Citofoni e campanelli
CITOFONI
Cose e servizi comuni di edifici impianti comuni Codice civile art. 1117 Codice
civile art. 1123 Nel sistema di comunicazione tra ciascun appartamento
condominiale e l'esterno(citofono) possono distinguersi parti comuni (il quadro
esterno e comunque tutta la parte dell'impianto che precede la diramazione dei
cavi in direzione delle singole unità abitative) e parti di proprietà esclusiva
dei singoli condomini.
Da ciò la necessità di distinguere, anche in sede di riparto delle spese di
installazione, la parte comune da quelle di proprietà individuale: di esse, la
prima ricade nel regime previsto dall'art. 1123, comma 2, c.c., mentre le
seconde gravano interamente su ciascun condomino in ragione della loro obiettiva
entità. (Nella fattispecie, quanto alle parti di
proprietà comune dell'impianto, il tribunale ha disposto la suddivisione delle
spese di installazione in quote identiche, sulla considerazione che la cosa
comune era, per consistenza e funzione, destinata a servire ugualmente e
indiscriminatamente le singole proprietà). Tribunale
Bologna, 22 maggio 1998
É nulla la delibera che, stabilendo di modificare la pulsantiera e la dislocazione delle cassette postali impedisce a un condomino di installare un campanello e una cassetta postale supplementare a proprie spese Tribunale di Firenze1003/1995