Obbligo installazione contatori acqua di ripartizione in ogni appartamento

Vedi anche: Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Norme in materia ambientale

(G.U. n. 88 del 14 aprile 2006)

D.P.C.M. 4 marzo 1996 - Disposizioni in materia di risorse idriche (In GU 14 marzo 1996, n. 62, S.O.)

8.2.8. Misurazione

La misurazione dei volumi consegnati all'utente si effettua, di regola, al punto di consegna, mediante contatori, rispondenti ai requisiti fissati dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 854, recepente la Direttiva Comunitaria n. 75/33. Là dove esistono consegne a bocca tarata o contatori non rispondenti, deve essere programmata l'installazione di contatori a norma.

In relazione a quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dove attualmente la consegna e la misurazione sono effettuate per utenze raggruppate, la ripartizione interna dei consumi deve essere organizzata, a cura e spese dell'utente, tramite l'installazione di singoli contatori per ciascuna unità abitativa.

È fatto obbligo al gestore di offrire agli utenti l'opportunità di fare eseguire a sua cura, dietro compenso e senza diritto di esclusività, le letture parziali e il riparto fra le sottoutenze e comunque proporre procedure standardizzate per il riparto stesso.

La disciplina degli eventi contenziosi deve essere prevista nel Regolamento di utenza.

Leggi il decreto completo

Il Tribunale di Milano con sentenza del 6 febbraio 2018, n. 1280 ha stabilito che è obbligatoria per legge l'installazione dei contatori differenziati in ogni unità immobiliare.  ricordando che vi sono norme e misure volte a razionalizzare i consumi e eliminare gli sprechi, tra quali, in particolare l'installazione di contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa nonché di contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano (art. 146, d.lgs. 152/2006 del 3 aprile 2006-Testo Unico in materia ambientale.
 

Cassazione, n. 17557 del 01/08/2014  in tema di condominio, fatta salva la diversa disciplina convenzionale, la ripartizione della bolletta dell’acqua, in mancanza di contatori di sottrazione installati in ogni singola unità immobiliare, va effettuata ai sensi dell’art. 1123 c.c., cpmma 1, in base ai millesimi di proprietà sicchè è viziata, per intrinseca irragionevolezza, la delibera assembleare, assunta a maggioranza, che – adottato il diverso criterio di riparto per persona in base al numero di coloro che abitano stabilmente nell’unità immobiliare – esenti al contempo dalla contribuzione i condomini i cui appartamenti siano rimasti vuoti nel corso dell’anno

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