Citofoni e campanelli

CITOFONI Cose e servizi comuni di edifici impianti comuni Codice civile art. 1117 Codice civile art. 1123         Nel sistema di comunicazione tra ciascun appartamento condominiale e l'esterno(citofono) possono distinguersi parti comuni (il quadro esterno e comunque tutta la parte dell'impianto che precede la diramazione dei cavi in direzione delle singole unità abitative) e parti di proprietà esclusiva dei singoli condomini.
Da ciò la necessità di distinguere, anche in sede di riparto delle spese di installazione, la parte comune da quelle di proprietà individuale: di esse, la prima ricade nel regime previsto dall'art. 1123, comma 2, c.c., mentre le seconde gravano interamente su ciascun condomino in ragione della loro obiettiva entità.
(Nella fattispecie, quanto alle parti di proprietà comune dell'impianto, il tribunale ha disposto la suddivisione delle spese di installazione in quote identiche, sulla considerazione che la cosa comune era, per consistenza e funzione, destinata a servire ugualmente e indiscriminatamente le singole proprietà).         
Tribunale Bologna, 22 maggio 1998

É nulla la delibera che, stabilendo di modificare la pulsantiera e la dislocazione delle cassette postali impedisce a un condomino di installare un campanello e una cassetta postale supplementare a proprie  spese Tribunale di Firenze1003/1995

 

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