Canne fumarie nel condominio, sentenze
Non occorre il consenso del condominio per la realizzazione delle opere Consiglio di Stato - sez. V - 3 gennaio 2006, n. 11 |
Il singolo
condòmino ha titolo per realizzare delle opere
anche in contrasto alla volontà del condominio.
Conseguentemente è legittimo il rilascio del
permesso di costruire per un’opera a servizio
della sua abitazione e sita sul muro
perimetrale. |
Tar Marche (Sez. I) sentenza n. 648/2017 pubblicata il 1° agosto: Il singolo condómino ha titolo, anche se il condominio non abbia dato o abbia negato il proprio consenso, a ottenere la concessione edilizia per un'opera a servizio della sua abitazione e sita sul muro perimetrale comune, che si attenga ai limiti suddetti... la collocazione di canne fumarie sul muro perimetrale di un edificio o una corte interna, può essere effettuata anche senza il consenso degli altri condomini, purché non impedisca agli altri condomini l'uso del muro comune e non ne alteri la normale destinazione con interventi di eccessiva vastità.”
Corte di Cassazione sentenza n. 13449 del 30 giugno 2016 distanza di sicurezza di una canna fumaria “Il rispetto della distanza prevista dall'art. 890 c.c., nella cui regolamentazione rientrano anche i comignoli con canna fumaria, è collegato ad una presunzione assoluta di nocività e pericolosità che prescinde da ogni accertamento concreto nel caso in cui vi sia un regolamento edilizio comunale che stabilisca la distanza medesima; mentre, in difetto di una disposizione regolamentare, si ha pur sempre una presunzione di pericolosità`, seppure relativa, che può essere superata ove la parte interessata al mantenimento del manufatto dimostri che mediante opportuni accorgimenti può ovviarsi al pericolo o al danno del fondo vicino”.
La canna fumaria, anche se inserita nel muro condominiale, se al servizio di una sola unità immobiliare, non può essere considerata bene comune Cassazione civile , sez. II, sentenza 25.09.2012 n° 16306 ..... Il giudice distrettuale ha invero esaminato ed interpretato la doglianza de qua ritenendo, con congrua motivazione, che la questione controversa, oggetto dei motivi d'appello, attenesse essenzialmente nello stabilire se la canna fumaria - inserita nell'edificio condominiale - costituisse opera all'esclusivo servizio dell'unità immobiliare degli originari attori, ovvero di quella dei convenuti o se infine la stessa ricadesse nel novero delle cose comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c. e conclude che il "titolo" attributivo dell'esclusiva proprietà dei L. -A. andava ricercato nella destinazione funzionale dell'opera predetta all'esclusivo servizio del loro appartamento. In tale modo la corte distrettuale si è conformata ai principi espressi da questa S.C. con la richiamata sentenza n. 9231/91, secondo cui, una canna fumaria, anche se ricavata nel vuoto di un muro comune, " non è necessariamente di proprietà comune, ben potendo appartenere ad un solo dei condomini, se sia destinata a servire esclusivamente l'appartamento cui afferisce, costituendo detta destinazione titolo contrario alla presunzione legale di comunione". (Cass. Sez. 2, n. 9231 del 29/08/1991).
Cassazione 9 maggio 2007, numero 10647, la dismissione dell’impianto condominiale di riscaldamento non si estende automaticamente alla canna fumaria, che deve essere qualificata come un manufatto autonomo dell’impianto: l’uso della canna fumaria, come condotto dei prodotti della combustione dell’impianto di riscaldamento, configura infatti solo una delle sue possibili utilizzazioni. Se un bene è comune - per la sua funzione e per la sua destinazione - ad uno o più edifici condominiali, la sua dismissione deve essere decisa da tutti i condómini proprietari degli edifici condominiali.
Cass. n. 8552/2004 secondo la quale l'inserimento della canna fumaria all'interno del muro comune che costituisce anche delimitazione della proprietà individuale, essendo invasivo della proprietà altrui, non può considerarsi come mero appoggio.
Trib. di Napoli 17-03-1990 Muri perimetrali - Canna fumaria.
L'installazione di una canna fumaria in aderenza, appoggio o con incastro
nel muro perimetrale di un edificio, da parte di un condomino e' attività lecita
rientrante nell'uso della cosa comune, previsto dall'art. 1102, Codice civile e
come tale, non richiede ne' interpello ne' consenso degli altri condomini. La
facoltà incontra soltanto i limiti costituiti dai diritti esclusivi altrui (ad
esempio distanze dalle vedute, immissioni, etc.) e dal divieto di alterare il
decoro architettonico dell'edificio.
Trib. di Milano, sez. VIII, 26-03-1992 Muri perimetrali - Installazione di
una canna fumaria - Ammissibilità - Condizioni.
L'uso ex art. 1102, Codice civile, della cosa comune da parte del
comproprietario-condomino e' lecito quando: a) non ne altera la naturale
destinazione; b) non impedisce agli altri comproprietari di farne parimenti uso
secondo il loro diritto; c) non pregiudica la stabilità ed il decoro
architettonico dell'edificio; d) non arreca danno alle singole proprietà
esclusive. Applicando questi principi al caso concreto in esame, il Collegio
ritiene che l'uso del muro comune (che dà sul retro dell'edificio) per
appoggiarvi un'autonoma canna fumaria non ne altera la naturale destinazione,
non pregiudica la stabilità dell'edificio e forse non impedisce agli altri
comproprietari di utilizzarlo secondo il loro diritto. Ma non può seriamente
negarsi che l'installazione di due separate canne fumarie nel tratto di facciata
compreso tra i balconi e le finestre di ben cinque piani: 1) violi le norme
sulle distanze legali (che non puo' essere inferiore a 75 cm dai più vicini
sporti dei balconi delle proprietà individuali); 2) riduca in modo apprezzabile
la visuale laterale che si gode soprattutto dalle finestre lungo le quali
dovrebbe correre il manufatto; 3) ma soprattutto alteri il decoro architettonico
della facciata intera dello stabile che ha una sua euritmia e dignità che
meritano di essere preservate nel preminente interesse della collettività
condominiale.
App. di Milano, sez. I, 21-06-1991 Uso della cosa comune - Muro perimetrale -
Canna fumaria ad uso esclusivo del singolo condomino - Limiti.
L'apposizione, da parte di un condomino e per propria esclusiva utilità, di
una canna fumaria lungo il muro perimetrale di un edificio, non integra una
modificazione della cosa comune necessaria al suo miglior godimento, da parte di
tutti i condomini, ma costituisce innovazione soggetta alla disciplina dell'art.
1120, Codice civile. Deve per questo ritenersi vietata, in primo luogo, quando
costituisce un'evidente alterazione del decoro architettonico dello stabile e,
in secondo luogo, quando le caratteristiche del manufatto sono tali da sottrarre
una parte del muro condominiale all'uso degli altri condomini, i quali
evidentemente non possono utilizzare la stessa porzione di muro per appoggiarvi
propri tubi o manufatti. Il consenso di tutti i condomini richiesto per gli atti
direttamente costitutivi di diritti reali sul fondo comune, non e' necessario
per deliberare l'apposizione di una canna fumaria ad uso esclusivo di un singolo
condomino, nonostante che l'imposizione abusiva di questa possa condurre alla
costituzione di un diritto di servitù per usucapione. L'unanimità dei consensi
prevista dall'art. 1108, Codice civile, non e', infatti, richiesta per gli atti
che possono determinare la costituzione di diritti reali solo con il concorso
dell'ulteriore ipotetico requisito dell'avvenuta maturazione del possesso ad
usucapionem.
Cass. civile, sez. II del 29-08-1991, n. 9231.
Con riguardo ad edificio in condominio, una canna fumaria, anche se ricavata
nel vuoto di un muro comune, non è necessariamente di proprietà comune, ben
potendo appartenere ad un solo dei condomini, se sia destinata a servire
esclusivamente l'appartamento cui afferisce, costituendo detta destinazione
titolo contrario alla presunzione legale di comunione.
Cass. civile, sez. II del 17-02-1995, n. 1719.
Nel caso in cui cessi l'uso di un impianto di riscaldamento condominiale non
viene meno per questa sola ragione il compossesso dei singoli comproprietari
sulla relativa canna fumaria, sia perché è riconducibile ai poteri del titolare
di un diritto reale la facoltà di mettere o non mettere in attività un impianto,
sia perché la canna fumaria va considerata come un manufatto autonomo,
suscettibile di svariate utilizzazioni.
Cass. civile, sez. II del 08-04-1977, n. 1345. In applicazione dell'art. 906 Cod. civ., la distanza legale per la collocazione
di una canna fumaria sul muro perimetrale comune, ad opera di uno dei condomini,
non può essere inferiore a 75 centimetri dai più vicini sporti dei balconi di
proprietà esclusiva degli altri condomini. Non è, però, consentito al condomino
installare sul muro predetto - pur con l'osservanza delle distanze legali -
canne fumarie che, per la loro dimensione o per la loro ubicazione riducono in
modo apprezzabile la visuale di cui altri condomini usufruiscono dalle vedute
situate nello stesso muro perché, diversamente, l'installazione costituirebbe
innovazione eccedente i limiti segnati dall'art. 1102 Cod. civ., in relazione
sia alla struttura del muro sia alla volontà dei condomini ed all'uso della cosa
comune in concreto fatto da costoro.
Cass. penale, sez. III del 25-10-1988 n. 10396.
I lavori di innalzamento e copertura di una canna fumaria, in quanto
completano "funzionalmente" un'opera preesistente, richiedono la concessione
edilizia.
Riferimenti normativi:
NORME UNI
9731 del 1990: Classificazione dei camini in base alla resistenza termica.
NORME UNI
9615 del 1990: Metodo di calcolo e di verifica della sezione dei camini.
NORME UNI-CIG
7129: Norma che prevede la progettazione, l'installazione e la manutenzione di
canne fumarie collettive per impianti con caldaie funzionanti a Gas e con
potenzialità fino a 35Kw.
NORME UNI-CIG
10640: Metodo di calcolo e progettazione di canne fumarie Collettive Ramificate
adatte all'evacuazione di fumi prodotti da caldaie di tipo "B".
NORME UNI-CIG
10641: Metodo di calcolo e progettazione di canne fumarie Collettive adatte
all'evacuazione di fumi prodotti da caldaie di tipo "C".