Condizionatori

Tar Lazio con la sentenza 10826/15 e Consiglio di Stato, 4744/08 ribadiscono che per l'installazione dei motori esterni sulle facciate condominiali (al di là del rispetto architettonico dell'edificio) è necessaria la SCIA se l'impianto supera i 12 Kw. Nessun permesso o comunicazione (edilizia libera) invece per le pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW (articolo 6, comma 1, lett. a del Dpr 380 citato, modificato dal Dl 133/14) a meno che non siano installati nei centri storici o in zone a vincolo paesagistico.

Cassazione civile , sez. II, sentenza 06.10.2014 n° 20985 Il decoro dell'edificio vieta l'installazione dei motori dei condizionatori sulla facciata condominiale .....Va, al riguardo, segnalata la duplicità della ratio decidendi della sentenza, che sottolinea, da un lato, che i condizionatori erano quasi aggrappati alla gronda del tetto, della quale rompevano la continuità, e, dall'altro, che essi costituivano elementi che, unitamente al rilievo dell'arbitrarietà di un uso della parte più alta della facciata comune, in luogo della parte che delimita la singola unità immobiliare in corrispondenza dei balconi privati, determinavano la violazione dell'art. 1102 c.c., secondo il quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne uso.

Cassazione, condizionatore troppo rumoroso? Via dal condominio

Roma, 22 ago. (Adnkronos) - Stremati dal caldo decidete di installare un condizionatore? Meglio chiedere un parere preventivo ai condomini: se' da loro fastidio, infatti, il giudice vi puo' imporre di rimuoverlo. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che ha intimato l'immediata rimozione di un condizionatore installato in un condominio nel pieno centro di Verona. Il motivo? Le ''immissioni rumorose'' dell'impianto refrigerante collocato sul muro condominiale ''davano noia'' agli inquilini e le dimensioni ''mastodontiche'' deturpavano l'aspetto architettonico dell'edificio. Non tollerando piu' il caldo afoso, tre condomini veronesi di 'Palazzo Mazzi', Giovanni M., Laura M. e Roberto R., decidevano di installare un condizionatore sul muro condominiale. La calura era talmente insopportabile che non chiesero nemmeno l'autorizzazione degli altri condomini. Risultato: una volta attivato, l'impianto con il suo rumore infastidiva gli altri condomini. Il caso e' arrivato dritto in Tribunale ma il giudice di Verona, nel giugno '96, respingeva la protesta dei condomini contrari, anche alla luce di una consulenza tecnica d'ufficio. Una decisione non accettata dal resto del palazzo che ha portato la protesta davanti alla Corte d'appello di Venezia che, nel marzo del 2000, condannava i tre condomini alla rimozione del condizionatore. I tre condomini non si sono dati per vinti e hanno impugnato la decisione in Cassazione, ma la Seconda sezione civile (sentenza 12343) ha respinto il loro ricorso, decidendo per la rimozione. Allineandosi ai colleghi di merito, i giudici con l'ermellino non hanno potuto ignorare che le ''immissioni'' del condizionatore erano ''rumorose'' per ''i condomini occupanti gli appartamenti limitrofi''. Senza dimenticare, ha osservato ancora piazza Cavour, che il condizionatore installato in un condominio puo' essere antiestetico. Scrivono infatti i supremi giudici: ''il decoro architettonico e' un bene suscettibile di valutazione economica, nel senso che una alterazione dello stesso puo' determinare un deprezzamento dell'intero fabbricato''. Percio' ''quando la modifica al decoro obiettivamente rilevante come nella specie, date le mastodontiche dimensioni del condizionatore installato su una parte esterna dell'edificio e nelle immediate vicinanze di alcune finestre, nel pregiudizio estetico deve ritenersi insito anche il pregiudizio economico''

Le emissioni sonore degli impianti di climatizzazione non devono superare la normale tollerabilità
Vietati condizionatori rumorosi nei condomini (Cassazione 23130/2006)
Chi abita in un condominio deve controllare che il proprio condizionatore non sia troppo rumoroso, perché in caso di superamento dei limiti imposti dalla legge rischia una condanna per disturbo al riposo delle persone. Lo ha stabilito la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione confermando la condanna inflitta al titolare di un ambulatorio medico che disturbava i vicini a causa della elevata rumorosità dell’impianto di climatizzazione. La Suprema Corte ha in proposito sottolineato che, per la sussistenza della contravvenzione prevista dal primo comma dell’art. 659 del codice penale è sufficiente la dimostrazione che la condotta posta in essere dall’agente sia tale da poter disturbare il riposo e le occupazioni di un numero indeterminato di persone, anche se una sola di esse si sia in concreto lamentata; la valutazione circa la sussistenza del concreto pericolo di disturbo deve essere effettuata nell’ambiente, ove i rumori vengono percepiti, ed i rumori devono essere di intensità tale da superare i limiti di normale tollerabilità, arrecando in tal modo disturbo alle occupazioni ed al riposo di un numero indeterminato di persone.

 

Le emissioni sonore degli impianti di condizionamento non devono superare la normale tollerabilità
Cassazione, Sezione Prima Penale, sentenza n.23130/2006
Chi abita in un condominio deve verificare che il proprio impianto di climatizzazione non sia troppo rumoroso, perché in caso di superamento dei limiti imposti dalla legge rischia una condanna per disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone.
La Suprema Corte ha in proposito sottolineato che, per la sussistenza della contravvenzione prevista dal primo comma dell’art. 659 del codice penale è sufficiente la dimostrazione che la condotta posta in essere dall’agente sia tale da poter disturbare il riposo e le occupazioni di un numero indeterminato di persone, anche se una sola di esse si sia in concreto lamentata; la valutazione circa la sussistenza del concreto pericolo di disturbo deve essere effettuata nell’ambiente, ove i rumori vengono percepiti, ed i rumori devono essere di intensità tale da superare i limiti di normale tollerabilità, arrecando in tal modo disturbo alle occupazioni ed al riposo di un numero indeterminato di persone.

Multa per chi utilizza condizionatori rumorosi in un condominio
Rischia una multa per disturbo alla quiete chi utilizza condizionatori rumorosi in un condominio.
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha definitivamente condannato a pagare una multa di 300 euro il proprietario di un impianto di condizionamento d’aria particolarmente rumoroso che aveva arrecato disturbo ai vicini nelle ore diurne e notturne, precisando che l'uso, anche notturno, di un impianto di condizionamento rumoroso fa scattare la multa anche qualora manchi la prova che il disturbo sia stato avvertito da più condomini, essendo sufficiente che ''il rumore sia stato avvertito fastidiosamente da un numero imprecisato di vicini di casa''   Suprema Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, sentenza n.34240/2005

Cass. Civ. 22.08.2003 n.12343 – L’installazione di condizionatori d’aria e il decoro architettonico.
Con la sentenza in esame, la Cassazione ha ritenuto che, in ambito condominiale, per l’installazione di condizionatori d’aria, pur trattandosi di modificazione consentita ex art. 1102 1° comma c.c. (cfr Cass. 3084/94), trovi applicazione analogica il divieto di alterare il decoro architettonico già previsto per le innovazioni ex art.1120 2° comma c.c..
Nel pregiudizio estetico è compreso anche il pregiudizio economico (così anche Cass. 9717/97). Inoltre, trattandosi – nel caso di specie – di installazione su parete esterna del fabbricato, è irrilevante il fatto che il condizionatore sia stato installato su una facciata che non prospetta sulla strada pubblica.
Il giudizio sulla lesione o meno del decoro architettonico, a seguito di installazione di condizionatori d’aria su muri esterni, dipende essenzialmente dalle caratteristiche specifiche dell’impianto e dalle modalità con cui esso viene posizionato sulle parti comuni.
Nel caso di specie, viste le mastodontiche dimensioni del condizionatore fatto installare dai ricorrenti, la Cassazione ha rilevato che la presenza di altri condizionatori installati anteriormente sulla stessa parete esterna, se pure comporta un pregiudizio alla estetica del fabbricato, non vale, però, a legittimare ulteriore aggravio, in considerazione delle misure particolarmente grandi del condizionatore e della sua collocazione vicino alle finestre.

 

Sentenza Corte d'Appello di Milano n°688 del 4 Marzo 2003:
In mancanza di una prova relativa ad una lesione dell'integrità psicofisica del soggetto, che sia derivata da stress da rumore illecitamente provocato da un impianto di condizionamento, non è configurabile un danno biologico risarcibile.

 

Un'artrosi cervicale, all'insorgenza della quale hanno contribuito "l'uso dell'aria condizionata e la permanenza in un ambiente ristretto e insalubre", può determinare il riconoscimento della causa di servizio per il lavoratore. E' quanto si desume da una sentenza del Tar del Lazio (n°5500/2003 della terza sezione), con la quale è stato accolto il ricorso proposto contro l'Enpam da un funzionario che si era visto rigettare l'istanza di concessione di equo indennizzo per le patologie "artrosi cervicale e sinusite fronto-mascellare" sofferte, secondo visita medica, "a causa dell'esposizione a condizioni ambientali sfavorevoli". In particolare, il luogo di lavoro era stato riconosciuto dalla commissione medica presso un'ASL "inidoneo per la sua ristrettezza" e alla formazione del quadro clinico aveva contribuito anche l'uso ricorrente del condizionatore

Per quanto concerne il decoro architettonico, vigono solo alcuni principi giurisprudenziali, giacché la legge non ha ancora provveduto a darne definizione alcuna.
Secondo un consolidato orientamento della Cassazione, il decoro architettonico è costituito dall’estetica data dall’insieme delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono la nota dominante ed imprimono all’edificio una sua armoniosa fisionomia (Cass. 2189/81, Cass. 2313/88, Cass. 8731/98). Non è necessario che si tratti di edificio di particolare prestigio (Cass. 8861/87).
- Il Tribunale di Udine con sentenza del giorno 16/07/2001 ha deciso che ex art 7, 3° comma n.2 c.p.c., è di competenza del Giudice di Pace la causa che riguarda le modalità di utilizzo del muro perimetrale dell’edificio condominiale, relativamente all’installazione più conveniente dal punto di vista estetico e dell’eventuale inquinamento acustico ed ambientale.


Tribunale collegiale di Milano  sentenza n. 16076251 del 4.02.07   Rimozione condizionatore da facciata condominiale. In parziale riforma dell’impugnata ordinanza, ordina alla resistente/reclamata di rimuovere immediatamente i motori dell’impianto di condizionamento e condanna a rimborsare al condominio reclamante le spese dell’intero procedimento cautelare e conseguente reclamo, che vengono liquidate in complessivi € …. oltre agli accessori di legge e a rimborsare allo stesso le spese gia liquidate dal giudice di prime cure.

 

Condizionatore vietato anche sulla facciata interna
 
Se un voluminoso corpo estraneo sporgente, quale è un condizionatore d'aria installato da un condomino, altera l'aspetto e il valore estetico della facciata di uno stabile, ciò vale tanto per la facciata esterna quanto per quella interna. E quindi il condizionatore va rimosso.
Lo ha stabilito una sentenza del tribunale civile di Milano resa nota dalla Confedilizia. Nel riportare parte della sentenza, la confederazione della proprietà edilizia dice ''alt'' all'installazione dei condizionatori sulle facciate condominiali. ''Il Tribunale di Milano è stato inflessibile: il codice civile non li consente''.
La sentenza, il cui testo integrale è riportato dal sito di Confedilizia, si riferisce al caso specifico di un condomino chiamato in giudizio da altri condomini per aver installato il compressore di un condizionatore d'aria ''sulla facciata condominiale, in posizione sporgente e perpendicolare sopra uno degli ingressi condominiali'', e ‘'senza alcun consenso" dell'assemblea.
Il tribunale ha dato ragione ai condomini, e imposto la rimozione del condizionatore, per questi motivi: ''Risulta evidente che la collocazione sulla facciata condominiale di un voluminoso corpo sporgente (quale quello in discussione) alteri la destinazione della facciata stessa (che è quella di fornire un aspetto architettonico regolare e gradevole dell'edificio e non quello di contenere corpi estranei, che turbano l'equilibrio estetico complessivo dell'edificio medesimo)''.
''Inoltre, nel citato contesto - prosegue il tribunale - risulta del tutto irrilevante che la facciata in questione non sia esposta al pubblico, ma solo ai condomini, in quanto la legge tutela proprio il diritto degli stessi a non dover subire (e quindi, essere soggetti a vedere) alterazioni antiestetiche del proprio bene comune''.

 

IL decoro architettonico dell'edificio, pur nella sua astratta concezione, è un bene comune che trova ampia tutela nel vigente ordinamento giuridico, così che, a volte, neppure all'assemblea è data possibilità di decidere liberamente di intervenire con opere che possano alterarlo o comunque pregiudicarlo. Nel caso in specie, è evidente che l'assemblea, pur autorizzando i condomini all'installazione in facciata di impianti di condizionamento, ha ritenuto di imporre che gli stessi fossero posizionati in modo tale ( appunto sul pavimento di ogni balcone) da limitare, se non altro, il loro impatto visivo rispetto alla facciata dell'edificio. Ecco allora che un diverso posizionamento andrebbe certamente ad alterare l'uniformità che invece l'assemblea ha inteso conferire a detti impianti e, in quanto in contrasto con la precisa delibera invece assunta dai condomini, apparirebbe illegittimo e quindisoggetto a sicura richiesta di rimozione.

La notizia comunicata dalla Confedilizia

Alt ai condizionatori sulle facciate condominiali
Lo stabilisce una sentenza del tribunale di Milano: non fa differenza che siano sulla facciata esterna o interna
MILANO - Il condizionatore deturpa la facciata interna del condominio? Va tolto, esattamente come se fosse situato su quella esterna. Almeno stando alla sentenza emessa dal tribunale di Milano e destinata a fare da base per altri processi sul medesimo tema.
ALT AI CONDIZIONATORI - La sentenza era stata pronunciata dal tribunale civile di Milano nei mesi scorsi ed è stata resa nota oggi dalla Confedilizia.
Nel riportare parte della sentenza, la confederazione della proprietà edilizia dice «alt» all'installazione dei condizionatori sulle facciate condominiali. «Il Tribunale di Milano è stato inflessibile: il codice civile non li consente». La sentenza, il cui testo integrale è riportato dal sito di Confedilizia, si riferisce al caso specifico un condomino chiamato in giudizio dagli altri per aver installato il compressore di un condizionatore d'aria «sulla facciata condominiale, in posizione sporgente e perpendicolare sopra uno degli ingressi condominiali», e «senza alcun consenso condominiale».
IL CONDIZIONATORE VA RIMOSSO - Il tribunale dà ragione ai condomini, e impone la rimozione del condizionatore, per questi motivi: «Risulta evidente che la collocazione sulla facciata condominiale di un voluminoso corpo sporgente (quale quello in discussione) alteri la destinazione della facciata stessa (che è quella di fornire un aspetto architettonico regolare e gradevole dell'edificio e non quello di contenere corpi estranei, che turbano l'equilibrio estetico complessivo dell'edificio medesimo». «Inoltre, nel citato contesto - prosegue il tribunale - risulta del tutto irrilevante
che la facciata in questione non sia esposta al pubblico
, ma
solo ai condomini, in quanto la legge tutela proprio il diritto
degli stessi a non dover subire (e quindi, essere soggetti a
vedere) alterazioni antiestetiche del proprio bene comune».

 

NIENTE CONDIZIONATORI SULLE FACCIATE CONDOMINIALI
TRIBUNALE DI MILANO
9.1.2004 - est. Ciampi
 

Vietati i condizionatori sulle facciate condominiali Tribunale di Milano, provvedimento n. 179 del 9 Gennaio 2004 La collocazione sulla facciata condominiale di un voluminoso corpo sporgente (un compressore per condizionatore d'aria), costituisce un inequivocabile alterazione della destinazione della facciata stessa, che é quella di fornire un aspetto architettonico regolare gradevole dell'edificio e non quella di contenere corpi estranei che turbano l'equilibrio estetico complessivo dell'edifico medesimo. Nel caso in questione, un condomino milanese aveva citato il vicino perché aveva proceduto a posizionare un compressore sotto una propria finestra senza avvertire l’amministratore del condominio. Da notare che l’installazione era stata effettuata in un cortile interno, non visibile da estranei, ma il Tribunale ha ritenuto il fatto non rilevante ai fini della tutela del diritto dei condomini a non dover subire alterazioni antiestetiche del proprio bene comune.

(Omissis)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene questo Giudice che l'attorea domanda sia fondata e meriti, pertanto, di essere accolta.
Risulta pacifico in giudizio:
1°) che parte convenuta abbia installato un compressore di un proprio condizionatore d'aria sulla facciata condominiale, in posizione sporgente e perpendicolare sopra uno degli ingressi condominiali;
2°) che tale installazione sia avvenuta senza alcun consenso condominiale.
Tale essendo il quadro dei fatti pacifici in giudizio si discute, poi, tra le parti stesse, circa l'assunto di parte convenuta secondo cui l'installazione di cui si discute sarebbe perfettamente legittima e conforme al disposto dell'art. 1102 c.c.
Ritiene questo Giudice che un tale assunto sia del tutto infondato:
risulta, infatti, evidente che la collocazione sulla facciata condominiale di un voluminoso corpo sporgente (quale quello in discussione) alteri la destinazione della facciata stessa (che è quella di fornire un aspetto architettonico regolare e gradevole dell'edificio e non quello di contenere corpi estranei, che turbano l'equilibrio estetico complessivo dell'edificio medesimo);
inoltre, nel citato contesto, risulta del tutto irrilevante che la facciata in questione non sia esposta al pubblico, ma solo ai condòmini, in quanto la legge tutela proprio il diritto degli stessi a non dover subire (e quindi, essere soggetti a vedere) alterazioni antiestetiche del proprio bene comune.
Queste considerazioni, nel mentre dimostrano la completa inutilità dei richiesti accertamenti istruttori, hanno convinto il Tribunale della fondatezza della domanda e ne giustificano l'accoglimento.
La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza (art. 91 c.p.c.): si ritiene equo liquidare tali spese, a favore di parte attrice, in € ............................. per esborsi, € ....................... per diritti ed € ..........................per onorari.

P.Q.M.

Il Tribunale,

definitivamente pronunciando sulla domanda, respinta ogni altra richiesta ed eccezione;

accoglie

la proposta domanda e, per effetto,

condanna

la parte convenuta a rimuovere il compressore suddetto dalla facciata condominiale, nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente sentenza, facoltizzando l'attore, successivamente, ad eseguire la rimozione, con diritto di rivalsa sul convenuto per le sopportate spese;

condanna

la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese del presente giudizio complessivamente liquidate in € ........................ oltre accessori.

 

T. Ud.935/01: E' competente a decidere il Giudice di Pace sulla controversia avente per oggetto l'installazione più conveniente, dal punto di vista estetico, e dell'eventuale inquinamento ambientale, l'installazione in facciata di apparecchiature per il condizionamento dell'aria.

 

Installazione di condizionatore sulla facciata dell'edificio
Il Tribunale di Milano, in una sentenza pubblicata recentemente (n. 179/2004) si è pronunciato su di un questione di rilevante attualità quale è quella relativa alla possibilità, o meno, da parte di un proprietario, di installare un compressore di un condizionatore d'aria sulla facciata dell'edificio in condominio, senza alcun preventivo consenso da parte dell'assemblea ovvero contro il parere dell'assemblea. La questione relativa alla possibilità di collocare dei climatizzatori sul muro comune sembrava potersi risolvere in senso favorevole sul presupposto di quanto prevede l'art. 1102 del codice civile che riconosce a ciascun condomino “il diritto di servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportarvi a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa“. base di tale precetto normativo, la Cassazione ha riconosciuto al singolo condomino la facoltà di apporre sul muro comune, per esempio, una canna fumaria, purché questo intervento non impedisca l'altrui pari uso, non arrechi pregiudizio alla stabilità o al decoro architettonico dell'edificio e non violi le distanze legali (16.5.2000, n. 6341). I medesimi principi sembrano potersi applicare anche per quanto riguarda i condizionatori che, quindi, possono essere installati dal condomino allocandoli sul muro comune, purché non risulti alterato il decoro architettonico o pregiudicata la statica dell'edificio. Il Giudice milanese, invece, ha ritenuto non legittima l'installazione fondando il proprio convincimento sulla circostanza che con la collocazione sulla facciata condominiale di un voluminoso corpo sporgente verrebbe alterata: la destinazione della facciata stessa (che è quella di fornire un aspetto architettonico regolare e gradevole dell'edificio e non quello di contenere corpi estranei che turbano l'equilibrio estetico complessivo dell'edificio medesimo). Da notare che la facciata sulla quale era stato installato il compressore non era quella esposta al pubblico e, quindi, verosimilmente, quella cosiddetta lato cortile. Il Tribunale di Milano, tuttavia, ha considerato irrilevante tale aspetto rilevando che: “ …la legge tutela proprio il diritto degli stessi (n.d.r. i condomini) a non dover subire e, quindi, essere soggetti a vedere) alterazioni antiestetiche del proprio bene comune“. Sulla questione, peraltro, si è pronunciata la Corte di Cassazione nel mese di agosto dello scorso anno (Sezione II Civile 22/08/2003, n.12343) rilevando come l'installazione da parte di alcuni condomini di un voluminoso condizionatore sul muro perimetrale comune non integra un'innovazione ai sensi dell'art. 1120 del codice civile, ma una modifica all'uso del muro comune, e, in quanto tale, soggetta non solo alle limitazioni di cui all'art. 1102, primo comma, del codice civile, ma anche al divieto di alterare il decoro architettonico del fabbricato, rilevando che, essendo il decoro architettonico un bene suscettibile di valutazione economica, una alterazione dello stesso può determinare un deprezzamento dell'intero fabbricato, quando la modifica al decoro è obiettivamente rilevante, (nella fattispecie era stato installato un condizionatore di rilevanti dimensioni su una parte esterna dell'edificio, lato cortile e nelle immediate vicinanze di alcune finestre) con conseguente pregiudizio economico in quanto insito nel pregiudizio estetico. La decisione in questione, dunque, non potrà che alimentare le diatribe tra i condomini. Sarebbe, di certo, auspicabile, un intervento legislativo sulla materia.


 

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