Condominio. Assemblea. Condominio parziale. Se un argomento interessa una delle cose di cui al terzo comma dell'art. 1123 c. c. ( cose destinate a servire unicamente un gruppo di condomini), non solo alle votazioni ma anche alla semplice discussione debbono concorrere i soli proprietari ai quali il bene serve.


Nella ipotesi di convocazione di un'unica assemblea condominiale allo scopo di decidere su di una serie di questioni, alcune delle quali riguardanti solo singoli condomini - convocazione sicuramente valida, in quanto non vietata da alcuna norma - , i condomini eventualmente non legittimati a votare su di un determinato argomento che non li riguardi non possono, attraverso la partecipazione alla discussione che precede quella votazione, influire sull'esito della stessa. (sentenza 697/2000 del 22 gennaio 2000 )

 

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