NULLA LA DELIBERA CONDOMINIALE SULLE SPESE CHE NON DISTINGUE TRA USO E CONSERVAZIONE
Certamente, è invalidità per illiceità dell’oggetto, perché contraria alle norme che regolano i diritti e gli obblighi dei partecipanti al condominio (artt. 1118, 1123, 1004 e 1005 cod. civ.), la delibera che non distingue analiticamente le spese per l’uso (per la custodia, l’amministrazione e la manutenzione ordinaria) e le spese per la conservazione (le riparazioni straordinarie). Deve tuttavia negarsi l’invalidità della delibera che, distinte analiticamente le spese secondo il fondamento e la funzione, non individua in modo espresso i soggetti tenuti a contribuire. Essendo la imputazione e la ripartizione fissate direttamente dalla legge, ascriverle ai soggetti obbligati diventa una mera operazione esecutiva.
La delibera riguardava l'attribuzione delle spese tra nudo proprietario e usufruttuario, ma è facilmente attribuibile alla definizione delle spese tra proprietario e inquilino.
Corte di cassazione - Sezione II civile - Sentenza 22 giugno-21 novembre 2000 n. 15010