Normativa sulle detrazioni per ristrutturazioni  36% e 50%

NUOVE REGOLE PER MINI-CONDOMINI (meno di 9 unità immobiliari)
(cfr. Circolare N. 11/E del 21 maggio 2014 dell'Agenzia delle Entrate)
In caso di condomini per i quali non esiste l'obbligo di legge a nominare un amministratore (meno di 9 condomini), per beneficiare della detrazione fiscale per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni bisogna obbligatoriamente richiedere preventivamente il codice fiscale per il mini-condominio presso l'Agenzia delle Entrate ed eseguire i pagamenti delle fatture, tramite bonifico bancario o postale, indicando, oltre al codice fiscale del mini-condominio, anche quello del condomino che effettua il pagamento, che potrà essere tratto indifferentemente sul conto corrente di uno dei condomini a tal fine delegato o su conto corrente appositamente istituito a nome del mini-condominio.
La ripartizione delle spese dovrà avvenire in ragione dei millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili ai sensi del codice civile (cfr.art.1123 e segg.).
Tutte le fatture e documenti giustificativi delle spese relative devono essere intestati al mini-condominio.

Decreto proroga detrazioni 50% per ristrutturazioni fino al 31.12.2016

Novità: DECRETO SEMPLIFICAZIONI Giugno 2012: Art. 11Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico 1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto (26 Giugno 2012) e fino al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 50 per cento (non più il 36%), fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 (non più 48.000) euro per unità immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis. 2. All’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013, fermi restando i valori massimi, le detrazioni spettano per una quota pari al 50 per cento delle spese stesse”. 3. All’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’ultimo periodo è soppresso; la presente disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

 

Per poter beneficiare della detrazione del 50% per l'acquisto dei mobili, le persone fisiche devono aver iniziato i lavori edili sul fabbricato. Detti lavori devono essere detraibili al 36-50%, prima dell'acquisto dell'arredo, Se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo (Scia, Dia, Permesso di costruire, ecc.) per l'intervento che attesti l'inizio dei lavori agevolati al 36-50%, va sottoscritta in proprio e conservata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in cui va indicata la data di inizio dei lavori.

Risoluzione dell'Agenzia entrate n. 167 del 12 luglio 2007

Circolare 2007 dell'Agenzia delle Entrate con tutte le istruzioni

Altre preziose informazioni qui:    http://www.lavorincasa.it/normative/normative11.php

Istruzioni online dell'Agenzia             Modulo per la comunicazione e istruzioni

Aliquota IVA agevolata: http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/anche-quest-anno-ristrutturazioni-edilizie-agevolate

Possibile "doppia" detrazione per lavori condominiali e per lavori sulla propria abitazione: Agenzia Entrate 03.08.07

Guida fiscale sulle ristrutturazioni dell'Agenzia delle Entrate, Marzo 2008

Detrazione del 36% su tutte le parti comuni condominiali (compreso ascensore): 12.02.2010 Agenzia Entrate risoluzione n. 7/E

Novità Decreto legge 13 maggio 2011, n.70: eliminato l'obbligo di invio del modulo preventivo a Pescara

Per risolvere ulteriori dubbi e per avere consigli dagli esperti, collegati al FORUM

La legge n. 449/1997 ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento una particolare agevolazione fiscale, consistente nella possibilità di detrarre ai fini Irpef le spese sostenute per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria e di interventi di recupero edilizio in misura percentuale al costo sostenuto.
La detrazione era prevista, per gli anni 1998 e 1999, nella misura del 41% delle spese sostenute nell'anno fino ad un importo massimo di € 77.468,53 per ciascun anno di imposta e per ogni immobile sul quale venivano eseguite le opere di ristrutturazione.
L'agevolazione è stata prorogata per gli anni 2000, 2001, 2002 e 2003, anche se la relativa percentuale è stata ridotta dal 41% al 36% e il limite di spesa, per l'anno 2003, è stato diminuito a € 48.000.
La legge finanziaria per il 2004, nel prorogare l'agevolazione fino al 31 dicembre 2004, aveva nuovamente innalzato la percentuale di detrazione al 41% ed il limite di spesa ad € 60.000; tuttavia, il DL n. 355/2003 (cd. milleproroghe), convertito nella legge n. 47/2004, ha apportato ulteriori modifiche, per cui allo stato attuale:
- l'agevolazione è prorogata fino al 31 dicembre 2005;
- l'aliquota è pari al 36%, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2004;
- il limite massimo di spesa è pari a € 48.000;
- è stata ripristinata, sempre con effetto retroattivo al 1° gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2005, anche l'aliquota Iva ridotta del 10% sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Dalla seconda metà del 2006 e fino al 31 dicembre (salvo proroghe della finanziaria) la detrazione è del 36% e l'aliquota IVA del 10%.

Per quanto riguarda il limite dei 48.000 Euro per unità immobiliare nell'ambito condominiale va specificato che nel caso in cui il condòmino sia partecipe, nello stesso periodo di imposta, a prestazioni edilizie ammesse alla detrazione sia per parti comini che alla propria unità immobiliare, il limite dei 48.000 Euro può essere utilizzato dal condòmino proprietario della sola abitazione e pertinenze , 2 volte, una con riferimento alle parti comuni ed una ulteriore per il proprio appartamento.
La conferma trova riscontro nella risoluzione 4 giugno 2007 n° 124, ove l’Agenzia delle Entrate, rispondendo all’istanza di un CAAF, ritiene che “la quietanza che l’amministratore di condominio deve rilasciare (...) a ciascun condomino, debba indicare specificamente la quota della spesa relativa alle parti comuni imputabile a ciascuna delle unità immobiliari (eventualmente) possedute dal condomino”.

Le agevolazioni sono state prorogate fino al 2010 con la finanziaria del 2008: art. 1 comma 17 e seguenti.

17. Sono prorogate per gli anni 2008, 2009 e 2010, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative: 
a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2010;
b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2011.

18. È prorogata per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1o gennaio 2008.
19. Le agevolazioni fiscali di cui al comma 17 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.

Chiarimento dell'Agenzia delle Entrate sulla differenza di detrazione del 36% o del 55% per le varie tipologie di lavori

L’articolo 1, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha prorogato, per le annualità 2008, 2009 e 2010, l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10 per cento alle prestazioni di servizi aventi ad oggetto gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione in esame non è più richiesto, diversamente da quanto stabilito per le operazioni effettuate nel periodo di imposta 2007, che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura. L’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10 per cento, relativamente alle prestazioni di servizi aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio, prescinde quindi dall’indicazione in fattura del costo della manodopera che, invece, si rende necessaria, anche in relazione agli interventi effettuati nel periodo 2008/2010, per il riconoscimento della detrazione d’imposta del 36% delle spese riguardanti le seguenti opere edili: - interventi di recupero del patrimonio edilizio, disciplinati all’articolo 2, comma 5, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e successive modificazioni;  - interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia operati da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedono alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile, di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 488 nel testo vigente al 31 dicembre 2010.  Per questi interventi, infatti, l’obbligatorietà dell’indicazione in fattura del costo della manodopera è disposta espressamente dall’articolo 1, comma 19, della citata legge n. 244 del 2007.   (circolare 12/E del 19 febbraio 2008)

Non è attribuibile nessun bonus casa per gli ampliamenti previsti dal piano casa L’Agenzia delle entrate con la risoluzione 4/E/2011 ha chiarito che non si applicano le detrazioni del 36% sulle ristrutturazioni edilizie e del 55% sul risparmio energetico agli interventi di ampliamento previsti in attuazione del piano casa. In particolare “nell'ipotesi di demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta, in quanto l'intervento si considera, nel suo complesso, una nuova costruzione”. Se invece l’intervento avviene “senza demolizione dell'edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente, in quanto l'ampliamento configura, comunque, una nuova costruzione”. Secondo qest’ultimo orientamento, insomma, l'ampliamento non può ottenere vantaggi: sia nel caso in cui l'edificio sia interamente demolito e ricostruito, sia nel caso in cui si tratti di una semplice aggiunta a un immobile la cui struttura resta inalterata. In ambito condominiale richiamandosi alla circolare n. 39 del 1° luglio 2010 afferma, in modo indiretto: “ai fini della individuazione della quota di spesa detraibile come precisato nella circolare 23 aprile 2010, n. 21/E, si dovrà utilizzare un criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali”.


Si richiama l'attenzione (ancora una volta) che la quietanza debba riguardare la spesa attribuibile all'unità immobiliare e non al condòmino.
Possono usufruire della detrazione tutti i soggetti passivi di imposta, residenti o meno nel territorio dello Stato, che sono titolari del diritto di proprietà o di altro diritto sull'immobile oggetto dell'intervento di ristrutturazione, e che abbiano sostenuto i relativi costi.
Quindi, possono beneficiare della detrazione;
a) il proprietario o nudo proprietario;
b) il titolare del diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie);
c) il locatario o comodatario;
d) i soci di cooperative a proprietà divisa o indivisa;
e) gli imprenditori individuali - anche come impresa familiare - limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce;
f) i soci delle società semplici, in nome collettivo o in accomandita semplice, sempre che sussistano le stesse condizioni previste per l'imprenditore individuale;
g) il familiare convivente del possessore o detentore purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici bancari siano intestati a lui (per la definizione di familiare bisogna fare riferimento all'art. 5 del TUIR che comprende a tale titolo il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado). In tale ipotesi, si precisa che la detrazione spetta anche nel caso in cui le autorizzazioni comunali siano intestate al proprietario dell'immobile e non al familiare che usufruisce dell'agevolazione);
h) il futuro acquirente dell'immobile, che sia stato immesso nel possesso ed abbia eseguito gli interventi di ristrutturazione, a condizione che sia stato stipulato e registrato presso l'Ufficio competente il preliminare di vendita (compromesso). Inoltre l'acquirente deve indicare gli estremi di registrazione nell'apposito spazio previsto nel modello di comunicazione per la detrazione.

Anche il convivente non legalmente sposato è legittimato alla fruizione della detrazione Irpef del 36% per le spese effettivamente sostenute per opere di ristrutturazione edilizia purché abbia posto la residenza nello stesso immobile.  Questo quanto sancito dalla Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con la Sentenza 5 novembre 2008 n. 26543, in cui viene equiparata la posizione del convivente “more uxorio” a quella del coniuge convivente, ai fini della detrazione Irpef del 36% sulle spese di ristrutturazione edilizia.
Un contribuente infatti aveva chiesto la detrazione Irpef sulle spese di ristrutturazione da lui sostenute, pur non risultando residente, alla data di comunicazione di inizio lavori, nel Comune in cui era sito l’immobile oggetto degli interventi, per questo il diritto alla detrazione non è stato riconosciuto, ma non per il fatto che il convivente non fosse legalmente sposato, ma per l’assenza del presupposto essenziale del possesso o della detenzione dell’immobile.
In tal ambito, viene ribadito altresì che l’agevolazione compete eventualmente al comodatario solo in presenza di un contratto di comodato debitamente registrato.
La pronuncia in questione assume rilevanza in ordine all’individuazione dei soggetti che hanno diritto alla detrazione Irpef del 36%, in quanto la Suprema Corte di Cassazione perviene all’espressa assimilazione del rapporto di convivenza “more uxorio” a quella di coniugio.
In sostanza, si ammette tra i soggetti legittimati alla fruizione della detrazione, non solo il coniuge convivente col titolare dell’immobile ristrutturato, ma anche il convivente “more uxorio”.

Anche i soggetti che eseguono in proprio i lavori possono beneficiare dell'agevolazione, nei limiti delle sole spese sostenute per l'acquisto dei materiali.

Possono verificarsi le seguenti ipotesi di variazione della soggettività passiva:
a) vendita dell'immobile. In tal caso il diritto alla detrazione si trasferisce sull'acquirente, sempreché si tratti di persona fisica;
b) morte del contribuente che detiene i diritti sull'immobile oggetto dell'agevolazione. La detrazione spetta in tal caso esclusivamente agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta del bene;
c) donazione dell'immobile. Il diritto alla detrazione si trasferisce al donatario;
d) trasferimento dell'inquilino o del comodatario. E' questa l'unica ipotesi in cui il diritto alla detrazione non si modifica. L'inquilino o il comodatario continuano, infatti, a godere del diritto alla detrazione fino ad ultimazione degli anni di competenza.

La detrazione spetta in relazione alle spese sostenute per le seguenti tipologie di intervento:
a) lavori di manutenzione straordinaria, opere di restauro e risanamento conservativo, lavori di ristrutturazione edilizia per singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, sulle loro pertinenze come garage e posti auto, sull'acquisto o ristrutturazione delle stesse purché diventino pertinenziali alla stessa unità immobiliare; 
b) lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati su parti comuni di edifici residenziali;
c) eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto ascensori, montacarichi, ecc.;
d) opere per il conseguimento di risparmio energetico, per la cablatura di edifici, per il contenimento di inquinamento acustico, per l'adozione di misure di sicurezza statiche ed antisismiche degli edifici;
e) lavori per la messa a norma degli edifici;
f) esecuzione di opere interne;
g) realizzazione di autorimesse e posti auto. E' agevolato anche l'acquisto di autorimesse e posti auto pertinenziali, limitatamente alle spese sostenute per la realizzazione, sempreché si riesca a dimostrare le stesse con apposita attestazione rilasciata dal venditore;
h) redazione dei documenti obbligatori per comprovare la sicurezza statica dei fabbricati, ed interventi per l'adozione di misure per la prevenzione del rischio di compimento di illeciti da parte dei terzi;
i) opere volte ad evitare gli infortuni domestici;
j) interventi sugli immobili finalizzati a favorire la mobilità dei portatori di handicap;
k) manutenzione per la salvaguardia dei boschi;
l) interventi di bonifica dell'amianto.

Tra le spese per le quali compete  la detrazione, oltre a quelle per l’esecuzione di lavori, sono comprese:

 

  1. le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;

  2. le spese per prestazioni e le altre prestazioni professionali connesse;

  3. le spese per la messa in regola degli edifici - impianti elettrici e impianti a metano;

  4. le spese per l’acquisto dei materiali;

  5. il compenso corrisposto per la realizzazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;

  6. le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi

  7. l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e denunzie di inizio lavori;

  8. gli oneri di urbanizzazione;

  9. gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati.

 

Sono inoltre detraibili i seguenti interventi:

  1. eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, ecc…

  2. realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzi di tecnologia avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ecc….(es: telefoni viva voce, schermi di computer a tocco, ecc..)

  3. adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (per atto illecito si intende ad esempio: furto, aggressione, sequestro di persona, ecc…). La detrazione viene applicata alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili:

    • rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;

    • apposizione di grate sulle finestre o la loro sostituzione

    • porte blindate o rinforzate

    • apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;

    • istallazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;

    • apposizione di saracinesche;

    • tapparelle metalliche con bloccaggi;

    • vetri antisfondamento;

    • casseforti a muro

    • fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati;

    • apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline

    • Sono previste le detrazioni oltre che per l’esecuzione dei lavori e l’acquisto dei materiali in senso stretto, anche gli oneri accessori quali: progettazione dei lavori; prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento realizzato; relazione di conformità; perizie e sopralluoghi; IVA; imposta di bollo, diritti comunali, autorizzazioni e/o concessioni; oneri di urbanizzazione; ogni altro costo inerente la realizzazione dell’intervento agevolato.

     

  4. esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici (es: riparazioni di impianti insicuri realizzati sui immobili, sostituzione tubi del gas, sistemazione prese di corrente, istallazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti, montaggio di vetri antinfortuni, installazione del corrimano, ecc…)

Per ottenere le detrazioni sugli interventi per i quali è prevista una certificazione di sicurezza, come ad esempio gli impianti del gas, elettrici e quelli di allarme, è necessario farsi rilasciare e conservare questa certificazione. Se i lavori vengono effettuati in proprio e quindi non si possiede questa documentazione, non si ha diritto alla detrazione.

Il citato DL n. 355/2003 ha previsto l’applicabilità della detrazione del 36% anche agli interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione su interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2005 (prorogati 2006) da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva vendita o alienazione dell’immobile entro il 30 giugno dell'anno seguente. La detrazione del 36% va calcolata, in tale ipotesi, su un importo forfetario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’immobile risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione, fermo restando il limite massimo di spesa annua di € 48.000.
Tale agevolazione non è subordinata né alla preventiva comunicazione al Centro Operativo di Pescara, né al pagamento mediante bonifico bancario.

Nella determinazione dell'ammontare dei costi sostenuti per la realizzazione delle opere edilizie sono previsti, oltre all'esecuzione dei lavori e l'acquisto dei materiali in senso stretto, anche alcuni oneri accessori quali:
- progettazione dei lavori;
- prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento realizzato;
- relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
- perizie e sopralluoghi;
- IVA; imposta di bollo, diritti comunali, autorizzazioni e/o concessioni;
- oneri di urbanizzazione
- ogni altro costo inerente la realizzazione dell'intervento agevolato.
Non danno diritto alla detrazione:
- gli interessi passivi su mutui, anticipazioni o scoperti di c/c accesi per sostenere le spese dell'intervento edilizio;
- i costi di trasloco o custodia in magazzino dei mobili nel periodo di esecuzione dei lavori di ristrutturazione.

Per incentivare ulteriormente il recupero del patrimonio edilizio, è stabilito che i Comuni hanno la facoltà di:
- ridurre la tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) per l’esecuzione delle opere;
- ridurre al 50% gli oneri correlati al costo di costruzione.
 

Il diritto alla detrazione è subordinato all'effettuazione di specifici adempimenti di natura formale, quali:
- comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'inizio dei lavori, completa degli allegati previsti dalla legge; (non più applicabile)
- pagamento alle ditte coinvolte nei lavori mediante bonifico bancario;
- per i lavori di valore complessivo maggiore di € 51.645,69 (iva inclusa), presentazione della dichiarazione di esecuzione dei lavori;
- comunicazione alla ASL;
- conservazione dei documenti.

Il 36% anche per spese minime: Ristrutturazioni edilizie per le unità condominiali. La normativa relativa ai benefici fiscali sulle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ovvero la detrazione ai fini Irpef del 36% istituita con la Finanziaria del 1998 presenta ancora ampi spazi di incertezza applicativa malgrado le numerose circolari esplicative dell’Agenzia delle Entrate. L’Amministratore di condominio ha l’obbligo di inviare la comunicazione e non serve per questo una specifica autorizzazione dell’Assemblea. Su specifica richiesta dei condomini e a loro spese devono essere comunque fornite fotocopie dei documenti, come per tutti gli atti condominiali.   Fonte: Il Sole 24 Ore

Circolare dell'Agenzia delle Entrate sull'applicazione dell'Iva agevolata al 10% sulle ristrutturazioni.

Detrazione d'Imposta anche su immobili già ristrutturati da impresa di costruzione. Le disposizioni previste dall'art. 9, comma 2 Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria del 2002) hanno esteso il beneficio della detrazione d'imposta, prevista dall'artico 1 della legge n. 449 del 1997, a favore anche degli acquirenti di unità abitative collocate in fabbricati ristrutturati da parte di imprese di costruzione indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti o dalle categorie di lavoro trattate, da calcolarsi sull'ammontare forfetario pari al 25% del prezzo di vendita. Riproposta dal 2008 con il decreto "milleproroghe" di fine Dicembre 2007

BOX E GARAGE  sono interessati dalla detrazione del 36% e riguarda la realizzazione o l'acquisto di un box o posto auto. Anche in questo caso l'agevolazione è applicabile già dal 1° Gennaio 2006. Per poter usufruire della detrazione del 36% è necessario che esista il vincolo di pertinenza tra l'abitazione ed il box.   In caso di acquisto di nuovo box l'agevolazione è prevista anche al promissario acquirente. In questo caso è necessaria la stipula di un compromesso di vendita regolarmente registrato (Ufficio del registro). Gli estremi della registrazione andranno indicati nel modulo di comunicazione che dovrà essere inviato a centro di servizio (centro operativo di Pescara).  Anche nel caso che si acquisti contemporaneamente abitazione e box ancora in corso di costruzione la detrazione spetta ugualmente.           Per l’acquisto o la costruzione di box nuovi occorre  una dichiarazione dell’impresa che quantifichi le spese di costruzione del box o del posto auto, che non sono la stessa cosa del prezzo a cui è stato venduto. Esse escludono le spese generali, i costi per l’installazione del cantiere, il valore dell’area e il profitto dell’impresa conseguito dalla vendita. Comprendono, invece, quelle sostenute per la progettazione e l’esecuzione dei lavori, per l’eventuale relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti, per le prestazioni professionali richieste dal tipo d’intervento, per l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, per le autorizzazioni, per le denunce di inizio lavori, per gli oneri di urbanizzazione.      Precisazione dell'Agenzia Risoluzione 13/01/2011 n. 7/E  non si può accedere al bonus nel caso in cui, ai pagamenti effettuati con bonifico, prima dell’atto notarile, non corrisponda un preliminare di vendita registrato. In una situazione del genere, infatti, al momento del pagamento non risulta nessun vincolo pertinenziale. La detrazione è riconosciuta anche se la data del bonifico coincide con quella dell’atto notarile e il pagamento viene effettuato in un orario precedente alla stipula.  Anche se al momento del pagamento, infatti, il box per il quale si intende fruire della detrazione non è stato ancora destinato al servizio dell’abitazione, qualora la destinazione pertinenziale sia attribuita nell’arco della stessa giornata, mediante la stipula del rogito, la condizione prevista dalla legge per la fruizione del beneficio può considerarsi realizzata.        PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE con Risoluzione n. 38/2008  L'art. 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, riconosce, in favore di coloro che realizzano autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune, una detrazione d’imposta, ai fini dell’Irpef, in misura pari al 36 per cento della spesa sostenuta. Sono ammessi a beneficiare della detrazione d’imposta sopra citata anche gli acquirenti di box e posti auto pertinenziali già realizzati, per le sole spese imputabili alla realizzazione e a condizione che le stesse siano comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore. In tal caso è consentito, tra l’altro, inviare la comunicazione al Centro Operativo di Pescara anche successivamente alla data di inizio lavori, purché entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui s’intende fruire della detrazione. Al riguardo, la scrivente, con circolare 10 giugno 2004, n. 24, punto n. 1.2, ha chiarito che acquistando contemporaneamente casa e box, con unico atto notarile indicante il vincolo di pertinenza del box con la casa, può essere operata la detrazione relativamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale, il cui ammontare deve essere specificamente documentato. Con circolare 20 giugno 2002, n. 55, punto n. 1, è stato precisato che, qualora l’atto definitivo di acquisto del box pertinenziale sia stipulato successivamente al versamento di eventuali acconti, la detrazione d’imposta 3 compete in relazione ai pagamenti in acconto effettuati con bonifico, fino a concorrenza del costo di costruzione del box dichiarato dalla ditta costruttrice, a condizione che vi sia un compromesso di vendita regolarmente registrato dal quale risulti la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l’edificio abitativo e il box. Per completezza, la scrivente fa presente, altresì, che, in linea generale, in relazione alla detrazione d’imposta in discorso, anche con riferimento ad altre fattispecie (es: acquisto di immobili ristrutturati), è stata sempre ribadita la necessità di un preliminare di vendita regolarmente registrato al fine di poter beneficiare della detrazione per importi versati in acconto. La necessità dell’esistenza di un contratto preliminare regolarmente registrato si riconduce logicamente all’esigenza che sia formalizzata la destinazione funzionale del box al servizio dell’abitazione. Nella fattispecie in esame, i contribuenti hanno provveduto a pagare con bonifici bancari le spese relative alla realizzazione dei box auto pertinenziali prima ancora dell’atto notarile e in assenza di un preliminare d’acquisto registrato. Al momento in cui sono stati effettuati i pagamenti con bonifico, i contribuenti non risultavano, dunque, proprietari o promissari acquirenti del box né dell’immobile abitativo. Ad avviso della scrivente, la circostanza che l’atto d’acquisto sia stato stipulato nello stesso periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese con bonifico, non è sufficiente a giustificare la mancata stipula (e registrazione) di un preliminare d’acquisto, necessario per poter riscontrare l’effettiva sussistenza, al momento del pagamento, del vincolo pertinenziale richiesto dalla norma agevolativa in discussione. Atteso quanto sopra, la scrivente ritiene che i contribuenti, in assenza di un preliminare di vendita regolarmente registrato da cui risulti la destinazione funzionale del box a servizio dell’immobile, non possano essere ammessi a beneficiare della detrazione d’imposta di cui all’art. 1 della legge n. 449 del 1997, per la parte di spesa relativa alla realizzazione dei box. La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale delle Entrate …., viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.     Sunto sulle norme e modalità di costruzione e detrazione dei Box

L'obbligo di inviare o conservare la documentazione di autorizzazione comunale  viene meno per gli interventi "esonerati" dalla normativa edilizia locale (Risoluzione n. 325/E del 12 novembre 2007)
Ai fini della detrazione del 36% delle spese sostenute per lavori di ristrutturazione (esempio condizionatori), non è obbligatorio allegare la dichiarazione di inizio attività quando l'intervento rientra tra quelli per i quali la normativa edilizia locale non prevede alcun titolo abilitativo. Questo è il parere dell'Agenzia a seguito di una richiesta di interpello volta a conoscere se era consentita la dichiarazione sostitutiva nel caso di lavori di manutenzione straordinaria, consistenti nella realizzazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici.

DETRAZIONE 50% ANCHE SE MANCA LA DELIBERA CONDOMINIALE
Con Risoluzione 25 giugno 2008, n. 264, l’Agenzia delle Entrate, contraddicendo una interpretazione fornita precedentemente da una Direzione Regionale, ha chiarito che la detrazione IRPEF del 36% è fruibile dal condomino che abbia realizzato, nello stabile in cui vive, interventi agevolabili senza autorizzazione dell’assemblea condominiale. Nel caso di specie un condomino aveva realizzato, a proprie spese, un ascensore nel proprio condominio. L’intervento era stato autorizzato dal Comune (trattavasi di intervento finalizzato all’abbattimento delle barriere architettoniche), ma non dall’assemblea condominiale. Una Direzione Regionale aveva negato la detrazione in quanto riteneva che alla comunicazione di inizio lavori dovesse essere allegata la delibera assembleare e la tabella millesimale di ripartizione delle spese. Con la presente Risoluzione, invece, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il condomino ha diritto a fruire della detrazione del 36% anche se la spesa non è stata preventivamente autorizzata dall’assemblea condominiale. Tuttavia, la detrazione è limitata alla sola parte di spesa riferibile alla quota a lui spettante in base alla tabella millesimale.

La comunicazione all'Agenzia delle Entrate
Prima dell'inizio dei lavori deve essere inviata mediante raccomandata, con modello (allegato anche in calce a questo documento) reperibile presso gli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, o in Internet nel sito www.agenziaentrate.it, la comunicazione di inizio lavori, completa degli allegati previsti dalla legge a pena di decadenza dei benefici della detrazione. (non più necessaria) Gli allegati previsti sono i seguenti:
a) dichiarazione di inizio attività dei lavori, autorizzazione ovvero concessione edilizia a seconda di quanto previsto dalla legislazione edilizia;
b) fotocopia dei versamenti Ici effettuati a decorrere dal 1997, se dovuta. Ove il contribuente che chiede di usufruire dell'agevolazione sia un soggetto diverso da quello tenuto al pagamento dell'Ici, le copie delle ricevute non sono necessarie. Allo stesso modo, le ricevute non vanno allegate nel caso di lavori eseguiti su parti comuni condominiali;
c) estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato, e dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori rilasciata dal proprietario al locatario. Detta dichiarazione è necessaria solo nel caso in cui il detentore dell'immobile che esegue i lavori non sia familiare convivente del possessore o del detentore dell'immobile sul quale gli stessi sono eseguiti;
d) indicazione dei dati catastali o, in mancanza, copia della domanda di accatastamento;
e) (per i lavori di natura condominiale) copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese; qualora l'importo dei lavori superi quello preventivato, sarà necessario trasmettere la nuova o ulteriore tabella di ripartizione delle spese.

Riguardo alla comunicazione, si precisa inoltre che:
- nel caso in cui sull'immobile coesistano più diritti reali (ad esempio perché lo stesso è in comproprietà) e i titolari di tali diritti, avendo sostenuto le spese di ristrutturazione, vogliano beneficiare dell'agevolazione, il modulo, insieme agli allegati, potrà essere trasmesso da uno solo di essi; (non più necessario)
- devono essere trasmessi tanti modelli quante sono le unità immobiliari oggetto dei lavori e le abilitazioni amministrative. (non più necessaria)

Per quanto concerne la documentazione da allegare alla comunicazione si sottolinea che è possibile allegare soltanto un'autocertificazione in carta semplice, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che tutta la documentazione è stata raccolta ed è a disposizione per ogni eventuale verifica su richiesta degli Uffici finanziari. In caso di autocertificazione, il contribuente dovrà barrare le caselle del modulo relative alla documentazione richiesta. Infatti l'Agenzia così recitava prima dell'introduzione del nuovo modulo da spedire a Pescara dove non era ancora presente la casella da barrare autodichiarando il possesso: In luogo della trasmissione della documentazione prevista, i contribuenti possono rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso della stessa e la disponibilità ad esibirla se richiesta dagli uffici finanziari. Nella sezione il dichiarante deve barrare le caselle corrispondenti ai documenti di cui è in possesso; deve inoltre indicare, barrando la corrispondente casella, se allega detti documenti alla comunicazione d’inizio lavori ovvero se rende la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, attestante il possesso della documentazione indicata e la disponibilità ad esibirla, se richiesta, agli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

La comunicazione deve essere inviata al seguente indirizzo, valido per tutte le regioni: (non più necessaria)
AGENZIA DELLE ENTRATE - CENTRO OPERATIVO DI PESCARA
VIA RIO SPARTO N. 21
65100 PESCARA

Per la detrazione del 55% riguardante i lavori relativi al risparmio energetico, con la Circolare n. 36/E del 31/05/07 si è estinto l’obbligo di inviare al centro operativo di Pescara la comunicazione preventiva di inizio dei lavori. L'esecuzione dei lavori non deve quindi essere preceduta da alcuna formalità nei confronti dell'amministrazione finanziaria né dall'invio della comunicazione di inizio lavori alla ASL anche se questo adempimento si renderà, ovviamente, necessario per l'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri.

Pagamento alle ditte coinvolte nei lavori mediante bonifico bancario   anche bonifico online leggi qui
I pagamenti alle ditte che effettuano i lavori in oggetto devono essere effettuati esclusivamente a pena di decadenza mediante bonifico bancario da cui risulti:
- la causale del versamento
- il codice fiscale del soggetto che paga ed il codice fiscale e la partita IVA del beneficiario.
Se più soggetti partecipano alla spesa detraibile, per usufruire del beneficio è possibile alternativamente indicare sul bonifico il codice fiscale di tutti gli interessati ovvero solo quello di colui che ha presentato la comunicazione al Centro Operativo di Pescara. In tale ultima ipotesi, gli altri aventi diritto dovranno indicare nel modello Unico il codice fiscale del soggetto che ha presentato la domanda (cioè quello riportato sul bonifico bancario).
In caso di interventi su parti comuni condominiali, sul bonifico occorrerà indicare:
- il codice fiscale del condominio
- il codice fiscale dell'amministratore o di altro condomino che provvede al pagamento.
Modalità diverse dal bonifico bancario possono essere utilizzate nei seguenti casi:
- oneri di urbanizzazione
- ritenute d'acconto sui compensi corrisposti ai professionisti
- imposta di bollo
- diritti, concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori.

Nel caso in cui la comunicazione di inizio lavori (non più necessaria) sia stata inviata da un contribuente, mentre le fatture riportano anche il nominativo del coniuge a carico, la detrazione può competere, anche interamente, al coniuge che ha inviato la comunicazione e che ha sostenuto la spesa, purché il suo nome compaia nella fattura emessa dall`impresa che ha eseguito i lavori. In sostanza, in caso di cointestazione delle fatture, la detrazione può competere anche ad uno solo degli intestatari. Viceversa, nell`ipotesi in cui la fattura sia intestata unicamente ad uno solo dei due coniugi, mentre la comunicazione di inizio lavori e il pagamento con bonifico siano stati effettuati dall`atro coniuge, la detrazione IRPEF non compete a quest`ultimo (ferma restando la possibilità di fruire del beneficio in capo all`intestatario delle fatture, riportando il codice fiscale del coniuge che ha inviato la comunicazione in sede di dichiarazione dei redditi).

L'agenzia delle Entrate, nell'ambito della risoluzione 184/E del 12 giugno 2002, ha tenuto a precisare che il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile può essere ammesso a fruire della detrazione Irpef, a condizione che: sussista la situazione di convivenza sin dal momento in cui viene effettuata la comunicazione preventiva all'inizio dei lavori al Centro operativo di Pescara (al riguardo, si veda anche la risoluzione 6 maggio 2002, n. 136); le spese risultino effettivamente a carico del familiare convivente già al momento dell'avvio della procedura, coincidente con l'invio della dichiarazione di inizio lavori all'amministrazione finanziaria. Nello stesso ambito, l'agenzia delle Entrate ha, inoltre, precisato che non è necessario che l'abitazione nella quale convivono «familiare» e intestatario dell'immobile costituisca per entrambi l'abitazione principale, mentre è necessario che i lavori agevolati siano effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza (circolare 24/E del 10 giugno 2004). Tuttavia, se il figlio ha trasferito la residenza nella casa acquistata per fruire delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, probabilmente il padre non risulterà più convivente con il figlio e la detrazione Irpef non potrà trovare applicazione a meno che, prima dell'inizio dei lavori, anche il padre trasferisca la residenza nella casa del figlio.

Comunicazione alla ASL
Qualora le norme vigenti in materia di sicurezza dei cantieri prevedano l'obbligo di notifica preliminare all'Azienda Sanitaria competente, deve essere inviata una comunicazione con raccomandata A/R alla ASL.
La comunicazione deve essere fatta a cura del committente o della ditta che esegue i lavori e deve contenere le seguenti indicazioni:
a) generalità del committente dei lavori ed esecuzione degli stessi;
b) natura dell'intervento da realizzare;
c) dati identificativi dell'impresa esecutrice i lavori con esplicita assunzione di responsabilità relativamente agli obblighi sulla sicurezza del lavoro e contributivi;
d) data di inizio dell'intervento edilizio.

Per controllare se vige l'obbligo di comunicazione all'Asl, leggi in fondo alla pagina.......

Conservazione dei documenti
Infine, il contribuente deve conservare tutta la documentazione (fatture, ricevute dei bonifici, ecc.).

Il calcolo del beneficio viene effettuato sulla spesa effettivamente sostenuta nell'anno (documentata mediante le ricevute dei bonifici), seguendo cioè il cd. criterio di cassa.
 

Una volta determinato l'importo, esso deve essere rateizzato in 5 o 10 quote costanti di pari importo:
- nell'anno in cui la spesa è stata sostenuta e nei quattro anni successivi
oppure
- nell'anno in cui è stata sostenuta la spesa e nei nove anni successivi.
La scelta deve essere operata nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui sono stati sostenuti i pagamenti.
La percentuale di detrazione di cui il contribuente può beneficiare è, invece, determinata in relazione all'inizio dei lavori.

Nel caso in cui l’intervento di ristrutturazione abbia durata superiore ad un anno, nel computo del limite massimo annuo di spesa agevolabile occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni precedenti. In altre parole, le spese sostenute nell’anno in corso danno diritto alla detrazione solo se quelle relative agli anni precedenti non superano il limite di € 48.000 da riferire a ciascun immobile.

 

DETRAZIONE DEL 50%, IVA e PERMESSI EDILIZI

Uno per uno i lavori agevolati

 

Opere riguardanti gli appartamenti

 Per il tipo do opere si fa riferimento alle interpretazioni locali prevalenti. Per il 36% la dizione “dipende” fa riferimento alla corretta applicazione di normative tecniche (per esempio, sul risparmio energetico, o sull’abbattimento delle barriere architettoniche) o all’esecuzione di lavori condominiali che coinvolgano anche le proprietà private .

 

Muri e soffitti

Opera

Tipo Opera

Sconto 36%?

IVA %

TITOLI ABILITATIVI

Tinteggiatura, gessatura, rappezzamento e rifacimento di intonaci interni

M.O.

NO

10

Nessuno

Nicchie nei muri interni

M.O.

NO

10

Nessuno

Ampliamento di vani porta dell’appartamento

M.O.

NO

10

Nessuno

Apertura o chiusura di porte interne

M.O.

NO

10(1)

Nessuno

Spostamento di pareti mobili

M.O.

NO

10

Nessuno

Sostituzione o abbattimento di muri interni

R.R.

SI

10

Dia

Demolizione e/o ricostruzione ampliando le volumetrie esistenti

R.E.

SI

10

Permesso di costruire o Dia

Divisione di un appartamento in due

R.E.

SI

10

Permesso di costruire o Dia

Adeguamento delle altezze dei solai, con rispetto delle volumetrie esistenti

R.R.

SI

10

Dia

Pavimenti

Opera

Tipo Opera

Sconto 36%?

IVA %

PERMESSI NECESSARI

Demolizione e ricostruzione totale o parziale di pavimenti

M.O.

NO

10

Nessuno

Ribassatura pavimento o soffitto

R.R.

SI

10

Dia

Sostituzione di gradini con scivoli all’interno dell’appartamento

M.O.

Dipende

4

Nessuno

Bagni

Opera

Tipo Opera

Sconto 36%?

IVA %

PERMESSI NECESSARI

Semplice sostituzione dei sanitari , nuove piastrellature del bagno

M.O.

NO

10(1)

Nessuno

Nuovi servizi igienici in bagno, compresi scarichi e tubature interni all’appartamento

M.S.

SI

10(1)

Dia

Installazione di nuova doccia, scarichi compresi

M.O.

SI

10(1)

Nessuno(2)

Sostituzione di vasca tradizionale con vasca idromassaggio

M.O

NO

10(1)

Nessuno(2)

Nuovo bagno

M.S.

SI

10(1)

Dia

Apertura di finestre a servizio di locali da adibire a servizi igienici e per esigenze di areazione di locali abitabili

R.R.

SI

10(1)

Dia

Costruzione di servizi igienici in ampliamento della superficie o dal volume dell’edificio

R.E.

SI

10

Permesso di costruire o Dia

Balconi e terrazze

Opera

Tipo Opera

Sconto 36%?

IVA %

PERMESSI NECESSARI

Riparazione balconi e terrazze, comprese le pavimentazioni e parapetti, con materiali dello stesso tipo

M.O.

Dipende

10

Nessuno

Riparazione balconi e terrazze, comprese le pavimentazioni e parapetti, con materiali di diverso tipo

M.S.

SI

10

Dia

Nuova serra sul balcone o terrazzo

M.S.

SI

10(1)

Dia

Veranda, che chiude balcone o terrazza

R.E.

SI

10(1)

Permesso di costruire o Dia

Balcone di nuova costruzione o ampliamento dell’esistente

R.E.

SI

10

Permesso di costruire o Dia

Cantine e soffitte

Opera

Tipo Opera

Sconto 36%?

IVA %

PERMESSI NECESSARI

Riparazione, conservando caratteristiche uguali a quelle esistenti

M.O.

Dipende

10

Nessuno

Suddivisioni interne, con demolizioni o ricostruzioni pareti divisorie

M.S.

SI

10(1)

Dia

Ampliamento al sottotetto dei locali abitabili

R.E.

SI

10

Permesso di costruire o Dia

Sottotetto trasformato in abitazione autonoma

R.E.

No

10

Permesso di costruire o Dia

Infissi

Opera

Tipo

Sconto 36%?

IVA %

PERMESSI NECESSARI

Installazione di doppi vetri

M.O.

Dipende

10(1)

Nessuno

Installazione di porte blindate  dell’appartamento, grate alle finestre, tapparelle blindate, serrature anti-ladro

M.O.

SI

10(1)

Nessuno

Sostituzione infissi e serramenti dell’appartamento che danno sull’esterno (porte, finestre, portefinestre), senza modifica del materiale

M.O.

NO

10(1)

Nessuno

Sostituzione di persiane con serrande

M.O.

Dipende

10(1)

Nessuno

Sostituzione di infissi interni (porte)

M.O.

NO

10(1)

Nessuno

Sostituzione degli infissi e dei serramenti che danno all’esterno dell’appartamento con materiali diversi

M.S.

SI

10(1)

Dia

Altre opere murarie

Opera

Tipo

Sconto 36%?

IVA %

PERMESSI NECESSARI

Messa in opera di pannelli di coibentazione

M.O.

Dipende

10

Nessuno

Installazione di caminetti (se esiste la canna fumaria)

M.O.

NO

10

Nessuno

Installazione di caminetti (se non esiste la canna fumaria)

M.S.

SI

10

Dia

Creazione di un soppalco all’interno dell’appartamento di meno di m.270 di altezza media

M.S.

SI

10

Dia

Creazione di un soppalco all’interno dell’appartamento di più di m.270 di altezza media

R.E..

SI

10

Permesso di costruire o Dia

Sopraelevazione ultimo piano

R.E..

SI

10

Permesso di costruire o Dia

Cassaforte murata

M.O.

SI

10

Nessuno

Nuova mansarda sopraelevata

R.E.

SI

10(1)

Permesso di costruire o Dia

Impianti di riscaldamento e dell’acqua

Opera

Tipo

Sconto 36%?

IVA %

PERMESSI NECESSARI

Nuove aperture di ventilazione in cucina, per l’areazione dei locali

M.O.

SI

10

Nessuno

Rifacimento integrale dell’impianto di riscaldamento dell’appartamento

M.S.

SI

10(1)

Dia

Adeguamento alle norme di sicurezza

Dipende

SI

10(1)

Nessuno

Installazione di pannelli solari o di pompe di calore per climatizzazione ambiente e/o la produzione di acqua calda sanitaria

Dipende.

SI

10

Dia

Installazione di termostati e cronotermostati (apparecchi che permettono la regolazione del calore)

M.O.

Dipende

10

Dia

Canna fumaria singola esterna alla costruzione e sua coibentazione

M.S.

SI

10

Dia

Semplice sostituzione di caldaie

M.O.

Dipende

10(1)

Nessuno

Sostituzione di scaldabagni elettrici con scaldabagni a combustibile (gas)

M.O.

SI

10

Nessuno(2)

Sostituzione di scaldabagni a gas o di radiatori caloriferi

M.O.

Dipende

10

Nessuno

Realizzazione di nuova canna fumaria o di areazione

M.S.

SI

10

Dia

Sostituzione parziale di tratti di tubature interne all’appartamento

M.O.

Dipende (3)

10

Nessuno

Apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e calore purché utilizzino il 70% del combustibile della casa

M.O.

SI

10(1)

Nessuno(2)

Impianti di contabilizzazione del calore

M.O.

SI

10(1)

Nessuno(2)

Allacciamenti alla rete di teleriscaldamento.

M.S.

SI

10

Dia

Altri impianti

Opera

Tipo

Sconto 36%?

IVA %

PERMESSI NECESSARI

Nuova messa a terra elettrica dell’appartamento, installazione di interruttore differenziale

M.S.

SI

10

Dia

Sostituzione o integrazione antenna Tv privata

M.O.

Dipende

10

Nessuno

Installazione di nuovo impianto antenna Tv privata, decodificatori per reti via cavo o satellite

M.O.

Dipende

10

Nessuno(2)

Connessione ad antenna o parabolica condominiale

M.O.

SI

10

Nessuno

Sostituzione di elettrodomestici, cucine, anche con dispositivi di sicurezza

M.O.

NO

10

Nessuno

Sostituzione di tubi gas, fili luce, tubazioni acqua, fili telefono

M.O.

Dipende (3)

10

Nessuno

Installazione di impianto di telesoccorso sanitario

M.O.

SI

10

Nessuno

Impianto di allarme nuovo o riparato

M.O.

SI

10(1)

Nessuno(2)

Impianto di rilevazione di gas, di monossido di carbonio

M.O

SI

10(1)

Nessuno(2)

Impianti di cablaggio. Automatizzazione casa a favore dei disabili (esclusi dispositivi non collegati ad impianti)

M.O.

SI

10

Nessuno(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Qualora il costo di determinati beni, definiti come "significativi" superi l'ammontare delle altre prestazioni (manodopera), l'Iva è al 20% su tale parte eccedente. Beni significativi sono: ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e di riciclo dell'aria, sanitari e rubinetteria da bagno, impianti di sicurezza.

Link al sito dell'Agenzia: fattispecie e modalità di calcolo

 (2) Caso dubbio. Potrebbe occorrere la Dia, ma in genere i Comuni, se non sono previsti volumi tecnici, considerano i nuovi impianti come opere di manutenzione ordinaria

 (3) Si, se si riesce a dimostrare che si tratta di opera per evitare infortuni(circ. n. 13/2001)

Legenda. M.O.= manutenzione ordinaria; M.S.= manutenzione straordinaria; R.R.= restauro e risanamento conservativo; R.E.= ristrutturazione edilizia; Dia= Dichiarazione di inizio attività

Dal 1 Gennaio 2009 è stata confermata l'aliquota IVA agevolata al 10% per gli interventi di manutenzione straordinaria ai fini del recupero del patrimonio edilizio a destinazione abitativa effettuati fino al 31 dicembre 2010.
Essa è applicabile sia alla manodopera, sia ai materiali e beni, ma solo nel caso in cui questi ultimi non rappresentino una parte significativa del valore totale, in caso contrario l'aliquota agevolata si applica solo alla differenza.
I beni per i quali è prevista l'applicazione dell'aliquota al 10% solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e il loro valore e sono: - infissi interni ed esterni; - ascensori e montacarichi; - video citofoni; - impianti di sicurezza; - apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria; - sanitari e rubinetteria da bagni;-caldaie.                                                                                                                                                                                                                       Non sarà applicabile l'aliquota agevolata al 10% a: - materiali o beni fornito da un soggetto diverso da colui che esegue i lavori; - materiali o beni acquistati direttamente dal committente; - prestazioni professionali; - prestazioni di servizi legati a subappalti alla ditta che svolge i lavori.

 

 

 

 

DETRAZIONE DEL 50%, IVA e PERMESSI EDILIZI

PER LE PRINCIPALI OPERE DI RECUPERO

(Per il tipo do opere si fa riferimento alle interpretazioni locali prevalenti. Per il 36% la dizione “dipende” fa quasi sempre riferimento all’applicazione di normative tecniche )

 

Opere condominiali

Impianto ascensore

Opera

Tipo Opera

Sconto 36%?

IVA %

TITOLI ABILITATIVI

Nuovo ascensore interno al condominio, adatto al trasporto handicappati

M.S.

SI

4

Dia

Nuovo ascensore interno al condominio, non adatto al trasporto handicappati

M.S.

NO

10(1)

Dia

Riparazione dell’ascensore esistente

M.O.

Dipende

10

Nessuno

Nuovo vano motore ascensore, interrato o sul tetto

M.S.

SI

10

Dia

Impianto di riscaldamento o del gas

Opera

Tipo Opera

Sconto 36%?

IVA %

PERMESSI NECESSARI

Rifacimento integrale dell’impianto di riscaldamento del condominio o suo adeguamento alle norme di sicurezza

M.S.

SI

10(1)

Dia

Nuova canna fumaria condominiale esterna alla costruzione o coibentazione della vecchia

M.S.

Dipende

10

Dia

Sostituzione caldaia condominiale e/o bruciatore, senza altre opere

M.O.

Dipende

10(1)

Nessuno

Nuovo casotto caldaia (volume tecnico), anche in cortile o sul tetto

M.S.

SI

10

Dia

Altri impianti

Opera

Tipo Opera

Sconto 36%?

IVA %

PERMESSI NECESSARI

Riparazione impianti che non comporti la creazione di nuovi volumi tecnici

M.O.

Dipende

10(1)

Nessuno

Nuova messa a terra elettrica del condominio, installazione di interruttore differenziale

M.S.

SI

10

Dia

Sostituzione di fili elettrici, di tubature danneggiate

M.O.

Dipende (2)

10

Nessuno

Nuovo impianto di illuminazione in giardino

M.S.

NO

10

Nessuno

Sostituzione lampade e portalampade sulle scale

M.O.

Dipende

10

Nessuno

Sostituzione di antenna Tv condominiale

M.O.

SI

10

Nessuno

Installazione di nuovo impianto antenna o parabolica condominiale

M.O.

SI

10

Nessuno

Nuova antenna trasmittente

M.O.

NO

10

Nessuno

Impianto di cablaggio del condominio

M.S.

SI

10

Nessuno(5)

Nuova piscina o campo da tennis

M.S.

NO

10

Dia

Nuovo impianto di irrigazione del giardino

M.S.

NO

10

Nessuno

Sostituzione impianto citofoni, installazione senza rilevanti opere murarie

M.O.

NO

10(1)

Nessuno

Muri, pavimenti, soffitti

Opera

Tipo Opera

Sconto 36%?

IVA %

PERMESSI NECESSARI

Rifacimento intonaci e tinteggiature esterne con colori e materiali diversi da quelli esistenti

M.S.

SI

10

Dia

Rivestimenti e tinteggiature di parti esterne senza modifiche di aggetti, ornamenti, materiali utilizzati e colori

M.O.

SI

10

Nessuno

Rifacimento pavimentazioni esterne del cortile, di balconi e terrazze, di lastrici solari, con materiali del medesimo tipo

M.O.

SI

10

Nessuno

Sostituzione di tegole, canali di scolo e rinnovo delle impermeabilizzazioni esterne

M.O.

SI

10

Nessuno

Rifacimento totale del tetto a spiovente, con tegole di diverso tipo

M.S.

SI

10

Dia

Rifacimento cornicioni e frontalini

M.S.

SI

10

Dia

Consolidamento cornicioni

M.O

Si

10

Nessuno

Impermeabilizzazione di lastrici solari, pavimenti del cortile

M.O.

SI

10

Nessuno

Consolidamento delle fondazioni dell’edificio

R.R.

SI

10

Dia

Rafforzamento con nuovi elementi di sostegno di parti strutturali

R.R.

SI

10

Dia

Rifacimento vespai e scannafossi

M.S.

SI

10

Dia

Opere di manutenzione ordinaria nei locali interni condominiali (salvo l’alloggio del portiere)

M.O.

NO

10

Nessuno

Infissi

Opera

Tipo Opera

Sconto 36%?

IVA %

PERMESSI NECESSARI

Sostituzione infissi e serramenti condominiali che danno sull’esterno (porte, finestre, portefinestre portone di accesso), senza modifica del materiale

M.O.

SI

10(1)

Nessuno

Sostituzione infissi e serramenti condominiali che danno sull’esterno con modifica tipo e materiale

M.S.

SI

10(1)

Dia

Scale

Opera

Tipo Opera

Sconto 36%?

IVA %

PERMESSI NECESSARI

Manutenzione, ricementazione e sostituzione di singole piastrelle delle scale e dei pianerottoli

M.O.

SI

10

Nessuno

Sostituzione di gradini con scivoli nel condominio (eliminazione barriere architettoniche)

M.O.

SI

4

Nessuno

Nuova scala di sicurezza interna al condominio

M.S.

SI

10

Dia

Rifacimento scale, rampe e pianerottoli, con demolizioni

M.S.

SI

10

Dia

Installazione di servoscala per il trasporto handicappati

M.O.

SI

4

Nessuno

Nuova scala esterna

R.E.(3)

SI

10

Permesso di costruire o Dia

Nuovo porticato

R.E.

SI

10

Permesso di costruire o Dia

Opere esterne all’edificio condominiale

Opera

Tipo Opera

Sconto 36%?

IVA %

PERMESSI NECESSARI

Riparazione recinzioni e cancelli

M.O.

SI

10

Nessuno

Nuove recinzioni, muri di cinta e cancellate

M.S.

SI

10

Dia

Sostituzione di barra stradale

M.O.

SI

10

Nessuno

Manutenzione del verde. Impianto di alberi e cespugli

M.O.

NO

10

Nessuno

Nuova tettoia non permanente, se lo scopo la pone a pertinenza o volume tecnico

M.S.

SI

10

Dia

Nuovo campo da tennis

M.S.

NO

10

Dia

Nuova piscina

M.S.

NO

10

Dia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altro

Opera

Tipo Opera

Sconto 36%?

IVA %

PERMESSI NECESSARI

Ripristino architettonico di edificio storico (opere murarie e di tinteggiatura)

R.R.

SI

10

Dia. Se l’edificio è vincolato occorre l’assenso Soprintendenza

Costruzione di nuovo edificio, anche prefabbricato o in legno

N.C.

NO

10

Permesso di costruire o Dia

Demolizione e fedele ricostruzione di edificio

R.E.

SI

10

Dia

Variante a concessione edilizia o Permesso di costruire già rilasciati , purché non incida su parametri urbanistici e volumetrie e non comporti cambio d’uso

R.E..

SI

10

Dia

Occupazioni di suolo con deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero

M.S.

NO

10

Dia

Parcheggi

Opera

Tipo Opera

Sconto 36%?

IVA %

PERMESSI NECESSARI

Acquisto di nuovo box o posto auto pertinenziale a prima casa non di lusso, acquistata con agevolazioni

-

SI

4

-

Realizzazione di nuovo box o posto auto pertinenziale ai sensi legge Tognoli

R.E.

SI

10

Dia o Permesso di costruire

Acquisto box già costruito

-

NO

0(4)

-

Manutenzione straordinaria di box esistente

M.S.

SI

10

Dia

Sostituzione di saracinesche di chiusura

M.O.

Dipende

10

Nessuno

                                                     

(1)Qualora il costo di determinati beni, definiti come "significativi" superi l'ammontare delle altre prestazioni , l'Iva è al 20% su tale parte eccedente. Beni significativi sono: ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e di riciclo dell'aria, sanitari e rubinetteria da bagno, impianti di sicurezza.

(2) Si, se si riesce a dimostrare che si tratta di opera per evitare infortuni(circ. n. 13/2001)

(3) Talora, se indispensabile per l’accesso, è valutata come opera di manutenzione straordinaria

 (4)L’acquisto è gravato da imposta di registro al 3 o al 7% e da imposte ipotecarie e catastali in misura fissa o al 3%  a seconda se il box è di pertinenza della prima casa o meno.

(5)  Caso dubbio. Potrebbe occorrere la Dia, ma in genere i Comuni, se non sono previsti volumi tecnici, considerano i nuovi impianti come opere di manutenzione ordinaria.

 Ulteriore tabella esemplificativa

INTERVENTI SU SINGOLE UNITA' ABITATIVE

INTERVENTI

MODALITÀ

CONDIZIONI DI DETRAIBILITÀ

Accorpamenti di locali o di altre unità immobiliari

Spostamento di alcuni locali da una unità immobiliare ad altra o anche unione di due unità immobiliari con opere esterne

Detraibile

Allargamento porte

Con demolizioni di modesta entità realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari e dell’edificio

Detraibile

Allargamento porte e finestre esterne

Con demolizioni di modeste proporzioni di muratura

Detraibile

Allarme finestre esterne

Installazione, sostituzione dell’impianto o riparazione con innovazioni

Detraibile

Ampliamento con formazione di volumi tecnici

Demolizione e/o costruzione (scale, vano ascensore, locale caldaia, ecc.) Con opere interne demolizione e/o costruzione con opere esterne

Detraibile

Ampliamento locali

Demolizione e/o costruzione ampliando volumetrie esistenti

Detraibile, purché non nuovo appartamento

Apertura interna

Apertura vano porta per unire due unità immobiliari o altri locali con opere interne o apertura sul pianerottolo interno

Detraibile

Ascensore

Nuova installazione o sostituzione di quello preesistente (esterno o interno) con altro avente caratteri essenziali diversi, oppure per adeguamento L. 13/89

Detraibile

Balconi

Rifacimento con altro avente caratteri diversi (materiali, finiture e colori) da quelli preesistenti e nuova costruzione

Detraibile

Barriere architettoniche

Eliminazione

Detraibile

Box auto

Nuova costruzione

Detraibile, purché reso pertinenziale di una unità immobiliare

Cablatura degli edifici

Opere finalizzate alla cablatura degli edifici, a condizione che interconnettano tutte le unità immobiliari residenziali

Detraibile

Caldaia

Sostituzione o riparazione con innovazioni

Detraibile

Caloriferi e condizionatori

Sostituzione con altri anche di diverso tipo e riparazione o installazione di singoli elementi

Detraibile nelle singole unità immobiliari se si tratta di opere finalizzate al risparmio energetico

Installazione di macchinari esterni

Detraibile

Cancelli esterni

Nuova realizzazione o sostituzione con altri aventi caratteristiche diverse (materiali, dimensioni e colori) da quelle preesistenti

Detraibile

Canna fumaria

Nuova costruzione interna o esterna o rifacimento modificando i caratteri preesistenti

Detraibile

Cantine

Effettuazione di suddivisioni interne con demolizioni e ricostruzioni tavolati opere esterne con modifiche delle caratteristiche delle pareti, porte e finestre

Detraibile

Centrale idrica

Riparazioni varie con modifiche distributive interne o esterne

Detraibile

Nuova costruzione (volume tecnico) nell’ambito di un’operazione di manutenzione straordinaria, di un restauro o di una ristrutturazione

Detraibile

Centrale termica

Riparazioni varie interne ed esterne, conservando le caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti (opere murarie)

Detraibile nelle singole unità immobiliari se si tratta di opere finalizzate al risparmio energetico

Con modifiche distributive interne

Detraibile

Con modifiche esterne, sagoma, materiali e colori nuova costruzione (volume tecnico) nell’ambito di un’operazione di manutenzione straordinaria, di un restauro o di una ristrutturazione

Detraibile

Citofoni, video citofoni e telecamere

Sostituzione o nuova installazione con le opere murarie occorrenti

Detraibile

Contenimento dell’inquinamento acustico

Opere finalizzate al contenimento realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette

Detraibile, purché sia certificato il raggiungimento degli standard di legge

Cornicioni

Nuova formazione o rifacimento con caratteristiche diverse da quelle preesistenti

Detraibile

Davanzali finestre e balconi

Nuova realizzazione o sostituzione di quelli preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse (materiali, finiture e colori)

Detraibile

Facciata

Rifacimento, anche parziale, modificando materiali e/o colori (o anche solo i colori)

Detraibile

Finestra

Nuova apertura o modifica di quelle preesistenti

Detraibile

Sostituzione con finestre di sagoma, materiale e colori diversi

Detraibile

Fognatura

Nuova costruzione o rifacimento con dimensioni e/o percorso diversi da quello preesistente, con opere interne o esterne (dal limite della proprietà fino alla fognatura pubblica)

Detraibile

Garage

Riparazioni varie e sostituzioni di parti con caratteristiche diverse da quelle preesistenti

Detraibile

Nuova costruzione

Detraibile, se reso pertinenziale ad una unità immobiliare

Gradini scale

Sostituzione gradini interni e esterni, modificando la forma, le dimensioni o i materiali preesistenti

Detraibile

Grondaie

Nuova installazione o sostituzione con modifiche della situazione preesistente

Detraibile

Impianto di riscaldamento autonomo interno

(purché conforme alla l. 46/90)

Nuovo impianto, senza opere edilizie

Detraibile

Nuovo impianto con opere edilizie esterne (canna fumaria e/o altre opere interne o esterne) per riscaldamento o ventilazione

Riparazioni con ammodernamenti e/o innovazioni

Impianto idraulico

Sostituzione o riparazione con innovazioni rispetto al preesistente

Detraibile

Inferriata fissa

Sostituzione con innovazioni rispetto alla situazione preesistente

Detraibile

Nuova installazione con o senza opere esterne

Infissi esterni

Nuova installazione o sostituzione con altri aventi sagoma, materiali o colori diversi (solo se riguarda l’intera facciata)

Detraibile

Intonaci esterni facciata

Intonaci e tinteggiatura esterna con modifiche a materiali e/o colori

Detraibile

Lastrico solare

Rifacimento con materiali diversi rispetto a quelli preesistenti

Detraibile

Locale caldaia

Riparazioni murarie varie con modifiche rispetto alla situazione preesistente

Detraibile

Nuova formazione (volume tecnico) o esecuzione di interventi esterni che modificano materiali finiture colori

Lucernari

Nuova formazione o sostituzione con altri aventi caratteri (sagoma e colori) diversi da quelli preesistenti

Detraibile

Mansarda

Modifiche interne ed esterne con opere edilizie, senza modificarne la destinazione d’uso

Detraibile

Marciapiede

Nuova realizzazione su suolo privato

Detraibile

Messa a norma degli edifici

Interventi di messa a norma degli edifici

Detraibile, purché compresa nelle categorie di cui all’art. 1 l. 449/97 e siano presentate le certificazioni di legge

Montacarichi

Nuova installazione e sostituzione di quello preesistente con altro avente caratteristiche (materiali e colori) diverse da quelle preesistenti

Detraibile

Muri di cinta

Realizzazione e sostituzione con modificazioni rispetto alla situazione preesistente

Detraibile

Muri esterni di contenimento

Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in altra parte esterna o nello stesso luogo, ma modificando dimensioni, sagoma materiali e colori

Detraibile

Muri interni

Nuova costruzione o demolizione e ricostruzione in altra parte interna

Detraibile

Parapetti e balconi

Rifacimento o sostituzione con altri aventi caratteri diversi da quelli preesistenti

Detraibile

Parete esterna

Rifacimento anche parziale modificando materiali e colori (o anche solo i colori)

Detraibile

Parete interna

Nuova costruzione demolizione e ricostruzione in altra parte interna

Detraibile

Pavimentazione esterna

Nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente modificando la superficie e i materiali

Detraibile

Pensilina protezione autovetture

Sostituzione di quella preesistente con altra avente caratteristiche (materiali e colori) diverse da quelle preesistenti

Detraibile

Persiana

Nuova installazione o sostituzione con altra avente sagoma, materiale e colori diversi

Detraibile

Pianerottolo

Riparazione struttura con dimensioni e materiali diversi da quelli preesistenti

Detraibile

Piscina

Rifacimento modificando caratteri preesistenti

Detraibile

Porta blindata esterna

Nuova installazione o sostituzione con altre aventi sagoma o colori diversi

Detraibile

Porta blindata interna

Nuova installazione

Detraibile

Porta-finestra

Nuova installazione o sostituzione con altra avente sagoma e colori diversi

Detraibile

Trasformazione da finestra a porta finestra

Porte esterne

Nuova installazione o sostituzione con altre aventi sagome o colori diversi e viceversa

Detraibile

Recinzioni

Realizzazione di nuova recinzione o sostituzione di quella preesistente con altra avente caratteristiche diverse

Detraibile


Ricostruzione

Demolizione e fedele ricostruzione di edifici

Detraibile

Risparmio energetico

Opere finalizzate al risparmio energetico, realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette

Detraibile, purché sia certificato il raggiungimento degli standard di legge

Salvavita

Sostituzione o riparazione con innovazioni

Detraibile

Sanitari

Sostituzione di impianti e apparecchiature Detraibile

Detraibile

Realizzazione di servizio igienico interno

Saracinesca

Nuova installazione di qualsiasi tipo o sostituzione di quella preesistente con innovazioni

Detraibile

Scala esterna

Nuova installazione, rifacimento e sostituzione con altra di caratteri (pendenza, posizione, dimensioni materiali e colori) diversi dai preesistenti

Detraibile

Scala interna

Nuova installazione, rifacimento e sostituzione con altra, modificando pendenza e posizione rispetto a quella preesistente

Detraibile

Serramenti esterni

Nuova installazione o sostituzione con altri aventi finiture e colori diversi dai precedenti

Detraibile

Sicurezza statica

Opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica

Detraibile

Solaio

Sostituzione dei solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti

Detraibile

Sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote

Adeguamento dell’ altezza dei solai, nel rispetto delle volumetrie esistenti

Soppalco

Innovazioni rispetto alla struttura preesistente o nuova costruzione

Detraibile


Sottotetto

Riparazioni murarie; riparazione apparecchi sanitari; sostituzione lucernari, conservando per le parti esterne (porte e lucernari) le caratteristiche precedenti

Non detraibile

Riparazione modificando la posizione preesistente; sostituzione apparecchi sanitari, innovazioni con caratteristiche diverse da quelle preesistenti

Detraibile

Modifiche interne ed esterne con varie opere edilizie senza modificarne la destinazione d’uso

Detraibile

Formazione di una unità immobiliare abitabile nel sottotetto mediante l’esecuzione di opere edilizie varie

Detraibile purché già compreso nel volume

Strada asfaltata privata

Per accesso alla proprietà

Detraibile

Tegole

Sostituzione con altre di materiale e/o forma diverse da quelle preesistenti

Detraibile

Terrazzi

Rifacimento completo con caratteristiche diverse da quelle preesistenti (dimensioni o piano)

Detraibile

Tetto

Sostituzione dell’intera copertura

Detraibile

Modifica della pendenza delle falde con o senza aumento di volume

Tinteggiatura esterna

Rifacimento modificando materiali e/o colori

Detraibile

Travi (tetto)

Sostituzioni con modifiche

Detraibile

Sostituzione totale per formazione nuovo tetto

Veranda

Innovazioni rispetto alla situazione precedente

Detraibile

Nuova costruzione con demolizione del muro che dà sul balcone creando aumento di superficie lorda di pavimento

Trasformazione di balcone in veranda

Vespaio

Rifacimento

Detraibile

Zoccolo esterno facciata

Sostituzione con altro avente caratteri essenziali diversi

Detraibile

INTERVENTI SU PARTI CONDOMINIALI

INTERVENTI

MODALITÀ

CONDIZIONI DI DETRAIBILITÀ

Aerosabbiatura

Su facciata

Detraibile

Allargamento porte interne

Con demolizioni di modesta entità

Detraibile

Allarme (impianto)

Riparazione senza innovazioni

Detraibile

Riparazione con sostituzione di alcuni elementi

Androne

Rifacimento conservando caratteristiche uguali a quelle preesistenti

Detraibile

Antenna

Antenna comune in sostituzione delle antenne private

Detraibile

Balconi

Riparazioni parti murarie (frontalini, cielo), sostituzione di parapetti e ringhiere conservando caratteristiche (materiali sagome e colori) uguali


Detraibile

Box

Riparazioni varie e sostituzione di parti anche strutturali conservando dimensioni uguali a quelle preesistenti

Detraibile

Caldaia

Riparazione senza innovazioni

Detraibile

Riparazione con sostituzione di alcuni elementi

Caloriferi e condizionatori

Sostituzione con altri anche di diverso tipo e riparazione o installazione di singoli elementi

Detraibile

Cancelli esterni

Riparazione o sostituzione cancelli o portoni, conservando caratteristiche (sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti

Detraibile

Canna fumaria

Riparazione o rifacimento, interno ed esterno conservando caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti

Detraibile

Cantine

Riparazione conservando (materiali e colori) uguali a quelle preesistenti

Detraibile

Centrale idrica

Riparazioni varie interne ed esterne, conservando caratteristiche (materiali, sagoma e colori uguali a quelle preesistenti

Detraibile

Centrale termica

Riparazioni varie interne ed esterne, conservando caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti

Detraibile

Cornicioni

Rifacimento o sostituzione conservando i caratteri essenziali preesistenti (materiali, dimensioni)

Detraibile

Davanzali finestre e balconi

Riparazione o sostituzione conservando i caratteri essenziali preesistenti

Detraibile

Facciata

Piccola apertura per sfiatatoio gas rifacimento, anche completo, con materiali e colori uguali a quelli preesistenti

Detraibile

Finestra

Sostituzione senza modifica della tipologia di infissi

Detraibile

Fognatura

Riparazione o sostituzione della canalizzazione fognaria, fino al limite della proprietà del fabbricato

Detraibile

Garage

Riparazioni varie e sostituzione di parti anche strutturali conservando dimensioni uguali a quelle preesistenti

Detraibile

Gradini scale

Sostituzione con gradini uguali a quelli preesistenti, interni e esterni

Detraibile

Grondaie

Riparazione o sostituzione senza modifiche della situazione preesistente

Detraibile

Impianto di riscaldamento (purché conforme alla L. 46/90)

Riparazione dell’impianto senza innovazioni riparazione con ammodernamenti e/o innovazioni

Detraibile

Impianto idraulico

Riparazione senza innovazioni o sostituzioni

Detraibile

Inferriata fissa

Sostituzione di quelle preesistenti senza modificare la sagoma e/o i colori

Detraibile

Infissi esterni

Riparazione o sostituzione, conservando la sagoma, i materiali e i colori uguali a quelli preesistenti

Detraibile

Infissi interni

Sostituzione con altri infissi conservando le caratteristiche preesistenti

Detraibile

Intonaci esterni facciata

Intonaci e tinteggiatura esterna conservando materiali e colori uguali a quelli preesistenti

Detraibile

Intonaci interni

Intonaci e tinteggiatura interna senza limitazioni di materiale e colori

Detraibile

Lastrico solare

Rifacimento conservando materiali uguali a quelli preesistenti

Detraibile

Locale caldaia

Riparazioni murarie varie conservando le suddivisioni interne preesistenti

Detraibile

Lucernari

Sostituzione con altri aventi gli stessi caratteri (sagoma e colori) di quelli preesistenti

Detraibile

Marciapiede su suolo privato

Rifacimento come preesistente

Detraibile

Montacarichi (interni ed esterni)

Riparazione conservando caratteristiche uguali a quelle preesistenti

Detraibile

Muri di cinta

Riparazione conservando caratteristiche uguali a quelle preesistenti

Detraibile

Muri esterni di contenimento

Riparazione o rifacimento con materiali e sagoma uguali a quelli preesistenti

Detraibile

Muri interni

Riparazione o rifacimento conservando la stessa posizione, anche con materiali diversi

Detraibile

Parapetti e balconi

Riparazione o rinforzo della struttura conservando caratteri uguali a quelli preesistenti

Detraibile

Parcheggi

Riparazioni varie e sostituzione di parti anche strutturali conservando dimensioni uguali a quelle preesistenti

Detraibile

Parete esterna

Rifacimento, anche completo, con materiali e colori uguali a quelli preesistenti

Detraibile

Parete interna

Riparazione o rifacimento conservando la stessa posizione, anche con materiali diversi

Detraibile

Pavimentazione esterna

Rifacimento con dimensioni e materiali uguali a quelli preesistenti

Detraibile

Pavimentazione interna

Riparazioni senza innovazioni

Detraibile

Pensilina protezione autovetture

Rifacimento conservando sagoma e colori preesistenti

Detraibile

Persiana

Sostituzione conservando le caratteristiche preesistenti (sagoma e colori)

Detraibile

Pianerottolo

Riparazione struttura conservando dimensioni e materiali uguali a quelli preesistenti (interno ed esterno)

Detraibile

Piscina

Riparazione e rinforzo di strutture, conservando le caratteristiche (materiali, sagoma e colori) preesistenti

Detraibile

Porta blindata esterna

Sostituzione conservando sagome e colori preesistenti

Detraibile

Porta-finestra

Sostituzione con altra avente gli stessi caratteri essenziali

Detraibile

Porte esterne

Sostituzione conservando sagome e colori preesistenti

Detraibile

Porte interne

Riparazione, conservando materiali colori dimensioni

Detraibile

Recinzioni

Riparazione e sostituzione conservando caratteristiche (sagoma, materiali e colori) preesistenti

Detraibile

Salvavita

Riparazione senza innovazioni o riparazione

Detraibile

Con sostituzione di alcuni elementi

Sanitari

Riparazione apparecchi sanitari e opere edilizie varie (tubazioni, piastrelle, ecc.)

Detraibile

Saracinesca

Sostituzione con altra purché vengano conservati dimensioni e colori uguali a quelli preesistenti

Detraibile

Scala esterna

Riparazione conservando pendenza, posizione, sagoma, colori e materiali uguali ai preesistenti

Detraibile

Scala interna

Riparazione e sostituzione conservando pendenza sagoma e posizioni preesistenti

Detraibile

Serramenti est1rni

Sostituzione con altri aventi le stesse caratteristiche

Detraibile

Serramenti interni

Riparazioni, conservando materiali caratteristiche e colori preesistenti

Detraibile

Solaio

Sostituzione dei solai di copertura con materiali uguali a quelli preesistenti

Detraibile

Tegole

Sostituzione con altre uguali a quelle preesistenti

Detraibile

Terrazzi

Riparazione delle pavimentazioni, rifacimento o sostituzione conservando le caratteristiche preesistenti (dimensioni e piano)

Detraibile

Tetto

Riparazione con sostituzione di parte della struttura e dei materiali di copertura, conservando le caratteristiche preesistenti

Detraibile

Tinteggiatura esterna

Rifacimento conservando materiali e colori preesistenti

Detraibile

Tinteggiatura interna

Rifacimento senza limitazioni per materiali e colori

Detraibile

Tramezzi

Sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell’unità immobiliare

Detraibile

Travi (tetto)

Sostituzione con altre aventi materiali dimensioni e posizione uguali a quelle preesistenti

Detraibile

Veranda

Rifacimento parziale conservando i caratteri essenziali

Detraibile

Zoccolo esterno facciata

Rifacimento conservando i caratteri essenziali

Detraibile

 

Più interventi: vale la categoria superiore. Come da giurisprudenza costante e come ribadito dalla circolare 24 febbraio 1998 n. 57/E. del ministero delle Finanze, se gli interventi previsti in ciascuna delle categorie previste dalla legge 457/78 (ora Testo Unico dell'edilizia, Dpr 6 giugno 2001, n. 380) sono integrati o correlati ad interventi di categorie diverse, la categoria "superiore", assorbe quella "inferiore". ad esempio, se interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria vengono eseguiti contestualmente ad interventi di ristrutturazione edilizia, agevolazioni, Iva e permessi comunali sono quelli previsti per quest'ultima categoria.

 Cosa copre la detrazione del 36%

Come chiarisce la Circolare Finanze-Lavori pubblici del 11 05 98 n.121/E la detrazione del 36% compete anche per:

·                     progettazione dei lavori; e acquisto di materiali;

·                     esecuzione dei lavori;

·                     altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;'

·                     relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti;

·                     perizie e sopralluoghi;

·                     imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni le autorizzazioni, le denunzie di inizio lavori;

·                     oneri di urbanizzazione;

·                     altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento di attuazione delle disposizioni in esame.

 

Detrazione del 50% e doveri dell’amministratore condominiale

 

(per i lavori ammessi alle agevolazioni vedi tabella in documento a parte)

 

La grande maggioranza delle richieste di detrazione fiscale per le opere di recupero proviene senz’altro dai condomini, per un semplice motivo: .è più difficile che siano eseguiti lavori “in nero”.  Basta infatti che un solo condomino decida di denunciare l’evasione fiscale oppure che l’amministratore condominiali si rifiuti (in fondo, non paga di tasca sua e si assume solo delle responsabilità) perché si sia costretti a chiedere regolari fatture e tutti i permessi comunali necessari. E allora, tanto vale chiedere l’agevolazione.

La detrazione compete, in linea di principio, solo per i lavori su unità abitative e loro pertinenze. Tuttavia, nel caso di opere su parti comuni condominiali, essa può spettare anche a proprietari e inquilini di immobili non abitativi situati nel palazzo(per esempio negozi, uffici, laboratori). A una condizione, però: che  la superficie delle unità destinate a residenza superi il 50% della superficie totale. Quando invece la superficie delle unità non residenziali è prevalente, la detrazione sulle spese per le parti comuni è applicata solo per i proprietari o possessori di unità residenziali (in ragione dei millesimi di spesa affrontata).

La scelta se richiedere o meno la detrazione può essere presa da una delibera dell’assemblea condominiale. A presentare la documentazione al Centro di servizi di Pescara sarà, nei palazzi dove esiste l’amministratore (obbligatorio, quando i condomini sono più di quattro) l’amministratore stesso, oppure uno qualsiasi dei condomini che se ne assuma le responsabilità. Nessuna norma vieta, comunque, di delegare ai compiti burocratici un professionista esterno, tenendo conto comunque egli non potrà sottoscrivere la Comunicazione di inizio lavori a Pescara.

Ci si può chiedere: l’amministratore ha comunque l’obbligo di curare la burocrazia per il 36%? Può rifiutarsi? Se non esiste una delibera, può “dimenticarsi” chiedere la detrazione? Non ci risulta esistano sentenze a proposito. Se l’assemblea non decide diversamente c’e comunque da ritenere che l’amministratore abbia obbligo di richiedere la detrazione: infatti la comunicazione della  documentazione è indispensabile per  legge per poter  godere degli sconti fiscali. In caso contrario  i condomini ai quali sarebbe impedito l’esercizio di diritto riconosciuto dalla normativa fiscale potrebbero citarlo per danni. Quindi non è indispensabile (anche se resta consigliabile)  che l’assemblea gli conferisca un apposito mandato. Da ciò deriva una conseguenza: l’amministratore non ha diritto a un onorario aggiuntivo, in quanto la sua retribuzione  deve ritenersi comprensiva di tutte le prestazioni inerenti il suo mandato.

Quindi l’impegno burocratico per la detrazione del professionista non va per forza retribuito. La Cassazione (sentenza 12 marzo 2003 n. 3596) ha inoltre chiarito che nulla in più è dovuto per la tenuta di assemblee straordinarie, per esempio quelle in cui si deliberino le opere. Se però l’amministratore assume il ruolo di direttore di lavori straordinari, o comunque è autorizzato da una delibera ad ha un rilevante ruolo di coordinamento, è d’uso riconoscergli un compenso extra rispetto all'onorario pattuito annualmente, che una sentenza  (pretore di Perugia 6 febbraio 1998, n. 9), ha stabilito pari al 2%dell’importo dell’appalto. Prudenza vuole, comunque, che l’assemblea chiarisca e, e quando vanno previsti compensi extra, meglio se al momento del conferimento dell’incarico annuale al professionista.

Dopo aver trasmesso tutta la documentazione al Centro servizi di Pescara e comunque ogni anno in tempo utile per la presentazione della dichiarazioni dei redditi in cui si richiede la detrazione, l’amministratore è tenuto a inviare copia della documentazione a tutti i condomini. Tuttavia, per evitare la consegna a ciascuno di pacchi e pacchi di fotocopie, è ben possibile che tutti questi documenti siano sostituiti da una certificazione dell’amministratore che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti (circolare Finanze n. 122/1999). Insieme all’autocertificazione l’amministratore dovrà inviare un documento in cui sia specificata la somma di cui ciascun condomino potrà tener conto ai fini della detrazione stessa.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha più volte chiarito qual è il momento in cui scatta il diritto all’agevolazione: conta la data dell’apposito bonifico con cui l’amministratore ha versato il dovuto all’impresa appaltatrice, non quella in cui ciascun proprietario ha versato denaro al condominio. Per esempio,  se un condomino paga l’opera nel novembre del 2005, ma il bonifico comune è fatto solo a gennaio del 2006, la detrazione competerà per il 2006 e potrà essere richiesta solo con la dichiarazione dei redditi presentata nel 2007.

 

 

 

Certificazione spese sostenute: morosità e incremento in consuntivo

 

Il regolamento di esecuzione della legge (Decreto 18 febbraio 1998 n. 41) impone di allegare alla denuncia di inizio lavori da inviare a Pescara “copia della tabella millesimale di ripartizione delle spese”. Implicitamente la circolare Finanze n. 57 del 1998 chiarisce che non basta indicare i millesimi di ripartizione, occorre anche chiarire la quota di spesa competente a ciascuno. Afferma infatti che ”Qualora successivamente alla trasmissione della tabella millesimale di ripartizione delle spese l'importo preventivato venga superato, è necessario spedire la nuova tabella di ripartizione delle spese all'ufficio che ha ricevuto la comunicazione”

Ciò, in caso di opere condominiali, accade quasi sempre. Infatti è raro che la spesa preventivata al momento della Comunicazione coincida con  quella effettivamente sostenuta (in genere si finisce per pagare di più).Peggio ancora: l’incremento della spesa può avvenire più volte nel corso dell’esecuzione dei lavori e riflettersi nel versamenti di ciascuna rata di bonifico, in diversi anni di competenza. Per evitare una pioggia di  comunicazioni a Pescara, varrebbe la pena che l’amministratore (o chi per lui) si accordasse con l’impresa appaltatrice per un unico conguaglio finale di quanto pagato in più, che coincida con l’invio della tabella millesimale definitiva.

Ma il vero problema, lamentato da molti amministratori condominiali, e irrisolto dai chiarimenti delle Finanze, è un altro. Com’è noto, la detrazione è dovuta “per le spese effettivamente sostenute” e il diritto sorge contestualmente al versamento del relativo bonifico. Se nessuna ambiguità sorge , per le spese sostenute dal singolo nel proprio appartamento, diversamente accade per il condominio. Cosa succede se un condomino non paga la sua quota delle spese per le opere di recupero del palazzo? Ha l’amministratore l’obbligo (non rintracciabile né nelle norme, né nelle loro circolari interpretative) di comunicare al Centro di Servizi di Pescara, la morosità? Esiste infatti il rischio concreto che il condomino si detragga comunque la spesa e che perfino  in caso di controlli fiscali, possa esibire prova dell’avvenuto bonifico da parte del condominio. E, ancora: quando il moroso non paga, tutti gli altri condomini sono costretti, dalla loro responsabilità solidale, ad accollarsi nel frattempo la sua spesa. Domanda: possono godere della detrazione anche su questo costo aggiuntivo, effettivamente sostenuto? E, se la risposta è “sì”, cosa accade se, per ripensamento tardivo o perché costretto da un decreto ingiuntivo, il moroso salda in seguito i suoi debiti pregressi?

Prima di rispondere occorre chiarire che è la singola persona fisica responsabile della propria dichiarazione dei redditi, non l’amministratore condominiale. Pertanto non è giusto caricare questo professionista di nuove funzioni di controllo fiscale, che non gli competono per legge. Pertanto la soluzione pratica è che l’amministratore non invii al mancato pagatore la documentazione per la detrazione (che non gli spetta) e, viceversa rilasci ai condomini adempienti, insieme alla documentazione o alla certificazione sostitutiva, una quietanza dell’avvenuto pagamento delle loro quote relative alle opere ammesse allo sconto fiscale. Le spese sopportate in più per saldare la morosità altrui non vanno conteggiate, perché fanno sorgere solo un diritto di rimborso da parte del moroso. Il fatto di richiedere o meno la quietanza al momento di controlli fiscali è un problema del Fisco, non del condominio.

 

Conferimento dell’incarico all’amministratore della cura della burocrazia del 50%

(da inserire nel verbale dell’assemblea)

 

 

In esecuzione del xxx punto dell’ordine del giorno, l’assemblea ha conferito mandato all’amministratore di prendersi carico di tutti gli adempimenti burocratici e fiscali previsti per legge (e in particolare dai Decreti Ministero delle Finanze 18/2/1998, n. 41, Direttore Generale del Ministero 6 marzo 1998 e Economia e Finanze 9/5/2002, n. 153 ) per ottenere la detrazione fiscale del 36% sulle opere di recupero condominiali approvate nel rendiconto in data xxxxxxxx , ove  tale detrazione sia concessa ai sensi della legge n. 449/1997 e delle norme ad essa collegate. . Rientrerà altresì  negli obblighi dell’amministratore, oltre quanto previsto dalle norme citate, l’invio al Centro Servizi di Pescara di nuove ripartizioni millesimali della spesa  in occasione di sua variazione in sede di consuntivo (in applicazione della circolare Finanze n. 57 del 1998. L’amministratore non invierà la documentazione per la detrazione ai condomini morosi e rilascerà agli adempienti quietanza dell’avvenuto pagamento per le prestazioni professionali e opere per cui si richieda la detrazione stessa. Per tale incarico è riconosciuto all’amministratore un compenso aggiuntivo pari a xxxx , comprensivo dell’opera prestata per la gestione dei lavori di manutenzione straordinaria e per la tenuta di eventuali assemblee straordinarie (oppure non è riconosciuto alcun compenso aggiuntivo).

Tale delibera è stata approvata con il consenso di xxxx partecipanti all’assemblea, e di xxxx millesimi* e con il voto contrario o l’astensione dei condomini xxxxxxxxxx, per un totale di xxx millesimi. 

 

 

* in seconda convocazione, con la maggioranza dei partecipanti (anche con delega) all’assemblea, che possiedano almeno un terzo dei millesimi.

 

Ricevuta per opere e prestazioni sulle parti comuni nonché eventuali oneri connessi ai fini della detrazione fiscale, legge n. 449/1997

 

Io sottoscritto_________________ nella mia qualità di amministratore del condominio  di via __________________-in ______________________________

certifico di aver ricevuto da   _____________________________, residente a ______________, via __________________, C.F. ____________________________, condomino del condominio sopraddetto

la somma di di euro __________________________________, quale quota a parte corrispondente a millesimi di competenza _________________, per la progettazione, l’esecuzione e gli oneri connessi alle seguenti opere eseguite sulle parti comuni condominiali, ai fini della detrazione fiscale prevista dalla legge n. 449/1997 e dalle norme ad essa collegate:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Allego alla presente:

- fotocopia della tabella millesimale di ripartizione delle spese connesse, relativa all’anno____.

Certifico inoltre di detenere, di rendere visionabili a richiesta e di rendere disponibile in copia in caso di controlli fiscali tutta la documentazione necessaria per ottenere la detrazione ai sensi della legge n. 449/1997e delle norme ad essa collegate e in particolare:

(oppure):

Allego alla seguente copia della seguente documentazione necessaria per ottenere la detrazione ai sensi della legge n. 449/1997 e dalle norme ad  essa collegate:

 

- Comunicazione di inizio lavori inviata al Centro servizi di Pescara;

- Fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese;

- Ricevute dei bonifici bancari di pagamento;

- Ricevute pagamento Ici sui locali comuni relative agli anni dal 1997 al ____ (oppure fotocopia del modello F23 in caso di  versamento tardivo);

- Copia delibera assembleare per i lavori; (1)

- Abilitazioni comunali richieste (Dia, autorizzazione, permesso a costruire) (1)

- Comunicazione alle ASL con assunzione responsabilità dell'impresa esecutrice per obblighi contributivi e di sicurezza del lavoro (oppure dichiarazione dell'impresa esecutrice dei lavori di rispetto delle obbligazioni contributive e di sicurezza del lavoro).(2)

- Dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da tecnico iscritto ad albo o comunque abilitato ai lavori (3)

Distinti saluti

 

 

Amministratore del condominio di via _______________ in ____________

 

Note:

(1) Documenti che possono non essere necessari.

(2) Documento in pratica, da non inviare mai perché sostituito dalle comunicazioni alle Asl imposte dai Dlgs 626/94 e 494/96. Non necessario se questi decreti non ne prevedano l'obbligo.

(3) Per lavori di importo superiore a 51.645,69 euro.

 

DETRAZIONE FISCALE DEL 50% AI FINI IRPEF

LEGGE 27 DICEMBRE 1997 N.449

CIRCOLARE MINISTERIALE 57/E DEL 24.2.1998

(Prorogata con Legge 23 Dicembre 1999 n.488

Agevolazioni:

L'agevolazione prevede la possibilità di detrarre, nella dichiarazione dei redditi dall'IRPEF dovuta, il 36% dell'intera spesa sostenuta nell'anno 2000 per la detrazione degli interventi previsti.

Maggiori informazioni:

Il richiedente deve possedere l'immobile dove vengono effettuati i lavori, questo deve essere di tipo residenziale e deve essere regolarmente iscritto al catasto; inoltre deve risultare pagata l'imposta sugli immobili (ICI) a partire dal 1997 nei luoghi dove dovuta naturalmente.

Il pagamento della spesa sostenuta deve effettuarsi solo tramite " BONIFICO BANCARIO ".

La detrazione fiscale può essere ripartita a facoltà del contribuente in 5 o 10 anni.

Il richiedente deve rispettare rigorosamente la normativa per non vedersi annullare il diritto di detrazione fiscale.

Interventi.

L'acquisto di un prodotto gode dello sconto fiscale del 36% in uno dei seguenti casi:

Interventi per il risparmio energetico

(legge 9/1/1991, n 10 e DPR 26/8/1993 n 412

Per poter usufruire dell'agevolazione fiscale, bisogna che le opere siano finalizzate al risparmio energetico come recita il decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 febbraio 1992, vale a dire: che le opere ammesse alle agevolazioni riguarda: generatori di calore che utilizzano come fonte d'energia prodotti di trasformazione di rifiuti organici ed inorganici o prodotti vegetali a condizioni che, in condizioni di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto non inferiore del 70%.

VEDI: Gazzetta Ufficiale Numero 107 del 09.05.1992

( Tipi di opere ammesse alle agevolazioni fiscali.)

g) generatori di calore.

TUTTE le stufe a pellets, i caminetti da alto riscaldamento e le stufe a post-combustione godono dell'agevolazione. Queste hanno un sistema di combustione primaria e di post-combustione ottenuta per mezzo di flusso d'aria forzata e surriscaldata che lambisce la parte superiore della fiamma trasformando il monossido di carbonio (CO) in anidride carbonica aumentando il rendimento di ben oltre l'85% e riducendo notevolmente le emissioni nocive, che in relazione al CO sono ridotte a 100 -250 ppm (parti per milione), contro le 4000 ppm limite massimo delle normative vigenti.  

Tutte  le spese di ristrutturazione edilizia sostenute nel 2006 potranno essere indicate nella dichiarazione dei redditi del 2007. Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 30 settembre 2006 ciascun comproprietario o contitolare, a prescindere dalla percentuale di possesso dell'immobile, può indicare la detrazione Irpef del 41% entro il limite di 48.000 €, in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico. Per le spese sostenute dal 1° Ottobre 2006 vale la detrazione del 36% nella misura massima e complessiva di 48.000€, in relazione all'immobile da suddividersi tra i soggetti che hanno diritto alla detrazione. Nel caso di condominio, il limite di 48 mila Euro va riferito a ciascun condómino.

_______________________________________________

Obbligo di comunicazione all'ASL se ed in base:   art. 11 del Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494
"Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili
Art. 11.
Notifica preliminare
1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette all'organo di vigilanza territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato III, e, successivamente, gli eventuali aggiornamenti, nei seguenti casi:
a) cantieri in cui la durata presunta dei lavori e' superiore a 30 giorni lavorativi e in cui sono occupati contemporaneamente più di 20 lavoratori;
b) cantieri la cui entità presunta e' superiore a 500 uomini/giorni;
c) cantieri i cui lavori comportino rischi particolari il cui elenco e' contenuto nell'allegato II.
2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.
3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 626/1994 hanno accesso ai dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

ALLEGATO II (richiamato al punto C)
ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA
E LA SALUTE DEI LAVORATORI
11 Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a 1,5 m o di caduta dall'alto da altezza superiore a 2 m, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
12 Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
13 Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
14 Lavori in prossimità di linee elettriche in tensione.
15 Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
16 Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
17 Lavori subacquei con respiratori.
18 Lavori in cassoni ad aria compressa.
19 Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10 Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

Casi in cui è previsto l’obbligo di inviare la comunicazione (notifica preliminare dell’ art. 11 D.Lgs. 494/96)
-cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, per lavori la cui entità presunta superi i 200 uomini/giorno, oppure per lavori che presentino rischi particolari;
-cantieri non soggetti inizialmente a notifica, che per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera, rientrino poi nei casi sopradescritti;
-cantieri in cui operi una sola impresa, per lavori la cui entità complessiva sia superiore a 200 uomini/giorno.
Per semplificare,si elencano alcuni lavori per i quali non è necessario inviare la comunicazione all’ASL:
-sostituzione o riparazione della caldaia, installazione dell’impianto di climatizzazione, installazione di stufe;
-installazione-sostituzione di cancelli o recinzioni metalliche;
-installazione-sostituzione di sanitari;
-sostituzione di serramenti.
Inoltre sono esclusi anche i seguenti lavori purché siano inferiori a 200 uomini-giorno (costo complessivo inferiore a 74 - 75 mila euro):
-ristrutturazioni interne di appartamenti, purché non implichino demolizioni di strutture portanti (muri, solai, ecc.)
o la rimozione di amianto (eternit, ecc.);
-opere di recinzione in muratura con scavi inferiori a m. 1,5;
-opere di pavimentazione esterna, comprese asfaltature inferiori a due giorni;
-brevi lavori su facciate e grondaie di edifici, per rappezzi di intonaci, sostituzioni pluviali, rifacimenti impianti, ecc., purché per l’intero lavoro venga utilizzato idoneo ponte sviluppabile.

DEFINIZIONE E CALCOLO PER UOMINI-GIORNO: Per "uomini-giorno" si intende l'entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera (Art. 2 del D.Lgs. 494/96).
Tale "entità presunta" è quindi pari al prodotto fra il numero di lavoratori (subordinati ed autonomi) previsti in cantiere ed il numero di giornate lavorative in cui ognuno di questi opererà in cantiere.
Per il calcolo degli uomini-giorno si può utilizzare il seguente criterio:
Costo della manodopera (CMO) = percentuale (X) dell'importo dei lavori
(IL) > CMO = X * IL
Uomini-giorno (UG) = Costo manodopera (CMO) / Tariffa media giornaliera
operai (TMG) > UG = CMO / TMG

La percentuale di incidenza della manodopera per tipologia di lavoro (X), si può desumere dai dati forniti dal D.M. 11/12/1978, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 357 del 23/12/1978, il quale stabilisce, ai soli fini della revisione dei prezzi, le quote di incidenza della manodopera e le squadre tipo dei lavoratori per ventitre principali categorie di lavorazioni, oppure dalla recente determinazione n° 37/2000 dell'Autorità di Vigilanza sui LL.PP., nella quale è riportata una linea guida per la determinazione dell'incidenza della mano d'opera. L'importo dei lavori (IL) deve essere decurtato dell'utile d'impresa.

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