Manutenzione e responsabilità degli impianti di riscaldamento nel condominio

 

Chi deve far effettuare la manutenzione?  

Il decreto 412/93 ha introdotto la figura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti e l' obbligo del libretto di impianto o di centrale (potenza maggiore o eguale a 35 kW) per tutte le potenzialità di impianto. 

Il  "responsabile dell'impianto" coincide con l'occupante a qualsiasi titolo dell'unità immobiliare, sia esso proprietario o locatore o usufruttuario, per gli impianti centralizzati coincide con l'amministratore del condominio.  

 

Esercizio e conduzione degli impianti

 

Il responsabile dell'impianto o per esso un terzo che se ne assume la responsabilità e' tenuto ad effettuare le operazioni di manutenzione degli impianti secondo le norme U.N.I. e C.E.I. .  

La manutenzione degli impianti e'  quindi oggi un obbligo di legge .

il responsabile deve:  

·        predisporre e firmare il libretto di impianto (minore di 35 kW) o di centrale;      

·        disporre gli interventi di manutenzione, una volta all'anno, affidandoli ad una impresa abilitata secondo al legge n. 46/90,

·        disporre almeno ogni due anni la verifica delle prestazioni della caldaia e degli elementi contenuti nel libretto (analisi dei prodotti della combustione, ecc. ( due  volte l'anno per impianti di potenzialità  termica maggiore di 350 kW);  

·        rispettare i limiti di esercizio previsti dal decreto;  

·        condurre gli impianti in modo che la temperatura ambiente non superi il valore di 20° + 2; 

·        effettuare la sostituzione obbligatoria nei termini previsti del generatore che all'atto della verifica  presenti un rendimento non riconducibile ai valori limite previsti dal decreto  

·        affidare la conduzione dell'impianto a persona dotata di patentino  di abilitazione ai sensi della legge n.615/66 per potenzialità termica maggiore di 216 kW   

in caso di inosservanza il responsabile è soggetto passibile di sanzioni amministrative.  

L'amministratore del condominio dovrà  inoltre:

- esporre la tabella con l'indicazione del periodo annuale di esercizio e l'orario di attivazione giornaliero;  

- le generalità ed il domicilio del responsabile dell'esercizio e della manutenzione.  

Il  proprietario o occupante o l'amministratore possono delegare ad un terzo la responsabilità dell'impianto, in possesso dei requisiti previsti dal decreto ed abilitato secondo  la legge n. 46/90.  

Il proprietario di impianti individuali resta però responsabile della temperatura e del periodo di accensione dell'impianto.  

Il terzo responsabile deve essere in possesso dell'abilitazione fornita dalla legge  n. 46/90 e per impianti centralizzati di potenzialità maggiore di 350 kW  deve essere iscritto all'A.N.C. (oggi avere una qualificazione secondo il D.P.R. 34/99) per la categoria manutenzione o possedere la certificazione del sistema di qualità UNI EN  29000.  

Il terzo responsabile deve firmare il libretto di impianto o centrale  sottoscrivendo un regolare contratto.  

Sono nulli i contratti contrari alla legge.

 

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