Professionisti di impianti in campo edilizio: istituito l'albo
Decreto Ministero Attivitą Produttive 24.11.2004
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 24 novembre 2004
Disposizioni di attuazione dell'articolo 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
(GU n. 288 del 9-12-2004)
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia;
Visto il capo V della parte II del predetto testo unico, che, nel
riprodurre le disposizioni recate dalla legge 5 marzo 1990, n. 46,
«Norme per la sicurezza degli impianti», ha provveduto ad innovarle
in alcuni punti, procedendo, in particolare, all'art. 109, comma 2,
ad istituire presso le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura un albo dei soggetti in possesso dei requisiti
professionali indicati al comma 1 del medesimo articolo;
Vista la previsione contenuta nel medesimo comma 2 del citato art.
109, secondo cui le modalita' per l'accertamento del possesso dei
titoli professionali sopra indicati sono stabilite con decreto del
Ministero delle attivita' produttive;
Sentite le principali organizzazioni nazionali di categoria;
Decreta:
Art. 1.
Istituzione dell'albo
1. A far data dall'entrata in vigore dell'art. 109, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di seguito indicato come «T.U.»,
e' attivato presso ciascuna camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, di seguito indicata come «camera di
commercio», l'albo dei soggetti in possesso dei requisiti
professionali di cui al comma 1 del medesimo art. 109, di seguito
indicato come «albo».
2. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 ha valore su tutto il
territorio della Repubblica.
Art. 2.
Presentazione della domanda di iscrizione
1. Ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 1 i soggetti
interessati presentano apposita domanda alla camera di commercio
della provincia in cui risiedono, o nella quale abbiano eletto
domicilio professionale, redatta utilizzando il modello riportato
nell'allegato A del presente decreto.
2. Nella domanda di cui al comma 1 gli interessati indicano le
specifiche tipologie di impianti per le quali l'iscrizione e'
richiesta, con riferimento a quelle previste all'art. 107 del T.U.
Art. 3.
Dimostrazione del possesso dei requisiti
1. Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 109, comma 2, del T.U., si osservano le disposizioni recate dal testo unico in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed in particolare gli articoli 18, 19, 46 e 47 dello stesso.
Art. 4.
Domande di modifica
1. Eventuali modifiche della propria posizione, attinenti alle
tipologie di impianti per le quali l'iscrizione e' stata ottenuta,
sono richieste dall'interessato con le modalita' indicate nell'art.
2.
2. Con le modalita' richiamate al comma 1 l'interessato provvede,
altresi', a comunicare alla camera di commercio, entro sessanta
giorni, eventuali mutamenti del proprio numero di telefono, del
proprio indirizzo di posta elettronica o del proprio domicilio,
nonche' degli altri dati personali rilevanti, ai sensi del presente
decreto, ai fini della tenuta dell'albo.
Art. 5.
Esame delle domande
1. L'esame delle domande di cui all'art. 2 e all'art. 4, comma 1,
e' effettuato presso la camera di commercio e deve essere completato
nel termine di sessanta giorni.
2. Qualora la domanda presentata non sia regolare o completa, la
camera di commercio ne da' comunicazione all'interessato entro dieci
giorni dalla data della sua ricezione, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento o altro mezzo che, ai sensi della normativa
vigente, assicuri l'avvenuta consegna, indicando le cause di
irregolarita' o di incompletezza. In tal caso il termine di cui al
comma 1 decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata.
Art. 6.
Accoglimento e reiezione delle domande
1. La camera di commercio dispone con provvedimento motivato,
entro il termine previsto dall'art. 5, comma 1, del presente
decreto, l'iscrizione nell'albo o il diniego di iscrizione.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' notificato all'interessato
entro quindici giorni dalla sua adozione. In caso di accoglimento
della domanda, viene contestualmente comunicato all'interessato il
numero di iscrizione attribuito.
Art. 7.
Notizie desumibili dall'albo
1. Dalla consultazione dell'albo di cui all'art. 1, effettuabile
a livello nazionale, devono risultare:
a) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza
o domicilio professionale, indirizzo di posta elettronica ed
eventuale recapito telefonico dell'interessato;
b) tipologia degli impianti per la quale e' stata ottenuta
l'iscrizione;
c) requisiti professionali sulla base dei quali e' stata disposta
l'iscrizione, con riferimento alle tipologie previste dall'art. 109,
comma 1, del T.U.;
d) eventuali provvedimenti di sospensione o cancellazione disposti
dalla camera di commercio ai sensi degli articoli 10 e 11 del
presente decreto;
e) data dell'iscrizione;
f) numero di iscrizione all'albo.
Art. 8.
Revisione dell'albo
1. L'albo e' soggetto a revisione ogni quattro anni.
Art. 9.
Trasferimento della residenza o del domicilio professionale
1. Nel caso in cui il soggetto iscritto trasferisca la residenza
o il domicilio professionale in altra provincia, deve chiedere,
entro novanta giorni dal suddetto trasferimento, l'iscrizione
nell'albo della circoscrizione camerale nella quale fissa la nuova
residenza o il nuovo domicilio professionale, mediante il modello
riportato nell'allegato A del presente decreto.
2. La camera di commercio della provincia di destinazione provvede a
richiedere alla camera di commercio della provincia di provenienza
la documentazione relativa all'interessato.
3. La camera di commercio della provincia di destinazione provvede
all'iscrizione nell'albo, nonche' a richiedere, contestualmente, la
cancellazione dell'istante dall'albo della camera di commercio della
provincia di provenienza.
4. La camera di commercio della provincia di destinazione e quella
della provincia di provenienza annotano nell'albo, rispettivamente,
che l'iscrizione e la cancellazione avvengono per trasferimento.
Art. 10.
Sospensione dell'iscrizione
1. La sospensione dell'iscrizione nell'albo e' disposta dalla
camera di commercio nei casi previsti dalle norme, in ottemperanza
di sanzioni disciplinari, amministrative o penali.
2. Il provvedimento di sospensione di cui al comma 1 e' notificato
all'interessato, nonche' all'impresa presso cui lo stesso svolga,
eventualmente, la funzione di responsabile tecnico, entro quindici
giorni dalla sua adozione.
Art. 11.
Cancellazione dall'albo
1. La cancellazione dall'albo e' pronunciata dalla camera di
commercio:
a) quando, per qualsiasi motivo, vengano a mancare, in capo
all'interessato, i requisiti tecnico-professionali previsti
dall'art. 109, comma 1, del T.U.;
b) quando l'interessato risulti non piu' residente ne' domiciliato
professionalmente nella provincia;
c) quando l'interessato risulti deceduto;
d) quando l'interessato risulti irreperibile nell'ambito della
revisione di cui all'art. 8 o nell'ambito di eventuali verifiche
disposte dalla camera di commercio;
e) in ottemperanza di sanzioni disciplinari, amministrative o
penali;
f) su richiesta dell'interessato.
2. La cancellazione per le motivazioni di cui alle lettere a), b),
d) ed e) del comma 1 e' pronunciata previa comunicazione
all'interessato, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento o altro mezzo che, ai sensi della normativa
vigente, assicuri l'avvenuta consegna, con l'assegnazione di un
termine non inferiore a trenta giorni per le controdeduzioni.
3. Il provvedimento di cancellazione di cui al comma 1 e' notificato
all'interessato, nonche' all'impresa presso cui lo stesso svolga,
eventualmente, la funzione di responsabile tecnico, entro quindici
giorni dalla sua adozione.
Art. 12.
Disposizioni transitorie
1. Coloro che, alla data di entrata in vigore dell'art. 109, comma 2, del T.U., rivestono, sulla base del possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il ruolo di responsabili tecnici in imprese iscritte, per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 2, comma 1, della legge medesima, nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, o nell'albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, hanno titolo all'inserimento nell'albo di cui all'art. 1 sulla base della presentazione della dichiarazione da rendersi, mediante il modello riportato nell'allegato B del presente decreto, entro un anno dalla predetta data.
Art. 13.
Pubblicazione
1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 novembre 2004
Il Ministro: Marzano
Allegato A
(modello di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 24 novembre 2004)
----> vedere allegato da pag. 20 a pag. 26 della G.U. <----
Allegato B
(modello di cui all'art. 12 del decreto ministeriale 24 novembre 2004)
----> vedere allegato da pag. 27 a pag. 29 della G.U. <----
E' quanto prevede il Decreto 24 novembre 2004 del Ministro delle Attivitą Produttive pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 9 dicembre 2004.
Rientrano nella normativa una serie di impianti, tra cui: