DEBITI DEL VECCHIO PROPRIETARIO
Corte di Cassazione ordinanza 26 gennaio 2018 n. 1847: ... il singolo condòmino non può essere obbligato in via diretta verso il terzo creditore, neppure per il tramite del vincolo solidale ex art. 63 disp. Att. C.c., se egli non era condòmino nel momento in cui è insorto l'obbligo di partecipazione alle relative spese condominiali, e cioè alla data di approvazione della delibera assembleare inerente i lavori.
Cass. 22 giugno 2017 n. 15547. Anche il vecchio proprietario può essere raggiunto dal decreto ingiuntivo del condominio “la circostanza della vendita dell'unità immobiliare prima che siano stati approvati tutti gli stati di ripartizione delle spese inerenti quei lavori, o comunque prima che il condomino che aveva approvato gli stessi abbia adempiuto ai propri oneri verso il condominio, può impedire che sia emesso il decreto ingiuntivo con la clausola di immediata esecutività ex art. 63 disp. att. c.c., comma 1, ma di certo non estingue il debito originario del cedente, che rimane azionabile in sede di processo di cognizione, o di ingiunzione ordinaria di pagamento”
Quando il nuovo proprietario potrebbe essere
costretto a pagare anche i debiti più vecchi dell'anno in corso e dell'anno
precedente, specialmente nel caso di pignoramento e successiva vendita
dell'unità immobiliare. Ottimo articolo che tratta con precisi riferimenti la questione:
http://www.condominioweb.com/nuovo-condomino-pagamento-oneri.13424#ixzz4XzG81GDJ
Spese straordinarie a carico del proprietario al momento della deliberazione Cass. 2 maggio 2013 n. 10239 ... in caso di vendita di una unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazioni sulle parti comuni, qualora venditore e compratore non si siano diversamente accordati in ordine alla ripartizione delle relative spese, è tenuto a sopportarne i costi chi era proprietario dell'immobile al momento della delibera assembleare che abbia disposto l'esecuzione dei detti interventi, avendo tale delibera valore costitutivo della relativa obbligazione; di conseguenza, ove le spese in questione siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione del contratto di vendita, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che le opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e l'acquirente ha diritto di rivalersi, nei confronti del medesimo, di quanto pagato al condominio per tali spese, in forza del principio di solidarietà passiva di cui all'art. 63 disp. att. c.c.
Corte Appello Genova n. 513/09 Appartamento acquistato all'asta Se le spese arretrate sono state riportate nei vari rendiconto anno dopo anno, entrano a far parte di quanto richiedibile alla persona che ha acquistato casa all'asta. (nonostante quanto affermato dall'art. 63 att. c.c.)
Cassazione seconda sezione con la sentenza 24654/2010 spese
straordinarie a carico del venditore anche per lavori eseguiti dopo il
trasferimento dell'immobile. Decisiva la data della delibera assembleare Le
spese straordinarie deliberate nel condominio sono a carico di chi, in quel
momento, è proprietario dell'immobile anche se i lavori sono effettuati
successivamente. Pertanto in caso di vendita del bene, dopo la delibera ma prima
dell'esecuzione delle opere, l'acquirente che è stato costretto a pagare ha
diritto a rivalersi nei confronti del proprio dante causa. Inoltre
l'alienante e l'acquirente possono liberamente pattuire, nel contratto di
vendita, su quale delle due parti sia destinato a ricadere l'onere delle spese
condominiali deliberate e ancora da eseguire.
La Cassazione, nel risolvere la questione distinguendo tra pagamento delle spese
ordinarie e straordinarie, ha chiarito che in caso di vendita di un'unità
immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di
straordinaria manutenzione o di ristrutturazione o innovazioni, in mancanza di
accordo tra le parti, nei rapporti interni tra alienante ed acquirente è tenuto
a sopportarne i relativi costi chi era proprietario al momento della delibera
dell'assemblea, sicché, ove tali spese siano state deliberate antecedentemente
alla stipulazione dell'atto di trasferimento dell'unità immobiliare, ne risponde
il venditore, a nulla rilevando che tali opere siano state, in tutto o in parte,
eseguite successivamente, e l'acquirente ha diritto a rivalersi, nei confronti
del proprio dante causa, per quanto pagato al condominio in forza del principio
di solidarietà passiva di cui all'articolo 63 delle disposizioni di attuazione
del codice civile.
Cassazione civile , sez. II, sentenza 09.11.2009 n° 23686 Colui che vende l'appartamento non può essere raggiunto da Decreto Ingiuntivo per morosità in quanto non è più condómino. Infatti così come indicato dalla sentenza Cass. Civ., Sez. II, sentenza 9 settembre 2008, n. 23345 .... se il condomino alienante non è legittimato a partecipare alle assemblee e ad impugnare le delibere condominiali, nei suoi confronti non può essere chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo per la riscossione dei contributi, atteso che soltanto nei confronti di colui che rivesta la qualità di condomino può trovare applicazione l'art. 63 primo comma .... Il ricorso è infondato. Come questa Corte ha recentemente ribadito (v. sent. 23345/08) in tema di condominio, una volta perfezionatosi il trasferimento della proprietà dell'immobile di proprietà esclusiva, l'alienante perde la qualità di condomino e poiché l'obbligo di pagamento degli oneri condominiali ex art. 1104 cod. civ., è collegato al rapporto di natura reale che lega l'obbligato alla proprietà dell'immobile, alla perdita di quella qualità consegue che non possa essere chiesto né emesso nei suoi confronti il decreto ingiuntivo. Nella specie, poiché il G. ha venduto il **** (l'immobile e le spese richieste sono state deliberate il 28.5.2002, quando il ricorrente non era più proprietario dell'immobile, il decreto ingiuntivo non poteva più essere né chiesto né emesso nei suoi confronti. Né per le ragioni suddette, può in tema di condominio essere ammessa la figura del condomino "APPARENTE". In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio ad altro G.d.P. di Viareggio che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE Sentenza 16 giugno - 9 settembre 2008, n. 23345 Occorre considerare che, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità che negli ultimi anni si è venuta formando e che il Collegio ritiene di condividere, nei confronti del condominio l'obbligo del condomino di pagare i contributi per le spese di manutenzione delle parti comuni dell'edificio deriva non dalla preventiva approvazione della spesa e dalla ripartizione della stessa, atteso il carattere meramente dichiarativo di tali delibere, ma dal momento in cui sia sorta la necessità della spesa ovvero la concreta attuazione dell'attività di manutenzione e quindi per effetto dell'attività gestionale concretamente compiuta e non per effetto dell'autorizzazione accordata all'amministrazione per il compimento di una determinata attività di gestione, cfr. tra le altre Cass. 12013/2004 (v. in motivazione); 6323/2003; 4393/1997.
CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE SENTENZA 1 luglio 2004, n. 12013 .... poiché l'obbligo di ciascun condomino di contribuire alle spese di conservazione delle parti comuni insorge nel momento in cui si rende necessario provvedere all'esecuzione dei lavori necessari, e non quando il debito viene determinato in concreto, in caso di sentenza di condanna pronunziata nei confronti del condominio per inosservanza dell'obbligo di conservazione delle cose comuni, il condomino creditore che intenda agire in executivis contro il singolo partecipante al condominio per il recupero del proprio credito accertato dalla sentenza, deve rivolgere la propria pretesa, sia per il credito principale, che per credito relativo alle spese processuali, contro chi rivestiva la qualità di condomino al momento in cui l'obbligo di conservazione è insorto, e non contro colui che tale qualità riveste nel momento in cui il debito viene giudizialmente determinato.
Deliberazioni - esecuzione di opere straordinarie all'edificio prima della vendita di unità immobiliari Trib. civ. Milano, sez. VIII, 14 settembre 2006, n. 10141 La deliberazione dell'assemblea condominiale riguardante l'esecuzione di opere straordinarie all'edificio, precedente di qualche giorno la vendita di unità immobiliari, determina che gli acquirenti debbono pagare le spese relative, trattandosi di obligationes propter rem. Non esclude il debito degli aventi causa verso il condominio la mancanza di informativa tra le parti circa la deliberazione stessa e gli acquirenti sono chiamati a rispondere delle spese solidalmente con l'alienante, non al suo posto. E,dal momento che la buona fede avrebbe voluto che l'obbligazione fosse dichiarata nelle trattative e indicata nei contratti, poichè rilevanti nel sinallagma, la parte venditrice è tenuta alla manleva per tali spese.
L'acquirente di una unità immobiliare, inserita in un condominio risponde solamente delle spese condominiali sorte in epoca successiva all'acquisto, e ha diritto di rivalersi nei confronti del vecchio proprietario per i debiti accumulati in epoca precedente. In questo caso vale infatti il principio generale della personalità delle obbligazioni, e non quello dell'ambulatorietà passiva, come di norma nell'art. 63, att. C.C.. Cassazione Sez. III n. 1956 del 22/02/2000
Obbligo dei condomini di contribuire al pagamento delle spese condominiali Cass. Sez. II Civile, sentenza n. 15288 del 21 luglio 2005 L'obbligo dei condomini di contribuire al pagamento delle spese condominiali sorge per effetto della delibera dell'assemblea che approva le spese stesse e non a seguito della successiva delibera di ripartizione volta soltanto a rendere liquido un debito preesistente e che può anche mancare ove esistano tabelle millesimali, per cui l'individuazione delle somme concretamente dovute dai singoli condomini è il frutto di una semplice operazione aritmetica. Ciò non va confuso con la disciplina posta dall'art. 63 comma 1 disp. att. codic.civ., che richiede l'esistenza di uno stato di ripartizione approvato dell'assemblea condominiale solo al fine di rafforzare le possibilità di tutela del condominio-creditore, consentendogli di ottenere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo.
Cass. N° 6323 del
18/4/2003
In caso di vendita, le spese per la conservazione delle parti comuni
dell’edificio, sono a carico di colui che è condomino nel momento in cui è
nata la necessità di eseguire le relative opere, e non nel momento in cui vi
sia una deliberazione di approvazione da parte dell’assemblea condominiale (che
potrebbe essere successiva alla vendita).
Cass. civ., sez. Unite, 08-04-2002, n. 5035
In caso di azione giudiziale dell'amministratore del condominio per il recupero
della quota di spese di competenza di una unità immobiliare di proprietà
esclusiva, è passivamente legittimato il vero proprietario di detta unità e non
anche chi possa apparire tale - come il venditore il quale, pur dopo il
trasferimento della proprietà (non comunicato all'amministratore), abbia
continuato a comportarsi da proprietario - , difettando, nei rapporti fra
condominio, che è un ente di gestione, ed i singoli partecipanti ad esso, le
condizioni per l'operatività del principio dell'apparenza del diritto,
strumentale essenzialmente ad esigenze di tutela dell'affidamento del terzo in
buona fede, ed essendo, d'altra parte, il collegamento della legittimazione
passiva alla effettiva titolarità della proprietà funzionale al rafforzamento e
al soddisfacimento del credito della gestione condominiale.
Obbligo del
nuovo proprietario al pagamento dei contributi condominiali precedenti
Cassazione civile Sentenza 18/08/2005, n.
16975)
L’art. 63, co. 2°, disp. att. cod. civ., che limita al biennio precedente
all’acquisto l’obbligo del successore nei diritti di un condomino di versare, in
solido con il dante causa, i contributi da costui dovuti al condominio, è una
norma speciale rispetto a quella posta, in tema di comunione in generale,
dall’art. 1104, ultimo comma, cod. civ., che rende il cessionario obbligato,
senza alcun limite di tempo, in solido con il cedente, a pagare i contributi
dovuti dal cedente e non versati.
Pertanto, in tema di contributi condominiali va fatta applicazione dell’art. 63,
co. 2°, disp. Att. cod. civ. poiché il rinvio operato dall’art. 1139 cod. civ.
alle norme sulla comunione in generale vale, per espressa previsione dello
stesso articolo, solo per quanto non sia espressamente previsto dalle norme sul
condominio.
Cassazione del 09/08/1996 n. 7353 Titolo: In caso di nuovo condómino, la ripartizione di spese in deroga ai principi legali, non lo vincola se non abbia manifestato la volontà ad aderirvi. Massima: L'efficacia di una convenzione con la quale, ai sensi dell'art.1123 primo coma, cod.civ., si deroga al regime legale di ripartizione delle spese non si estende, in base all'art.1372 cod.civ., agli aventi causa a titolo particolare degli originari stipulanti, a meno che detti aventi causa non abbiano manifestato il loro consenso nei confronti degli altri condomini, anche per fatti concludenti, attraverso un'unica manifestazione tacita di volontà, dalla quale possa desumersi un determinato intento con preciso valore sostanziale (Artt.1123, 1372 cod.civ.).
Nel caso di fallimento di un condominio, per soddisfare le spese gravanti sull'unità immobiliare del fallito, l'amministratore si farà autorizzare dall'Assemblea a chiedere agli altri condòmini il versamento, pro-quota millesimale, di tale importo: inoltre dovrà insinuarsi nel passivo fallimentare. Una volta recuperati gli importi del fallito dalla Curatela Fallimentare e/o dal nuovo proprietario, come da 2° comma art. 63 disposizioni attuative del C. C., gli stessi verranno restituiti ai Condòmini che li hanno anticipati.
Debiti vecchi prima e dopo il fallimento del proprietario