Gli impianti antincendi
Gli impianti antincendi sono obbligatori in tutti
gli edifici civili, vecchi o nuovi, con altezza antincendi uguale o
superiore a 12 metri. L’altezza antincendi è un po’ inferiore a quella
dell’edificio: si misura infatti dal piano terra esterno fino al livello
inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile o comunque
agibile. |
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TAR Lombardia sentenza n. 2042 del 7 novembre 2016 in merito all'uso dei garage in condominio. “Il sindaco è l'autorità locale di pubblica sicurezza e ben può emettere un'ordinanza contingibile e urgente per tutelare l'incolumità dei cittadini laddove emerge che sono molto in ritardo i lavori per l'adeguamento dell'autorimessa alle norme antincendio. Decisiva in proposito la bocciatura dei vigili del fuoco che rilevavano i rischi per chi risiedeva e lavorava nell'area”. | |
MINISTERO DELL'INTERNO |
Lettera prot. n. 15620/4108 sott. 22 del 03/11/1986 Al Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco di Pavia OGGETTO:Autorimesse suddivise in boxes miste o isolate affacciantesi su spazio a cielo libero con numero di boxes e/o autoveicoli superiore a nove (punto 2.3 del D.M. 1.2.86 - Voce n. 92 del D.M. 16.2.82).
Le disposizioni contenute rispettivamente ai punti 2, 3 e 7 del D.M. 1 febbraio 1986 devono comunque essere osservate sotto la responsabilità dei titolari delle attività, fatta salva la possibilità dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco di effettuare sopralluoghi di controllo come previsto all'art. 14 del D.P.R. 29 luglio 1982, n° 577. L'Ispettore Generale Capo ___________________________________________________________________________ Con il DPR 151/2011, ha posto come requisito di assoggettabilità la superficie, e non più la quantità di autoveicoli presenti. Le autorimesse che superano i 300 metri quadri devono rispettare le prescrizioni del DM 1/2/1986 relativo a «Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili». |
La delibera assembleare
che, avendo constatato lo stato di usura e la non conformità alle norme di
sicurezza antincendi di un impianto di riscaldamento centralizzato autorizza
i singoli condomini a procedere all'installazione di impianti singoli, non
arreca alcun pregiudizio al condomino dissenziente, posto che questi non
potrebbe comunque godere dell'impianto, ma consente soltanto ai condomini di
procurarsi l'utilità resa in precedenza dal bene comune con modalità
differenti, più comode e convenienti.
* Trib. civ. Lecce, 30 aprile 1990, in Arch. loc. e cond. 1991, 508.
Se è vero che le finalità di pubblica sicurezza
della normativa in materia di servizi antincendi sono comprensive dei rapporti
tra privati (nel senso che ciò che è pericoloso per la generalità dei consociati
lo è a maggior ragione per i vicini), non vale il reciproco, per cui una
attività non pericolosa sotto il profilo del diritto amministrativo potrebbe
tuttavia essere ritenuta pericolosa per i condomini e, come tale, essere vietata
da un regolamento condominiale.
* Corte app. civ. Milano, 22 ottobre 1991, n. 1661.
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