Conto corrente condominiale
Tribunale civile di Milano sentenza n. 5517 del 26/06/1986, il principio secondo cui non risponderebbe a princìpi di corretta amministrazione e, conseguentemente, di corretta esecuzione dell'incarico professionale, l'uso dell'Amministratore di fare affluire gli oneri condominiali su un conto corrente bancario a lui intestato piuttosto che su altro intestato al Condominio. Ciò in quanto in detto conto corrente verrebbero a confondersi operazioni di accredito e di addebito in parte riferibili al Condominio ed in parte afferenti al patrimonio personale dell'Amministratore. Inoltre, il problema finirebbe per acuirsi laddove a carico del Condominio venissero poi posti gli interessi passivi maturati nel corso del tempo. In tal caso, il Condominio finirebbe per corrispondere all'Istituto di credito interessi passivi in parte dovuti alle operazioni bancarie compiute dall'Amministratore limitatamente ai propri affari personali. Per giunta - trattasi di argomentazione decisiva - il fatto che il conto corrente bancario sia intestato all'Amministratore e non al Condominio finisce per precludere ai singoli condomini la possibilità di verificarne periodicamente la situazione contabile.
Il medesimo principio viene confermato sempre dal Tribunale di Milano con ordinanza del 29/09/1993 e dal Tribunale civile di Genova con ordinanza del 16/09/1993. I predetti provvedimenti sottolineano altri due inconvenienti derivanti dalla mancata tenuta di un conto di cassa da parte del Condominio: in primo luogo, il fatto che laddove il conto intestato all'Amministratore presenti un saldo attivo, stante la confusione delle somme in esso confluite a vario titolo, sarebbe impossibile individuare l'entità degli interessi attivi progressivamente maturati ed appartenenti al Condominio; in secondo luogo, laddove detto conto dovesse presentare un saldo passivo, sarebbe impossibile ricostruire l'entità degli interessi passivi da porre a carico dei condomini morosi.
Cass. Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 13 giugno 2007, n. 13819
Condominio, conto corrente unico, amministratore,presunzioni, costituisce massima consolidata nella giurisprudenza di legittimità che in tema di accertamento delle imposte sui redditi in virtù della presunzione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 32 - che, data la fonte legale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'articolo 2729 cod. civ. per le presunzioni semplici - sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi conseguiti dal contribuente nella propria attività d'impresa, se questo non dimostra di averne tenuto conto nella determinazione della base imponibile oppure che sono estranei alla produzione del reddito (cfr. Cass. 9103/01)Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6566 dell'8.9.1991 ha
stabilito un principio, finora spesso ignorato: ogni singolo
proprietario ha il |
Il Tribunale di Milano (sentenza del 29/9/1993) ha ravvisato gli estremi della grave irregolarità, e quindi della revocabilità, nel comportamento dell'amministratore che faceva affluire i versamenti delle quote condominiali e i fondi di riserva sul proprio conto corrente personale anziché su un conto separato del condominio. Sempre a proposito di denaro, il Tribunale di Bolzano (sentenza del 9/8/1993) ha ritenuto estensibile alla multiproprietà la normativa sul condominio, ravvisando gli estremi della grave irregolarità nel comportamento dell'amministratore che aveva depositato sul proprio conto personale le somme versate a titolo di deposito cauzionale dai multiproprietari, creando confusione contabile, dal momento che aveva disposto di esse come se ne fosse proprietario, senza rendere il conto agli aventi diritto