Leggi il Decreto legislativo 19 Agosto 2005, n. 192
È stato
approvato il 6.3.2009 dal Consiglio dei Ministri, il Dpr che definisce le
metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli
edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la
preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, in attuazione delle
lettere a) e b) dell’articolo 4 comma 1 del Dlgs 192/2005.
Notizie dell'ultima ora: Regioni più severe dello Stato sul risparmio energetico
Circolare n. 46 del 19 luglio 2007 chiarimenti sulla disciplina fiscale degli incentivi sui Pannelli Solari
Troppi errori nella richiesta di incentivo per pannelli solari fotovoltaici
DECRETO 11 MARZO 2008 DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuazione dell'articolo 1, comma 24, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n.
244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di
trasmittanza termica ai fini dell'applicazione dei commi 344 e 345 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
La legge indicata qui di seguito non trova comunque applicazione mancando i decreti attuativi, oggi 16.07.2007 un ramo del parlamento ha abrogato la legge stessa. In data 6.3.2009 l'Unione Europea ha inviato una diffida all'Italia per la citata soppressione.
Schema di decreto legislativo
recante “Disposizioni correttive ed integrative al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n.
192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE
relativa al rendimento
energetico in edilizia.
In calce il nuovo decreto
con le modifiche apportate
Questo nuovo decreto prevede l’estensione dell’obbligo di certificazione energetica anche agli edifici esistenti a partire dal 1° luglio 2007, nel momento in cui verranno immessi sul mercato immobiliare.
Dal 1° luglio 2007 la certificazione energetica diventa obbligatoria per gli edifici di superficie complessiva oltre i 1000 metri quadrati, nel caso di compravendita dell’intero immobile.
Dal 1° luglio 2008 l’obbligo scatta anche per gli edifici sotto i 1000 metri quadrati, sempre nel caso di compravendita dell’intero immobile.
Dal 1° luglio 2009 il certificato di efficienza energetica diventa obbligatorio anche per la compravendita di ogni singolo appartamento
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE
relativa al rendimento energetico nell’edilizia;
Vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul
rendimento energetico nell’edilizia;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l’articolo 1, comma 4, che prevede che
entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi previsti, nel rispetto
dei principi e dei criteri direttivi fissati dalla legge medesima, il Governo può emanare, con la
procedura ivi indicata, disposizioni integrative e correttive dei decreti emanati;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10 ed in particolare il titolo II, recante norme per il contenimento
dei consumi di energia negli edifici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, di attuazione della legge 9
gennaio 1991, n. 10;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;
Ritenuto opportuno apportare le modifiche e le integrazioni necessarie, al fine di meglio conformare
le disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo alla direttiva 2002/91/CE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ……….;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, reso nella seduta del ………;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ……..;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con i Ministri degli affari regionali e delle autonomie locali, degli affari esteri, della
giustizia, dell’economia e delle finanze, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle
infrastrutture;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
1. All’articolo 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di seguito denominato: “decreto
legislativo n. 192 del 2005”, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito con il seguente:
“1. Salve le esclusioni di cui al comma 3, il presente decreto si applica, ai fini del
contenimento dei consumi energetici:
a) alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi
installati, di nuovi impianti installati in edifici esistenti, delle opere di ristrutturazione
degli edifici e degli impianti esistenti con le modalità e le eccezioni previste ai commi 2
e 3;
b) all’esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici,
anche preesistenti, secondo quanto previsto agli articoli 7, 9 e 12;
c) alla certificazione energetica degli edifici, secondo quanto previsto all’articolo 6.”;
b) alla lettera b del comma 2, prima della parola “limitata” sono inserite le parole “integrale,
ma”;
c) al comma 3, dopo la parola “edifici” sono aggiunte le parole “e di impianti”;
d) al comma 3, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera d):
“d) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio, anche se
utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.”
Art. 2
Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
1. La rubrica dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, è sostituita con:
“Certificazione energetica degli edifici”.
2. All’articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
“1bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli edifici che non ricadono nel
campo di applicazione del comma 1 con la seguente gradualità temporale e con onere a carico
del venditore o, con riferimento al comma 4, del locatore:
a) a decorrere dal 1 luglio 2007, agli edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati,
nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile dell’intero immobile;
b) a decorrere dal 1 luglio 2008, agli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel
caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile con l’esclusione delle singole
unità immobiliari;
c) a decorrere dal 1 luglio 2009 alle singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo
oneroso.
1ter. A decorrere dal 1 gennaio 2007, l’attestato di certificazione energetica dell’edificio o
dell’unità immobiliare interessati è necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di
qualsiasi natura, fiscali o a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, correlati in
qualsiasi modo ad interventi sull’edificio o sugli impianti o alle modalità di esercizio o
approvvigionamento energetico degli impianti medesimi. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti
acquisiti ed il legittimo affidamento in relazione ad iniziative già formalmente avviate a
realizzazione o notificate all’amministrazione competente, e che non necessitino di preventivo
assenso o concessione della medesima.
1quater. A decorrere dal 1 gennaio 2007, tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla
gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura
comunque come committente un soggetto pubblico, debbono prevedere la predisposizione
dell’attestato di certificazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessati entro i
primi sei mesi di vigenza contrattuale, con predisposizione ed esposizione al pubblico della
targa energetica.”
3. All’articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
“2bis. Salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, l’attestato di qualificazione
energetica può essere predisposto a cura dell’interessato, al fine di semplificare il rilascio della
certificazione energetica, come precisato al comma 2 dell’allegato A.”
4. Al comma 3, dell’articolo 6, del decreto legislativo n. 192 del 2005, la parola “compravendita” è
sostituita con le parole “trasferimento a titolo oneroso”.
Art. 3
Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
1. All’articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
“2. La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti, ed alla
relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l’attestato di qualificazione energetica
dell’edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al
comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori. Il Comune dichiara
irricevibile la dichiarazione di fine lavori se la stessa non è accompagnata da tale
documentazione asseverata.
3 Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2 è conservata dal comune, anche ai
fini degli accertamenti di cui al comma 4”.
Art. 4
Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
1. All’articolo 9 del decreto legislativo n. 192 del 2005, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
“3.bis Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
in accordo con gli Enti locali, predispongono entro il 31 dicembre 2008 un programma di
riqualificazione energetica del parco immobiliare relativo ai seguenti aspetti:
a) la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini, anche in
collaborazione con le imprese distributrici di energia elettrica e gas, in attuazione dei
decreti del Ministro delle attività produttive 20 luglio 2004 concernenti l’efficienza
energetica negli usi finali;
b) l’attivazione di accordi con le parti sociali interessate alla materia;
c) l’applicazione di un sistema di certificazione energetica coerente con i principi
generali del presente decreto legislativo, e dei suoi provvedimenti attuativi;
d) la realizzazione di diagnosi energetiche a partire dagli edifici presumibilmente a più
bassa efficienza;
e) la definizione di regole coerenti con i principi generali del presente decreto legislativo
per eventuali sistemi di incentivazione locali;
f) la promozione di specifici strumenti di finanziamento destinati alla realizzazione degli
interventi di miglioramento individuati nell’attestato di certificazione energetica o in
occasione delle attività ispettive di cui all’allegato L, comma 16.
3. ter Ai fini della predisposizione del programma di cui al comma 3.bis, i comuni, nell’ambito
delle leggi regionali in materia, della propria autonomia e degli accordi con le
amministrazioni regionali, possono richiedere ai proprietari e agli amministratori degli
immobili nel territorio di competenza di fornire gli elementi essenziali, complementari a
quelli previsti per il catasto degli impianti di climatizzazione di cui al comma 3, per la
costituzione di un sistema informativo relativo agli usi energetici degli edifici. A titolo
esemplificativo, tra detti elementi, si segnalano: il volume lordo climatizzato, la
superficie utile corrispondente e i relativi consumi di combustibile e di energia elettrica.
3. quater Su richiesta delle regioni e dei comuni, le aziende di distribuzione dell’energia
rendono disponibili i dati che le predette amministrazioni ritengono utili per i
riscontri e le elaborazioni necessarie alla migliore costituzione del sistema
informativo di cui al comma 3 ter.
3. quinquies I dati di cui ai commi 3, 3 ter e 3 quater possono essere utilizzati dalla pubblica
amministrazione esclusivamente ai fini dei programmi di riqualificazione
energetica degli edifici.”
2. All’articolo 9 del decreto legislativo n. 192 del 2005, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
“6. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali considerano, nelle
normative e negli strumenti di pianificazione ed urbanistici di competenza, le norme
contenute nel presente decreto, ponendo particolare attenzione alle soluzioni tipologiche e
tecnologiche volte all’uso razionale dell’energia e all’uso di fonti energetiche rinnovabili,
con indicazioni anche in ordine all’orientamento e alla conformazione degli edifici da
realizzare per massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare e con particolare cura nel
non penalizzare, in termini di volume edificabile, le scelte conseguenti.”
Art. 5
Modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
1. All’articolo 11 del decreto legislativo n. 192 del 2005, alla fine, è aggiunto il seguente comma:
“2. Fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica
degli edifici, di cui all’articolo 6, comma 9, l’attestato di certificazione energetica degli edifici è
sostituito a tutti gli effetti dall’attestato di qualificazione energetica rilasciato ai sensi dell’articolo 8,
comma 2.”
Art. 6
Modifiche all’articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
1. All’articolo 15 del decreto legislativo n. 192 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 la parola “certificazione” è sostituita con la parola “qualificazione”;
b) al comma 2 la parola “certificazione” è sostituita con la parola “qualificazione”;
c) al comma 3, dopo le parole “conformità delle opere” sono aggiunte le parole “e
dell’attestato di qualificazione energetica”;
d) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
“4. Il direttore dei lavori che presenta al Comune la asseverazione di cui all’articolo 8,
comma 2, nella quale attesta falsamente la correttezza dell’attestato di qualificazione
energetica o la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto o alla relazione tecnica
di cui all’articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è punito con la reclusione
fino a sei mesi o con la multa fino a 500 euro.
4bis. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque rilasci un attestato di certificazione
energetica non veritiero è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 e non
superiore a 3000 euro.”
e) al comma 8 la parola “compratore” è sostituita con la parola “acquirente”.
Art. 7
Modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
1. Il comma 1 dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 192 del 2005, è sostituito con i seguenti:
“1. Sono abrogate le seguenti norme della legge 9 gennaio 1991, n. 10:
a) l’articolo 4, commi 1, 2 e 4; l’articolo 28, commi 3 e 4; l’articolo 29; l’articolo 30;
l’articolo 31 commi 2 e 3, l’articolo 33, commi 1 e 2; l’articolo 34, comma 3.
1bis. Il comma 2 dell’articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è sostituito dal seguente:
“2. Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo
energetico ed all’utilizzazione delle fonti di energia di cui all’articolo 1, individuati
attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata
da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con
la maggioranza semplice delle quote millesimali.”
2. Il comma 2 dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 192 del 2005, è sostituito con il seguente:
“2. Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, si applica, in quanto
compatibile con il presente decreto legislativo, e può essere modificato o abrogato con i decreti
di cui all’articolo 4. Di tale decreto sono abrogate le seguenti norme:
a) l’articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4; l’articolo 7, comma 7; l’articolo 8; l’articolo 11,
commi 4, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20.”
Art. 8
Modifiche agli allegati tecnici del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
1. Gli allegati A, C, E, F, G, H, I e L del decreto legislativo n. 192 del 2005, sono sostituiti con gli
allegati A, C, E, F, G, H, I e L al presente decreto.
2. L’allegato D del decreto legislativo n. 192 del 2005, è soppresso.
Art. 9
Copertura finanziaria
1. All’attuazione del presente decreto si dovrà provvedere con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Allegato A
(Articolo 2) - Ulteriori definizioni
Allegato
C (Allegato I, commi 1, 3, 7, 8 e 9) - Requisiti energetici degli edifici
Allegato
E (Allegato I, comma 19) - Relazione tecnica di cui all articolo 28 della legge
9 gennaio 1991, n. 10, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di
contenimento del consumo energetico degli edifici
Allegato
F - Rapporto di controllo tecnico per impianto termico di potenza maggiore o
uguale 35 kW
Allegato
G - Rapporto di controllo tecnico per impianto termico di potenza inferiore a 35
kW
Allegato
H (Allegato L, commi 8, 9, 10) - Valore minimo del rendimento di combustione dei
generatori di calore rilevato nel corso dei controlli
Allegato
I (Articolo 11) - Regime transitorio per la prestazione energetica degli edifici
Allegato
L (Articolo 12) - Regime transitorio per esercizio e manutenzione degli impianti
termici
DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2006, n. 311
Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia.
(GU n. 26 del 1-2-2007- Suppl. Ordinario n.26)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
Vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia;
Vista la legge 31 ottobre
2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1, comma 4, che prevede che entro
un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi
previsti, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dalla legge
medesima, il Governo puo' emanare, con la procedura ivi indicata, disposizioni
integrative e correttive dei decreti emanati;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, ed in particolare il titolo II, recante
norme per il contenimento dei consumi di energia negli edifici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, di
attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120;
Visto il decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;
Ritenuto opportuno apportare le modifiche e le integrazioni necessarie, al fine
di meglio conformare le disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo
alla direttiva 2002/91/CE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 ottobre 2006;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 30 novembre 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
22 dicembre 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le
autonomie locali, degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle
infrastrutture;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
1. All'articolo 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di seguito
denominato: «decreto legislativo n. 192 del 2005», sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito con il seguente:
«1. Salve le esclusioni di cui al comma 3, il presente decreto si applica, ai
fini del contenimento dei consumi energetici:
a) alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli
impianti in essi installati, di nuovi impianti installati in edifici esistenti,
delle opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti con le
modalita' e le eccezioni previste ai commi 2 e 3;
b) all'esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici
degli edifici, anche preesistenti, secondo quanto previsto agli articoli 7, 9 e
12;
c) alla certificazione energetica degli edifici, secondo quanto previsto
all'articolo 6.»;
b) alla lettera b) del comma 2, dopo la parola: «applicazione»
sono inserite le seguenti: «integrale, ma»;
c) il numero 1) della lettera c) del comma 2 e' sostituito con il seguente:
«1) ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria
dell'involucro edilizio e ampliamenti volumetrici all'infuori di quanto gia'
previsto alle lettere a) e b);»;
d) al comma 3, dopo la parola: «edifici» sono inserite le seguenti: «e di
impianti»;
e) al comma 3), lettera a), dopo le parole: «recante il codice dei beni
culturali e del paesaggio» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «nei casi in cui
il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del
loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o
artistici»;
f) al comma 3, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato
nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi
tipici del settore civile.».
Art. 2.
Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
1. La rubrica dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005 e'
sostituita dalla seguente: «Certificazione energetica degli edifici».
2. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, dopo il comma 1, sono
inseriti i seguenti:
«1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli edifici che non
ricadono nel campo di applicazione del comma 1 con la seguente gradualita'
temporale e con onere a carico del venditore o, con riferimento al comma 4, del
locatore:
a) a decorrere dal 1° luglio 2007, agli edifici di superficie utile superiore a
1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero
immobile;
b) a decorrere dal 1° luglio 2008, agli edifici di superficie utile fino a 1000
metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile
con l'esclusione delle singole unita' immobiliari;
c) a decorrere dal 1° luglio 2009 alle singole unita' immobiliari, nel caso di
trasferimento a titolo oneroso.
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2007, l'attestato di certificazione energetica
dell'edificio o dell'unita' immobiliare interessata, conforme a quanto
specificato al comma 6, e' necessario per accedere agli incentivi ed alle
agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico
di fondi pubblici o della generalita' degli utenti, finalizzati al miglioramento
delle prestazioni energetiche dell'unita' immobiliare, dell'edificio o degli
impianti. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti ed il legittimo
affidamento in relazione ad iniziative gia' formalmente avviate a realizzazione
o notificate all'amministrazione competente, per le quali non necessita il
preventivo assenso o concessione da parte della medesima.
1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2007, tutti i contratti, nuovi o rinnovati,
relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici
pubblici, o nei quali figura comunque come committente un soggetto pubblico,
debbono prevedere la predisposizione dell'attestato di certificazione energetica
dell'edificio o dell'unita' immobiliare interessati entro i primi sei mesi di
vigenza contrattuale, con predisposizione ed esposizione al pubblico della targa
energetica.».
3. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, dopo il comma 2, e'
inserito il seguente:
«2-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, l'attestato di
qualificazione energetica puo' essere predisposto a cura dell'interessato, al
fine di semplificare il rilascio della certificazione energetica, come precisato
al comma 2 dell'allegato A.».
4. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, i commi 3 e 4 sono
sostituiti dai seguenti:
«3. Nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o di singole
unita' immobiliari gia' dotati di attestato di certificazione energetica in base
ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, detto attestato e' allegato all'atto di
trasferimento a titolo oneroso, in originale o copia autenticata.
4. Nel caso di locazione di interi immobili o di singole unita' immobiliari gia'
dotati di attestato di certificazione energetica in base ai commi 1, 1-bis,
1-ter e 1-quater, detto attestato e' messo a disposizione del conduttore o ad
esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all'originale in
suo possesso.».
Art. 3.
Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
1. All'articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005, i commi 2 e 3 sono
sostituiti dai seguenti:
«2. La conformita' delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue
eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonche'
l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, devono
essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza
contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo
per il committente. La dichiarazione di fine lavori e' inefficace a qualsiasi
titolo se la stessa non e' accompagnata da tale documentazione asseverata.
3. Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2 e' conservata dal
comune, anche ai fini degli accertamenti di cui al comma 4. A tale scopo, il
comune puo' richiedere la consegna della documentazione anche in forma
informatica.».
Art. 4.
Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
1. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 192 del 2005, dopo il comma 3,
sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano in accordo con gli enti locali, predispongono entro il 31
dicembre 2008 un programma di sensibilizzazione e riqualificazione energetica
del parco immobiliare territoriale, sviluppando in particolare alcuni dei
seguenti aspetti:
a) la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione dei
cittadini, anche in collaborazione con le imprese distributrici di energia
elettrica e gas, in attuazione dei decreti del Ministro delle attivita'
produttive 20 luglio 2004 concernenti l'efficienza energetica negli usi finali;
b) l'attivazione di accordi con le parti sociali interessate alla materia;
c) l'applicazione di un sistema di certificazione energetica coerente con i
principi generali del presente decreto legislativo;
d) la realizzazione di diagnosi energetiche a partire dagli edifici
presumibilmente a piu' bassa efficienza;
e) la definizione di regole coerenti con i principi generali del presente
decreto legislativo per eventuali sistemi di incentivazione locali;
f) la facolta' di promuovere, con istituti di credito, di strumenti di
finanziamento agevolato destinati alla realizzazione degli interventi di
miglioramento individuati con le diagnosi energetiche nell'attestato di
certificazione energetica, o in occasione delle attivita' ispettive di cui
all'allegato L, comma 16.
3-ter. Ai fini della predisposizione del programma di cui al comma 3-bis, i
comuni possono richiedere ai proprietari e agli amministratori degli immobili
nel territorio di competenza di fornire gli elementi essenziali, complementari a
quelli previsti per il catasto degli impianti di climatizzazione di cui al comma
3, per la costituzione di un sistema informativo relativo agli usi energetici
degli edifici. A titolo esemplificativo, tra detti elementi, si segnalano: il
volume lordo climatizzato, la superficie utile corrispondente e i relativi
consumi di combustibile e di energia elettrica.
3-quater. Su richiesta delle regioni e dei comuni, le aziende di distribuzione
dell'energia rendono disponibili i dati che le predette amministrazioni
ritengono utili per i riscontri e le elaborazioni necessarie alla migliore
costituzione del sistema informativo di cui al comma 3-ter.
3-quinquies. I dati di cui ai commi 3, 3-ter e 3-quater possono essere
utilizzati dalla pubblica amministrazione esclusivamente ai fini
dell'applicazione del presente decreto legislativo.».
2. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 192 del 2005, dopo il comma 5 e'
aggiunto il seguente:
«5-bis. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti
locali considerano, nelle normative e negli strumenti di pianificazione ed
urbanistici di competenza, le norme contenute nel presente decreto, ponendo
particolare attenzione alle soluzioni tipologiche e tecnologiche volte all'uso
razionale dell'energia e all'uso di fonti energetiche rinnovabili, con
indicazioni anche in ordine all'orientamento e alla conformazione degli edifici
da realizzare per massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare e con
particolare cura nel non penalizzare, in termini di volume edificabile, le
scelte conseguenti.».
Art. 5.
Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
1. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 192 del 2005, dopo il comma 1
sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«1-bis. Fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 6, comma 9,
l'attestato di certificazione energetica degli edifici e' sostituito a tutti gli
effetti dall'attestato di qualificazione energetica rilasciato ai sensi
dell'articolo 8, comma 2, o da una equivalente procedura di certificazione
energetica stabilita dal comune con proprio regolamento antecedente alla data
dell'8 ottobre 2005.
1-ter. Trascorsi dodici mesi dall'emanazione delle Linee guida nazionali di cui
all'articolo 6, comma 9, l'attestato di qualificazione energetica e la
equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal comune perdono
la loro efficacia ai fini di cui al comma 1-bis.».
Art. 6.
Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
1. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 192 del 2005, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1 la parola: «progettista» e' sostituita dalle seguenti:
«professionista qualificato» e dopo la parola:
«certificazione» sono inserite le seguenti: «o qualificazione»;
b) al comma 2 la parola: «progettista» e' sostituita dalle seguenti:
«professionista qualificato» e dopo la parola:
«certificazione» sono inserite le seguenti: «o qualificazione»;
c) al comma 3, dopo le parole: «conformita' delle opere» sono inserite le
seguenti: «e dell'attestato di qualificazione energetica»;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Salvo che il fatto costituisca reato, il direttore dei lavori che presenta
al comune la asseverazione di cui all'articolo 8, comma 2, nella quale attesta
falsamente la correttezza dell'attestato di qualificazione energetica o la
conformita' delle opere realizzate rispetto al progetto o alla relazione tecnica
di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' punito
con la sanzione amministrativa di 5000 euro.»;
e) al comma 8 la parola: «compratore» e' sostituita dalla seguente:
«acquirente».
Art. 7.
Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
1. Il comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 192 del 2005 e'
sostituito dai seguenti:
«1. Sono abrogate le seguenti norme della legge 9 gennaio 1991, n. 10:
a) l'articolo 4, commi 1, 2 e 4; l'articolo 28, commi 3 e 4;
l'articolo 29; l'articolo 30; l'articolo 31, comma 2, l'articolo 33, commi 1 e
2; l'articolo 34, comma 3.
1-bis. Il comma 2 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e'
sostituito dal seguente:
"2. Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del
consumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui
all'articolo 1, individuati attraverso un attestato di certificazione energetica
o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti
decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle
quote millesimali."».
2. Il comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 192 del 2005, e'
sostituito dal seguente:
«2. Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, si
applica, in quanto compatibile con il presente decreto legislativo, e puo'
essere modificato o abrogato con i decreti di cui all'articolo 4. Di tale
decreto sono abrogate le seguenti norme:
a) l'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4; l'articolo 7, comma 7; l'articolo 8;
l'articolo 11, commi 4, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20.».
Art. 8.
Modifiche agli allegati tecnici del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
1. Gli allegati A, C, E, F, G, H, I e L del decreto legislativo n. 192 del
2005 sono sostituiti con gli allegati A, C, E, F, G, H, I e L al presente
decreto.
2. L'allegato D del decreto legislativo n. 192 del 2005, e' abrogato.
Art. 9.
Copertura finanziaria
1. All'attuazione del presente decreto si dovra' provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 10.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2006.
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonino, Ministro per le politiche europee
Bersani, Ministro dello sviluppo economico
Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Di Pietro, Ministro delle infrastrutture
Visto, il Guardasigilli: Mastella