Tabelle Millesimali.
Cassazione Civile sez. VI 25 gennaio 2018 n. 1848 Quando si riscontrano divergenze, la revisione è sempre valida, anche se ""sopportabili""..... La Corte d’Appello di Firenze ha deciso la questione di diritto ad essa sottoposta senza uniformarsi all’interpretazione costante di questa Corte. Il diritto spettante anche al singolo condomino di chiedere la revisione delle tabelle millesimali, in base all’art. 69 disp. att. c.c. (nella formulazione, applicabile “ratione temporis”, anteriore alla I. n. 220 del 2012) è subordinato all’esistenza di un errore o di un’alterazione del rapporto originario tra i valori delle singole unità immobiliari.
L’errore, in particolare, determinante la revisione delle tabelle millesimali, è costituito dalla obiettiva divergenza fra il valore effettivo delle unità immobiliari e quello tabellarmente previsto.
La parte che chiede la revisione delle tabelle millesimali non ha, peraltro, l’onere di provare la reale divergenza tra i valori effettivi e quelli accertati in tabella, potendo limitarsi a fornire la prova anche implicita di siffatta divergenza, dimostrando in giudizio l’esistenza di errori, obiettivamente verificabili, che comportano necessariamente una diversa valutazione dei propri immobili rispetto al resto del condominio.
Il giudice, a sua volta, sia per revisionare o modificare le tabelle millesimali di alcune unità immobiliari, sia per la prima caratura delle stesse, deve verificare i valori di tutte le porzioni, tenendo conto di tutti gli elementi oggettivi – quali la superficie, l’altezza di piano, la luminosità, l’esposizione – incidenti sul valore effettivo di esse e, quindi, adeguarvi le tabelle, eliminando gli errori riscontrati (Cass. Sez. 2, 25/09/2013, n. 21950; Cass. Sez. 2, 15/06/1998, n. 5942).
Non rileva decisivamente, a tal fine, il mero dato che le tabelle non abbiano “origine deliberativa, ma convenzionale”, sottolineato dalla Corte d’Appello di Firenze.
Questa Corte ha già spiegato, e il principio va riaffermato, come, soltanto qualora i condomini, nell’esercizio della loro autonomia, abbiano espressamente dichiarato di accettare che le loro quote nel condominio vengano determinate in modo difforme da quanto previsto negli artt. 1118 c.c. e 68 disp. att. c.c., dando vita alla “diversa convenzione” di cui all’art. 1123, comma 1, c.c., la dichiarazione di accettazione ha valore negoziale e, risolvendosi in un impegno irrevocabile di determinare le quote in un certo modo, impedisce di ottenerne la revisione ai sensi dell’art. 69 disp. att. c.c., la quale, come visto, attribuisce rilievo esclusivamente alla obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari dell’edificio ed il valore proporzionale ad esse attribuito nelle tabelle.
Ove, invece, tramite l’approvazione della tabella, anche in forma contrattuale (mediante la sua predisposizione da parte dell’unico originario proprietario e l’accettazione degli iniziali acquirenti delle singole unità immobiliari, ovvero mediante l’accordo unanime di tutti i condomini), i condomini stessi intendano (come, del resto, avviene nella normalità dei casi) non già modificare la portata dei loro rispettivi diritti ed obblighi di partecipazione alla vita del condominio, bensì determinare quantitativamente siffatta portata (addivenendo, così, alla approvazione delle operazioni di calcolo documentate dalla tabella medesima), la semplice dichiarazione di approvazione non riveste natura negoziale, con la conseguenza che l’errore che, in forza dell’art. 69 disp. att. c.c., giustifica la revisione delle tabelle millesimali, non coincide con l’errore vizio del consenso, di cui agli artt. 1428 e ss. c.c., ma consiste per l’appunto, nella obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari ed il valore proporzionale ad esse attribuito (Cass. Sez. 2, 26/03/2010, n. 7300).
La Corte d’Appello di Firenze non si è attenuta ai principi richiamati, in quanto, pur avendo accertato delle divergenze tra le tabelle millesimali in uso e le stime operate dal CTU, ha ritenuto gli stessi sopportabilmente “contenuti nei limiti della decenza estimativa”, laddove, sussistendo una qualsiasi obiettiva divergenza fra il valore effettivo delle unità immobiliari e quello tabellarmente determinato, è obbligo del giudice di eliminare l’errore riscontrato. Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Firenze, che deciderà la causa uniformandosi ai principi richiamati e tenendo conto dei rilievi svolti, e regolerà anche le spese del presente giudizio di cassazione.”
Corte di Cassazione sent. n. 11575/2017, ... nell'opera di redazione delle tabelle millesimali non può tralasciarsi nessuno dei coefficienti di valutazione dei piani cioè ad esempio estensione, altezza, ubicazione ed esposizione. Nel caso in esame non si era tenuto conto del coefficiente “altezza” al momento di redazione delle tabelle millesimali preesistenti....
Cassazione Civile, sez. II, sentenza 04/10/2016 n° 19797 Per la modifica delle tabelle millesimali non si deve tener conto della variazione della destinazione d'uso. Una diversa destinazione d’uso del locale non poteva incidere sull'assetto millesimale, atteso che la individuazione dei valori proporzionali deve avvenire tenendo conto delle caratteristiche obiettive proprie degli immobili e non anche della loro possibile destinazione, determinata essenzialmente da valutazioni di carattere soggettivo.... nella specie non era riscontrabile la presenza di errori obiettivamente verificabili, ......e che doveva altresì escludersi che una diversa destinazione d’uso del locale potesse incidere sull’assetto millesimale, .... i valori delle unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condomini e il loro proporzionale ragguaglio in millesimi al valore dell’edificio vanno individuati con riferimento al momento dell’adozione del regolamento, e la tabella che li esprime è soggetta ad emenda solo in relazione ad errori, di fatto e di diritto, attinenti alla determinazione degli elementi necessari al calcolo del valore […] ovvero a circostanze sopravvenute […] che incidano in modo rilevante sull’originaria proporzione dei valori.... , non comportano la revisione o la modifica di tali tabelle né gli errori nella determinazione del valore, che non siano indotti da quelli sugli elementi necessari al suo calcolo, né i mutamenti successivi dei criteri di stima ......non poteva incidere sull’assetto millesimale, atteso che la individuazione dei valori proporzionali deve avvenire tenendo conto delle caratteristiche obiettive proprie degli immobili e non anche della loro possibile destinazione, determinata essenzialmente da valutazioni di carattere soggettivo.....
Per l'impugnazione della deliberazione sulla variazione delle tabelle millesimali il legittimato passivo è l'amministratore, mentre per l’azione volta a modificare la tabella millesimale è necessario proporre impugnazione verso ogni singolo proprietario nel condominio. Cassazione civile , sez. II, sentenza 11.07.2012 n° 11757. ...... 'impugnazione della delibera che modifica la tabella va infatti proposta contro l'amministratore del condominio, perché questi è sempre legittimato a resistere contro l'impugnazione delle deliberazioni assunte dall'assemblea.... Mentre: ..... deve essere necessariamente proposta nei confronti di tutti gli altri condomini, senza che possa ritenersi passivamente legittimato l'amministratore del condominio, la cui rappresentanza processuale passiva è sempre limitata alle azioni relative alle parti comuni dell'edificio, ossia ai rapporti giuridici scaturenti dall'esistenza di parti comuni, e non anche estensibile alle questioni che, in quanto attinenti all'accertamento dei valori millesimali delle quote di proprietà singola, incidono su obblighi esclusivi dei singoli condomini....
Una recente sentenza della Cassazione n.18477 del 9 agosto 2010 Sezioni Unite Civili ha finalmente introdotto la possibilità di variazione delle tabelle millesimali "a maggioranza" (50%) e non più all'unanimità. Fin'ora infatti per cambiare le tabelle era di fatto necessario rivolgersi al giudice in quanto colui che fra i condómini si sentisse danneggiato dalle nuove tabelle si sarebbe opposto e non sarebbe mai stata raggiunta "l'unanimità". Di seguito alcune parti della sentenza in oggetto: "la deliberazione che approva le tabelle millesimali non si pone come fonte diretta dell'obbligo contributivo del condomino, che é nella legge prevista, ma solo come parametro di quantificazione dell'obbligo, determinato in base ad un valutazione tecnica; caratteristica propria del negozio giuridico è la conformazione della realtà oggettiva alla volontà delle parti: l'atto di approvazione della tabella, invece, fa capo ad una documentazione ricognitiva di tale realtà, donde il difetto di note negoziali." ......... "a favore della tesi della natura negoziale dell'atto di approvazione delle tabelle millesimali non viene addotto alcun argomento convincente, se si tiene presente che tali tabelle, in base all'art. 68 disp. att. c.c., sono allegate al regolamento di condominio, il quale, in base all'art. 1138 c.c., viene approvato dall'assemblea a maggioranza, e che esse non accertano il diritto dei singoli condomini sulle unità immobiliari di proprietà esclusiva, ma soltanto il valore di tali unità rispetto all'intero edificio, ai soli fini della gestione del condominio, dovrebbe essere logico concludere che tali tabelle vanno approvate con la stessa maggioranza richiesta per il regolamento di condominio." ........ "Alla luce di quanto esposto deve, quindi, affermarsi che le tabelle millesimali non devono essere approvate con il consenso unanime dei condomini, essendo sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1139 c.c., comma 2, (refuso in realtà è il 1136 c.c., comma 2) con conseguente fondatezza del primo motivo ricorso principale ed assorbimento degli altri motivi dello stesso ricorso."
Ottimo sunto relativo alla "modifica a maggioranza" delle tabelle millesimali.
Errore nelle tabelle millesimali; possibile l’azione di indebito arricchimento Cassazione civile , sez. III, sentenza 10.03.2011 n° 5690; vedi anche 23 luglio 2003, n. 11454 e 20 marzo 1997, n. 2484: La modifica delle tabelle di ripartizione delle spese, come già rilevato, non poteva avere efficacia retroattiva: con la ovvia conseguenza che la unica azione esperibile, da parte dei condomini e, per essi, dell'amministratore del condominio, era appunto quella di indebito arricchimento, ex art. 2041 c.c.. In tema di ingiustificato arricchimento, una volta accertata l'unicità del fatto da cui derivano la locupletazione di un soggetto e la correlativa diminuzione patrimoniale di un altro, e l'assenza di una causa idonea a giustificarle, la semplice inerzia dell'impoverito, ancorché riconducibile a difetto di diligenza (nella specie nemmeno specificamente indicata, per come emerge dalla sentenza di appello, dall'odierno ricorrente in sede di appello) nel ridurre la portata della subita diminuzione patrimoniale, ove ciò gli sia possibile, non esonera l'arricchito dall'obbligo di indennizzare la controparte né diminuisce l'entità dell'indennizzo dovuto, non trovando applicazione in materia di arricchimento, per la diversità dei rispettivi presupposti, la norma dettata, in tema di risarcimento del danno, dall'art. 1227 c.c., che impone al danneggiato di attivarsi per evitare le conseguenze ulteriori del fatto dannoso.
Trib. Salerno 22 settembre 2010: "quando
i condomini approvano la tabella che determina il valore dei piani o delle
porzioni di piano secondo i criteri stabiliti dalla legge, non fanno altro che
riconoscere l'esattezza delle operazioni di calcolo della proporzione tra il
valore della quota e quello del fabbricato; ciò perché la misura delle quote
risulta determinata in forza di una precisa disposizione di legge. Trattasi
quindi di approvazione del risultato di una operazione tecnica che non importa
la risoluzione o la preventiva eliminazione di controversie, di discussioni o di
dubbi: il valore di una cosa quello che e il suo accertamento non implica alcuna
operazione volitiva, ragion per cui il semplice riconoscimento che le operazioni
sono state compiute in conformità al precetto legislativo non può qualificarsi
attività negoziale”
“se si considera che in base
all'art. 68 disp. att. c.c. le tabelle servono agli effetti di cui agli artt.
1123, 1124, 1126 e 1136 c.c., ciò ai fini della ripartizione delle spese e del
computo dei quorum costitutivi e deliberativi in sede di assemblea, si avverte
subito la difficoltà di supporre che una determinazione ad opera dell'assemblea
possa incidere sul diritto di proprietà del singolo condomino. Una
determinazione che non rispecchi il valore effettivo di un piano o di una
porzione di piano rispetto all'intero edificio potrebbe risultare
pregiudizievole per il condomino, nel senso che potrebbe costringerlo a pagare
spese condominiali in misura non proporzionata al valore della parte di immobile
di proprietà esclusiva, ma non inciderebbe sul diritto di proprietà come tale,
ma piuttosto sulle obbligazioni che gravano a carico del condomino in funzione
di tale diritto di proprietà, a cui si può porre riparo mediante appunto la
revisione della tabella ex art. 69 disp. att. c.c.”
“alla formazione tecnica ed ai
criteri di calcolo, l'art. 68 disp. att. c.c. preveda che nell'accertamento dei
valori delle porzioni di proprietà esclusiva non si tenga conto piuttosto del
canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascuna
porzione; sicché l'elaborazione giurisprudenziale ha precisato che sia per
revisionare o modificare le tabelle millesimali, sia per la prima caratura di
esse, occorre verificare tutti gli elementi oggettivi incidenti sul valore
effettivo delle porzioni, quali la superficie, l'altezza di piano, la luminosità
e l'esposizione. D'altra parte, poiché l'art. 72 disp. att. c. c. non include
l'art. 68 di queste ultime tra le norme non derogabili dai regolamenti
condominiali, i valori delle singole unità immobiliari possono essere
determinati anche con riferimento al numero dei vani di ciascun appartamento.
Quindi la formazione delle tabelle presuppone la definizione numerica mediante
coefficienti estimativi delle essenziali caratteristiche oggettive delle
porzioni esclusive”
Principi
Le tabelle millesimali sono previste e
disciplinate dagli artt. 68 e 69 delle disposizioni di attuazione del codice
civile, i quali stabiliscono che il regolamento di condominio precisi il valore
proporzionale di ciascun piano o porzione di esso e che tali valori siano
espressi in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento stesso.
Le tabelle devono ragguagliare, ponendoli su di un'unica base, i valori delle
proprietà esclusive, consentendo di ripartire le spese tra i condomini in modo
unitario. Oltre la tabella che attiene alla proprietà generale e che viene
normalmente indicata con la lettera «A», esistono ulteriori tabelle, che
vengono predisposte per ripartire, sulla base dei criteri di legge, le spese di
singoli servizi.
La determinazione dei valori è
un'operazione tecnica, che deve essere compiuta misurando la superficie reale di
ogni unità immobiliare e ragguagliandola, in millesimi, al volume totale
dell'edificio. Restano escluse dal calcolo parti esterne al fabbricato e non
edificate [es. i giardini]. Nell'accertamento dei valori non si tiene conto
dello stato di manutenzione di ciascun piano o porzione di piano.
Il calcolo, di solito, viene fatto moltiplicando la superficie reale
dell'appartamento per dei coefficienti di riduzione (o in qualche caso di
aumento) che modificano i metri quadri in funzione dell'effettivo utilizzo della
superficie dell'appartamento. Questi coefficienti di solito vanno da 0,20 a 1,20
e sono scelti dal tecnico sulla base della sua esperienza o rifacendosi a delle
tabelle, in particolare alla circolare ministeriale n. 12480 del 26/3/1966 (che
aggiorna e sostituisce la precedente n. 9400 del 1/7/1926) e n. 2945/1993
I Criteri utilizzati, di solito, sono i seguenti:
Coefficiente di destinazione
Coefficiente di piano
Coefficiente di orientamento
Coefficiente di prospetto
Coefficiente di luminosità
A scopo esemplificativo, siamo un esempio dei coefficienti, utilizzando quello di destinazione:
Camere |
1,00 |
Servizi (Cucina, bagno, ripostigli) | 0,90 |
Corridoi, disimpegni | 0,80 |
Logge racchiuse da tre pareti | 0,50 |
Cantine e soffitte | 0,45 |
Balconi scoperti | 0,30 |
Balconi scoperti | 0,25 |
Terrazze a livello | 0,22 |
Giardini | 0,15 |
Da quanto esposto appare evidente che
due appartamenti, anche se posti nello stesso stabile e della stessa superficie,
difficilmente avrannovalori millesimali uguali: bisognerà valutare il taglio
dell'appartamento, la posizione, l'orientamento e tutti gli altri fattori.
Le tabelle millesimali costituiscono la base per qualsiasi ripartizione di
spesa, all'interno del condominio. Esse servono, inoltre, per determinare la
validità delle assemblee e per calcolare le maggioranze. Per la validità delle
tabelle, approvate in assemblea, non è sufficiente l'approvazione unanime dei
presenti all'assemblea, essendo necessaria l'unanimità di tutti i partecipanti
al condominio. Gli assenti potranno proporre impugnativa.
Quando le tabelle millesimali vengono predisposte dal costruttore-venditore e la
loro approvazione risulta dagli atti di compravendita dei singoli appartamenti,
l'efficacia vincolante di esse si basa su tale approvazione e non può essere
contestata fino ad eventuale ricorso alla procedura di cui all'art. 69 disp.
att. C.C.
Modificare/Correggere le tabelle:
L'affermazione più comune, a proposito delle tabelle millesimali, e':
"Sono sbagliate!". Speriamo che quanto scritto sopra vi abbia dato un
minimo di infarinatura sull'argomento, e adesso vediamo cosa prevede la Legge.
L'art. 69 disp. att. C.C. prevede la possibilità di rivedere o modificare i
valori risultanti dalle tabelle, solo nell'ipotesi di errore o di modifiche
dello stato di fatto.
La revisione in conseguenza di errore si riferisce, non solo agli errori di
calcolo, ma ad ogni ipotesi di errore. Pertanto, la revisione si riferisce solo
alle tabelle determinate contrattualmente e non a quelle definite con sentenza,
per le quali saranno applicabili i rimedi previsti per le impugnazioni
processuali.
Nell'ipotesi di modifiche di una parte dell'edificio (ad esempio: innovazioni,
ristrutturazioni di vasta portata o sopraelevazioni di nuovi piani) le tabelle
vanno rifatte quando "e' notevolmente alterato il rapporto originario
tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano". Ed ecco qui la
domanda piu' comune: "Nel caso di realizzazione di una veranda, il
condomino che la realizza deve pagare di più?". La risposta, secondo
quanto detto dall'art. 69 delle disposizioni di attuazione del codice civile,
spetta soltanto al giudice. Infatti e' solo Lui che può valutare se c'e'
un'alterazione sostanziale nei rapporti di superficie, aiutandosi di solito con
un tecnico. Ma certamente pochi metri quadrati spesso non sono talmente
significativi da giustificare una revisione.
Far fare le tabelle "dal
Tribunale"
Per la formazione giudiziale delle tabelle, è necessaria la proposizione di una
domanda specifica. La domanda giudiziale può essere proposta anche dopo che,
tra i condomini, sia intervenuto l'accordo di ripartire le spese condominiali.
La decisione finale, all'esito del giudizio, ha effetto di giudicato.
Altre modalità di calcolo e applicazione coefficienti
Valori indicativi
del coefficienti di
superficie per fabbricati civili.
|
Minimo |
Medìo |
Normale |
Super-normale |
Ultra-normale |
Massimo |
||||||
AMBIENTI |
Superf.
mq. |
coeff. |
Superf.
mq. |
coeff. |
Superf.
mq. |
coeff.
|
Superf.
mq. |
coeff. |
Superf.
mq. |
coeff. |
Superf.
mq. |
coeff. |
Entrata |
<
4 |
0,96 |
<
6 |
0,99 |
<
8 |
1,
0 |
<
10 |
1,01 |
<
12 |
1,02
|
>
12 |
0.90 |
Soggiorno |
<
16 |
0,90 |
<
18 |
0,95 |
<
20 |
1,00 |
<
22 |
1,05 |
<
24 |
1,10
|
>
24 |
0.96 |
Pranzo |
<
12 |
0,90 |
<
15 |
0,95 |
<
18 |
1,00 |
<
20 |
1,05 |
<
22 |
1,10
|
>
22 |
0.94 |
Soggiorno-pranzo |
<
18 |
0,
90 |
<
20 |
0,95 |
<
22 |
1,
00 |
<
24 |
1,
05 |
<
26 |
1,10
|
>
26 |
0.96 |
Salotto |
<
10 |
0,90 |
<
12 |
0,95 |
<
14 |
1,00 |
<
16 |
1,05 |
<
18 |
1,10
|
>
18 |
0.92 |
Studio |
<
10 |
0,94 |
<
12 |
0,97 |
<
14 |
1,00 |
<
16 |
1,03 |
<
18 |
1,06
|
>
18 |
0.93 |
Cucina-cottura |
<
6 |
0,92 |
<
8 |
0,96 |
<
10 |
1,00 |
<
12 |
1,04 |
<
14 |
1,08
|
>
14 |
0.97 |
Cucina-tinello |
<
14 |
0,92 |
<
16 |
0.96 |
<
18 |
1,00 |
<
20 |
1,04 |
<
22 |
1,08 |
>
22 |
0,98 |
Tinello |
<
10 |
0,92 |
<
12 |
0.96 |
<
14 |
1,00 |
<
16 |
1,04 |
<
18 |
1,08
|
>
18 |
0.98 |
Camera
da letto singola |
<
12 |
0,
94 |
<
14 |
0.97 |
<
16 |
1,
00 |
<
18 |
1,
03 |
<
20 |
1,06
|
>
20 |
0.95 |
Camera
da letto matrimoniale o doppia |
<
14 |
0,94 |
<
16 |
0,97 |
<
18 |
1,00 |
<
20 |
1,03 |
<
22 |
1,06
|
>
22 |
0.95 |
Water-closet |
<
2 |
0,96 |
<
3 |
0,98 |
<
4,50 |
1,00 |
<
6 |
1,02 |
<
7 |
1,04
|
>
7 |
0,94 |
Bagno
con vasca |
<
4 |
0,96 |
<
6 |
0,98 |
<
8 |
1,00 |
<
10 |
1,02 |
<
12 |
1,04
|
>
12 |
0,94 |
Bagno
con doccia |
<
3 |
0,96 |
<
4,50 |
0,98 |
<
6 |
1,00 |
<
8 |
1,02 |
<
9 |
1,04 |
>
9 |
0,94 |
Ripostiglio |
<
6 |
0,98 |
<
8 |
0,99 |
<
10 |
1,00 |
<
12 |
1,01 |
<
14 |
1,02
|
>
14 |
0,98 |
Corridoi
e disimpegni (in percentuale dell’area totale coperta dell’appartamento) |
<
12% |
1,05 |
<
14% |
1.03 |
<
16% |
1,00 |
- |
- |
- |
- |
>
16% |
0,90 |
Lavatoio |
<3 |
0,96 |
<4 |
0,98 |
<5 |
1,00 |
- |
- |
<6 |
1,02 |
>6 |
0,98 |
b) di destinazione, ricavandoli dall'esperienza o
da apposite tabelle.
Esso ha la funzione di determinare il grado di utilità di ogni parte dell'area
costituente l'unità immobiliare.
Valori indicativi del coefficienti di destinazione per vani di abitazione
N. |
Ambienti e dipendenze |
Coefficienti |
1 |
Ingressi |
0,85 |
2 |
Camere, soggiorni, etc. |
1,00 |
3 |
Cucine-tinelli |
0,95 |
4 |
Tinelli |
0,92 |
5 |
Cucine-cottura |
0,90 |
6 |
Ripostigli, guardaroba |
0,82 |
7 |
Bagni-wc |
0,90 |
8 |
Disimpegni |
0,80 |
9 |
Cantine |
0,33 |
10 |
Autorimesse singole |
0,50 |
11 |
Verande |
0,40 |
12 |
Balconi scoperti |
0,20 |
13 |
Balconi coperti |
0,25 |
14 |
Giardini di proprietà esclusiva |
0,15 |
15 |
Aree scoperte condominiali |
0,05 |
Valori indicativi per coefficienti di destinazione per negozi
N. |
Ambienti e dipendenze |
Coefficienti |
1 |
Negozi in pianterreno a) sporgenti su strade importanti b) sporgenti su strade secondarie |
2 - 6 (4) 1 - 5 (2) |
2 |
Locali di deposito in pianterreno |
0,70 |
c) di altezza vani, assunto ad es. uguale a 1 per
altezze dei locali uguali a circa tre metri.
Esso quantifica i vantaggi e gli svantaggi di altezze dei vani eventualmente
diverse dalla norma.
d) di esposizione od orientamento, ad es.:
Nord = 0,94, Ovest = 0,98, Sud =1,00, Est = 1,05.
Esso quantifica i vantaggi e gli svantaggi dovuti all'orientamento dei vari
locali.
e) di prospetto o di veduta, si quantifica attraverso la valutazione dei maggiori o minori vantaggi che derivano ai singoli locali, per il loro affaccio verso un dato ambiente esterno. Esso aumenta con la lunghezza di visuale e quindi col piano.
f) di luminosità, esso tiene adeguato conto della maggiore o minore illuminazione naturale di cui fruisce l'ambiente in esame.
I prodotti dei coefficienti di cui alle lettere
a), b), c), d), e) ed f) relativi ad ogni ambiente, moltiplicati per la
superficie dello stesso, danno la superficie di ogni vano od area scoperta,
ragguagliata ai coefficienti particolari.
Sommate tali superfici si ottiene, per ogni unità immobiliare, la superficie
complessiva ragguagliata.A tale superficie il tecnico, deve applicare poi, i coefficienti
globali, i cui
valori sono ricavabili da apposite tabelle riportate in molti testi di estimo; i
principali sono i seguenti:
a) di piano, i valori in tabella si riferiscono a edifici dotati di ascensore, ubicati in zone urbane poco rumorose o scarsamente trafficate:
Valori indicativi del coefficiente di piano
PIANO | valori |
SCANTINATO | 0,93 |
TERRENO | 0,89 |
PIANO 1° | 0,96 |
PIANO 2° | 1,00 |
PIANO 3° | 1,011 |
PIANO 4° | 1,02 |
b) di superficie complessiva, si ricavano da apposite tabelle, come quella sotto riportata per esempio:
Valori indicativi del coefficiente di superficie complessiva
Appartamenti |
Negozi | ||
SUPERFICIE COPERTA mq. | valori | SUPERFICIE COPERTA mq. | valori |
<= 80 | 0,82 | <= 40 | 0,92 |
<= 90 | 0,87 | <= 50 | 1,00 |
<=100 | 0,91 | <= 60 | 1,03 |
<=110 | 0,95 | <= 80 | 1,05 |
<=120 | 1,00 | >80 | 1,09 |
<=130 | 1,01 | ||
<=140 | 1,03 | ||
<=150 | 1,05 | ||
>150 | 1,07 |
c) di funzionalità globale, che sintetizza un
giudizio tecnico di comodità, praticità e conforto, che ogni unità
immobiliare può fornire in relazione alla superficie totale ed alla sua
ripartizione fra i diversi usi.
Effettuati i prodotti di tali coefficienti globali per la superficie complessiva
ragguagliata ai coefficienti particolari, il tecnico deve ricavare, per ogni
unità immobiliare di proprietà esclusiva, la superficie di calcolo
condominiale.
La determinazione dei millesimi, infine, in base a tali superfici di calcolo
condominiale, si ottiene dividendo, per ogni unità immobiliare, la superficie
ad essa relativa, per la somma complessiva di tutte le superfici del condominio,
ottenendo una tabella: la TABELLA A - detta delle Proprietà individuali o
generali.
Nota: i valori sopra esposti come esempio sono
del tutto indicativi. Essi esprimono un giudizio del tecnico e possono variare
da caso a caso, in base alla personale esperienza e alla bibliografia che il
tecnico assume come base.
Indicazioni di
calcolo fornite dal ministero
26 MARZO 1966 N. 12480 – Ministero dei lavori
pubblici – Direzione generale edilizia statale e sovvenzionata – div. XVI-bis:
Norme per i collaudi dei fabbricati costruiti da cooperative edilizie fruenti di
contributo statale e per la ripartizione delle spese fra i singoli soci.
Allo scopo di evitare che i collaudatori dei fabbricati realizzati con
l’intervento dello Stato da cooperative edilizie, nel procedere al riparto del
costo delle costruzioni fra i diversi assegnatari degli appartamenti adottassero
criteri disparati, questo Ministero con circolare 1° luglio 1926 n. 9400 (§1122)
diramò opportune istruzioni per precisare i criteri di massima che i
collaudatori dovevano tenere presenti nell’espletamento dell’incarico.
Peraltro le nuove esigenze determinate dal progresso della tecnica edilizia ed i
nuovi orientamenti di valutazione e di preferenze da parte dei soci assegnatari,
inducono ora a rielaborare i criteri suggeriti con la sopracitata circolare, e
ad emanare una nuova completa normativa della materia.
Tenuto anche conto di quanto osservato in sede consultiva dalla Commissione
Centrale di Vigilanza per l’edilizia economica e popolare, si provvede dunque a
precisare, in particolare, i criteri di ammissibilità delle spese ai benefici di
legge, le componenti dell’importo netto da ripartire, i criteri fondamentali di
determinazione del costo-valore degli alloggi.
Sembra tuttavia opportuno premettere alcune considerazioni di carattere
generale, per meglio configurare la funzione del collaudatore per quanto
concerne sia il collaudo delle opere eseguite sia il riparto della spesa
sostenuta.
Secondo i principi generali, valevoli in materia di opere pubbliche, ai quali si
ispirano le specifiche disposizioni riguardanti i lavori degli enti costruttori
di case economiche e popolari il compimento delle opere costruite deve essere
riconosciuto “regolare” mediante il collaudo, che va eseguito da persona,
rivestita di particolari requisiti, nominata nei modi di legge (2).
Il collaudatore, incaricato di accertare tale regolarità attraverso la
rispondenza dell’opera alle previsioni del progetto ed alle buone regole della
tecnica, svolge, in questo campo, una funzione di controllo nell’interesse
preminente dello Stato, tenuto conto che lo Stato assume, tra i suoi fini, come
si desume dal t.u. 28 aprile 1938 n. 1165, quello di promuovere l’edilizia
popolare ed economica ed all’uopo agevolare la realizzazione di programmi
costruttivi col sistema del concorso o del contributo nella spesa o con altre
modalità, e di conseguenza, si riserva il potere di vigilare e verificare che le
relative costruzioni siano eseguite col rispetto delle regole tecniche e delle
altre norme idonee a garantire il raggiungimento delle finalità predette.
* * *
Prima di procedere alla ripartizione della spesa, il collaudatore dovrà tener
presente che, qualora si tratti di più edifici costruiti dalla stessa
cooperativa in uno stesso appezzamento di terreno ed in esecuzione di un unico
programma costruttivo, la spesa da ripartire è quella complessiva, come se detti
edifici costituiscano un unico fabbricato (senza, cioè, far gravare soltanto su
un gruppo di soci le eventuali maggiori spese sostenute – necessariamente – per
fondazioni o sistemazioni speciali del loro edificio).
Dovranno quindi essere esattamente stabilite le aree di uso comune, quelle
assegnate in proprietà e quelle assegnate in uso, elementi che devono risultare
in maniera esatta dai verbali di assegnazione ai singoli soci. E’ evidente
infatti che soltanto le proprietà concorrono nelle quote millesimali tra i soci.
La ripartizione, inoltre dovrà essere effettuata sulla base delle
caratteristiche distributive e di rifinitura previste nel progetto o nelle
varianti approvate, mentre le modifiche di qualsiasi genere, sia distributive
che di qualità di materiali impiegati, introdotte dal singolo socio, non
dovranno essere computate, rimanendo così l’eventuale maggiore onere ad
esclusivo carico del socio stesso. In altre parole è compito del collaudatore
procedere alla ripartizione della spesa limitando l’accertamento della stessa e
la determinazione delle quote millesimali esclusivamente all’ammontare
ammissibile ai benefici di legge (mutuo e contributo). Il che chiarisce come
ogni onere relativo a patti e condizioni direttamente intervenute tra impresa e
singoli soci debba rimanere estraneo all’accertamento di specifica competenza
del collaudatore sia per quanto concerne il rapporto cooperativa-Stato sia per
quanto attiene al rapporto Cooperativa-Impresa.
Si è sottolineato quanto precede non per escludere la evenienza che il
collaudatore valuti – soprattutto a richiesta della Cooperativa – anche le
eventuali modifiche apportate ad ogni singolo alloggio su domanda del rispettivo
assegnatario (caratteristiche distributive, materiali, rifiniture), ma ai fini
della esatta determinazione di quelle quote millesimali la cui rilevanza appare
evidente considerando che in base ad esse dovranno far carico ai soci,
proporzionalmente, le spese condominiali, in conformità e con le eccezioni
previste dalle disposizioni di cui al Capo 4° del titolo XII del t.u. 28 aprile
1938 n. 1165.
In conclusione, l’importo netto complessivo della spesa da ripartire tra i
singoli assegnatari deve essere determinato rispettando i seguenti criteri:
a) le opere le quali, ai sensi delle vigenti disposizioni, siano ritenute non
necessarie ed aventi carattere di lusso debbono essere escluse per intero dal
contributo e dal mutuo;
b) le opere necessarie, ma eseguite con criteri di lusso, debbono essere escluse
dal contributo e dal mutuo per la differenza tra il loro importo e quello delle
opere ordinarie corrispondenti;
c) le opere ammissibili al contributo ed al mutuo ma differenti da quelle della
generalità dei soci debbono essere addebitate direttamente ai rispettivi soci,
prima di stabilire il riparto secondo i criteri che seguono.
* * *
Il collaudatore, impostando il calcolo millesimale sulla base delle superfici
reali, accertate per sua diretta constatazione, dovrà pervenire alla
determinazione del costo-valore degli alloggi in base alla valutazione delle
caratteristiche di ogni ambiente singolarmente considerato.
Si parla di costo-valore in quanto la ripartizione va effettuata non solo in
funzione del costo di costruzione, ma anche tenendo conto, in maniera relativa
tra gli appartamenti, del valore effettivo che ad ognuno di essi compete.
Dette caratteristiche possono distinguersi come segue:
a) caratteristiche che derivano da proprietà intrinseche: destinazione;
b) caratteristiche che derivano da condizioni relative all’esterno o da fattori
totalmente esterni: altezza di piano, orientamento, prospetto;
c) caratteristiche che derivano sia da proprietà intrinseche sia da condizioni
esterne: luminosità.
Oltre alle predette che, ripetesi, vanno riferite ad ogni singolo ambiente, può,
in taluni eccezionali casi, risultare opportuno considerare una caratteristica
intrinseca dell’alloggio valutato nella sua unità: la funzionalità globale
dell’appartamento.
All’atto pratico, gli accennati criteri di valutazione si traducono
nell’applicazione di determinati coefficienti riduttori (minori cioè dell’unità)
i quali riferiti alla superficie dei singoli ambienti, ne diminuiscono l’entità,
trasformandola da superficie reale in superficie virtuale.
Detti coefficienti sono i seguenti e devono essere tutti applicati poiché, dato
il meccanismo del sistema, la mancata considerazione di taluno di essi equivale
ad attribuire al coefficiente riduttore omesso il valore massimo unitario:
a) coefficiente di destinazione,
b) coefficiente di piano,
c) coefficiente di orientamento,
d) coefficiente di prospetto,
e) coefficiente di luminosità,
f) coefficiente di (eventuale) funzionalità globale dell’alloggio.
Nel redigere il riparto di spesa, la prima operazione da compiere è il calcolo
della consistenza della superficie di ogni singolo vano quale risulta
moltiplicando la superficie reale per il coefficiente riduttore di destinazione.
Successivamente, la superficie del vano così determinata deve essere
ulteriormente ridotta con l’applicazione dei coefficienti di orientamento,
prospetto e luminosità.
Si sommano quindi – per ogni alloggio – le superfici di tutti i vani come sopra
ottenute e la superficie complessiva risultante si moltiplica per il
coefficiente riduttore di piano: si perviene in tal modo alla determinazione
della superficie virtuale totale di ciascun appartamento.
La quota millesimale afferente ad ogni appartamento risulta dal rapporto tra la
superficie virtuale dell’appartamento stesso e la somma delle superfici virtuali
di tutti gli alloggi, con esclusione, dell’appartamento del portiere (ove
esista) e di ogni altra area comune.
Ciò premesso, allo scopo di raggiungere uniformità ed obiettività di criteri, si
forniscono e si illustrano i valori indicativi medi per ognuno dei coefficienti
sopraindicati.
Coefficiente di destinazione. – ha il fine di stabilire una valutazione degli
spazi costituenti l’alloggio in relazione alla misura della loro utilità. E’
chiaro che la percentuale di spazio destinata ad accessori (intendendo per
accessori tutti i vani ad eccezione delle stanze vere e proprie) in relazione
alla utilizzazione, non può avere , nella valutazione, lo stesso peso della
percentuale di spazio destinata a stanze.
Per due appartamenti di egual numero di stanze, e, quindi, presumibilmente, di
superficie totale pressoché eguale, lo spazio destinato ad accessori in più o in
meno, rispettivamente, non può offrire vantaggi o svantaggi, valutabili in
misura eguale alla maggiore o minore superficie, come è giusto per la maggiore o
minore superficie delle stanze; detti vantaggi o svantaggi debbono essere
valutati in misura proporzionale alla maggiore o minore superficie dello spazio
destinato ad accessori, con l’applicazione di un coefficiente minore dell’unità.
Per due appartamenti di diverso numero di stanze, e quindi, di diversa
superficie, normalmente lo spazio destinato ad accessori (nel caso prima
specificato) costituisce una percentuale maggiore, rispetto alla totale
superficie, nell’alloggio più piccolo, mentre l’utilità di detto spazio è
proporzionalmente maggiore nell’alloggio più grande, in quanto serve maggior
numero di stanze.
Quindi, se la detta superficie di accessori fosse valutata in maniera eguale
alla superficie delle stanze, la stima sarebbe a discapito degli alloggi più
piccoli.
Per il coefficiente di destinazione si indicano i seguenti valori:
- camere ……………………………..………………..…… 1,00
- servizi (cucina, bagno, latrina, ripostiglio) ……..…….. 0,90
- corridoi, disimpegni …………………………….………. 0,80
- logge racchiuse tra tre pareti ………………..………… 0,50¸0,35
- cantine e soffitte (di sgombero) …………..…………… 0,45¸0,30
- balconi coperti ……………………………….…………. 0,30
- balconi scoperti ……………………………….………… 0,25
- terrazzo a livello …………………………….………….. 0,22
- giardini ed aree di rispetto …………………………….. 0,15¸0,10
E’ peraltro da tenere presente che per le terrazze a livello, i giardini e le
aree di rispetto, i valori del coefficiente sono solo indicativi influendo nella
valutazione, in modo sostanziale, l’entità dell’estensione di dette superfici
sia rispetto alla superficie dell’alloggio, sia rispetto all’effettivo grado di
utilizzazione e di godimento.
Inoltre, il valore del coefficiente di destinazione potrà essere opportunamente
ridotto in caso di particolari servitù dell’ambiente da valutare.
Coefficiente di piano. – Deve tener conto di tutte le condizioni che
caratterizzano un appartamento o un ambiente per il fatto di trovarsi ad una
altezza minore o maggiore relativamente ad altri e, deve, quindi, considerare
ogni aspetto, positivo o negativo, che deriva da questo fatto: comodità di
accesso, onerosità di spese per eventuale ascensore, appetibilità commerciale,
luminosità, rumorosità, panoramicità, soggezione ai venti, onerosità di
trasporti (masserizie ecc.). Taluni di questi aspetti non sono univocamente
legati alla sola altezza del piano, e, pertanto, per essi, con questo
coefficiente si considera la sola quota parte relativa.
Nella determinazione di questo coefficiente, è anzitutto necessario rilevare la
sostanziale differenza tra i casi, che normalmente si verificano, di fabbricati
dotati di ascensori e i casi, meno frequenti, ma pure possibili, di fabbricati
senza ascensore.
Valutando globalmente la misura dei vantaggi che ad un dato appartamento
derivano con l’aumentare dell’altezza e la misura corrispondente degli
svantaggi, non sembra che la condizione di optimum possa spettare al primo
piano, quanto piuttosto al secondo e non solo a questo: ciò sempre tenendo
presente, come già detto, “tutte” le condizioni che caratterizzano un certo
ambiente per il fatto di trovarsi ad un certo piano.
Per il caso di fabbricati con ascensore si adotteranno i valori seguenti.
Indicato con ps il piano scantinato, pt il piano terreno, pr l’eventuale piano
rialzato, p1 il primo piano, si indicano i piani sovrastanti con indici
variabili da 2 a n
ps : 0,75
pt : 0,85
pr : 0,90
p1 : 0,95
da p2 a pn-2 : 1,00
pn-1 : 1,00 con detrazioni eventuali
pn : 1,00 con detrazioni eventuali.
Le detrazioni eventuali possono essere per ambienti sotto terrazzo: 0,03; sotto
tetto: 0,02 e per particolari servitù (lavatoi, cabine) : 0,02.
Nel caso, invece, di fabbricato privo di ascensore, evidentemente, la misura
degli svantaggi aumenta rispetto a quella dei vantaggi in proporzione diretta
all’altezza del piano, e, pertanto, i valori precedenti, in questo caso, devono
subire alcune modifiche.
Fermi restando i valori stabiliti per ps, pt, pr si ritiene equo assegnare il
coefficiente 1,00 a p1 mentre da p2 a pn la riduzione deve essere proporzionale
al numero dei piani fino a raggiungere il minimo di 0,90 per l’ultimo piano.
Anche in questo caso potranno operarsi nella stessa misura le detrazioni
suaccennate. I valori del coefficiente di piano così stimati valgono nel caso
normalmente ricorrente di fabbricati ad un non elevato numero di piani. Dovendo
considerare eccezionalmente un fabbricato di tipo intensivo occorrerà stabilire
una variabilità del coefficiente deducibile dai valori di appetibilità
commerciale.
Coefficiente di orientamento. – Deve tener conto di tutti i vantaggi che ad un
dato ambiente derivano dalla sua posizione rispetto ai punti cardinali,
valutando gli effetti per la parte di competenza (quindi, quantità di sole, di
luce, di calore, esposizione ai venti dominanti) connessi ad un dato
orientamento, indipendentemente da altre condizioni caratteristiche del vano
considerato.
La variazione del coefficiente deve essere continua lungo tutto l’arco N-E-S-W
pur non essendo proporzionale all’angolo di rotazione. I valori da adottare
sono:
- quadrante SE-SO : 1,00¸0,97
- quadrante
ì NE-SE
í : 0,97¸0,90
î NO-SW
- quadrante NO-NE : 0,90¸0,80
- per ambiente senza finestra, interni agli alloggi: 0,75.
Coefficiente di prospetto. – Si riferisce alla caratteristica relativa ai
particolari maggiori o minori benefici che derivano ad un alloggio o ambiente
rispetto ad altri dall’apertura su una facciata piuttosto che su di un'altra
dell’edificio: è chiaro che i maggiori o minori benefici sono condizionati
dall’esterno in quanto l’affaccio può essere su strada, su distacco, su cortile
mentre la visuale può essere più o meno libera e panoramica. E’ da tener
presente che i vantaggi connessi a quest’ultimo aspetto in relazione alla
maggiore altezza della quota stradale, sono già stati considerati nella stima
del coefficiente di piano.
Nella stima del coefficiente in esame il collaudatore dovrà porre particolare
attenzione essendo evidente che i maggiori o minori benefici devono riferirsi ad
un assetto edilizio stabile già realizzato o da realizzare sulla base di precisi
vincoli urbanistici.
Seguono i valori da adottare per il coefficiente di prospetto:
- su giardini, vedute panoramiche, strade …………………………… 1,00¸0,95
- su zone di rispetto …………………………..………….……………… 0,90¸0,85
- su cortili ………………..………………………………..……………… 0,85
- su chiostrine …………..………………………………..……………… 0,80
- locali senza finestre e cantinati …..……..…………..……………… 0,75
Coefficiente di luminosità. – Considera la quantità di luce che penetra nei vari
ambienti in relazione alla loro superficie.
La misura della luminosità dipende sia dall’altezza del piano, sia
dall’orientamento, sia dal rapporto tra la superficie illuminante (apertura
delle finestre) e quella illuminata (ampiezza del rispettivo vano).
Tuttavia, dato che gli effetti di maggiore o minore luminosità derivante dai
primi due fattori sono già stati considerati nei coefficienti di piano e di
orientamento, nella valutazione del coefficiente di luminosità si deve tener
conto soltanto del rapporto tra superficie illuminante e superficie illuminata.
Appare peraltro opportuno che il coefficiente, pur in relazione con il detto
rapporto, non coincida con esso al fine di non creare eccessive sproporzionate
differenze di valutazione.
Pertanto, con riferimento ai valori normalmente in uso per il sopraccennato
rapporto di luminosità e salve le eccezioni dovute a casi particolari, da
valutarsi dal collaudatore, si ritiene che i valori da attribuire al
coefficiente di luminosità in relazione al rapporto tra superficie delle
finestre e superficie degli ambienti siano i seguenti:
indicando con K=Sf/Sa detto rapporto:
per K= 1/6 o maggiore l=1,000
per K=1/7 l=0,965
per K=1/8 l=0,940
per K=1/9 l=0,920
per K=1/10 l=0,900
per spazi aperti l=1,000
Coefficiente di funzionalità globale dell’alloggio. – In generale deve
presumersi che trattandosi di riparti di spesa relativi a fabbricati i cui
prospetti sono stati regolarmente approvati, gli standards minimi sia degli
alloggi nella loro unità sia dei vani relativi, vengano rispettati.
Potrebbe, comunque, eccezionalmente, verificarsi il caso particolare in cui gli
standards medesimi non fossero osservati e di ciò deve essere tenuto conto.
E’ possibile, ad esempio, che si verifichino anomalie fra percentuale di
superficie utile di stanze e percentuale di superficie di disimpegni, nonché
differenze di criteri distributivi, tali da determinare gradi diversi di
funzionalità.
In tali casi, e quindi, non in linea generale, è necessario introdurre uno
specifico coefficiente di funzionalità globale dell’appartamento, da valutarsi
dal collaudatore entro limiti comparativi compresi tra 1,00 e 0,90 e da
applicarsi alla sommatoria delle superfici virtuali di tutti gli ambienti
costituenti l’alloggio, determinate in base agli altri coefficienti
caratteristici.
A conclusione dell’esposizione dei criteri di valutazione da seguire per la
determinazione delle quote millesimali tra i soci, è opportuno aggiungere una
considerazione di carattere specifico attinente alla particolare situazione che
può, sia pure eccezionalmente, presentarsi allorché il divario tra le altezze
nette dei piani superi il valore di 5 cm. In tal caso, più che ricorrere al
calcolo dei volumi virtuali è opportuno introdurre un coefficiente di volume i
cui valori siano proporzionali ai rapporti tra le altezze minori e quella
massima dei vari piani; il coefficiente, quindi, riduttore da applicare alle
superfici dei soli ambienti o vani propriamente detti.
* * *
Il riparto di spesa dovrà essere compilato e comunicato con la maggiore urgenza
alla Cooperativa tramite il Provveditorato alle Opere Pubbliche – per gli
adempimenti di cui all’art.84 del t.u. 28 aprile 1938 n.1165 - e comunque
immediatamente dopo le risultanze del collaudo.
* * *
I nuovi criteri non si applicano ai collaudi (od ai riparti di spesa) già
affidati al collaudatore o già compiuti alla data della presente, nonché a
quelli rinnovati dopo tale data in sostituzione di altri effettuati in
applicazione della precedente normativa.
E’ abrogata la circolare 1° luglio 1926 n.94.
* * *
I competenti Uffici, cui si invia la presente circolare, nell’affidare gli
incarichi di collaudo richiameranno la particolare attenzione dei collaudatori
sull’obbligo di attenersi alle norme in essa contenute.
(2) Attualmente e fino al dicembre 1996 la nomina del collaudatore è di
competenza del Provveditore regionale alle opere pubbliche qualunque sia
l’importo delle opere da collaudare, in virtù dell’art.14 d.l. 15 marzo 1965 n.124,
convertito nella legge 13 maggio 1965 n.431, la cui validità è stata appunto
prorogata al 31 dicembre 1966 con legge 23 dicembre 1965 n.1419.[Nota del
testo].
Percentuali di apprezzamento - deprezzamento valore per unità immobiliari in condominio
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COMUNIONE E CONDOMINIO – APPROVAZIONE DELLE TABELLE MILLESIMALI – NATURA – CONSEGUENZE IN TEMA DI REVISIONE PER ERRORE | |
In tema di condominio negli edifici, la Corte, operando una mediazione tra opposti pregressi orientamenti, ha precisato in quali casi l’approvazione delle tabelle millesimali riveste o meno valore negoziale, con il conseguenziale effetto di attrarre l’errore che giustifica la loro revisione nell’ambito applicativo, rispettivamente, della disciplina dei vizi del consenso (art. 1428 cod. civ.) ovvero di quella recata dall’art. 69 disp. att. cod. civ., in quanto consistente nell’obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari ed il valore proporzionale ad esse attribuito. http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/SezioniSemplici/SchedaNews.asp?ID=2717 |
Condominio, tabelle, modifiche, precisazioni Cassazione civile , sez. II, sentenza 10.02.2010 n° 3001
.. la quale, premesso che l'errore rilevante ai fini dell'art. 69, disp.
att., c.c., deve avere carattere oggettivo ed essere causa di un'apprezzabile
divergenza tra il valore attribuito nelle tabelle alle unità immobiliari e
quello effettivo, rigettò l'impugnazione, osservando che l'attore non aveva
indicato, né tanto meno dimostrato, con la dovuta specificità l'errore o gli
errori oggettivamente verificabili dai quali erano affette le tabelle e
l'erroneità di esse non poteva trarsi dalla loro divergenza da quelle formate
nel giudizio dal c.t.u. in base a criteri e coefficienti di valutazione e di
calcolo utilizzati nell'attualità; aggiunse che “quand'anche l'errore rilevante
potesse essere costituito dalla scelta o valorizzazione di parametri di
valutazione, difformi da quelli comunemente utilizzati”, e non solo dalla loro
inesatta o disomogenea applicazione alle singole unità immobiliari, la parte non
aveva fornito la prova “di quali fossero stati i criteri di calcolo e di
valutazione concretamente utilizzati per la formazione delle tabelle originarie”
e la loro coincidenza con quelli utilizzati dal c.t.u. per giungere alla
formazione di tabelle difformi....... A tali principi si è adeguata la sentenza
impugnata, in quanto, precisato che momento rilevante ai fini della verifica di
un errore nelle tabelle era quello della loro formazione e dato anche per
ammesso che un errore nella valutazione delle singole unità immobiliari poteva
derivare dalla scelta o valorizzazione di parametri di valutazione difformi da
quelli all'epoca comunemente utilizzati, ha escluso, con un apprezzamento in
fatto non sindacabile per violazione di legge, la sussistenza della denunciata
“perversione del criterio del piano” in ragione della mancanza di prova che: a)
il coefficiente del piano fosse stato applicato con le modalità affermate
dall'attore; b) all'epoca della formazione delle tabelle il valore degli
immobili fosse direttamente proporzionale al piano; c) la divergenza fra i
valori indicati nelle tabelle e quelli rilevati dal c.t.u. non fosse da imputare
al concorrente utilizzo nella loro formazione di ulteriori criteri e
coefficienti soggettivi di valutazione.........
Non diversamente è da escludere un'inversione del principio dell'onere della
prova, giacché la Corte di appello ha collegato la soccombenza dell'attore
all'esatta considerazione che egli doveva dimostrare l'esistenza dell'errore, o
degli errori, costituenti fondamento della sua pretesa e che i criteri in base
ai quali erano state formate le tabelle non erano stati accertati dalla c.t.u. e
non potevano essere di per sé presunti dalla discordanza dei valori attuali
delle unità immobiliari in essa indicati. ..... Il secondo motivo è in
parte inammissibile ed in altra infondato.
I giardini di proprietà esclusiva vanno considerati nella formazione dei millesimi, come sancito dalla Corte di cassazione con le importanti sentenze 1/7/2004, n. 12.108, e 27/7/2007, n. 16.644, che hanno riformato l'orientamento, datato ma spesso seguito nella prassi e da autorevole dottrina, fondato sulla sentenza della Corte di cassazione n. 1.615 del 18/9/1948, che valorizzava il fatto che il giardino di proprietà esclusiva (pertinenza dell'appartamento in condominio) costituisce una entità ben diversa e distinta dal fabbricato a cui è adiacente. Tale impostazione è stata superata dalle citate sentenze. In particolare, la sent. n. 16644 ha affermato che «(_) ai fini della redazione delle tabelle millesimali, per determinare il valore di ogni piano o porzione di piano occorre prendere in considerazione sia gli elementi intrinseci dei singoli immobili oggetto di proprietà esclusiva (quali estensione, ampiezza, numero dei vani) che gli elementi estrinseci (quali l'ubicazione, l'esposizione, l'altezza), nonché le eventuali pertinenze delle proprietà esclusive, tra le quali possono essere considerati i giardini di proprietà esclusiva di singoli condomini, in quanto consentono un migliore godimento dei singoli appartamenti al cui servizio ed ornamento sono destinati in modo durevole, determinando un accrescimento del valore patrimoniale dell'immobile». Stesso discorso deve farsi per balconi o terrazze. Tale sentenza ha anche osservato che per la corretta applicazione del parametro di valutazione previsto dall'art. 68 delle disposizioni di attuazione del cod. civ. (ai fini degli effetti indicati dagli artt. 1123 e 1136 specificamente oggetto della sentenza ma, deve ritenersi, anche delle altre norme che presiedono alla suddivisione delle spese condominiali) per la determinazione delle tabelle millesimali, il riferimento al giardino non deve essere inteso con riguardo a tale bene in sé e per sé considerato, ma agli innegabili riflessi che la sua destinazione durevole al servizio e/o all'ornamento del bene principale determina in ordine all'accrescimento del valore patrimoniale di quest'ultimo. Ricordiamo che l'art. 68 dispone che per gli effetti indicati dagli artt. 1123, 1124, 1126 e 1136 cod. civ. il regolamento di condominio deve precisare il valore proporzionale di ciascun piano o porzione di piano spettante in proprietà esclusiva ai singoli condomini, che detti valori, ragguagliati a quello dell'intero edificio, devono essere espressi in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento e che nell'accertamento dei valori non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascuna porzione. Pertanto, il codice civile non esclude né ricomprende espressamente i giardini esclusivi fra gli elementi che devono concorrere al calcolo dei millesimi. Aggiungiamo che spesso, nella prassi, si è seguito il criterio (opposto a quello della sentenza di Cassazione del 1948) indicato nella circolare del ministero dei lavori pubblici n. 12480/1966, relativa agli appartamenti delle cooperative, nella quale si valorizzavano i giardini esclusivi con coefficienti 0,10/0,15 con la precisazione, peraltro, che gli stessi sono solo indicativi, influendo sostanzialmente nella valutazione l'estensione di dette superfici e l'effettiva possibilità di godimento in relazione a elementi di fatto o di diritto (p. es: servitù).
Revisione tabelle millesimali, TRIBUNALE TORINO, 14-06-2001 ....... Tanto è vero, che, anche in riferimento alla sopraelevazione ( espressamente prevista dall'art.69 disp. att. c.p.c. tra le opere che individuano le mutate condizioni dell'edificio), la sua realizzazione non implica necessariamente la revisione delle tabelle millesimali le quali possono essere modificate e rivedute solo se tale sopraelevazione ha notevolmente alterato il rapporto originario dei valori dei singoli piani o porzioni di piano ( Cass.1991 n.9579).
Nel
calcolo delle tabelle millesimali deve rientrare anche il giardino privato
Cassazione 27 luglio 2007, numero 16644
Ai sensi
della sentenza 16.644 del 27 luglio 2007 la Cassazione ha stabilito che,
rientrano nei calcoli per redigere le tabelle millesimali, anche i giardini
privati, pur non facendo parte in senso stretto del fabbricato, così come anche
autorimesse e cantine dei singoli condomini. Tali elementi consentono un miglior
godimento delle singole unità abitative con un aumento del valore patrimoniale
dell'immobile, naturalmente laddove non siano state già approvate tabelle
allegate al regolamento condominiale contrattuale. Quindi resta evidente che
anche le imprese edili costruttrici del fabbricato, al momento della redazione
delle tabelle, dovrebbero tener conto di tale principio al fine di una
spartizione equa.
Le tabelle millesimali hanno solamente la funzione accertativa e valutativa delle quote condominiali Cass. sez. II, n. 7709 del 29/3/2007 Secondo i Giudici di Merito, sentenza n. 7709 del 29/03/2007, gli spazi esistenti all'esterno del torrino delle scale, ma ricadenti nella proiezione verticale della cassa di esse, non sono compresi tra gli accessori di proprietà esclusiva dei tre assegnatari degli alloggi, posti al secondo piano del fabbricato, proprio perché in linea con la corrispondente area inerente alla cosiddetta tromba delle scale. Né, al riguardo, può dispiegare alcun effetto il fatto che la tabella millesimale relativa a ciascun alloggio sito al secondo piano preveda anche gli spazi in contestazione, dal momento che essa non può costituire fonte di prova, ma attiene solamente al riparto degli oneri condominiali tra i vari partecipanti alla comunione. In tema di condominio, infatti, le tabelle millesimali hanno solamente la funzione accertativa e valutativa delle quote condominiali, onde ripartire le relative spese e stabilire la misura del diritto di partecipazione alla volontà assembleare ma non incidono sui diritti reali spettanti a ciascun condomino, occorrendo invece al riguardo fare riferimento ai titoli di trasferimento delle unità immobiliari e al relativo regolamento, ove predisposto.
Per
l'approvazione provvisoria delle tabelle millesimale è sufficiente la delibera a
maggioranza.
Cass. civ., sez. II, 21 novembre 2006, n. 24670
In tema di ripartizione delle spese di condominio, la mancanza di tabelle
millesimali applicabili in relazione alle spese effettuate consente
all'assemblea condominiale di adottare, a titolo di acconto e salvo conguaglio,
tabelle provvisorie, per le quali non occorre il consenso di tutti i condomini,
necessario, invece, per l'approvazione di tabelle definitive.
(Pertanto la deliberazione assembleare maggioritaria, con la quale si sia
proceduto alla ripartizione temporanea e provvisoria delle spese in base a una
tabella non adottata con il consenso di tutti i condomini, è legittima.)
Con la sentenza 6926/2007 la Suprema corte, hanno stabilito che per deliberare la modifica delle tabelle millesimali di natura contrattuale, è necessario che il delegato del condominio, che vota in assemblea, sia provvisto di una delega scritta con indicazione di voto riportata dalla delega stessa.
Altre sentenze Sentenze "I
condomini, in attesa di determinare i millesimi come per legge, possono
accordarsi su valori approssimati delle proprietà afferenti al
condominio, salvo dover ripetere votazioni e conguagli di spesa, dopo la
determinazione definitiva."
"La
determinazione dei millesimi di proprietà non è inclusa tra le attività
inderogabili, a norma dell'art. 72 delle disposizioni attuaz. c.c."
"Né
il c.c., né le disp. attuaz. c.c. stabiliscono che i valori delle
proprietà immobiliari debbono essere espressi in millesimi;
pertanto i valori delle proprietà immobiliari possono essere espressi
in altro modo."
"E'
nulla la deliberazione adottata a maggioranza in materia di coeffícienti
millesimali di proprietà."
"I
coefficienti millesimali di proprietà, in mancanza di perizia approvata
da tutti i condomini, devono essere dedotti dagli estimi catastali
oppure, in difetto di accordo, mediante perizia giudiziaria."
"La
formazione e la revisione delle tabelle millesimali può essere
effettuata dalla assemblea a condizione che l'approvazione avvenga col
consenso della totalità dei condomini."
"L'assemblea, nel disporre le tabelle dei
millesimi di ripartizione dei vari tipi di spesa si deve attenere ai
criteri di cui agli art.li 1123, 1124 c.c.; altrimenti, le relative
deliberazioni sono illegittime."
"Un
locale per il commercio, che in forma contrattuale, sia stato esonerato
dalle spese per i servizi non goduti, ugualmente deve contribuire alle
spese di amministrazione condominiale (compenso per l'amministratore,
spese postali,cancelleria, telefono, ecc.)."
"I
valori delle tabelle millesimali di proprietà possono essere usati
anche per ripartire le spese relative ad opere che, interessando
soltanto una parte di condomini, debbano essere ripartite tra questi, a
norma dell'art. 1123 c.c."
"Gli
assenti, ed i dissenzienti possono invocare l'inefficacia della suddetta
delibera anche oltre il termine di trenta giorni, di cui all'art. 1137
c.c. Invece, le delibere non sono impugnabili dai condomini consenzienti
in assemblea."
"Ai
sensi dell'art. 68 disp. att. c.c., la determinazione della tabella
millesimale è sempre obbligatoria per i condomini formati da più di
quattro partecipanti."
"La
pretesa di un condomino rivolta alla determinazione dei coefficienti
millesimali di proprietà, ha natura di azione di accertamento della
proprietà; pertanto dà origine ad un procedimento contenzioso volto ad
eliminare le suddette incertezze."
"
Le deliberazioni dell'assemblea, in materia di millesimi di proprietà,
non rien- trano nella disciplina condominiale, perché sono veri e
propri negozi giuridici, vincolanti soltanto per i condomini
partecipanti."
"La
domanda al giudice, per la determinazione della tabella millesimale deve
essere redatta ai sensi dell'art. 14 c.p.c."
"In
mancanza dell'accordo tra i condomini, le tabelle millesimali vanno
effettuate dal giudice su istanza degli interessati."
"
La determinazione del valore delle unità immobiliari esige l'accordo
unanime di tutti i condomini, o la deliberazione giudiziale; in caso di
deliberazione a maggioranza, la nullità può essere impugnata soltanto
dai condomini dissenzienti o assenti."
"Il
condomino ha diritto di chiedere, in via giudiziale, la formazione della
tabella millesimale, anche dopo l'accordo, intervenuto tra i condomini,
di ripartire le spese in proporzione agli imponibili catastali, in
quanto questo accordo può ritenersi vincolante soltanto all'attualità
e non per il futuro."
"Si
può sempre valutare, anche a posteriori, dopo l'approvazione delle
tabelle, se sono stati raggiunti i quorum richiesti per la validità
dell'assemblea e delle relative deliberazioni."
"Nelle
cause relative alla tabella millesimale, il contraddittorio non è
integro se non con la presenza di tutti i condomini."
"La
compilazione della tabella millesimale agevola la gestione del
condominio, in applicazione del criterio che la quota di partecipazione
del condomino al condominio è direttamente proporzionale al valore
della proprietà singola ed è inversa- mente proporzionale al valore
dell'intero edificio."
"Nel
regolamento di condominio i valori delle unità immobiliari possono
essere determinati facendo riferimento al numero dei vani e non ai
millesimi. Infatti l'art. 72 disp. att. c.c. che elenca gli articoli non
derogabili, non vi comprende anche l'art. 68 che prevede l'espressione
dei valori dei piani in millesimi."
"
La deliberazione con la quale, insieme al regolamento, è approvata la
tabella dei coefficienti millesimali di proprietà, è un atto
collettivo dovuto che può essere impugnato soltanto per difformità dei
millesimi rispetto al valore effettivo delle proprietà."
"Se un
condomino acquista il cortile sul quale affacciano i locali del
fabbricato, ne consegue che il cortile stesso e le eventuali costruzioni
in esso edificate, che siano in collegamento funzionale con locali
appartenenti all'edificio condominiale, concorrono a formare il valore
del piano, o della porzione di piano, cui sono collegate, a norma
dell'art. 68 delle disp.ni att.ne c.c."
" I
condomini possono approvare, in via definitiva, le tabelle millesimali
quando ancora le altre parti del regolamento sono in fase di
discussione."
" A
norma dell'art. 69 delle disposiz. attuaz. c.c., gli errori (essenziali)
che richiedono la revisione delle tabelle millesimali sono di vario
tipo: possono riguardare gli elementi di base del calcolo (estensione
delle superfici, altezze dei piani, inesatte attribuzioni delle varie
proprietà), può trattarsi di errori di diritto (ad esempio, quando si
sia tenuto conto di fatti che, ai sensi dell'art. 68, ultimo comma,
disposiz. att. c.c., siano irrilevanti). Non sono errori essenziali le
diversità dei valori relativi ai criteri soggettivi di valutazione
poiché, a norma dell'art. 1429 c.c. non sono errori che riguardano la
qualità della cosa."
"Il
consenso, dei condomini assenti all'assemblea che abbia deliberato
l'approvazione delle tabelle millesimali con voto unanime, può
manifestarsi successiva- mente -per facta concludentia-; detta
approvazione non richiede la forma scritta <ad substantiam> giacché
non riguarda i diritti reali."
"La
mancanza delle tabelle millesimali non costituisce requisito di validità
delle deliberazioni della assemblea, in quanto si può fare riferimento
al numero delle camere per calcolare maggioranze e ripartire spese. Tale
metodo è valido sino a quando, calcolate le tabelle, non risulti la
divergenza tra i rapporti dei valori."
"
Qualora, per la ripartizione delle spese condominiali, non si possa fare
riferimento ad una tabella debitamente approvata, spetta al giudice
stabilire la validità dei criteri adottati dal condominio determinando
egli stesso il valore delle unità immobiliari, espresso in
millesimi."
"
Per l'approvazione delle tabelle millesimali si richiede il consenso di
tutti i con- domini; gli assenti, oltre che i dissenzienti, possono far
riconoscere la nullità della delibera d'approvazione, a ragione della
loro mancata adesione."
"La tabella millesimale di proprietà non può
essere utilizzata per il riparto di spese che non sono comuni a tutti i
condomini perché relative a cose condominiali usate diversamente. In
particolare, le spese per la manutenzione di fognature non possono
essere attribuite a condomini che non usino le fognature stesse."
"Qualora
dall'epoca di approvazione delle tabelle millesimali siano mutate le
condizioni dell'edificio, con variazione della consistenza delle
singole unità immobiliari, la ripartizione delle spese condominiali è
legittimamente effettuata in conformità alle tabelle stesse fino a
quando un condomino non proponga domanda di revisione e modifica delle
tabelle, ai sensi dell'art. 69 disp. attuaz. c.c., nei confronti di
tutti i condomini."
"L'errore
che, ai sensi dell'art.69 disp. attuaz. c.c., determina la revisione
delle tabelle millesimali, consiste nella obiettiva divergenza tra i
valori delle singole unità immobiliari ed il coefficiente millesimale
ad esse attribuito. Tale errore determina la revisione delle tabelle
millesimali e non l'annullamento della delibera di approvazione. Diverso
è invece l'errore che vizia il consenso del condomino all'atto di
approvazione delle delibere, come dagli artt. 1428 c.c. e
seguenti."
"
La mancata approvazione delle tabelle millesimali da parte di un
condominio non costituisce causa di responsabilità per il condominio
stesso neppure se, di conseguenza, non è possibile ripartire le spese
condominiali tra condomini ed inquilini, a norma della legge n.
392/1978, art. 9."
"La
deliberazione dell'assemblea che modifica le tabelle millesimali,
approvata a maggioranza ma priva del consenso di tutti; condomini
(compresi gli assenti) è nulla; pertanto, è impugnabile senza il
limite di tempo di trenta giorni di cui all'art. 1137 c.c."
"La
formazione della tabella millesimale di proprietà agevola, ma non
condiziona, la gestione del condominio."
"Il
condomino che, nell'acquistare un appartamento dal
costruttore-venditore, abbia accettato la tabella millesimale, allegata
ai singoli contratti di vendita degli alloggi, ha la facoltà di
impugnare la tabella medesima, ai sensi dell'art. 69 disp.att. del cod.
civ. sotto il profilo dell'errore, al fine di ottenete la revisione
della tabella, in relazione ed in proporzione agli effettivi valori
delle singole unità immobiliari."
"
La disciplina sulla ripartizione delle spese condominiali, contenuta in
un regolamento contrattuale, può essere modificata da altra
convenzione, in base al principio dell'autonomia contrattuale enunciato
dall'an. 1322 del Cod. civ. La nuova convenzione, modifícativa della
tabella di ripartizione delle spese condominiali, non integrando una
situazione di diritto, non richiede il ricorso alla forma scritta,
necessitando soltanto il consenso dell'unanimità dei condomini
(espresso in assemblea) la cui volontà (relativamente ai condomini
assenti) può essere anche manifestata in forma tacita, ossia «per fácta
concludentia» (non facendo, i condomini stessi, obiezione alla nuova
convenzione, al ricevimento del verbale della assemblea)."
"La
costruzione della sopraelevazione non implica necessariamente la
revisione delle tabelle millesimali. Infatti, l'art. 69 delle disp. att.
cod. civ., dispone che le tabelle possono essere rivedute e modificate,
anche nell'interesse di un solo condomino, soltanto se è notevolmente
alterato il rapporto originario dei valori dei singoli piani o porzioni
di piano."
"La
citazione di uno dei condomini, per l'accertamento della invalidità ed
inefficacia della tabella millesimale, deliberata dall'assemblea dei
condomini senza voto unanime, deve essere necessariamente proposta nei
confronti di tutti i condomini e non già del solo amministratore del
condominio. La rappresentanza processuale passiva dei condomini vale
per l'amministratore, a norma dell'art. 1131 del Cod. civ.,
relativamente alle parti comuni dell'edificio. Tuttavia, anche l'amministratore è passivamente legittimato alla causa relativa
all'accertamento della invalidità delle tabelle millesimali, per il
riflesso di tale argomento sulla tutela degli interessi comuni."
"La
domanda, in sede giudiziaria, di uno dei condomini, per l'accertamento
della invalidità della tabella millesimale deliberata in assemblea
senza voto unanime (di tutti i partecipanti al condominio) deve essere
necessariamente proposta nei confronti di tutti i condomini e non
anche del solo amministratore del condomino, la cui rappresentanza
processuale, a norma dell'art. 1131 del Cod. civ., è limitata alle
parti comuni. L'amministratore è tuttavia legittimato alla causa in
parola, per tutelare gli interessi comuni, che possono avere attinenza
con l'accertamento della invalidità delle tabelle millesimali."
"Qualora
non esista una tabella millesimale approvata da tutti i condomini, il
condomino assente dalla assemblea (che abbia approvata una spesa) o
dissenziente dai valori della tabella di ripartizione, non può
sottrarsi al pagamento della quota. Successivamente, spetterà al
Giudice di stabilire se la pretesa del condominio, nei confronti dei
singoli condomini, sia conforme ai criteri stabiliti dalla legge, in
riferimento ai valori delle singole quote di proprietà. A tal fine, il
giudice potrà determinare, in via incidentale, anche in assenza di una
specifica richiesta al riguardo, i valori di piano o porzioni di piano,
espressi in millesimi."
"La
tabella millesimale è modificabile soltanto con deliberazione adottata
con il consenso di tutti i partecipanti al condominio, oppure può
essere modificata da un provvedimento del giudice, nei soli casi
tassativamente indicati dall'art. 69 disp. att. cod. civ."
"Il
voto favorevole dato più volte e reiteratamente a delibere
dell'assemblea condominiale, che dispongano la ripartizione delle spese
straordinarie secondo coefficienti di ripartizione diversi dalle spese
millesimali, ovvero l'acquiescenza alla concreta applicazione di queste
delibere, può assumere il valore di un unico comportamento atto a
rivelare la volontà dei condomini (che hanno partecipato alla
votazione, oppure che hanno aderito ed accettato la differente
suddivisione) di volere la parziale modifica delle tabelle millesimali.
Quanto sopra può dar luogo per facta concludentia ad una convenzione
modificatrice della disciplina sulla ripartizione delle spese
condominiali; al tal scopo non è necessaria la forma scritta, ma è
sufficiente il solo consenso, anche tacito o per facta concludentia,
purché inequivoco, di tutti i condomini."
"Il
contenuto delle tabelle millesimali, approvate successivamente ad una
compra-vendita di un appartamento, non è idoneo a costituire pretesto
per modificare gli effetti giuridici traslativi derivanti dal contratto
di acquisto di un appartamento. Infatti, la tabella millesimale è un
atto, il cui scopo e natura sono limitate alla valutazione del
patrimonio ai soli effetti della distribuzione del carico delle spese
tra i condomini, nonché della misura della partecipazione del singolo
condomino alla formazione della volontà assembleare."
"La
sentenza, che accoglie la domanda di revisione o modifica dei valori
della tabella millesimale di proprietà (in base all'art. 69 delle disp.
att. cod. civ. e nei casi previsti da tale articolo) non ha natura
dichiarativa (di un diritto) ma costitutiva (di nuovi coefficienti per
la ripartizione delle spese), avendo la stessa funzione (e valore)
dell'accordo raggiunto all'unanimità dai condomini. L'efficacia di tale
sentenza, decorre dal passaggio in giudicato (per il fatto che non
esiste una specifica disposizione di legge contraria)."
"Il
singolo condomino che, per vari anni, ha effettuato il pagamento dei
contributi condominiali in base ad una tabella millesimale di fatto in
vigore ancorché difforme da quella originaria non può opporsi al
decreto ingiuntivo, emesso ai sensi
dell'art. 63 disp. att. cod. civ., richiedente il pagamento dei
contributi condominiali, finché non propone domanda giudiziaria (nei
confronti di tutti i condomini e non soltanto dell'amministratore)
diretta ad ottenere la revisione della tabella, di fatto vigente, e
salvo il diritto di ottenere la restituzione delle maggiori somme pagate
indebitamente."
"E'
sempre fatta salva la possibilità, che non può essere derogata, della
revisione delle tabelle millesimali, in presenza di errore sul valore
effettivo delle singole unità immobiliari, come previsto dall'ari. 69
delle disp. att. cod. civ."
"
La deliberazione assembleare, adottata a maggioranza, che approvi le
tabelle millesimali, o la parte del regolamento anche non contrattuale
relativa alla ripartizione delle spese, è inefficace nei confronti
del condomino dissenziente, od assente, per nullità radicale (art.
1135 del Cod. civ.)."
"La
revisione delle tabelle millesimali è possibile anche se l'errore,
nella valutazione delle unità immobiliari, è stato determinato
dall'applicazione di criteri normativi non più in vigore anche se
vigenti al momento della formazione della tabella millesimale, che
risulta pertanto da modificare."
"Sia
per revisionare o modificare le tabelle millesimali di alcune unità
immobiliari, sia per la prima caratura di esse, il giudice deve
verificare o accertare, i valori di tutte le unità immobiliari, tenendo
conto di tutti gli elementi oggettivi (quali la superficie, l'altezza di
piano, la luminosità, l'esposizione) incidenti sul valore effettivo
di esse, e quindi adeguarvi le tabelle, eliminando gli errori
riscontrati."
"Il
criterio di valutare la quota, con la quale ciascun condomino partecipa
al condominio, pari al rapporto tra il valore della proprietà di
ciascun condomino ed il valore dell'intero edificio, esiste prima ed
indipendentemente dalla formazione della tabella dei millesimi di
proprietà. In base a tale criterio, si può sempre valutare, anche a
posteriori in giudizio, se le maggioranze richieste per la validità
della costituzione dell'assemblea e per le relative deliberazioni siano
state raggiunte (facendo riferimento ai valori delle unità immobiliari,
favorevoli, o sfavorevoli, nelle votazioni delle delibere condominiali).
Infatti la tabella dei millesimi agevola, ma non condiziona, lo
svolgimento ed in genere la gestione del condominio."
"Nel caso in cui la tabella millesimale è
contrattuale, l'azione prevista dall'art. 69 delle disposizioni di
attuazione del codice civile, fondata sull'oggettiva violazione del
principio secondo cui alle spese condominiali devono far fronte tutti i
condomini, in ragione del valore e delle caratteristiche delle
rispettive proprietà individuali, non è esperibile, ed è esperibile
invece l'ordinaria azione di annullamento del contratto, previa
allegazione di un vizio della volontà."
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Cassazione Civile, Sez. II, 01 luglio 2004, n. 12018
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi
Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI - Presidente - Dott. Olindo
SCHETTINO - Consigliere - Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere - Dott.
Francesco Paolo FIORE - Consigliere - Dott. Vincenzo MAZZACANE - Rel.
Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da:
CALLEGARI RIDOLFI ADELE, RIDOLFI ALFONSA GIOVANNA, elettivamentedomiciliati in
ROMA VIA VAL DI FASSA 54 INT 3, presso lo studiodell'avvocato FRANCO FELLI, che
li difende, giusta delega in atti; - ricorrenti -contro MANCA GIANCARLO,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA NAZIONALE 204,presso lo studio
dell'avvocato ALESSANDRO BOZZA, che lo difende,giusta delega in atti; -
controricorrente -nonché contro MARACCHIONI MILLO, PIERANTOZZI PASQUALONE
ENRICHETTA, GENEROTTIPAOLINO, DEL FERRARO SILVANA, DEL GOBBO MARIO,
MARACCHIONIMONTECCHIANI ROSSELLA, MASTRANTONI ELIO, SIBIDUSSI BESSI VARNA; -
intimati -avverso la sentenza n. 510/00 della Corte d'Appello di ROMA,depositata
il 16/02/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del27/01/04 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE; udito l'Avvocato BOZZA
Alessandro, difensore del resistente che hachiesto il rigetto e chiede e
deposita documentazione relativa a duesentenze citate da parte opposta nel
ricorso; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott.Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
Con sentenza del 28.6.1995 il Tribunale di Roma, decidendo sulla domanda
proposta da Adele Callegari contro la società Nora Lux Lucet e contro tutti i
condomini dello stabile sito in Roma, via Gibilmanna 13, tendente alla modifica
delle tabelle millesimali relative al valore delle singole unità immobiliari,
dichiarava il difetto di legittimazione della menzionata società (costruttrice
dell'edificio poi trasferito in proprietà a ciascuno degli assegnatari) e
dichiarare operativa tra i condomini la nuova tabella millesimale redatta dal
consulente tecnico d'ufficio.
Proposta impugnazione avverso tale decisione da parte della Callegari e della di
lei figlia Alfonsa Giovanna Ridolfi, nel frattempo divenuta maggiorenne,
resisteva in giudizio soltanto il condomino Giancarlo Manca, mentre gli altri
condomini restavano contumaci.
Con sentenza del 16.2.2000 la Corte d'Appello di Roma rigettava l'appello
principale, oltre che quello incidentale proposto dal Manca.
Il giudice di Appello riteneva infondato l'assunto delle appellanti principali
secondo cui nel calcolo delle tabelle millesimali non si sarebbe dovuto tener
conto delle superfici dei giardini del piano terra, posto che il computo doveva
essere riferito esclusivamente alle strutture murarie dei singoli appartamenti e
non anche ai giardini, da considerare pertinenze accessorie al servizio della
proprietà individuale distinte dal fabbricato; invero il valore del piano o
della porzione di piano cui dovevano ragguagliarsi i millesimi espressi in
apposita tabella ai sensi dell'art. 68 disp. att. c.c. doveva necessariamente
tener conto anche dell'area destinata a giardino, a nulla rilevando la sua
natura pertinenziale o accessoria rispetto all'appartamento, posto che nella
nozione di piano rientrano tutti i piani dell'edificio, dal piano attico a
quello terreno, muniti di spazi accessori destinati al servizio esclusivo delle
singole unità immobiliari; d'altra parte l'errore che può dar luogo alla
revisione delle tabelle millesimali deve essere attinente alla determinazione
degli elementi necessari per il calcolo e non anche determinato da criteri
soggettivi di valutazione che non possono ritenersi essenziali.
Per la cassazione di tale sentenza la Callegari e la Ridolfi hanno proposto un
ricorso affidato ad un unico motivo cui il Manca ha resistito con controricorso;
gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Diritto
Con l'unico mezzo formulato le ricorrenti, denunciando violazione e falsa
applicazione degli articoli 68 - 69 disp. att. c.c., 817, 1117, 1118 e 1428 c.c.
nonché vizio di motivazione censurano la sentenza impugnata per aver
erroneamente ricompreso la superficie destinata a giardino nella determinazione
della proprietà esclusiva ai fini della ripartizione delle spese per la
conservazione ed il godimento delle parti comuni; in tal modo il giudice di
appello ha trascurato di rilevare che il giardino costituisce una entità
autonoma separata dall'edificio condominiale, ovvero una pertinenza
dell'appartamento oggetto di proprietà esclusiva cui accede distinta e diversa
dal fabbricato.
Le ricorrenti, rilevato che nell'atto di assegnazione in proprio favore
dell'appartamento compreso nell'edificio condominiale non vi è alcun richiamo al
giardino nel senso di un suo inserimento nei valori millesimali, invocano a
sostegno del proprio assunto in particolare l'art. 1118 primo comma c.c., che
prevede che il diritto di ciascun condomino sulle cose comuni è proporzionato al
valore di piano o porzione di piano, se il titolo non dispone diversamente.
La censura è infondata.
Occorre prendere le mosse dall'art. 68 disp. att. c.c. che, nel prevedere nel
regolamento di condominio la redazione di tabelle millesimali per gli effetti
indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136 c.c., assume come parametro di
riferimento "i valori di piano o delle porzioni di piano ragguagliati a quello
dell'intero edificio", ed aggiunge che ai fini di tale accertamento dei valori
non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di
manutenzione di ciascun piano o porzione di piano.
Orbene costituisce dato pacifico, e viene comunque affermato da autorevole
dottrina, che in proposito occorre richiamare, come oggettivi criteri di
valutazione, sia elementi intrinseci dei singoli immobili oggetto di proprietà
esclusiva da parte di ciascun condomino, quali estensione, ampiezza, natura
degli intonaci e così via, sia elementi estrinseci, quali ubicazione,
esposizione, altezza, numero ed ampiezza di balconi e terrazze.
È del pari incontestato che ai fini ora enunciati occorre considerare eventuali
pertinenze delle proprietà esclusive, quali autorimesse o cantine, concorrendo
tali beni alla determinazione del valore patrimoniale del piano o delle porzioni
di piano cui accedono; orbene nello stesso ambito si collocano i giardini, non
essendovi alcun dubbio che questi ultimi hanno rilevanza in riferimento ad un
miglior godimento dei singoli appartamenti al cui servizio ed ornamento sono
destinati.
Correttamente pertanto il giudice di appello ha ritenuto che il valore da
assegnare ad ogni piano o porzione di piano deve essere determinato anche con
riferimento ad eventuali spazi accessori quali balconi, terrazze o giardini.
Il diverso assunto sostenuto dalle ricorrenti nella censura sollevata secondo
cui del giardino non dovrebbe tenersi conto ai fini della determinazione dei
valori di piano o delle porzioni di piano proprio in quanto costituiscono delle
pertinenze, ovvero entità diverse e distinte dal fabbricato condominiale, si
caratterizza come sostanzialmente apodittico, non essendo state assolutamente
chiarite le ragioni di un simile convincimento, che comunque contrasta
palesemente con il concetto di pertinenza come accolto nel nostro ordinamento;
invero, atteso che il vincolo pertinenziale evidenzia la funzione accessoria di
un bene nei confronti di un altro bene in modo durevole, non vi è dubbio che il
bene avente natura pertinenziale si configura come un elemento di comodità o di
pregio del bene principale che, quindi, acquisisce un maggiore valore
patrimoniale.
Il rilievo evidenziato dalle ricorrenti a sostegno della propria tesi in ordine
al fatto che le pertinenze sono cose che conservano la loro natura e la loro
individualità fisica rispetto alla cosa principale è del tutto ininfluente ai
fini che interessano in questa sede, trattandosi di profilo semmai attinente al
regime delle pertinenze, ovvero alla estensione o meno alla cosa pertinenziale
degli atti e dei rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale;
pertanto, qualora la proprietà del bene principale si estende anche alla
pertinenza, come si verifica nella fattispecie, il rapporto pertinenziale incide
sulla determinazione del valore patrimoniale del primo bene.
Neppure può riconoscersi maggiore fondamento alla censura sollevata qualora si
volesse interpretarla con specifico riferimento al fatto che il giardino,
contrariamente alle altre pertinenze quali autorimesse o cantine, non è
costituito da una struttura muraria.
Il rilievo, che comunque non risulta espresso e sviluppato in termini chiari ed
esaurienti, è ininfluente ai fini della corretta individuazione dei criteri
necessari alla determinazione del valore del piano o delle porzioni di piano,
non essendovi alcun dubbio che anche il giardino, come gli altri beni di natura
pertinenziale, comporta una valorizzazione dell'immobile cui accede; in altri
termini ai fini della corretta applicazione del parametro di valutazione
previsto dall'art. 68 disp. att. c.c. per la determinazione delle tabelle
millesimali, il riferimento al giardino non deve essere inteso con riguardo a
tale bene in sé e per sé considerato, ma agli innegabili riflessi che la sua
destinazione durevole al servizio e/o all'ornamento del bene principale
determina in ordine all'accrescimento del valore patrimoniale di quest'ultimo.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato; ricorrono giusti motivi per
compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M
La Corte,
rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma il 27.1.2004.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IN DATA 1 LUG. 2004.