Sistemazione cassette postali nel condominio
La collocazione delle cassette postali è regolata dal DECRETO 9 aprile 2001 del MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI, in particolare dalle seguenti norme:
Art. 45. Cassette. Per la distribuzione degli invii semplici devono essere installate, a spese di chi le posa, cassette accessibili al portalettere. Lo scomparto di deposito, la forma e le dimensioni dell'apertura devono rispondere alle esigenze del traffico postale e risultare tali da consentire di introdurvi gli invii senza difficolta' particolari. Le cassette devono recare, ben visibile, l'indicazione del nome dell'intestatario e di chi ne fa uso.
Art. 46. Ubicazione. Le cassette devono essere collocate al limite della proprieta', sulla pubblica via o comunque in luogo liberamente accessibile, salvi accordi particolari con l'ufficio postale di distribuzione.
Art. 47. Edifici plurifamiliari o adibiti ad uso d'impresa Negli edifici plurifamiliari, nei complessi formati da piu' edifici e negli edifici adibiti a sede d'impresa, le cassette delle lettere devono essere raggruppate in un unico punto di accesso.
Art. 48. Adeguamento delle cassette non conformi. I titolari di cassette non conformi alle specifiche richieste da Poste italiane provvedono ai necessari adattamenti entro un termine concordato con l'ufficio richiedente.