Redazione del bilancio condominiale
Cass. 20/04/94 - n. 3747
L'approvazione da parte dell'assemblea dei condomini del rendiconto di un determinato esercizio non presuppone che la contabilità sia redatta dall'amministratore con forme rigorose, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società, ma è sufficiente che la contabilità sia idonea a rendere intellegibile ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione. Per il disposto degli artt. 1135 e 1137 c.c. la deliberazione dell'assemblea condominiale che approva il rendiconto annuale dell'amministratore può essere impugnata dai condomini assenti e dissenzienti nel termine stabilito dall'art. 1137, terzo comma, c.c. non per ragioni di merito, ma solo per ragioni di mera legittimità, restando esclusa una diversa forma di invalidazione ex art. 1418 c.c., non essendo consentito al singolo condomino rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza se non nella forma dell'impugnazione della delibera.
Cass. Civ. n. 1544/2004 –
Attribuzioni ed obblighi dell’amministratore.
Sugli obblighi dell’amministratore si è espressa ancora una volta la Cassazione
– Cass. n. 1544/2004 – che in prima battuta ribadito che benché
l’amministratore non abbia l’obbligo di depositare al momento della sua
approvazione le pezze giustificative del bilancio, è comunque tenuto a
permettere – a loro spese - ai condomini che ne facciano richiesta, di prenderne
visione e di estrarne copia; in seguito la S.C. ha chiarito che in tema di
modalità di redazione del rendiconto da parte dell’amministratore, deve
escludersi che la mancata analitica indicazione dei condomini morosi,
oltreché della relativa quota di debito, possa incidere sulla validità della
delibera di approvazione dello stesso rendiconto. Detta omissione infatti non
costituisce irregolarità formale della delibera, sempre che le poste attive e
passive siano regolarmente iscritte nel loro importo.