Contratto fornitura energia per il condominio

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L'art. 1 lett.p DPR 412/93, definisce il contratto energia, esso è l'atto contrattuale che disciplina l'erogazione di beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza o di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia. La conseguenza di una simile impostazione contrattuale è quella di stimolare il soggetto che offre il servizio a proporre interventi finalizzati ad un significativo miglioramento dell'efficienza degli impianti. La riduzione dei consumi di energia primaria ottenuta, consente di contenere il prezzo del servizio riscaldamento sostenuto dall'utente.
Ai sensi di quanto previsto dal punto 122 della tabella allegato A, parte III, al DPR 633/1972, alla stregua della risoluzione Ministero delle Finanze, n. 103 E del 20 agosto 1998, e della successiva circolare n. 273 del 23.11.1998 si conferma che alle prestazioni contrattuali nell'ambito del contratto di Servizio Energia è applicabile l'IVA nella misura ridotta (attualmente 10%).
Il condominio acquisterà l'energia termica (espressa in kWh) e quindi non vi saranno dibattiti e discussioni sulla qualità, quantità e sui rendimenti dei combustibili in commercio, né valutazioni da fare su sconti applicati dai listini interni delle società, dalle camere di commercio, dalle staffette petrolifere o altro; per il condominio solo il prezzo al kWh rimarrà come parametro comparativo fra le società offerenti.

 

CONTRATTO “SERVIZIO ENERGIA”

Che cosa è

L’art. 1, comma 1, lettera p) del D.P.R. 412/93, recita testualmente:

(…si intende:) “per “contratto servizio energia”, l’atto contrattuale che disciplina l’erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell’energia, di sicurezza e di salvaguardia dell’ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione ed utilizzo dell’energia”.

Il Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze ha stabilito che tali contratti, quando rivolti ad uso domestico, godono dell’aliquota I.V.A. ridotta al 10% ed ha indicato, con la Circolare 273/E del 23.11.98, quali devono essere i contenuti minimali di un contratto di appalto per la gestione riscaldamento affinché possa essere connotato come “Servizio Energia”.

Di particolare rilievo sono i punti 4 e 5 della circolare suddetta, in cui tra i requisiti minimali vengono ricomprese la misurazione e la contabilizzazione dell’energia termica prodotta e distribuita all’Utenza.

Inoltre: deve essere garantito il comfort abitativo, realizzato il risparmio di energia, migliorato il processo di trasformazione dell’energia ed il suo utilizzo, e quindi, in dettaglio:

I requisiti del Gestore
Ai sensi della citata circolare 273/E: “L’impresa stipulante un contratto di servizio-energia dovrà dimostrare di essere in possesso dei requisiti di legge vigenti in materia di sicurezza, energia, ambiente, e in particolare di quelli indicati all’articolo 11 del D.P.R. 26 Agosto 1993 n. 412, nonché delle abilitazioni, per quanto di competenza, di cui alla legge 5 Marzo 1990, n. 46”.

E’ ancora precisato al punto 2): “assunzione della responsabilità di cui all’art. 1 comma 1, lettera o), del D.P.R. 412/93, da parte dell’Impresa, per lo svolgimento delle attività di cui alla legge n. 10, del 1991.” In altre parole assunzione obbligatoria del ruolo di terzo responsabile.

I vantaggi
Oltre a quello più evidente ed immediato della riduzione d’aliquota, i principali vantaggi per il Condominio sono i seguenti:

1. Aumento del comfort e della termoautonomia;
2. minori oneri di gestione;
3. la responsabilità di gestione viene affidata a terzi.

1. Aumento del comfort e della termoautonomia;
L’installazione dei sistemi di termoregolazione e (eventualmente) di contabilizzazione consentono in ogni caso, ed ancor più se con controllo a distanza, un aumento del comfort, perché vi sarà una corretta e costante impostazione dei valori ottimali di temperatura, anche stanza per stanza, e si pagherà solo per il calore effettivamente consumato.

2. Minori oneri di gestione;
La riduzione degli sprechi, oltre all’applicazione dell’aliquota 10%, consentirà indubbi risparmi nelle spese del riscaldamento. Infatti, nel caso di contabilizzazione individuale, la consapevolezza di pagare in buona parte, solo per quanto effettivamente consumato sarà un formidabile incentivo ad evitare inutili sprechi, diventando, di fatto, un risparmio individuale per la quota a contatore ed un risparmio collettivo per la quota comune. Gli attuali sistemi convenzionali di riparto spese (millesimi), al contrario, disincentivano questo tipo di comportamento.

3. la responsabilità di gestione viene affidata a terzi.
Il Condominio affida ad una Società esperta la gestione dell’impianto di riscaldamento e pertanto non acquista più il combustibile né la manutenzione, ma fruisce di un servizio completo. La società gestore avrà tutto l’interesse a ben operare per mantenere l’impianto nella massima efficienza perché solo così avrà garantito il suo compenso. Le incombenze previste dalla normativa vigente vengono altresì affidate alla Società, che ha la necessaria competenza tecnica ed organizzativa.

 

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