Il giudice è competente per il decoro architettonico

Non si può invocare il decoro dell'edificio quando altri prima hanno provveduto a modificarlo Cass. 7 settembre 2012, n. 14992 " ... occorre premettere in tema di condominio, non può avere incidenza lesiva del decoro architettonico di un edificio un'opera modificativa compiuta da un condomino, quando sussista degrado di detto decoro a causa di preesistenti interventi modificativi di cui non sia stato preteso il ripristino: la valutazione circa il degrado della facciata del fabbricato è oggetto riservato all'indagine del giudice di merito che è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato. Nella specie, la sentenza con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha evidenziato come le originarie linee della facciata erano state stravolte dai diversi interventi che nel corso degli anni erano stati effettuati dai singoli condomini con la realizzazione di verande, apposizioni di tubazioni con colori differenti"

T.A.R. Lombardia - Milano Sezione II Sentenza 27 agosto 2010, n. 4414 - l’intervento edilizio incide sulla facciata dell’edificio la quale costituisce una parte comune oggetto di compossesso proindiviso;  - le opere oggetto del permesso di costruire danno luogo ad una innovazione vietata ai sensi dell’art. 1120, c. 2, c.c., comportando una alterazione del decoro architettonico del fabbricato - inteso quale “estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono la nota dominante dell'edificio imprimendo allo stesso una sua armoniosa fisionomia” (v. Cassazione civile, sez. II, 25 gennaio 2010 , n. 1286; sentt. 8731/98; 16098/03) - in quanto vanno a modificare l’architettura generale e l’aspetto estetico dell’edificio; - legittimamente, pertanto l'amministrazione ha subordinato il rilascio del titolo abilitativo all’assenso dei comproprietari (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 ottobre 2003 , n. 6529; T.A.R. Trentino Alto Adige Bolzano, 27 febbraio 2006, n. 81; T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 27 maggio 2005 , n. 7295), adottando un provvedimento adeguatamente motivato e supportato da coerenti risultanze istruttorie, con conseguente infondatezza delle censure proposte. Per le ragioni esposte il ricorso è, pertanto, infondato e deve essere respinto.

"Per decoro architettonico del fabbricato, ai fini della tutela prevista dall'art. 1120 c.c., deve intendersi l'estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture che connotano il fabbricato stesso e gli imprimono una determinata, armonica, fisionomia. L'alterazione di tale decoro può ben correlarsi alla realizzazione di opere che immutino l'originario aspetto anche soltanto di singoli elementi o punti del fabbricato tutte le volte che la immutazione sia suscettibile di riflettersi sull'insieme dell'aspetto dello stabile. L'indagine volta a stabilire se, in concreto, un'innovazione determini o meno l'alterazione del decoro di un determinato fabbricato è demandata al giudice di merito il cui apprezzamento sfugge al sindacato di legittimità, se congruamente motivato." (Cass. civ., sez. II, 3 settembre 1998, n. 8731, Fossa c. Cond. via Madonna n. 4 Rho, Mass., 1998).

Il decoro architettonico condominiale va tutelato solo in base a circostanze concrete e l'intervento di un proprietario non può essere censurato se già precedenti alterazioni sono avvenute nella struttura dell'immobile da parte di altri condómini. Cassazione civile , sez. II, sentenza 17.10.2007 n° 21835  (ulteriori riferimenti: Cassazione civile 10324/08 e Cassazione civile 26796/07). ...... Il motivo è infondato. A prescindere dal rilievo che la corte ben poteva dissentire dal parere del consulente tecnico, offrendo adeguata motivazione sul punto, va osservato che nessuna contraddizione può riscontrarsi nella specie, perchè il consulente ha espresso un giudizio tecnico estetico sulla obiettiva lesività dell'opera realizzata dalla convenuta, mentre la corte ha fatto applicazione di corretti principi giuridici, più volte affermati da questa corte (cfr. Cass. 15.4.2002, n. 5417), ritenendo che la lesività estetica dell'opera abusiva - costituente l'unico profilo di illegittimità dell'opera stessa addotto dall'attrice - non poteva assumere rilevanza in presenza di una già evidente grave compromissione di detto decoro a causa di precedenti interventi.

Prima di agire al Giudice in caso di lavori nel condominio, i proprietari e l'amministratore stesso devono valutare con attenzione la situazione, infatti:

Per negare il proprio assenso a dei lavori, troppo spesso i condomini sbandierano a vanvera l'articolo 1120 del codice civile, che nega le innovazioni che alterino il decoro architettonico dell'edificio. Se si tratta di un pretesto, l'amministratore accorto dissuaderà i condomini prepotenti, consigliando loro di munirsi di una relazione tecnica per sostenere le loro tesi. Il condominio non é infatti l'organo competente a valutare l'armonia estetica di un palazzo. E' il ruolo della Commissione edilizia comunale, a cui partecipano ingegneri e architetti. Questa commissione ha il compito di esprimersi ogni volta che un'opera riguardi l'involucro esterno di un edificio e occorra perciò rilasciare un'autorizzazione o una concessione edilizia ai lavori. A ciascuno il suo.

Lesione al decoro architettonico a seguito di opere innovative Cassazione Civile, sez. II, 16 gennaio 2007, n. 851
In tema di condominio, per decoro architettonico del fabbricato condominiale, ai fini della tutela prevista dall'art. 1120 c.c., deve intendersi l'estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia, e che quindi contribuiscono a conferirgli una specifica identità; pertanto è evidente che, una volta accertata la lesione di tale decoro architettonico a seguito di opere innovative, nessuna influenza in proposito può essere riconosciuta alla maggiore o minore visibilità di esse o alla loro non visibilità in relazione ai diversi possibili punti di osservazione rispetto all'edificio condominiale, trattandosi di una tutela accordata in sé e per sé a prescindere da situazioni contingenti in quanto correlata soltanto alla esigenza di salvaguardare determinate caratteristiche architettoniche unitariamente considerate dello stabile condominiale.

Per quanto concerne il decoro architettonico, vigono solo alcuni principi giurisprudenziali, giacché la legge non ha ancora provveduto a darne definizione alcuna.
Secondo un consolidato orientamento della Cassazione, il decoro architettonico è costituito dall’estetica data dall’insieme delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono la nota dominante ed imprimono all’edificio una sua armoniosa fisionomia (Cass. 2189/81, Cass. 2313/88, Cass. 8731/98). Non è necessario che si tratti di edificio di particolare prestigio (Cass. 8861/87).
- Il Tribunale di Udine con sentenza del giorno 16/07/2001 ha deciso che ex art 7, 3° comma n.2 c.p.c., è di competenza del Giudice di Pace la causa che riguarda le modalità di utilizzo del muro perimetrale dell’edificio condominiale, relativamente all’installazione più conveniente dal punto di vista estetico e dell’eventuale inquinamento acustico ed ambientale.

Cass. Civ. 27.10.2003 n. 16098 - Criteri da adottare in tema di tutela del decoro architettonico.
In tema di tutela del decoro architettonico, il Giudice deve adottare, caso per caso, criteri di maggiore o minor rigore sulla base delle caratteristiche del singolo edificio o di parte di esso. Il Giudice, da un lato, deve accertare, cioè, se esso avesse ab origine un’unitarietà di linee e stile compromessa significativamente dall’innovazione apportata e dedotta in giudizio. Dovrà altresì accertare se già precedentemente altre innovazioni avessero inciso, alterando tale unitarietà.
Dall’altro lato, il Giudice dovrà accertare se l’alterazione sia appariscente e di non trascurabile entità, ovvero tale da arrecare un pregiudizio estetico dell’edificio suscettibile di valutazione economica.  Giurisprudenza Conforme: Cass. Civ. 15.04.2002 n.5417

Corte Cassazione - sentenza n. 17398/2004.    In tema di condominio degli edifici il decoro architettonico, allorché possa individuarsi nel fabbricato una linea armonica, sia pure estremamente semplice, che ne caratterizzi la fisionomia, è un bene comune il cui mantenimento è tutelato a prescindere dalla validità estetica assoluta delle modifiche che si intendono apportare. Pertanto, una volta accertato che le modifiche non hanno una valenza ripristinatoria o migliorativa dell'originaria fisionomia, ma alterano quest'ultima sensibilmente, non ha alcuna rilevanza l'accertamento, del tutto opinabile, del risultato estetico della modifica, che deve ritenersi non consentita quand'anche nel suo complesso possa apparire a taluno gradevole.

Stravolgimento del decoro architettonico condominiale Cassazione, sentenza n. 7625 – 2006 Nell'ipotesi di "stravolgimento" della fisionomia architettonica dell'edificio condominiale, il pregiudizio economico è una conseguenza normalmente insita nella menomazione del decoro architettonico che, costituendo una qualità del fabbricato, è tutelata dalle norme che ne vietano l'alterazione

Lesione al decoro architettonico - illegittime le tettoie realizzate nella proprietà esclusiva
Cass. civ., sez. II, 11 febbraio 2005, n. 2743Con sentenza n. 2743 del 11/02/2005 la Corte di Cassazione ha ritenuto illegittime le tettoie realizzate nella proprietà esclusiva del condomino che comportavano un danno estetico alla facciata dell'edificio condominiale.
Le opere realizzate dal condomino nella proprietà esclusiva che comportino una lesione del decoro architettonico dell'edificio, devono considerarsi vietate ai sensi dell'art. 1122 c.c.


 

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