali centralizzati d'antenna
riceventi del servizio di radiodiffusione sonora, televisiva e dati associati;
b) segnali, quelli di radiodiffusione sia terrestre che satellitare;
c) segnali terrestri primari, quelli televisivi con campo mediano
elettromagnetico (di picco nel caso analogico, integrato sulla propria banda nel
caso digitale) superiore al minimo di pianificazione del servizio, come definito
nelle Raccomandazioni ITU-R.;
d) segnali terrestri secondari, quelli di radiodiffusione terrestre che non
rientrano nei casi di cui alla precedente lettera c);
e) segnali satellitari quelli autorizzati alla diffusione al pubblico via
satellite;
f) altri segnali, segnali per i servizi interattivi, necessari per l'utilizzo di
sistemi interattivi evoluti.
Art. 3.Caratteristiche generali
1. Gli impianti centralizzati sono realizzati in modo da ottimizzare la
ricezione delle stazioni emittenti radiotelevisive ricevibili e annullare o
minimizzare l'esigenza del ricorso ad antenne individuali.
2. A condizioni di non interferenza e' prevista la realizzazione di un impianto
che consenta i servizi interattivi.
3. Le disposizioni recate nei successivi articoli del presente decreto
consentono la progettazione, la realizzazione e la manutenzione di impianti che
rispettino quanto previsto dai commi 1 e 2.
Art. 4.Divieti di discriminazione
1. Gli impianti centralizzati non determinano condizioni discriminatorie tra le
stazioni emittenti i cui programmi siano contenuti in segnali terrestri primari
e satellitari.
2. L'impianto centralizzato non determina condizioni discriminatorie nella
distribuzione dei segnali alle diverse utenze.
Art. 5.Qualita' di ricezione
1. La qualita' di ricezione di ciascun programma contenuto in un segnale
primario non subisce significativi degradi, secondo quanto previsto nel
successivo art. 6.
Art. 6.Criteri realizzativi
1. L'impianto centralizzato e' dotato di apparati e componenti tecnici idonei a
conseguire gli obiettivi prescritti nel presente decreto.
2. La direttiva 2004/108/CE, le pertinenti norme tecniche di impianto del
CENELEC o, in assenza, del CEI o internazionali ed, ove applicabile, la
direttiva 1999/5/CE sono i riferimenti per la conformita' di progettazione,
installazione e manutenzione degli impianti centralizzati.
Art. 7.Individuazione dei segnali
1. L'installazione di ogni impianto centralizzato e' preceduta dalla
individuazione di almeno tutti i segnali primari terrestri ricevibili nel luogo
considerato e da quelli satellitari prescelti.
Art. 8.Distribuzione dei segnali
1. L'impianto centralizzato permette la distribuzione all'utenza di tutti i
segnali accertati in base a quanto previsto all'art. 7.
2. L'impianto centralizzato, a seguito delle decisioni dei competenti organi
condominiali adottate secondo le norme vigenti, permette la distribuzione, oltre
che dei segnali individuati sulla base delle risultanze di cui all'art. 7, dei
voluti:
a) segnali terrestri secondari;
b) altri segnali.
Art. 9.Documentazione tecnica
1. L'impianto e' corredato dalla documentazione tecnica attestante la
conformita' a quanto previsto nel presente decreto.
Art. 10.Efficacia
1. Il presente decreto si applica a tutti gli impianti centralizzati di nuova
installazione.
2. Gli impianti centralizzati gia' installati sono adeguati alle disposizioni
del presente decreto in occasione del primo intervento di manutenzione
straordinaria.
Roma, 11 novembre 2005
Il Ministro: Landolfi
ALCUNE BREVI CONSIDERAZIONI
Come facilmente si desume dalla lettura della tanta casistica prodottasi nel
corso degli anni, e dal materiale pubblicato in argomento, sull'antenna
condominiale, si sono sempre ripercosse numero conflitti. Si guardi, per
esempio, quelli che coinvolgono gli interessi economici (l'affitto del lastrico
solare per le c.d. stazioni radio base); si constati i problemi scaturenti da
un regolamento condominiale, spesso non tanto "permissivo".
In un settore particolare, il cui referente si riduce "sostanzialmente in una
lunga cannula di pochi centimetri di diametro" (cosi si espresse Pretore di
Nocera Inferiore con sentenza del 15-02-1957, in Foro It.1957,c.114-15),
l’installazione di antenne paraboliche individuali non sarà dunque più lasciata
alla libera iniziativa del singolo condomino ma sarà sempre più difficile,
soprattutto nei centri urbani, installare antenne paraboliche individuali.
Partecipare a tale processo significa inoltre contribuire concretamente ad
un’operazione di salvaguardia e di tutela del patrimonio ambientale e
paesaggistico delle nostre città spesso deturpato dalla selva di antenne sui
tetti delle abitazioni, che potrebbe ulteriormente aggravarsi con il proliferare
delle antenne paraboliche.
LE ANTENNE TV NEL REGIME CONDOMINIALE
1. Breve sintesi legislativa
Il legislatore italiano si occupò per la prima volta di antenne
(tecnicamente denominate dal legislatore aerei esterni per audizioni
radiofoniche) con la L. n°. 554 del 6 maggio 1940.
Conformemente ad un orientamento espresso già nel codice civile, libro III°,
tendente ad evidenziare la proprietà privata attraverso gli aspetti negativi
piuttosto che in quelli affermativi dei poteri insiti nel diritto, il principio
informatore della disciplina del regime delle antenne era quello di consentire
l’installazione nella proprietà immobiliare di alcuno “degli aerei esterni
destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti
degli stabili o appartamenti stessi (art. 1).
Che tale diritto non fosse assimilabile ad una servitù o ad un limite intrinseco
alla struttura del diritto di proprietà veniva specificato dall’art. 3 che
consentiva al proprietario la rimozione dell’aereo ovvero la ricollocazione in
altro luogo qualora avesse dovuto sostenere nello stabile lavori o innovazioni.
Successivamente con il DPR N. 156 del 1973 prende il sopravvento un diverso
principio, ovvero quello delle limitazioni legali ex art. 232. I fili e i cavi
senza appoggio degli impianti di telecomunicazioni, possono passare, anche senza
il consenso del proprietario, sia sopra proprietà pubbliche che private, sia
dinanzi che ai lati degli edifici ove non siano finestre o aperture praticabili
a prospetto.
Si precisa inoltre che il proprietario non può opporsi all’appoggio di antenne,
sostegni, fili o qualsiasi altro impianto nell’immobile di sua proprietà.
Infine, passando ai giorni nostri, solo le recenti disposizioni contenute nella
cosiddetta Legge Maccanico, la legge n° 249 del 1997, ai commi 13 e 14 dell’art.
3, si occupano da un lato delle antenne satellitari, dall’altro si riferisce
alle nuove costruzioni ed interventi di ristrutturazioni a decorrere dal 1°
gennaio 1998.
2. Opinioni in dottrina e giurisprudenza.
Gli Autori (vedi in appendice bibliografica) che si sono occupati del
problema di libertà di ricezione dei programmi mediante antenna il più delle
volte attraverso lo schema della nota a sentenza o della rassegna
giurisprudenziale.
Il primo studioso a svolgere un lavoro sistematico e propositivo a tal riguardo
fu Gianni Galli, i cui risultati si possono così riassumere:
- la L. 554 del 1940 rappresenta un primo tentativo di collegare la locazione
all’ambiente condominiale per il fatto che la norma anticipa una tendenza
sviluppatasi in seguito mettendo in crisi di identità il sistema condominiale di
fronte alle esigenze dell’abitare;
- i giudici di legittimità e di merito negli ultimi 30-40 anni hanno modificato
il loro approccio interpretativo alla problematica in oggetto: infatti, la
Cassazione negli anni 60 con sentenza n. 1005/1960 poneva a carico del
proprietario una vera e propria servitù coattiva in quanto i proprietari,
soggetti al pati, non avrebbero potuto opporsi non solo al titolare di un
diritto reale, ma nei confronti di chiunque.
- Successivamente i giudici di legittimità (sentenza n. 2160/71) cambiarono
opinione. Infatti, essi sostennero, che il diritto di installare antenne è un
diritto soggettivo perfetto di natura personale che ha come soggetto obbligato
il condominio/proprietario terzo.
- Infine, un terzo orientamento espresso dalla Cassazione con sentenza 7418 del
1983 ha riconosciuto all’utente televisivo il diritto soggettivamente perfetto
di installare l’antenna in quanto tale diritto troverebbe fondamento nell’art.
21 della Costituzione quale corollario della manifestazione di pensiero con
qualsiasi mezzo. Viene di conseguenza ammessa la necessità della ricezione del
pensiero altrui nel senso che al diritto di informare corrisponde il diritto di
essere informati.
3. Problemi applicativi della normativa.
Dopo che, sin dal 1940, è stato affermato il diritto di chiunque di
realizzare a proprie spese installazioni di antenne radiotrasmittenti, i tetti
degli edifici condominiali sono diventati nel giro di cinquant’anni una selva
artificiale di antenne televisive.
Con le antenne satellitari che necessitano di un ampio spazio a disposizione la
situazione è peggiorata tanto da pregiudicare il decoro architettonico e porre
in serio pericolo la salute degli stessi abitanti (immissioni di onde
elettromagnetiche). Si verifica sotto l’aspetto strettamente giuridico una
latente conflittualità tra norme: da un lato il diritto all’informazione e
dall’altro il diritto a mantenere in decoroso condizioni l’edificio nel quale si
adibisce la stessa antenna. A tal proposito sono necessarie alcune precisazioni
di ordine terminologica dei testi legislativi prodottisi nel corso degli anni.
Quanto all’espressione “ristrutturazione generale”, la c.d. Legge Maccanico non
ripete alcuna delle qualificazioni adottate dall’art. 31 della L 457/’78,
infatti, essa pare rivolta a ricomprendere tutte quelle tipologie di interventi
che necessitano della autorizzazione da parte dell’autorità comunale. Sono
esclusi quindi gli interventi di manutenzione ordinaria per i quali sono
sufficienti solo le comunicazioni di inizio lavori, per cui non sussiste alce
dubbio circa la comprensione nella categoria della ristrutturazione generale.
Come detto poc’anzi, il comma 13 dell’art. 3 è formato da due disposizioni: la
prima si riferisce agli impianti da realizzarsi in edifici di nuova costruzione
o sottoposti a ristrutturazione generale, la seconda ad interventi nei centri
storici. Orbene, mentre nella prima ipotesi è agevole pensare che il costruttore
predisponga un impianto comune di ricezione di programmi televisivi via
satellite, nella seconda fattispecie si interviene in un contesto edilizio già
formato nel quale lo stesso legislatore avverte la necessità di limitare la
selvaggia proliferazione di antenne paraboliche. Quindi, le antenne potranno
così essere, se non beni comuni, almeno beni in comune tra più condomini.
Ed arriviamo all’ultimo ad un ultimo problema di difficile soluzione. La
modifica, negli edifici storici, dell’impianto tradizionale TV, o l’eventuale
nuova installazione di un’antenna satellitare accanto a quella preesistente
costituisce una manutenzione straordinaria? Poiché l’innovazione è una modifica
diretta al miglioramento delle cose comuni ex art. 1120 c.c., si può avere
tecnicamente una innovazione allorquando l’intervento sia di sostituzione,
integrazione, miglioramento del bene comune preesistente. Al contrario, se si
intende realizzare l’installazione di un’antenna satellitare al fine di
scongiurare il proliferare di antenne individuali, siamo nel campo della
realizzazione di un’opera nuova destinata ad essere in comune fra più soggetti,
nulla impedendo che tutti i condomini possano avvalersi di tale realizzazione.
4. Il pregiudizio del decoro architettonico
Valutate le possibili interferenze in ordine alla installazione della
antenna parabolica nella proprietà condominiale, occorre, in caso di difetto di
disposizioni in proposito, accertare se la predetta installazione possa
pregiudicare o meno il decoro architettonico dello stabile condominiale. A tal
riguardo devono soccorrere obbligatoriamente alcuni elaborati giurisprudenziali
per delineare sia il concetto di decoro architettonico sia il conseguente
pregiudizio dello stesso.
In linea di principio l’alterazione di tale decoro si può ravvisare qualora si
verifichi concretamente un deprezzamento dell’intero fabbricato o delle singole
porzioni di esso, non tanto come diminuzione del valore d’uso quanto del valore
di scambio dell’immobile e perciò degli appartamenti. La sussistenza del
predetto pregiudizio può consistere senz’altro nell'accentato danno estetico
considerando la sua rilevanza e la sua incidenza negativa sull’aspetto esterno
del fabbricato condominiale. Per la predetta alterazione è sufficiente la
sussistenza di quei mutamenti che siano idonei ad apportare una disarmonia
nell’insieme degli elementi del fabbricato che si risolvano in un deterioramento
del suo carattere estetico e decorativo. (Cass. n. 9717/1997; 1947/1989). E’
stato puntualizzato che per decoro architettonico deve intendersi l’estetica
data dall’insieme delle linee e delle strutture ornamentali costituenti nota
dominante del fabbricato stesso ed imprimenti alle varie parti dell’edificio una
determinata armonia al riguardo; ne consegue che di decoro architettonico non
può solo parlarsi nei casi in cui l’edificio sia stato costruito su un progetto
tecnicamente curato ma anche nei casi in cui la costruzione, pur avendo un
carattere “popolare”, risponda ad un disegno idoneo a dare all’edificio medesimo
caratteristiche tali da attribuirgli una sua fisionomia suscettibile e quindi ad
essere danneggiato da opere che lo modifichino (Cass. 10507/’94; 10513/’93).
Passando ad una casistica concreta, la Giurisprudenza non sembra costante.
Infatti si è sostenuto che al fine di stabilire se le opere modificatrici
abbiano o meno pregiudicato il decoro, debbano essere tenute presenti le
condizioni in cui l’edificio si trovava nello stato precedente, con la
conseguenza che una modifica non può essere ritenuta pregiudizievole per il
predetto decoro se apportata ad un edificio la cui estetica era stata già di per
se menomata. Si è avuto altresì modi di sostenere che integra l’alterazione del
predetto decoro la realizzazione di opere che non mutano l’originario aspetto
anche soltanto di singoli elementi o punti del fabbricato, tutte le volte che
tale imputazione sia suscettibile sull’insieme dell’aspetto dello stabile.
Come si vede, il concetto di decoro architettonico è piuttosto elastico e per
niente affatto oggettivo.
Per cui nel dirimere la controversia in relazione alla installazione di
un’antenna parabolica, il Magistrato è tenuto a porre in essere un ragionevole
equilibrio bilanciando gli interessi contrapposti, scegliendo, ove necessario,
quello maggiormente tutelabile.
La discrezionalità dell’ente giudicante trova però un suo limite ogni qualvolta
un regolamento condominiale abbia specificatamente definito a priori cosa si
intende per alterazione dell’estetica dell’edificio. Di converso, qualora il
regolamento nulla disponga al riguardo, occorre valutare caso per caso,
considerando lecita l’installazione dell’antenna parabolica sul balcone del
singolo condominio alla luce del precetto costituzionale dei diritto
all’informazione.
5 Antenne per cellulari ed inquinamento elettromagnetico.
Il nostro organismo è ormai perennemente in contatto con onde
elettromagnetiche che provengono da stazioni radio, televisive ed impianti
satellitari. Ci si è chiesti se tali impianti sono realmente nocivi.
Il mondo scientifico è diviso su tali effetti: infatti, per alcuni l’allarme è
ingiustificato, per altri l’elettrosmog sarebbe addirittura causa di nevrosi,
tumori e sintomi neurolettici. Sulla nocività o meno dei campi magnetici il
dibattito si è spostato anche nelle aule di tribunale e se c’è di mezzo il
condominio la situazione si complica ulteriormente.
Ovviamente, se tutti i comproprietari sono d’accordo nella locazione della
terrazza per consentire la installazione di una stazione radio per telefonia,
problemi non sorgono. Se, invece, non vi è il voto favorevole di tutti i
condomini, sorge il delicato problema delle maggioranze (per tale problematica
si rimanda al paragrafo in argomento).
In mancanza di un regolamento contrattuale, a tal proposito bisogna far
riferimento alla normativa civilistica ed alla giurisprudenza di merito. Ma su
tal punto vi è incertezza, perché se la locazione ha durata superiore a nove
anni (ex art. 29 L. 392/’79) è indispensabile il consenso di tutti i condomini.
Se invece la durata del contratto è infranovennale, la Cassazione (sent. n.
8528/’94) ha stabilito che la locazione della cosa comune può essere validamente
disposta con votazione a maggioranza dei partecipanti soltanto quando non sia
possibile l’uso diretto dello stesso bene per tutti i condomini. In mancanza di
tali condizioni, la delibera è nulla.
Infine, va osservato il problema dei permanenti danni psico-fisici che
l'installazione di tale antenne può provocare a lungo termine sull'individuo. Su
tale delicato argomento si è pronunciato il Tribunale di Monza con una recente
sentenza e di notevole importanza (n. 688 del 1999) secondo la quale la delibera
che ha approvato la installazione del ripetitore è da ritenersi illegittima se
non sono state tenute presenti le esigenze di salute dei condomini e se non è
stato fornito agli stessi alcun elemento valutativo circa le caratteristiche e
le misure della nocività dell’impianto stesso.
A confermare tale orientamento è intervenuta anche la Corte di Cassazione
definendo il diritto alla salute anche diritto alla salubrità dell’ambiente.
Naturalmente anche l’unanimità dei consensi non esime il condominio dal rischio
di azioni giudiziarie intentate da eventuali comitati di cittadini.
Ultima questione non ancora affrontata dai giudici è il deprezzamento che le
singole unità immobiliari possano subire dalla installazione di tali antenne. E’
evidente che gli appartamenti ubicati sotto la stessa e nelle vicinanze,
subiscano una elevata diminuzione del valore economico.
E se il ripetitore viene installato su un lastrico di proprietà esclusiva?
Il Tribunale di Piacenza ha precisato con sentenza n. 51 del 1998 che è lecita
l’installazione di tale impianto a patto che non rechi danno alle parti comuni
dello stabile. Ma recentemente la Procura della Repubblica di Venezia su
inquinamento da elettrosmog avendo constato che trenta persone che abitavano a
poca distanza da un elettrodotto di tumori linfatici.
Con riferimento a quest’ultimo evento anche il legislatore è corso ai ripari.
Infatti, il 14 ottobre del 1999 alla Camera è stato approvato il disegno di
legge di una legge quadro che rinvia al Governo alcuni delicati argomenti quali
la fissazione di limiti di esposizione ed i valori di attenzione nei confronti
di stazioni di telefonia cellulare. Tali decreti devono prevedere nuovi liti
suddivisi in diverse fasce a seconda della grandezza e ampiezza delle onde
elettromagnetiche.
LE MAGGIORANZE ASSEMBLEARI PER L'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO TV-SATELLITARE
CENTRALIZZATO
1. le maggioranze necessarie
Un elemento fondamentale per l’installazione dell’antenna centralizzata
riguarda l’approvazione dei lavori da parte dell’assemblea condominiale.
Tracciamo ora le linee essenziali sulle quali fondare l’approvazione da parte
dell’assemblea condominiale.
Innanzitutto occorre esaminare il tipo di maggioranze necessario per deliberare
la realizzazione di impianti centralizzati destinati a tutti i condomini e,
soprattutto, pagati da tutti. Occorrono tipi diversi di maggioranze a seconda
che nell’edificio esista già un impianto televisivo centralizzato o meno.
a) Nel caso in cui un impianto televisivo centralizzato per la ricezione
della tv tradizionale esista già, riconvertirlo ed estenderlo in impianto
satellitare significa modificare un impianto tecnologico già esistente.
In questi casi, la deliberazione deve essere approvata con le maggioranze
previste dall’art. 1136 comma 1, 2 e 4 c.c. (Pretura Roma 28.12.63, Pretura Roma
13.2.79 e Trib. Milano 14.9.92). In prima convocazione sarà necessaria la
presenza di tanti condomini che rappresentino almeno i due terzi del valore
dell’edificio ed i due terzi dei partecipanti al condominio: la delibera sarà
approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti
ed almeno la metà del valore dell’edificio (oltre 500 millesimi).
In seconda convocazione non sarà necessaria la presenza di un numero minimo di
condomini ma la delibera dovrà, comunque, essere approvata con il voto
favorevole della maggioranza degli intervenuti e di oltre 500 millesimi.
b) Nel caso in cui nell’edificio esistano solo antenne singole si tratta di
deliberare una vera e propria miglioria e non semplicemente di integrare un
impianto già esistente. La giurisprudenza ha precisato che per miglioria deve
intendersi non una innovazione necessaria, ma una innovazione diretta al
miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni
(Cass. Civ. 30.5.96, n. 5028). Ciò significa che l’installazione di un’antenna
centralizzata rientra nel concetto di miglioria di cui all’art. 1120 c.c., e
pertanto, i condomini possono deliberarne l’installazione con le maggioranze
previste dagli artt.li 1120 e 1136 c.c.
In prima convocazione l’assemblea sarà regolarmente costituita con l’intervento
di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’edificio e i
due terzi dei partecipanti al condominio: la delibera dovrà essere approvata con
un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio
e i due terzi del valore dell’edificio (oltre 666,6 millesimi). In seconda
convocazione non è richiesta la presenza di un numero minimo di condomini ma la
delibera dovrà, comunque, essere approvata con i voti favorevoli della
maggioranza dei partecipanti al condominio e dei due terzi del valore
dell’edificio (oltre 666,6 millesimi).
c) Nel caso in cui l’immobile in cui deve essere installata l’antenna
centralizzata sia fatiscente o particolarmente povero dal punto di vista degli
impianti tecnologici esistenti, ovvero quando tali caratteristiche siano
riferibili allo stato iniziale dell’immobile, si potrebbe ipotizzare che la
realizzazione di un impianto all’avanguardia, quale l’impianto satellitare
centralizzato, rappresenti una vera e propria innovazione di carattere
voluttuario.
In questo caso non è sufficiente che la delibera sia approvata con la
maggioranza anche qualificata, in quanto i condomini dissenzienti non possono
essere obbligati a contribuire alle spese. Prevede, infatti, l’art. 1121 c.c.
che, qualora l’innovazione abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari
condizioni dell’edificio e consista in impianti suscettibili di utilizzazione
separata, i condomini non interessati sono esonerati dal partecipare alla spesa.
I condomini che decidono di installare l’impianto possono predisporre - insieme
all’installatore - particolari accorgimenti affinché gli appartamenti dei
condomini dissenzienti siano esclusi dalla ricezione dei segnali trasmessi dal
satellite.
Nel caso in cui ciò non sia tecnicamente possibile, l’innovazione non sarà
consentita a meno che la maggioranza dei condomini che l’ha deliberata intenda,
comunque, sopportarne integralmente la spesa.
A parziale modifica di quanto sopra è intervenuta la
Legge 20 marzo 2001, n. 66
Art. 13 Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione
delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di
installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi
dell'articolo 1120, primo comma, del codice civile. Per l'approvazione delle
relative deliberazioni si applica l'articolo 1136, terzo comma, dello stesso
codice. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non costituiscono titolo
per il riconoscimento di benefici fiscali.
2. libertà per gruppi di condomini di realizzare l’impianto centralizzato
indipendentemente dall’approvazione dell’assemblea condominiale
Come si è visto, la normativa vigente statuisce che il proprietario o il
condomino non possono opporsi alla realizzazione di qualsiasi impianto
nell’immobile di sua proprietà quando si tratti di impianto di telecomunicazioni
occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei
condomini. Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito in più occasioni che
l’installazione di antenne televisive rappresenta una facoltà riconducibile al
diritto alla libera informazione sancito dall’art. 21 della Costituzione (Cass.
Civ. 16.12.83 n. 7418 e Cass. Civ. 6.11.85 n. 5399). Quindi, indipendentemente
dal raggiungimento delle maggioranze che la legge richiede per la installazione
di impianti centralizzati, in ogni caso i condomini, riuniti in gruppi, possono
installare antenne paraboliche, a meno che non ci siano particolari ragioni in
contrario (come ad esempio nei casi in cui non vi sia spazio disponibile oppure
ragioni di estetica impediscono l’installazione dell’antenna). Tutto ciò vuol
dire che, anche se in sede di delibera assembleare non si raggiungono le dovute
maggioranze, gruppi di condomini interessati possono, comunque, dare mandato
all’amministratore del condominio di far predisporre un impianto satellitare
limitato ai loro appartamenti facendosi loro stessi carico di tutte le spese. In
questi casi può verificarsi il rischio che i condomini che non partecipano alla
spesa possano, comunque, captare i programmi trasmessi via satellite anche dai
loro appartamenti. Per evitare ciò si potrà verificare con l’installatore di
realizzare sistemi di inibizione alla distribuzione del segnale negli
appartamenti esclusi dalla innovazione, o comunque ricercare soluzioni caso per
caso.
I condomini dissenzienti, cioè coloro che in primo momento decidono di non
partecipare all’iniziativa, così come coloro che li succedano nella proprietà
dell’immobile, potranno successivamente partecipare all’innovazione contribuendo
alle spese di esecuzione e di manutenzione. In questo caso il condominio - o il
gruppo di condomini che ha realizzato l’impianto - deciderà la quota di
partecipazione alle spese di installazione inizialmente sostenute dagli altri e,
da quel momento in poi, anche quel condomino parteciperà alle spese di
manutenzione e di gestione dello stesso impianto.
Anche nel caso in cui l’impianto centralizzato venga realizzato solo da una
parte dei condomini, questi hanno diritto alle detrazioni fiscali introdotte
dalla legge per gli incentivi sulle ristrutturazioni per il 1998 e il 1999. Nel
caso, invece, in cui sia un singolo condomino ad installare l’antenna
parabolica, questo non avrà diritto ad alcuna agevolazione fiscale.
3. impianto centralizzato e antenne individuali
La Corte di Cassazione ha precisato in più occasioni che qualora sia
installata una antenna centralizzata per volontà della maggioranza dei
condomini, l’assemblea non può vietare al singolo condomino l’installazione di
un’antenna autonoma a meno che, così facendo, non venga arrecato un qualche
pregiudizio alle parti comuni dell’edificio oppure venga pregiudicata la
possibilità di utilizzazione delle parti comuni da parte degli altri condomini
(Cass. Civ. 6.11.85, n. 5399 e Cass. Civ. 3.8.90, n. 7825). Così come non può
essere vietata la installazione di antenne autonome, al pari non può essere
imposto a coloro che già possiedono un’antenna di eliminarla. In tal caso
l’amministratore stesso potrà proporre, consultando l’installatore, una
soluzione volta a sfruttare l’impianto autonomo già esistente al fine di
trasformarlo in centralizzato. Le spese per la realizzazione dell’impianto
centralizzato ricadono sui proprietari degli appartamenti anche se nulla vieta
di raggiungere accordi tra proprietari e inquilini per il concorso, anche
parziale, alle spese necessarie.
La Cassazione (con sentenza 2.8.69, n. 2916) ha ritenuto corretto il riparto
delle spese per l’installazione di un’antenna centralizzata in parti uguali tra
i condomini, trattandosi di spesa destinata a servire in parti uguali gli
stessi, e cio’ ai sensi dell’art. 1123 c. 1 e 2 del Codice Civile. La cosa
risponde anche ad una prassi ormai consolidata , ma nulla vieta che in sede di
delibera i condomini decidano per la ripartizione delle spese secondo i
millesimi di proprieta’.
I VANTAGGI FISCALI
1. che cosa stabilisce la legge sugli incentivi per le ristrutturazioni a
proposito degli impianti centralizzati
Una delle ragioni alla base dell’opportunità di realizzare oggi l’impianto
centralizzato per la tv via satellite risiede nei vantaggi economici e fiscali:
chi infatti sosterrà nel corso di questi anni spese per la realizzazione di
detto impianto potrà detrarsi dalla dichiarazione dei redditi sino al 36% delle
spese sostenute.
Naturalmente la normativa per gli incentivi sulle ristrutturazioni edilizie e’
stata concepita per un insieme complessivo di interventi, di cui l’installazione
dell’antenna parabolica centralizzata rappresenta solo un aspetto parziale.
Sara’ dunque bene includere la realizzazione dell’impianto centralizzato nel
quadro piu’ ampio degli interventi di ristrutturazione edilizia che ogni
condominio prevedera’ di realizzare nei prossimi due anni, al fine di utilizzare
al meglio i vantaggi economici e fiscali di tale opportunita’. La legge sugli
incentivi per la ristrutturazione del patrimonio edilizio (L. 449 del 27
dicembre 1997) e la circolare applicativa del Ministero delle Finanze (n. 57/E
del 24 febbraio 1998) hanno inserito - all’interno delle agevolazioni fiscali
introdotte a favore degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia,
realizzati sulle parti comuni degli edifici - tra gli interventi che possono
usufruire dei benefici fiscali anche "le opere finalizzate alla cablatura degli
edifici previste dalla L. 249/97 ... per realizzare, nelle nuove costruzioni o
in edifici soggetti a integrale ristrutturazione, antenne collettive o reti via
cavo per distribuire la ricezione nelle singole unità abitative.(…)
L’importo da detrarre è pari al 36% dell’intero importo comprensivo dell’IVA,
delle spese di progettazione e di quelle sostenute per prestazioni
professionali. Tale importo va sottratto dall’importo dell’imposta che sarebbe
dovuta per il relativo anno ma ciò solo fino alla concorrenza del suo ammontare
(infatti qualora l’importo superasse il totale dell’IRPEF dovuto l’eccedenza va
persa - vedi esempio nella tabella successiva). Naturalmente le spese sostenute
per la realizzazione dell’impianto centralizzato andranno sommate alle
detrazioni riconducibili a tutti gli altri eventuali interventi di
ristrutturazione immobiliare - previsti dalla legge - realizzati dal singolo
inquilino o dal condominio nello stesso anno.
È importante rilevare che l’ammontare della spesa detraibile - secondo quanto
specificato dalla Circolare del Ministero delle Finanze - è correlato alla
realizzazione degli interventi per collegare le unità immobiliari (non è quindi
detraibile la spesa per l’acquisto individuale del decodificatore ma tutte le
opere per la realizzazione dell’impianto centralizzato).
Inoltre se uno stesso soggetto possiede o detiene più di un immobile, questi può
calcolare la detrazione per ciascuna delle unità immobiliari possedute o
detenute (cioè un proprietario di più immobili in uno stesso condominio che
realizza un impianto centralizzato potrà detrarre l’importo di ogni singolo
immobile coinvolto). Infine, anche in caso di comproprietà, contitolarità di
diritto reale o coesistenza di più diritti reali, a ciascun comproprietario o
contitolare spetta la detrazione per le spese sostenute ed effettivamente
rimaste a carico.
2. chi ha diritto a tale beneficio e come ottenerlo
Hanno diritto alla detrazione coloro che abbiano effettivamente sopportato
la spesa, non importa se proprietari, affittuari, usufruttuari, comodatari e
così via.
Nel caso di vendita dell’immobile le detrazioni che non sono state utilizzate
dal venditore spettano, per i restanti periodi d’imposta, all’acquirente (ciò
vuol dire che, se colui che ha partecipato alla realizzazione dell’impianto
centralizzato due anni dopo vende l’appartamento, l’acquirente avrà diritto di
detrarre dall’IRPEF da lui dovuta per i restanti tre o otto anni - secondo la
scelta fatta dal venditore di distribuire la detrazione in cinque od in dieci
anni - la parte di spesa che non è stata ancora detratta dal venditore; il che
potrà costituire, al momento della vendita dell’immobile, un significativo
strumento di contrattazione). Condizione per aver diritto alla detrazione è
che i lavori siano eseguiti su edifici censiti al catasto o di cui sia stato
chiesto l’accatastamento e sui quali risulti pagata l’ICI per il 1998/99 .
Le procedure e la documentazione da fornire - piuttosto articolata - si
riferisce al complesso dei lavori di ristrutturazione effettuati dal condominio
nel 1998 e nel 1999. Nel caso in cui il condominio avesse quindi in programma di
effettuare - oltre all’impianto centralizzato - un’altra serie di interventi
sarà bene dunque fornire la documentazione una sola volta riferita all’insieme
dei lavori di ristrutturazione da effettuare, inserendo in essa anche la
documentazione relativa all’impianto centralizzato.
Prima di iniziare i lavori il condominio - e per esso l’amministratore o uno
qualunque dei condòmini, trattandosi di lavori su parti comuni - deve inviare al
centro di servizio competente, mediante raccomandata:
Ø la comunicazione della data in cui avranno inizio i lavori, redatta sul
modello ministeriale disponibile presso gli uffici del territorio e delle
entrate del Ministero delle Finanze
Ø i permessi comunali che abilitano l’esecuzione o la denuncia di inizio
lavori (se sufficiente);
Ø la documentazione catastale relativa all’immobile;
Ø le ricevute di pagamento dell’ICI (non è tenuto a documentare il
pagamento dell’ICI l’inquilino o chi ha comprato l’abitazione nel 1998);
Ø le tabelle millesimali di ripartizione delle spese;
Ø la deliberazione dell’assemblea condominiale;
Ø una dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un
professionista abilitato (solo se i lavori eccedono l’importo di lire
100.000.000);
Ø il contratto di affitto regolarmente depositato presso l’ufficio del
registro (nel caso in cui i lavori siano effettuati dall’affittuario o
dall’usufruttuario);
Ø una dichiarazione con la quale il proprietario dell’appartamento dà il
proprio consenso alla realizzazione dei lavori.
Prima di iniziare i lavori il condomino o il condominio deve, inoltre,
comunicare, con raccomandata a.r., all’azienda sanitaria locale competente, la
data di inizio dei lavori. La circolare ministeriale aggiunge che si deve
comunicare anche:
1) la ubicazione dei lavori da effettuare e committente;
2) la natura delle opere da realizzare;
3) l’impresa esecutrice delle opere e assunzione di responsabilità, da parte
dell’impresa, di aver adempiuto a tutti gli obblighi imposti dalle norme sulla
sicurezza sul lavoro e contributivi.
Il pagamento dei lavori deve essere effettuato attraverso bonifico bancario
(N.B. è l’unico mezzo ammesso per avere diritto alla detrazione) intestato al
condominio a favore dell’esecutore. Nel bonifico devono essere indicati la
causale del versamento, il codice fiscale dell’amministratore del condominio o
di uno qualunque dei condòmini (trattandosi di lavori su parti comuni) e la
partita IVA (o il codice fiscale) del beneficiario.
Norme e sentenze
Sentenza emessa dalla Cassazione Civile sez. II il 6.11.85 Vi è indicata una tutela totale, libera e illimitata in ordine alla possibilità di installare l’impianto sul lastrico solare.
E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto legislativo n. 55 dell’11 febbraio 1997 il quale dà attuazione alla direttiva CEE 94/46L’art. 6 di tale decreto statuisce che l’abbonamento alle radiodiffusioni nazionali costituisce titolo alla installazione ed alla utilizzazione di antenne destinate alla ricezione di programmi radiotelevisivi da satellite.
La Corte di Cassazione, con sentenza del 5 giugno 1998, ha precisato che è consentita la installazione di una antenna sul tetto comune da parte di un singolo condomino, a condizione che, per le dimensioni dell’antenna in rapporto a quelle del tetto, o per altre ragioni di fatto, tale uso non escluda per gli altri la possibilità di fare del tetto stesso analogo uso particolare.
L’art. 232 comma 2 del cosiddetto codice postale (D.P.R. 156/1973) statuisce che il proprietario o il condomino non possono opporsi all’appoggio di antenne, sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell’immobile di sua proprietà quando si tratti di impianto di telecomunicazioni occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.
La giurisprudenza ha chiarito che l’installazione di antenne televisive rappresenta una facoltà riconducibile al diritto alla libera informazione sancito dall’art. 21 della Costituzione (Cass. Civ. 16.2.83, n. 7418 e Cass. Civ. 6.11.85, n. 5399).
Sempre la Corte di Cassazione ha precisato in più occasioni che qualora sia installata una antenna centralizzata per volontà della maggioranza dei condomini, l’assemblea non può vietare al singolo condomino l’installazione dell’antenna autonoma a meno che, così facendo, venga arrecato un qualche pregiudizio alle parti comuni dell’edificio oppure venga pregiudicata la possibilità di utilizzazione delle parti comuni da parte degli altri condomini (Cass. Civ. 5399/85 e Cass. Civ. 7825/90).
In materia
di installazione di stazioni radio base per telefonia cellulare, in
presenza di documentazione, consistente in una relazione clinica,
attestante possibili relazioni tra manifestazioni morbose subite da
una persona residente nello stabile e l’attivazione degli impianti,
deve cautelarmente essere considerato prevalente l’interesse
primario alla salute rispetto ad ogni altro interesse giuridicamente
protetto, con conseguente sospensione del provvedimento con il quale
vengono dichiarati urgenti i lavori e le opere concernenti
l’installazione e l’attivazione dell’impianto. (Fattispecie in cui
una stazione radio base per telefonia cellulare era stata installata
sul terrazzo di uno stabile condominiale). Cons. Stato, sez. VI, ord. 25 marzo 1997, L’installazione di un ripetitore per telefonia cellulare su di un lastrico solare situato in un edificio condominiale non costituisce violazione dell’art. 1122 c.c., in quanto: a) non sussiste alcun riscontro scientifico della pericolosità di tale impianto per la salute dei condomini; b) la concessionaria del servizio di telefonia presenti all’autorità competente un progetto che attesti come l’impianto suddetto non arrechi danni alla statica dell’edificio. Trib. civ. Piacenza, 13 febbraio 1998, n. 51, In materia di installazione di stazioni radio base per telefonia cellulare, in presenza di documentazione, consistente in una relazione clinica, attestante possibili relazioni tra manifestazioni morbose subite da una persona residente nello stabile e l’attivazione degli impianti, deve cautelarmente essere considerato prevalente l’interesse primario alla salute rispetto ad ogni altro interesse giuridicamente protetto, con conseguente sospensione del provvedimento con il quale vengono dichiarati urgenti i lavori e le opere concernenti l’installazione e l’attivazione dell’impianto. (Fattispecie in cui una stazione radio base per telefonia cellulare era stata installata sul terrazzo di uno stabile condominiale). Tar Lazio, sez. I, ord. 18 dicembre 1996, n. 3806, |
Il diritto
all’installazione di antenne ed accessori - sia esso configurabile
come diritto soggettivo autonomo che come facoltà compresa nel
diritto primario all’informazione e diretta alla attuazione di
questo (art. 21, Cost.) - limitato soltanto dal pari diritto di
altro condomino, o di altro coabitante nello stabile, e dal divieto
di menomare (in misura apprezzabile) il diritto di proprietà di
colui che deve consentire l’installazione su parte del proprio
immobile. Pertanto, qualora sul terrazzo di uno stabile condominiale
sia installata (per volontà della maggioranza dei condomini)
un’antenna televisiva centralizzata e un condomino (o un abitante
dello stabile) intenda invece installare un’antenna autonoma,
l’assemblea dei condomini può vietare tale seconda installazione
solo se la stessa pregiudichi l’uso del terrazzo da parte degli
altri condomini o arrechi comunque un qualsiasi altro pregiudizio
apprezzabile e rilevante ad una delle parti comuni. Al di fuori di
tali ipotesi, una delibera che vieti l’installazione deve essere
considerata nulla, con la conseguenza che il condomino leso può fare
accertare il proprio diritto all’installazione stessa, anche se
abbia agito in giudizio oltre i termini previsti dall’art. 1137 cod.
civ. o, essendo stato presente all’assemblea, senza esprimere voto
favorevole alla delibera, non abbia manifestato espressamente la
propria opposizione alla delibera stessa. Cass. civ., sez. II, 6 novembre 1985, n. 5399, L’art. 1 della L. 6 maggio 1940, n. 554, con lo stabilire che i proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi all’installazione nella loro proprietà di aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti degli stabili e degli appartamenti stessi, non impone una servitù, ma si limita all’attribuzione di un diritto, a favore degli abitanti dello stabile e degli appartamenti, all’installazione, e quindi anche alla manutenzione degli impianti, pure contro la volontà di altri abitanti. Tale diritto non ha contenuto reale, ma ha natura personale e il titolare di esso, in virtù della detta norma, può esercitarlo indipendentemente dalla qualità di condomino, per il solo fatto di abitare nello stabile e di essere o diventare utente radiotelevisivo. Conseguentemente, quando il locatario di un appartamento, nell’installare un’antenna televisiva, arrechi danno al tetto comune dell’edificio, legittimato all’azione di risarcimento del danno proposta dal condominio é il solo locatario e non anche il locatore-proprietario dell’appartamento. Cass. civ., sez. II, 25 febbraio 1986, n. 1176, Gli artt. 1 e 3 L. 6 maggio 1940 n. 554, dettati con riguardo alla disciplina degli aerei esterni per audizioni radiofoniche, ma applicabile per analogia anche alle antenne televisive e l’art. 231 del d.p.r. 29marzo 1973 n. 156, stabilendo che i proprietari dell’edificio non possono opporsi alla installazione esterna di antenne da parte di abitanti dello stesso stabile per il funzionamento di apparecchi radiofonici o televisivi, attribuiscono al titolare dell’utenza il diritto all’installazione dell’antenna sulla terrazza dell’edificio, ferma restando la facoltà del proprietario al libero uso di questa secondo la sua destinazione ancorché comporti la rimozione od il diverso collocamento dell’antenna, che resta a carico del suo utente, all’uopo preavvertito. Ne deriva che il proprietario della terrazza che vi abbia eseguito dei lavori comportanti la rimozione dell’antenna non può essere condannato al ripristino nello stato preesistente, posto che spetta all’utente provvedere a sua causa e spese alla rimozione ed al diverso collocamento dell’antenna. Cass. civ., sez. Il, 24 marzo 1994, n. 2862. Il diritto riconosciuto dall’art. 232, secondo comma, D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 ad ogni occupante, proprietario od inquilino, di unità immobiliari di appoggiare antenne televisive sui muri e sulle coperture dei fabbricati, si configura come un diritto soggettivo perfetto ed assoluto di natura personale, avente la sua fonte nella primaria libertà, costituzionalmente garantita, all’informazione e, pertanto, va ritenuto, per sua natura, insuscettibile di valutazione pecuniaria, con la conseguenza che le azioni ad esso relative rientrano fra quelle da considerarsi di valore indeterminabile, riservate alla competenza per valore del tribunale, a norma dell’art. 9, secondo comma, c.p.c. Cass. civ., sez. II, 29 gennaio 1993, n. 1139 In tema di compossesso, ricorre l’ipotesi dello spoglio quando l’atto compiuto dal compossessore (preteso spoliatore) abbia travalicato i limiti del compossesso (impedendo o rendendo più gravoso l’uso paritario della res agli altri compossessori), ovvero abbia comportato l’apprensione esclusiva del bene, con mutamento dell’originario compossesso in possesso esclusivo, ne consegue che, con riguardo all’utilizzazione del tetto di un immobile da parte di uno dei compossessori mediante l’installazione di un’antenna ricetrasmittente, la configurabilità di uno spoglio o di una turbativa del possesso nei confronti degli altri compossessori postula, necessariamente, l’accertamento di un impedimento ad un analogo uso del bene comune da parte di costoro, conseguente allo specifico comportamento in concreto tenuto dal primo utilizzatore. Cass. civ., sez. II, 5 giugno 1998, n. 5517 Il diritto di installare l’antenna televisiva comprende la facoltà di compiere tutte le attività necessarie per la messa in opera, ivi compreso il diritto di accedere temporaneamente attraverso la proprietà aliena, e tale imposizione del limite al diritto di proprietà è da riconoscersi a favore non solo di chi è titolare di un diritto di comproprietà o di altri diritti reali sullo stabile, ma anche di chiunque vi abiti a qualunque titolo. Pret. civ. Salerno, ord. 24 ottobre 1990. Il diritto di installazione di antenna non ha natura reale, ov-vero non si configura come una speciale limitazione del diritto di proprietà, inquadrabile in un’ipotesi di servitù coattiva, ma perso-nale, poiché la norma che lo contempla prescinde, nell’attribuirlo, dalla titolarità di un diritto di proprietà o di un altro diritto reale sull’appartamento ed ha la propria origine in un rapporto obbliga-torio ex lege, onde lo stesso ha diretta rilevanza nei confronti del proprietario o del condominio e, come tale, è da ritenersi azionabile dinanzi al giudice ordinario. Pret. civ. Salerno, ord. 24 ottobre 1990. E' tutelabile ex art. 700 cod. proc. civ. il diritto dei condomini di un edificio di passare attraverso l’appartamento di un altro condomino al fine di poter installare un’antenna televisiva sul tetto dell’edificio, purché non ne risulti menomato, in modo apprezzabile, il diritto di proprietà di quest’ultimo. Pret. civ. Roma, ord. 16 dicembre 1989 Il diritto di installare un’antenna TV spetta esclusivamente al condomino e all’inquilino dello stabile interessato all’installazione, ma non all’utente che non abita in tale stabile. Appare quindi manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 232 D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nella parte in cui, in violazione dell’art. 21 Cost., non prevede la possibilità di installare antenne TV anche sui terrazzi degli stabili adiacenti a quello in cui abita l’utente ove questi non capti sufficientemente i segnali televisivi con l’antenna installata sul proprio stabile a causa della interclusione di quest’ultimo tra edifici più alti. Corte app. civ. Lecce, 8 febbraio 1994. L’installazione su di un lastrico solare di proprietà di un condomino di un ripetitore per telefonia cellulare, con utilizzo delle cose comuni che consista esclusivamente nell’ancoraggio dell’impianto suddetto ai muri esterni, non configura alcuna violazione dell’art. 1102 cc. Trib civ. Piacenza, 13 febbraio 1998, n. 51 L’inquilino di un immobile condominiale ha un diritto personale e non reale, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 6 agosto 1990, n. 233, di installare e mantenere qualsiasi tipo di antenna di ricezione televisiva sul terrazzo di copertura dello stabile (sia comune che di proprietà esclusiva di alcuni condomini) e di compiere tutte le attività necessarie alla sua messa in opera ed al suo funzionamento: tale diritto — tutelabile in via cautelare col ricorso ex art. 700 c.p.c. —compete, pertanto, in via autonoma ed immediata, anche al detentore qualificato (conduttore o comodatario) dell’alloggio. Trib. civ. Palermo, 13 maggio 1991. L’art. 1 della L. 6 maggio 1940 n. 554 — che sancisce il diritto del condomino ad installare un’antenna sul terrazzo comune o di proprietà altrui — si applica anche all’esercizio di attività radiofonica in una unità immobiliare sita in un edificio condominiale. Ed infatti siffatta attività, anche se svolta da privati, non solo è espressione di esercizio di impresa tesa al lucro, ma è altresì strumento di esternazione del pensiero. Il solo limite è che la installazione non deve in alcun modo impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione né arrecare danni alla proprietà medesima od a terzi. Trib. civ. Latina, 16 novembre 1992. Il diritto all’installazione di una antenna parabolica sul lastrico solare condominiale non va riferito al parametro dei diritti reali su cosa altrui, ma costituisce una facoltà compresa nell’amplissimo diritto primario alla libera manifestazione del pensiero ed è, pertanto, soggetto alla tutela prevista dall’art. 700 cod. proc. civ. Pret. civ. Manfredonia, 4 maggio 1989, n. 16, |
Il difetto
di manutenzione dell’antenna televisiva è suscettibile di creare
pericolo nella statica dell’antenna medesima, pregiudicando la
ricezione e compromettendo il diritto all’informazione televisiva
per cui è legittima la richiesta di tutela in via d’urgenza ex art.
700 cod. proc. civ., da parte del locatore che sia impedito alla
manutenzione predetta dal conduttore. Pret. civ. Roma, sez. I, decr. 13 giugno 1983 La ristrutturazione
dell’antenna centralizzata televisiva già esistente, comportante lo
smantellamento delle strutture preesistenti allo scopo di ampliare
la gamma dei programmi da ricevere, non costituisce innovazione. Il passaggio di un radioamatore e del personale
tecnico da questi incaricato attraverso l’abitazione di un
condomino, al fine di eseguire dalle finestre di esso interventi di
riparazione o manutenzione di cavi di collegamento ad una antenna
installata sul tetto dell’edificio condominiale, con sacrificio
della libertà di domicilio, non è consentito dagli artt. 397 e 232
comma 4, del D.P.R. 29marzo 1973, n. 156, interpretati in modo
conforme alla Costituzione, quando gli interventi stessi siano
possibili in altro modo, ancorché più costoso. |
In materia
di radiodiffusione, il reato di cui all’art. 195, secondo comma,
D.P.R. n. 156/1973, che si riferisce soltanto all’installazione o
all’esercizio senza concessione di un impianto, non è configurabile
in relazione all’installazione di un semplice "ponte radio", che non
può certamente considerarsi autonomo impianto di radiodiffusione,
essendo un semplice "collegamento di telecomunicazione" per
migliorare il segnale in un determinato bacino di utenza.
Cass. pen., sez. III, 19 maggio 1997, n. 1653 (cc. 10 aprile 1997),
|
Il dovere
dei comproprietari o coabitanti di un fabbricato di non opporsi a
che altro comproprietario o coabitante, in qualità di radioamatore
munito della prescritta autorizzazione amministrativa, installi
un’antenna ricetrasmittente su porzione di proprietà altrui o
condominiale, nei limiti in cui ciò non si traduca in
un’apprezzabile menomazione dei loro diritti o della loro
possibilità di procedere ad analoga installazione, deve essere
riconosciuto, anche in difetto di un’espressa regolamentazione delle
antenne da radioamatore nella disciplina della legge 6 maggio 1940
n. 554 e del d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156, dettata a proposito delle
antenne per la ricezione radiotelevisiva, tenuto conto che tale
dovere, anche per le antenne radiotelevisive, non si ricollega ad un
diritto dell’installatore costituito dalla citata normativa, ma ad
una sua facoltà compresa nel diritto primario alla libera
manifestazione del proprio pensiero e ricezione del pensiero altrui,
contemplato dall’art. 21 della Costituzione, e che, pertanto, un
pari dovere ed una pari facoltà vanno riconosciuti anche
nell’analogo caso delle antenne da radioamatore. Cass. civ., sez. II, 16 dicembre 1983, n. 7418 Il titolare del diritto di installazione di un’antenna ricetrasmittente può legittimamente rinunciare a determinate modalità di esercizio di tale diritto. Per essere valida, la suddetta rinuncia deve essere manifestazione di una libera e cosciente determinazione della volontà di disporre del proprio diritto, nonché risultare da espressioni incontrovertibili rivelatrici di un intento chiaro in tal senso. (Fattispecie in ordine a clausole, contenute in un contratto di locazione, relative alle modalità di uso di un’antenna radioamatoriale installata sul tetto dell’immobile locato). Trib. civ. Milano, 15 dicembre 1997 L’impedimento all’esercizio del diritto di installazione di antenna ricetrasmittente sul terrazzo condominiale (manifestatosi attraverso il rifiuto opposto da alcuni condomini di consentire ai tecnici di accedere alla terrazza per riparare l’antenna, nonché attraverso il rifiuto dell’amministratore di consegnare le chiavi della porta di accesso ditale terrazza) non legittima l’azione di reintegrazione, in quanto il predetto diritto non ha natura reale, ma personale, spettando a chiunque abiti nel condominio. Pret. civ. Roma, ord. 13 luglio 1987 Con riguardo ad un edificio in condominio ancorché dotato di antenna televisiva centralizzata, né l’assemblea dei condomini, né il regolamento da questa approvato possono vietare l’installazione di singole antenne ricetrasmittenti sul tetto comune da parte dei condomini, in quanto in tal modo non vengono disciplinate le modalità di uso della cosa comune, ma viene ad essere menomato il diritto di ciascun condomino all’uso della copertura comune, incidendo sul diritto di proprietà dello stesso. Cass. civ., sez. II, 3 agosto 1990, n. 7825 Ai sensi dell’art. 1 lett. g), L. 28 dicembre 1993, n. 561, l’esercizio senza autorizzazione di impianto radioelettrico ricetrasmittente, previsto dall’art. 195 D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, non costituisce più reato ed è soggetto soltanto al pagamento di una sanzione amministrativa. Cass. pen., sez. III, 5 aprile 1994, n. 3969 |
E' da ritenersi lecita l’installazione sul balcone di un appartamento condominiale di una antenna televisiva trasmittente non diversa dalle comuni antenne riceventi, non potendo essere qualificati innovazioni gli atti di maggior utilizzazione della cosa comune che non importino alterazione o modificazione e non precludano agli altri condomini un uguale maggior uso. Trib. civ. Roma, 27 ottobre 1980 |
Antenne ricetrasmittenti:
27 OTTOBRE 1980sent. Tribunale ROMA
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