NON DEVONO ESSERE PAGATE DAGLI ALTRI CONDOMINI LE MOROSITA' DI ALCUNI
Cass. 30 aprile 2013 n. 10196 ..... deve considerarsi nulla, perché non rientra nei poteri dell'assemblea, deliberando a maggioranza, stabilire interessi moratori a carico dei condomini nel ritardo dei pagamenti delle quote condominiali, potendo tale previsione essere inserita soltanto in un regolamento contrattuale, approvato all'unanimità.
Non è consentito all'assemblea condominiale, deliberando a maggioranza, di ripartire fra i condomini che sono in regola con i pagamenti, l'anticipazione delle quote per pregresse spese condominiali dovute dai condomini morosi, come affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza del 21.10.1975 n.3463, e nuovamente affermato con sentenza del 5 novembre 2001, n.13631, in cui è stato sancito che solo col consenso unanime dei condomini è possibile ripartire tra i condomini non morosi il debito delle quote condominiali dei condomini morosi, altrimenti la ripartizione delle spese condominiali deve avvenire secondo i criteri di proporzionalità stabiliti dalla legge. Tuttavia, secondo la stessa Corte di Cassazione, nel caso di effettiva urgenza, come, ad esempio, per evitare azioni esecutive da parte di creditori del condominio, è consentita una deliberazione assembleare che costituisca un apposito fondo cassa, allo scopo di sopperire all'inadempimento del condominio moroso, con conseguente obbligo del condominio di restituire ai condomini in regola con i pagamenti le somme così percepite, dopo aver recuperato dagli insolventi quanto dagli stessi dovuto.
Cassazione civile , sez. II, sentenza 18.05.2011 n° 10929 Non rientra nei poteri dell’assemblea con deliberazione "a maggioranza" prevedere penali o interessi a carico dei condomini morosi, le quali possono, in teoria, essere inserite soltanto in regolamenti c.d. contrattuali, cioè approvati all’unanimità.
Cass. S.U. sent. n. 9148/08 "le obbligazioni e la susseguente responsabilità dei condomini sono governate dal criterio della parziarietà”, con questa considerazione a ciascun singolo proprietario si possono imputare, in proporzione alla propria quota millesimale, solo le spese riportate nel bilancio condominiale per la prestazione dei servizi comuni e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza.
Trib. Roma. sent. n. 18477/15: L’assemblea del condominio non può approvare, a semplice maggioranza, di suddividere il debito di un condómino moroso tra gli altri condòmini che siano in regola con i pagamenti. Per spalmare la morosità del soggetto inadempiente è necessario, invece, il voto all’unanimità. (per salvaguardare gli interessi condominiali è ammessa solo la costituzione di un apposito fondo da restituire quando la morosità sarà stata risolta).