Codice del consumo: il testo pubblicato sulla Gazzetta
Decreto legislativo 06.09.2005 n° 206 , G.U. 08.10.2005
Titolo IV DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLI CONTRATTI
Capo I Contratti relativi all'acquisizione
di un diritto di godimento ripartito di beni immobili
Art. 69.
Definizioni
1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) contratto: uno o piu' contratti della durata di almeno tre anni
con i quali, verso pagamento di un prezzo globale, si costituisce,
si trasferisce o si promette di costituire o trasferire,
direttamente o indirettamente, un diritto reale ovvero un altro
diritto avente ad oggetto il godimento di uno o piu' beni immobili,
per un periodo determinato o determinabile dell'anno non inferiore
ad una settimana;
b) acquirente: il consumatore in favore del quale si costituisce, si
trasferisce o si promette di costituire o di trasferire il diritto
oggetto del contratto;
c) venditore: la persona fisica o giuridica che, nell'ambito della
sua attivita' professionale, costituisce, trasferisce o promette di
costituire o di trasferire il diritto oggetto del contratto; al
venditore e' equiparato ai fini dell'applicazione del codice colui
che, a qualsiasi titolo, promuove la costituzione, il trasferimento
o la promessa di trasferimento del diritto oggetto del contratto;
d) bene immobile: un immobile, anche con destinazione alberghiera, o
parte di esso, per uso abitazione o per uso alberghiero o per uso
turistico-ricettivo, su cui verte il diritto oggetto del contratto.
Art. 70.
Documento informativo
1. Il venditore e' tenuto a consegnare ad ogni persona che richiede
informazioni sul bene immobile un documento informativo in cui sono
indicati con precisione i seguenti elementi:
a) il diritto oggetto del contratto, con specificazione della natura
e delle condizioni di esercizio di tale diritto nello Stato in cui
e' situato l'immobile; se tali ultime condizioni sono soddisfatte o,
in caso contrario, quali occorre soddisfare;
b) l'identita' ed il domicilio del venditore, con specificazione
della sua qualita' giuridica, l'identita' ed il domicilio del
proprietario;
c) se l'immobile e' determinato:
1) la descrizione dell'immobile e la sua ubicazione;
2) gli estremi del permesso di costruire ovvero di altro titolo
edilizio e delle leggi regionali che regolano l'uso dell'immobile
con destinazione turistico-ricettiva e, per gli immobili situati
all'estero, gli estremi degli atti che garantiscano la loro
conformita' alle prescrizioni vigenti in materia;
d) se l'immobile non e' ancora determinato:
1) gli estremi della concessione edilizia e delle leggi regionali
che regolano l'uso dell'immobile con destinazione
turistico-ricettiva e, per gli immobili situati all'estero, gli
estremi degli atti che garantiscano la loro conformita' alle
prescrizioni vigenti in materia, nonche' lo stato di avanzamento dei
lavori di costruzione dell'immobile e la data entro la quale e'
prevedibile il completamento degli stessi;
2) lo stato di avanzamento dei lavori relativi ai servizi, quali il
collegamento alla rete di distribuzione di gas, elettricita', acqua
e telefono;
3) in caso di mancato completamento dell'immobile, le garanzie
relative al rimborso dei pagamenti gia' effettuati e le modalita' di
applicazione di queste garanzie;
e) i servizi comuni ai quali l'acquirente ha o avra' accesso, quali
luce, acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti, e le relative
condizioni di utilizzazione;
f) le strutture comuni alle quali l'acquirente ha o avra' accesso,
quali piscina, sauna, ed altre, e le relative condizioni di
utilizzazione;
g) le norme applicabili in materia di manutenzione e riparazione
dell'immobile, nonche' in materia di amministrazione e gestione
dello stesso;
h) il prezzo globale, comprensivo di IVA, che l'acquirente versera'
quale corrispettivo; la stima dell'importo delle spese, a carico
dell'acquirente, per l'utilizzazione dei servizi e delle strutture
comuni e la base di calcolo dell'importo degli oneri connessi
all'occupazione dell'immobile da parte dell'acquirente, delle tasse
e imposte, delle spese amministrative accessorie per la gestione, la
manutenzione e la riparazione, nonche' le eventuali spese di
trascrizione del contratto;
i) informazioni circa il diritto di recesso dal contratto con
l'indicazione degli elementi identificativi della persona alla quale
deve essere comunicato il recesso stesso, precisando le modalita'
della comunicazione e l'importo complessivo delle spese,
specificando quelle che l'acquirente in caso di recesso e' tenuto a
rimborsare;
informazioni circa le modalita' per risolvere il contratto di
concessione di credito connesso al contratto, in caso di recesso;
l) le modalita' per ottenere ulteriori informazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando il
venditore offre al pubblico un diritto che attribuisce il godimento
su uno o piu' beni immobili sulla base di liste, elenchi, cataloghi
o altre forme di comunicazione. In questo caso il documento
informativo deve essere consegnato per ciascuno dei beni immobili
oggetto dell'offerta.
3. Il venditore non puo' apportare modifiche agli elementi del
documento di cui al comma 1, a meno che le stesse non siano dovute a
circostanze indipendenti dalla sua volonta'; in tale caso le
modifiche devono essere comunicate alla parte interessata prima
della conclusione del contratto ed inserite nello stesso. Tuttavia,
dopo la consegna del documento informativo, le parti possono
accordarsi per modificare il documento stesso.
4. Il documento di cui al comma 1 deve essere redatto nella lingua o
in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede la persona
interessata oppure, a scelta di quest'ultima, nella lingua o in una
delle lingue dello Stato di cui la persona stessa e' cittadina,
purche' si tratti di lingue ufficiali dell'Unione europea.
5. Restano salve le disposizioni previste dal codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42.
Art. 71.
Requisiti del contratto
1. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullita';
esso e' redatto nella lingua italiana e tradotto nella lingua o in
una delle lingue dello Stato membro in cui risiede l'acquirente
oppure, a scelta di quest'ultimo, nella lingua o in una delle lingue
dello Stato di cui egli e' cittadino, purche' si tratti di lingue
ufficiali dell'Unione europea.
2. Il contratto contiene, oltre a tutti gli elementi di cui
all'articolo 70, comma 1, lettere da a) a i), i seguenti ulteriori
elementi:
a) l'identita' ed il domicilio dell'acquirente;
b) la durata del contratto ed il termine a partire dal quale il
consumatore puo' esercitare il suo diritto di godimento;
c) una clausola in cui si afferma che l'acquisto non comporta per
l'acquirente altri oneri, obblighi o spese diversi da quelli
stabiliti nel contratto;
d) la possibilita' o meno di partecipare ad un sistema di scambio
ovvero di vendita del diritto oggetto del contratto, nonche' i costi
eventuali qualora il sistema di scambio ovvero di vendita sia
organizzato dal venditore o da un terzo da questi designato nel
contratto;
e) la data ed il luogo di sottoscrizione del contratto.
3. Il venditore deve fornire all'acquirente la traduzione del
contratto nella lingua dello Stato membro in cui e' situato il bene
immobile, purche' si tratti di una delle lingue ufficiali
dell'Unione europea.
Art. 72.
Obblighi specifici del venditore
1. Il venditore utilizza il termine multiproprieta' nel documento
informativo, nel contratto e nella pubblicita' commerciale relativa
al bene immobile soltanto quando il diritto oggetto del contratto e'
un diritto reale.
2. La pubblicita' commerciale relativa al bene immobile deve fare
riferimento al diritto di ottenere il documento informativo,
indicando il luogo in cui lo stesso viene consegnato.
Art. 73.
Diritto di recesso
1. Entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione del contratto
l'acquirente puo' recedere dallo stesso senza specificarne il
motivo.
In tale caso l'acquirente non e' tenuto a pagare alcuna penalita' e
deve rimborsare al venditore solo le spese sostenute e documentate
per la conclusione del contratto e di cui e' fatta menzione nello
stesso, purche' si tratti di spese relative ad atti da espletare
tassativamente prima dello scadere del periodo di recesso.
2. Se il contratto non contiene uno degli elementi di cui
all'articolo 70, comma 1, lettere a), b), c), d), numero 1), h) e
i), ed all'articolo 71, comma 2, lettere b) e d), e non contiene la
data di cui all'articolo 71, comma 2, lettera e), l'acquirente puo'
recedere dallo stesso entro tre mesi dalla conclusione. In tale caso
l'acquirente non e' tenuto ad alcuna penalita' ne' ad alcun
rimborso.
3. Se entro tre mesi dalla conclusione del contratto sono comunicati
gli elementi di cui al comma 2, l'acquirente puo' esercitare il
diritto di recesso alle condizioni di cui al comma 1, ed il termine
di dieci giorni lavorativi decorre dalla data di ricezione della
comunicazione degli elementi stessi.
4. Se l'acquirente non esercita il diritto di recesso di cui al
comma 2, ed il venditore non effettua la comunicazione di cui al
comma 3, l'acquirente puo' esercitare il diritto di recesso alle
condizioni di cui al comma 1, ed il termine di dieci giorni
lavorativi decorre dal giorno successivo alla scadenza dei tre mesi
dalla conclusione del contratto.
5. Il diritto di recesso si esercita dandone comunicazione alla
persona indicata nel contratto e, in mancanza, al venditore. La
comunicazione deve essere sottoscritta dall'acquirente e deve essere
inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine previsto. Essa puo' essere inviata, entro lo stesso
termine, anche mediante telegramma, telex e fax, a condizione che
sia confermata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento
entro le quarantotto ore successive.
Art. 74.
Divieto di acconti
1. E' fatto divieto al venditore di esigere o ricevere
dall'acquirente il versamento di somme di danaro a titolo di
anticipo, di acconto o di caparra, fino alla scadenza dei termini
concessi per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo
73.
Art. 75.
Rinvio alla generale disciplina dei contratti con particolari
modalita' di conclusione
1. Salvo quanto specificamente disposto, ai contratti disciplinati
dal presente capo si applicano le disposizioni di cui agli articoli
da 64 a 67.
2. Ai contratti di cui al presente capo si applicano, ove ne
ricorrano i relativi presupposti, le piu' favorevoli disposizioni
dettate dal capo I del titolo III della parte III.
Art. 76.
Obbligo di fideiussione
1. Il venditore non avente la forma giuridica di societa' di
capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a
5.164.569 euro e non avente sede legale e sedi secondarie nel
territorio dello Stato e' obbligato a prestare idonea fideiussione
bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del
contratto.
2. Il venditore e' in ogni caso obbligato a prestare fideiussione
bancaria o assicurativa allorquando l'immobile oggetto del contratto
sia in corso di costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori.
3. Delle fideiussioni deve farsi espressa menzione nel contratto a
pena di nullita'.
4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre
all'acquirente la preventiva esclusione del venditore.
Art. 77.
Risoluzione del contratto di concessione di credito
1. Il contratto di concessione di credito erogato dal venditore o da
un terzo in base ad un accordo tra questi ed il venditore,
sottoscritto dall'acquirente per il pagamento del prezzo o di una
parte di esso, si risolve di diritto, senza il pagamento di alcuna
penale, qualora l'acquirente abbia esercitato il diritto di recesso
ai sensi dell'articolo 73.
Art. 78.
Nullita' di clausole contrattuali o patti aggiunti
1. Sono nulle le clausole contrattuali o i patti aggiunti di
rinuncia dell'acquirente ai diritti previsti dal presente capo o di
limitazione delle responsabilita' previste a carico del venditore.
Art. 79.
Competenza territoriale inderogabile
1. Per le controversie derivanti dall'applicazione del presente
capo, la competenza territoriale inderogabile e' del giudice del
luogo di residenza o di domicilio dell'acquirente, se ubicati nel
territorio dello Stato.
Art. 80.
Diritti dell'acquirente nel caso di applicazione di legge straniera
1. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una
legislazione diversa da quella italiana, all'acquirente devono
comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal
presente capo, allorquando l'immobile oggetto del contratto sia
situato nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.
Art. 81.
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il venditore che
contravviene alle norme di cui agli articoli 70, comma 1, lettere
a), b), c), numero 1), d), numeri 2) e 3), e), f), g), h) e i), 71,
comma 3, 72, 74 e 78, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.
2. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione dall'esercizio dell'attivita' da quindici giorni a tre
mesi al venditore che abbia commesso una ripetuta violazione delle
disposizioni di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'accertamento dell'infrazione e dell'applicazione
della sanzione si applica l'articolo 62, comma 3.