Costruzione di manufatti (balconi aggettanti) nella colonna d'aria del cortile condominiale

Corte di Cassazione, sentenza 5551/2016: .... la funzione dei cortili comuni è quella di fornire aria e luce alle unità abitative che vi prospettano, quindi la colonna d'aria che li sovrasta non può essere occupata dai singoli condomini con costruzioni proprie in aggetto.... ai sensi dell’articolo 840 del Codice Civile, non si può usare a proprio vantaggio la colonna d’aria che sovrasta l’area comune se l’utilizzo ne compromette la destinazione naturale.... il manufatto realizzato sottrae parte della colonna d’aria all’uso comune, viene quindi imposta la demolizione e il ripristino della situazione preesistente.

Corte di cassazione n. 3098/2005
La costruzione di manufatti nel cortile condominiale è consentita al singolo condomino – solo se non alteri la normale destinazione di quel bene, non anche, pertanto, quando si traduca in corpi di fabbrica aggettanti (nella specie, ballatoio), con incorporazione di una parte della colonna d’aria sovrastante ed utilizzazione della stessa ai fini esclusivi.

Possibile trasformare in balcone la finestra senza osservare le distanze legali
Cass. civ., sez. II, 14 aprile 2004, n. 7044
Le norme sulle distanze, rivolte fondamentalmente a regolare con carattere di reciprocità i rapporti fra proprietà individuali, contigue e separate, sono applicabili anche tra i condomini di un edificio condominiale, purchè siano compatibili con la disciplina particolare relativa alle cose comuni, cioè quando l'applicazione di quest'ultime non sia in contrasto con le prime; nell'ipotesi di contrasto, la prevalenza della norma speciale in materia di condominio determina l'inapplicabilità della disciplina generale sulla proprietà, quando i diritti o le facoltà da questa previsti siano compressi o limitati per effetto dei poteri legittimamente esercitati dal condomino secondo i parametri previsti dall'art. 1102 c.c. (applicabile al condominio per il richiamo di cui all'art. 1139 c.c.), atteso che, in considerazione del rapporto strumentale fra l'uso del bene comune e la proprietà esclusiva, non sembra ragionevole individuare, nell'utilizzazione delle parti comuni, limiti o condizioni estranei alla regolamentazione e al contemperamento degli interessi in tema di comunione.. 
(La Corte, ha ritenuto legittima l'esecuzione della delibera condominiale con cui alcuni condomini erano stati autorizzati a trasformare in balconi le finestre dei rispettivi appartamenti senza osservare le distanze legali rispetto ai preesistenti balconi delle proprietà sottostanti, compiuta nell’ ambito delle facoltà consentite dall’ art. 1102 cod. civ. nell’ uso dei beni comuni, previsto che la realizzazione del balcone non aveva provocato alcuna diminuzione di luce e di aria alla veduta esercitata dal condomino sottostante).

 

Leggi anche l'articolo dell'avv. Cirla: qui

 

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