Condizionatori
Tar Lazio con la sentenza 10826/15 e Consiglio di Stato, 4744/08 ribadiscono che per l'installazione dei motori esterni sulle facciate condominiali (al di là del rispetto architettonico dell'edificio) è necessaria la SCIA se l'impianto supera i 12 Kw. Nessun permesso o comunicazione (edilizia libera) invece per le pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW (articolo 6, comma 1, lett. a del Dpr 380 citato, modificato dal Dl 133/14) a meno che non siano installati nei centri storici o in zone a vincolo paesagistico.
Cassazione civile , sez. II, sentenza 06.10.2014 n° 20985 Il decoro dell'edificio vieta l'installazione dei motori dei condizionatori sulla facciata condominiale .....Va, al riguardo, segnalata la duplicità della ratio decidendi della sentenza, che sottolinea, da un lato, che i condizionatori erano quasi aggrappati alla gronda del tetto, della quale rompevano la continuità, e, dall'altro, che essi costituivano elementi che, unitamente al rilievo dell'arbitrarietà di un uso della parte più alta della facciata comune, in luogo della parte che delimita la singola unità immobiliare in corrispondenza dei balconi privati, determinavano la violazione dell'art. 1102 c.c., secondo il quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne uso.
Cassazione, condizionatore troppo rumoroso? Via dal condominio |
Roma, 22 ago. (Adnkronos) - Stremati dal caldo decidete di installare un condizionatore? Meglio chiedere un parere preventivo ai condomini: se' da loro fastidio, infatti, il giudice vi puo' imporre di rimuoverlo. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che ha intimato l'immediata rimozione di un condizionatore installato in un condominio nel pieno centro di Verona. Il motivo? Le ''immissioni rumorose'' dell'impianto refrigerante collocato sul muro condominiale ''davano noia'' agli inquilini e le dimensioni ''mastodontiche'' deturpavano l'aspetto architettonico dell'edificio. Non tollerando piu' il caldo afoso, tre condomini veronesi di 'Palazzo Mazzi', Giovanni M., Laura M. e Roberto R., decidevano di installare un condizionatore sul muro condominiale. La calura era talmente insopportabile che non chiesero nemmeno l'autorizzazione degli altri condomini. Risultato: una volta attivato, l'impianto con il suo rumore infastidiva gli altri condomini. Il caso e' arrivato dritto in Tribunale ma il giudice di Verona, nel giugno '96, respingeva la protesta dei condomini contrari, anche alla luce di una consulenza tecnica d'ufficio. Una decisione non accettata dal resto del palazzo che ha portato la protesta davanti alla Corte d'appello di Venezia che, nel marzo del 2000, condannava i tre condomini alla rimozione del condizionatore. I tre condomini non si sono dati per vinti e hanno impugnato la decisione in Cassazione, ma la Seconda sezione civile (sentenza 12343) ha respinto il loro ricorso, decidendo per la rimozione. Allineandosi ai colleghi di merito, i giudici con l'ermellino non hanno potuto ignorare che le ''immissioni'' del condizionatore erano ''rumorose'' per ''i condomini occupanti gli appartamenti limitrofi''. Senza dimenticare, ha osservato ancora piazza Cavour, che il condizionatore installato in un condominio puo' essere antiestetico. Scrivono infatti i supremi giudici: ''il decoro architettonico e' un bene suscettibile di valutazione economica, nel senso che una alterazione dello stesso puo' determinare un deprezzamento dell'intero fabbricato''. Percio' ''quando la modifica al decoro obiettivamente rilevante come nella specie, date le mastodontiche dimensioni del condizionatore installato su una parte esterna dell'edificio e nelle immediate vicinanze di alcune finestre, nel pregiudizio estetico deve ritenersi insito anche il pregiudizio economico''
Le emissioni sonore degli impianti di
climatizzazione non devono superare la normale tollerabilità
Vietati condizionatori rumorosi nei
condomini (Cassazione 23130/2006)
Chi abita in un condominio deve
controllare che il proprio condizionatore non sia troppo rumoroso,
perché in caso di superamento dei limiti imposti dalla legge rischia
una condanna per disturbo al riposo delle persone. Lo ha stabilito
la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione confermando la
condanna inflitta al titolare di un ambulatorio medico che
disturbava i vicini a causa della elevata rumorosità dell’impianto
di climatizzazione. La Suprema Corte ha in proposito sottolineato
che, per la sussistenza della contravvenzione prevista dal primo
comma dell’art. 659 del codice penale è sufficiente la dimostrazione
che la condotta posta in essere dall’agente sia tale da poter
disturbare il riposo e le occupazioni di un numero indeterminato di
persone, anche se una sola di esse si sia in concreto lamentata; la
valutazione circa la sussistenza del concreto pericolo di disturbo
deve essere effettuata nell’ambiente, ove i rumori vengono
percepiti, ed i rumori devono essere di intensità tale da superare i
limiti di normale tollerabilità, arrecando in tal modo disturbo alle
occupazioni ed al riposo di un numero indeterminato di persone.
Le emissioni sonore degli impianti di condizionamento non devono
superare la normale tollerabilità Multa per chi utilizza
condizionatori rumorosi in un condominio Cass. Civ.
22.08.2003 n.12343 – L’installazione di condizionatori d’aria e il
decoro architettonico.
Sentenza Corte d'Appello di
Milano n°688 del 4 Marzo 2003:
Un'artrosi cervicale, all'insorgenza della quale hanno contribuito "l'uso dell'aria condizionata e la permanenza in un ambiente ristretto e insalubre", può determinare il riconoscimento della causa di servizio per il lavoratore. E' quanto si desume da una sentenza del Tar del Lazio (n°5500/2003 della terza sezione), con la quale è stato accolto il ricorso proposto contro l'Enpam da un funzionario che si era visto rigettare l'istanza di concessione di equo indennizzo per le patologie "artrosi cervicale e sinusite fronto-mascellare" sofferte, secondo visita medica, "a causa dell'esposizione a condizioni ambientali sfavorevoli". In particolare, il luogo di lavoro era stato riconosciuto dalla commissione medica presso un'ASL "inidoneo per la sua ristrettezza" e alla formazione del quadro clinico aveva contribuito anche l'uso ricorrente del condizionatore Per
quanto concerne il decoro architettonico, vigono solo alcuni principi
giurisprudenziali, giacché la legge non ha ancora provveduto a darne
definizione alcuna.
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IL decoro architettonico dell'edificio, pur nella sua astratta concezione, è un bene comune che trova ampia tutela nel vigente ordinamento giuridico, così che, a volte, neppure all'assemblea è data possibilità di decidere liberamente di intervenire con opere che possano alterarlo o comunque pregiudicarlo. Nel caso in specie, è evidente che l'assemblea, pur autorizzando i condomini all'installazione in facciata di impianti di condizionamento, ha ritenuto di imporre che gli stessi fossero posizionati in modo tale ( appunto sul pavimento di ogni balcone) da limitare, se non altro, il loro impatto visivo rispetto alla facciata dell'edificio. Ecco allora che un diverso posizionamento andrebbe certamente ad alterare l'uniformità che invece l'assemblea ha inteso conferire a detti impianti e, in quanto in contrasto con la precisa delibera invece assunta dai condomini, apparirebbe illegittimo e quindisoggetto a sicura richiesta di rimozione.
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NIENTE
CONDIZIONATORI SULLE FACCIATE CONDOMINIALI
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TRIBUNALE DI MILANO
9.1.2004 - est. Ciampi Vietati i condizionatori sulle facciate condominiali Tribunale di Milano, provvedimento n. 179 del 9 Gennaio 2004 La collocazione sulla facciata condominiale di un voluminoso corpo sporgente (un compressore per condizionatore d'aria), costituisce un inequivocabile alterazione della destinazione della facciata stessa, che é quella di fornire un aspetto architettonico regolare gradevole dell'edificio e non quella di contenere corpi estranei che turbano l'equilibrio estetico complessivo dell'edifico medesimo. Nel caso in questione, un condomino milanese aveva citato il vicino perché aveva proceduto a posizionare un compressore sotto una propria finestra senza avvertire l’amministratore del condominio. Da notare che l’installazione era stata effettuata in un cortile interno, non visibile da estranei, ma il Tribunale ha ritenuto il fatto non rilevante ai fini della tutela del diritto dei condomini a non dover subire alterazioni antiestetiche del proprio bene comune. (Omissis) MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Giudice che l'attorea domanda sia fondata e meriti,
pertanto, di essere accolta. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda, respinta ogni altra richiesta ed eccezione; accoglie la proposta domanda e, per effetto, condanna la parte convenuta a rimuovere il compressore suddetto dalla facciata condominiale, nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente sentenza, facoltizzando l'attore, successivamente, ad eseguire la rimozione, con diritto di rivalsa sul convenuto per le sopportate spese; condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese del presente giudizio complessivamente liquidate in € ........................ oltre accessori. |
T. Ud.935/01: E' competente a decidere il Giudice di Pace sulla controversia avente per oggetto l'installazione più conveniente, dal punto di vista estetico, e dell'eventuale inquinamento ambientale, l'installazione in facciata di apparecchiature per il condizionamento dell'aria.
Installazione di condizionatore
sulla facciata dell'edificio
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Il Tribunale di Milano, in una sentenza pubblicata recentemente (n.
179/2004) si è pronunciato su di un questione di rilevante attualità
quale è quella relativa alla possibilità, o meno, da parte di un
proprietario, di installare un compressore di un condizionatore
d'aria sulla facciata dell'edificio in condominio, senza alcun
preventivo consenso da parte dell'assemblea ovvero contro il parere
dell'assemblea. La questione relativa alla possibilità di collocare
dei climatizzatori sul muro comune sembrava potersi risolvere in
senso favorevole sul presupposto di quanto prevede l'art. 1102 del
codice civile che riconosce a ciascun condomino “il diritto di
servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e
non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo
il loro diritto. A tal fine può apportarvi a proprie spese le
modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa“. base
di tale precetto normativo, la Cassazione ha riconosciuto al singolo
condomino la facoltà di apporre sul muro comune, per esempio, una
canna fumaria, purché questo intervento non impedisca l'altrui pari
uso, non arrechi pregiudizio alla stabilità o al decoro
architettonico dell'edificio e non violi le distanze legali
(16.5.2000, n. 6341). I medesimi principi sembrano potersi applicare
anche per quanto riguarda i condizionatori che, quindi, possono
essere installati dal condomino allocandoli sul muro comune, purché
non risulti alterato il decoro architettonico o pregiudicata la
statica dell'edificio. Il Giudice milanese, invece, ha ritenuto non
legittima l'installazione fondando il proprio convincimento sulla
circostanza che con la collocazione sulla facciata condominiale di
un voluminoso corpo sporgente verrebbe alterata: la destinazione
della facciata stessa (che è quella di fornire un aspetto
architettonico regolare e gradevole dell'edificio e non quello di
contenere corpi estranei che turbano l'equilibrio estetico
complessivo dell'edificio medesimo). Da notare che la facciata sulla
quale era stato installato il compressore non era quella esposta al
pubblico e, quindi, verosimilmente, quella cosiddetta lato cortile.
Il Tribunale di Milano, tuttavia, ha considerato irrilevante tale
aspetto rilevando che: “ …la legge tutela proprio il diritto degli
stessi (n.d.r. i condomini) a non dover subire e, quindi, essere
soggetti a vedere) alterazioni antiestetiche del proprio bene
comune“. Sulla questione, peraltro, si è pronunciata la Corte di
Cassazione nel mese di agosto dello scorso anno (Sezione II Civile
22/08/2003, n.12343) rilevando come l'installazione da parte di
alcuni condomini di un voluminoso condizionatore sul muro
perimetrale comune non integra un'innovazione ai sensi dell'art.
1120 del codice civile, ma una modifica all'uso del muro comune, e,
in quanto tale, soggetta non solo alle limitazioni di cui all'art.
1102, primo comma, del codice civile, ma anche al divieto di
alterare il decoro architettonico del fabbricato, rilevando che,
essendo il decoro architettonico un bene suscettibile di valutazione
economica, una alterazione dello stesso può determinare un
deprezzamento dell'intero fabbricato, quando la modifica al decoro è
obiettivamente rilevante, (nella fattispecie era stato installato un
condizionatore di rilevanti dimensioni su una parte esterna
dell'edificio, lato cortile e nelle immediate vicinanze di alcune
finestre) con conseguente pregiudizio economico in quanto insito nel
pregiudizio estetico. La decisione in questione, dunque, non potrà
che alimentare le diatribe tra i condomini. Sarebbe, di certo,
auspicabile, un intervento legislativo sulla materia.
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