Costruzione di manufatti (balconi aggettanti) nella colonna d'aria del cortile
condominiale
Corte di Cassazione, sentenza 5551/2016:
.... la funzione dei cortili comuni è quella di fornire aria e luce alle unità
abitative che vi prospettano, quindi la colonna d'aria che li sovrasta non
può essere occupata dai
singoli condomini con costruzioni proprie in aggetto.... ai sensi dell’articolo
840 del Codice Civile, non si può usare a proprio vantaggio la colonna d’aria
che sovrasta l’area comune se l’utilizzo ne compromette la destinazione
naturale.... il manufatto realizzato sottrae parte della colonna d’aria all’uso
comune, viene quindi imposta la demolizione e il ripristino della situazione
preesistente.
Corte di cassazione n. 3098/2005
La costruzione di manufatti nel cortile condominiale è consentita al singolo
condomino – solo se non alteri la normale destinazione di quel bene, non
anche, pertanto, quando si traduca in corpi di fabbrica aggettanti (nella
specie, ballatoio), con incorporazione di una parte della colonna d’aria
sovrastante ed utilizzazione della stessa ai fini esclusivi.
Possibile trasformare in balcone la finestra senza osservare
le distanze legali
Cass. civ., sez. II, 14 aprile 2004, n. 7044
Le norme sulle distanze, rivolte fondamentalmente a regolare con carattere di
reciprocità i rapporti fra proprietà individuali, contigue e separate, sono
applicabili anche tra i condomini di un edificio condominiale, purchè siano
compatibili con la disciplina particolare relativa alle cose comuni, cioè quando
l'applicazione di quest'ultime non sia in contrasto con le prime; nell'ipotesi
di contrasto, la prevalenza della norma speciale in materia di condominio
determina l'inapplicabilità della disciplina generale sulla proprietà, quando i
diritti o le facoltà da questa previsti siano compressi o limitati per effetto
dei poteri legittimamente esercitati dal condomino secondo i parametri previsti
dall'art. 1102 c.c. (applicabile al condominio per il richiamo di cui all'art.
1139 c.c.), atteso che, in considerazione del rapporto strumentale fra l'uso del
bene comune e la proprietà esclusiva, non sembra ragionevole individuare,
nell'utilizzazione delle parti comuni, limiti o condizioni estranei alla
regolamentazione e al contemperamento degli interessi in tema di comunione..
(La Corte, ha ritenuto legittima l'esecuzione della delibera condominiale con
cui alcuni condomini erano stati autorizzati a trasformare in balconi le
finestre dei rispettivi appartamenti senza osservare le distanze legali rispetto
ai preesistenti balconi delle proprietà sottostanti, compiuta nell’ ambito delle
facoltà consentite dall’ art. 1102 cod. civ. nell’ uso dei beni comuni, previsto
che la realizzazione del balcone non aveva provocato alcuna diminuzione di luce
e di aria alla veduta esercitata dal condomino sottostante).
Leggi anche l'articolo dell'avv. Cirla: qui