Normativa sulle detrazioni
per ristrutturazioni 36% e 50%
NUOVE REGOLE PER MINI-CONDOMINI (meno di 9 unità immobiliari)
(cfr. Circolare N. 11/E del 21 maggio 2014 dell'Agenzia delle Entrate)
In caso di condomini per i quali non esiste l'obbligo di legge a nominare un
amministratore (meno di 9 condomini), per beneficiare della detrazione fiscale
per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni bisogna obbligatoriamente
richiedere preventivamente il codice fiscale per il mini-condominio presso
l'Agenzia delle Entrate ed eseguire i pagamenti delle fatture, tramite bonifico
bancario o postale, indicando, oltre al codice fiscale del mini-condominio,
anche quello del condomino che effettua il pagamento, che potrà essere tratto
indifferentemente sul conto corrente di uno dei condomini a tal fine delegato o
su conto corrente appositamente istituito a nome del mini-condominio.
La ripartizione delle spese dovrà avvenire in ragione dei millesimi di proprietà
o ai diversi criteri applicabili ai sensi del codice civile (cfr.art.1123 e
segg.).
Tutte le fatture e documenti giustificativi delle spese relative devono essere
intestati al mini-condominio.
Novità: DECRETO
SEMPLIFICAZIONI Giugno 2012:
Art. 11Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di
efficientamento energetico 1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di
entrata in vigore del presente decreto (26 Giugno 2012) e fino al 30 giugno 2013, relative agli interventi di
cui all’articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 50 per cento
(non più il 36%),
fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 (non più
48.000) euro per
unità immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo
16-bis. 2. All’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo
il primo periodo è aggiunto il seguente: “Per le spese sostenute dal 1°
gennaio 2013 al 30 giugno 2013, fermi restando i valori massimi, le detrazioni
spettano per una quota pari al 50 per cento delle spese stesse”. 3. All’articolo 4, comma
4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’ultimo periodo è soppresso; la presente
disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.
Per poter beneficiare della
detrazione del 50% per l'acquisto dei mobili,
le persone fisiche devono aver iniziato i lavori
edili sul fabbricato. Detti lavori devono essere
detraibili al 36-50%, prima dell'acquisto
dell'arredo, Se la normativa non prevede alcun
titolo abilitativo (Scia, Dia, Permesso di
costruire, ecc.) per l'intervento che attesti
l'inizio dei lavori agevolati al 36-50%, va
sottoscritta in proprio e conservata una
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in
cui va indicata la data di inizio dei lavori.
La legge n. 449/1997 ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento
una particolare agevolazione fiscale, consistente nella possibilità di detrarre
ai fini Irpef le spese sostenute per la realizzazione di lavori di manutenzione
straordinaria e di interventi di recupero edilizio in misura percentuale al
costo sostenuto.
La detrazione era prevista, per gli anni 1998 e 1999, nella misura del 41% delle
spese sostenute nell'anno fino ad un importo massimo di € 77.468,53 per ciascun
anno di imposta e per ogni immobile sul quale venivano eseguite le opere di
ristrutturazione.
L'agevolazione è stata prorogata per gli anni 2000, 2001, 2002 e 2003, anche se
la relativa percentuale è stata ridotta dal 41% al 36% e il limite di spesa, per
l'anno 2003, è stato diminuito a € 48.000.
La legge finanziaria per il 2004, nel prorogare l'agevolazione fino al 31
dicembre 2004, aveva nuovamente innalzato la percentuale di detrazione al 41% ed
il limite di spesa ad € 60.000; tuttavia, il DL n. 355/2003 (cd. milleproroghe),
convertito nella legge n. 47/2004, ha apportato ulteriori modifiche, per cui
allo stato attuale:
- l'agevolazione è prorogata fino al 31 dicembre 2005;
- l'aliquota è pari al 36%, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2004;
- il limite massimo di spesa è pari a € 48.000;
- è stata ripristinata, sempre con effetto retroattivo al 1° gennaio 2004 e fino
al 31 dicembre 2005, anche l'aliquota Iva ridotta del 10% sugli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria.
Dalla seconda metà del 2006 e fino al 31 dicembre (salvo proroghe della
finanziaria) la detrazione è del 36% e l'aliquota IVA del 10%.
Per quanto riguarda il limite dei 48.000
Euro per unità immobiliare nell'ambito condominiale va specificato che nel caso
in cui il condòmino sia partecipe, nello stesso periodo di imposta, a
prestazioni edilizie ammesse alla detrazione sia per parti comini che alla
propria unità immobiliare, il limite dei 48.000 Euro può essere utilizzato dal
condòmino proprietario della sola abitazione e pertinenze , 2 volte, una
con riferimento alle parti comuni ed una ulteriore per il proprio appartamento.
La conferma trova riscontro nella risoluzione 4
giugno 2007 n° 124, ove l’Agenzia delle Entrate, rispondendo all’istanza di un
CAAF, ritiene che “la quietanza che l’amministratore di condominio deve
rilasciare (...) a ciascun condomino, debba indicare specificamente la quota
della spesa relativa alle parti comuni imputabile a ciascuna delle unità
immobiliari (eventualmente) possedute dal condomino”.
Le agevolazioni sono state prorogate fino al 2010 con la
finanziaria del 2008: art. 1 comma 17 e seguenti.
17. Sono prorogate per gli anni 2008, 2009 e 2010, per una quota pari al
36 per cento delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità
immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni
tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1o
gennaio 2008 al 31 dicembre 2010;
b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti dal 1o
gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla
successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2011.
18. È prorogata per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura e alle
condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del
patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1,
lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1o
gennaio 2008.
19. Le agevolazioni fiscali di cui al comma 17 spettano a condizione che il
costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.
L’articolo 1, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha prorogato,
per le annualità 2008, 2009 e 2010, l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata
del 10 per cento alle prestazioni di servizi aventi ad oggetto gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 31, primo comma, lettere
a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a
prevalente destinazione abitativa privata. Ai fini del riconoscimento
dell’agevolazione in esame non è più richiesto, diversamente da quanto stabilito
per le operazioni effettuate nel periodo di imposta 2007, che il costo della
relativa manodopera sia evidenziato in fattura. L’applicazione dell’aliquota
IVA agevolata del 10 per cento, relativamente alle prestazioni di servizi aventi
ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio, prescinde quindi
dall’indicazione in fattura del costo della manodopera che, invece, si rende
necessaria, anche in relazione agli interventi effettuati nel periodo 2008/2010,
per il riconoscimento della detrazione d’imposta del 36% delle spese riguardanti
le seguenti opere edili: - interventi di recupero del patrimonio edilizio,
disciplinati all’articolo 2, comma 5, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e
successive modificazioni; - interventi di restauro e risanamento conservativo e
di ristrutturazione edilizia operati da imprese di costruzione o di
ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedono alla
successiva alienazione o assegnazione dell’immobile, di cui all’articolo 9,
comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 488 nel testo vigente al 31 dicembre
2010. Per questi interventi, infatti, l’obbligatorietà dell’indicazione in
fattura del costo della manodopera è disposta espressamente dall’articolo 1,
comma 19, della citata legge n. 244 del 2007. (circolare 12/E
del 19 febbraio 2008)
Non è attribuibile nessun bonus casa per gli ampliamenti
previsti dal piano casaL’Agenzia delle entrate con la risoluzione
4/E/2011 ha chiarito che non si applicano le detrazioni del 36% sulle
ristrutturazioni edilizie e del 55% sul risparmio energetico agli interventi di
ampliamento previsti in attuazione del piano casa. In particolare “nell'ipotesi
di demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta, in
quanto l'intervento si considera, nel suo complesso, una nuova costruzione”. Se
invece l’intervento avviene “senza demolizione dell'edificio esistente e con
ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili
alla parte esistente, in quanto l'ampliamento configura, comunque, una nuova
costruzione”. Secondo qest’ultimo orientamento, insomma, l'ampliamento non può
ottenere vantaggi: sia nel caso in cui l'edificio sia interamente demolito e
ricostruito, sia nel caso in cui si tratti di una semplice aggiunta a un
immobile la cui struttura resta inalterata. In ambito condominiale richiamandosi
alla circolare n. 39 del 1° luglio 2010 afferma, in modo indiretto: “ai fini
della individuazione della quota di spesa detraibile come precisato nella
circolare 23 aprile 2010, n. 21/E, si dovrà utilizzare un criterio di
ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali”.
Si richiama l'attenzione (ancora una volta) che
la quietanza debba riguardare la spesa attribuibile all'unità immobiliare e non
al condòmino.
Possono usufruire della detrazione tutti i soggetti passivi di imposta,
residenti o meno nel territorio dello Stato, che sono titolari del diritto di
proprietà o di altro diritto sull'immobile oggetto dell'intervento di
ristrutturazione, e che abbiano sostenuto i relativi costi.
Quindi, possono beneficiare della detrazione;
a) il proprietario o nudo proprietario;
b) il titolare del diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione,
superficie);
c) il locatario o comodatario;
d) i soci di cooperative a proprietà divisa o indivisa;
e) gli imprenditori individuali - anche come impresa familiare - limitatamente
agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce;
f) i soci delle società semplici, in nome collettivo o in accomandita semplice,
sempre che sussistano le stesse condizioni previste per l'imprenditore
individuale;
g) il familiare convivente del possessore o detentore purché sostenga le spese e
le fatture e i bonifici bancari siano intestati a lui (per la definizione di
familiare bisogna fare riferimento all'art. 5 del TUIR che comprende a tale
titolo il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo
grado). In tale ipotesi, si precisa che la detrazione spetta anche nel caso in
cui le autorizzazioni comunali siano intestate al proprietario dell'immobile e
non al familiare che usufruisce dell'agevolazione);
h) il futuro acquirente dell'immobile, che sia stato immesso nel possesso ed
abbia eseguito gli interventi di ristrutturazione, a condizione che sia stato
stipulato e registrato presso l'Ufficio competente il preliminare di vendita
(compromesso). Inoltre l'acquirente deve indicare gli estremi di registrazione
nell'apposito spazio previsto nel modello di comunicazione per la detrazione.
Anche il convivente non legalmente sposato è
legittimato alla fruizione della detrazione Irpef del 36% per le spese
effettivamente sostenute per opere di ristrutturazione edilizia purché abbia
posto la residenza nello stesso immobile. Questo quanto sancito dalla
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con la Sentenza 5 novembre 2008 n.
26543, in cui viene equiparata la posizione del convivente “more uxorio” a
quella del coniuge convivente, ai fini della detrazione Irpef del 36% sulle
spese di ristrutturazione edilizia.
Un contribuente infatti aveva chiesto la detrazione Irpef sulle spese di
ristrutturazione da lui sostenute, pur non risultando residente, alla data di
comunicazione di inizio lavori, nel Comune in cui era sito l’immobile oggetto
degli interventi, per questo il diritto alla detrazione non è stato
riconosciuto, ma non per il fatto che il convivente non fosse legalmente
sposato, ma per l’assenza del presupposto essenziale del possesso o della
detenzione dell’immobile.
In tal ambito, viene ribadito altresì che l’agevolazione compete eventualmente
al comodatario solo in presenza di un contratto di comodato debitamente
registrato.
La pronuncia in questione assume rilevanza in ordine all’individuazione dei
soggetti che hanno diritto alla detrazione Irpef del 36%, in quanto la Suprema
Corte di Cassazione perviene all’espressa assimilazione del rapporto di
convivenza “more uxorio” a quella di coniugio.
In sostanza, si ammette tra i soggetti legittimati alla fruizione della
detrazione, non solo il coniuge convivente col titolare dell’immobile
ristrutturato, ma anche il convivente “more uxorio”. Anche i soggetti che eseguono in proprio i lavori possono beneficiare
dell'agevolazione, nei limiti delle sole spese sostenute per l'acquisto dei
materiali.
Possono verificarsi le seguenti ipotesi di variazione della soggettività
passiva:
a) vendita dell'immobile. In tal caso il diritto alla detrazione si trasferisce
sull'acquirente, sempreché si tratti di persona fisica;
b) morte del contribuente che detiene i diritti sull'immobile oggetto
dell'agevolazione. La detrazione spetta in tal caso esclusivamente agli eredi
che conservano la detenzione materiale e diretta del bene;
c) donazione dell'immobile. Il diritto alla detrazione si trasferisce al
donatario;
d) trasferimento dell'inquilino o del comodatario. E' questa l'unica ipotesi in
cui il diritto alla detrazione non si modifica. L'inquilino o il comodatario
continuano, infatti, a godere del diritto alla detrazione fino ad ultimazione
degli anni di competenza.
La detrazione spetta in relazione alle spese sostenute per le seguenti
tipologie di intervento:
a) lavori di manutenzione straordinaria, opere di restauro e risanamento
conservativo, lavori di ristrutturazione edilizia per singole unità immobiliari
residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, sulle loro
pertinenze come garage e posti auto, sull'acquisto o ristrutturazione delle
stesse purché diventino pertinenziali alla stessa unità immobiliare;
b) lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati su parti comuni di edifici
residenziali;
c) eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto ascensori,
montacarichi, ecc.;
d) opere per il conseguimento di risparmio energetico, per la cablatura di
edifici, per il contenimento di inquinamento acustico, per l'adozione di misure
di sicurezza statiche ed antisismiche degli edifici;
e) lavori per la messa a norma degli edifici;
f) esecuzione di opere interne;
g) realizzazione di autorimesse e posti auto. E' agevolato anche l'acquisto di
autorimesse e posti auto pertinenziali, limitatamente alle spese sostenute per
la realizzazione, sempreché si riesca a dimostrare le stesse con apposita
attestazione rilasciata dal venditore;
h) redazione dei documenti obbligatori per comprovare la sicurezza statica dei
fabbricati, ed interventi per l'adozione di misure per la prevenzione del
rischio di compimento di illeciti da parte dei terzi;
i) opere volte ad evitare gli infortuni domestici;
j) interventi sugli immobili finalizzati a favorire la mobilità dei portatori di
handicap;
k) manutenzione per la salvaguardia dei boschi;
l) interventi di bonifica dell'amianto.
Tra le spese per le quali compete la detrazione, oltre a quelle
per l’esecuzione di lavori, sono comprese:
le spese per la
progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
le spese per prestazioni e
le altre prestazioni professionali connesse;
le spese per la messa in
regola degli edifici - impianti elettrici e impianti a metano;
le spese per l’acquisto dei
materiali;
il compenso corrisposto per
la realizzazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
le spese per l’effettuazione
di perizie e sopralluoghi
l’imposta sul valore
aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le
autorizzazioni e denunzie di inizio lavori;
gli oneri di urbanizzazione;
gli altri eventuali costi
strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli
adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi
agevolati.
Sono inoltre detraibili i seguenti interventi:
eliminazione delle barriere
architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, ecc…
realizzazione di ogni
strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzi
di tecnologia avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna
all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ecc….(es:
telefoni viva voce, schermi di computer a tocco, ecc..)
adozione di misure
finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte
di terzi (per atto illecito si intende ad esempio: furto, aggressione,
sequestro di persona, ecc…). La detrazione viene applicata alle spese
sostenute per realizzare interventi sugli immobili:
rafforzamento,
sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli
edifici;
apposizione di grate
sulle finestre o la loro sostituzione
porte blindate o
rinforzate
apposizione o
sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;
istallazione di
rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
apposizione di
saracinesche;
tapparelle metalliche
con bloccaggi;
vetri antisfondamento;
casseforti a muro
fotocamere o cineprese
collegate con centri di vigilanza privati;
apparecchi rilevatori di
prevenzione antifurto e relative centraline
Sono previste le detrazioni oltre che per l’esecuzione dei lavori e
l’acquisto dei materiali in senso stretto, anche gli oneri accessori
quali: progettazione dei lavori; prestazioni professionali richieste dal
tipo di intervento realizzato; relazione di conformità; perizie e
sopralluoghi; IVA; imposta di bollo, diritti comunali, autorizzazioni
e/o concessioni; oneri di urbanizzazione; ogni altro costo inerente la
realizzazione dell’intervento agevolato.
esecuzione di opere volte ad
evitare gli infortuni domestici (es: riparazioni di impianti insicuri
realizzati sui immobili, sostituzione tubi del gas, sistemazione prese di
corrente, istallazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas
inerti, montaggio di vetri antinfortuni, installazione del corrimano, ecc…)
Per ottenere le detrazioni sugli interventi per i quali è prevista una
certificazione di sicurezza, come ad esempio gli impianti
del gas, elettrici e quelli di allarme, è necessario farsi rilasciare e
conservare questa certificazione. Se i lavori vengono effettuati in proprio e
quindi non si possiede questa documentazione, non si ha diritto alla detrazione.
Il citato DL n. 355/2003 ha
previsto l’applicabilità della detrazione del 36% anche agli interventi di
restauro, risanamento e ristrutturazione su interi fabbricati, eseguiti entro il
31 dicembre 2005 (prorogati 2006) da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da
cooperative edilizie, che provvedano alla successiva vendita o alienazione
dell’immobile entro il 30 giugno dell'anno seguente. La detrazione del 36% va calcolata, in
tale ipotesi, su un importo forfetario pari al 25% del prezzo di vendita o di
assegnazione dell’immobile risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione,
fermo restando il limite massimo di spesa annua di € 48.000.
Tale agevolazione non è subordinata né alla preventiva comunicazione al Centro
Operativo di Pescara, né al pagamento mediante bonifico bancario.
Nella determinazione
dell'ammontare dei costi sostenuti per la realizzazione delle opere edilizie
sono previsti, oltre all'esecuzione dei lavori e l'acquisto dei materiali in
senso stretto, anche alcuni oneri accessori quali:
- progettazione dei lavori;
- prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento realizzato;
- relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
- perizie e sopralluoghi;
- IVA; imposta di bollo, diritti comunali, autorizzazioni e/o concessioni;
- oneri di urbanizzazione
- ogni altro costo inerente la realizzazione dell'intervento agevolato.
Non danno diritto alla detrazione:
- gli interessi passivi su mutui, anticipazioni o scoperti di c/c accesi per
sostenere le spese dell'intervento edilizio;
- i costi di trasloco o custodia in magazzino dei mobili nel periodo di
esecuzione dei lavori di ristrutturazione.
Per incentivare ulteriormente il
recupero del patrimonio edilizio, è stabilito che i Comuni hanno la facoltà di:
- ridurre la tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) per
l’esecuzione delle opere;
- ridurre al 50% gli oneri correlati al costo di costruzione.
Il diritto alla detrazione è
subordinato all'effettuazione di specifici adempimenti di natura formale, quali:
- comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'inizio dei lavori, completa degli
allegati previsti dalla legge; (non più applicabile)
- pagamento alle ditte coinvolte nei lavori mediante bonifico bancario;
- per i lavori di valore complessivo maggiore di € 51.645,69 (iva inclusa),
presentazione della dichiarazione di esecuzione dei lavori;
- comunicazione alla ASL;
- conservazione dei documenti.
Il 36% anche per spese minime: Ristrutturazioni edilizie
per le unità condominiali. La normativa relativa ai benefici
fiscali sulle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio ovvero la detrazione ai fini Irpef del 36% istituita con la
Finanziaria del 1998 presenta ancora ampi spazi di incertezza applicativa
malgrado le numerose circolari esplicative dell’Agenzia delle Entrate.
L’Amministratore di condominio ha l’obbligo di inviare la comunicazione e
non serve per questo una specifica autorizzazione dell’Assemblea. Su
specifica richiesta dei condomini e a loro spese devono essere comunque
fornite fotocopie dei documenti, come per tutti gli atti condominiali.
Fonte: Il Sole 24 Ore
Detrazione
d'Imposta anche su immobili già ristrutturati da impresa di costruzione. Le
disposizioni previste dall'art. 9, comma 2 Legge 28 dicembre 2001, n. 448
(finanziaria del 2002) hanno esteso il beneficio della detrazione d'imposta,
prevista dall'artico 1 della legge n. 449 del 1997, a favore anche degli
acquirenti di unità abitative collocate in fabbricati ristrutturati da
parte di imprese di costruzione indipendentemente dal valore degli
interventi eseguiti o dalle categorie di lavoro trattate, da calcolarsi
sull'ammontare forfetario pari al 25% del prezzo di vendita.
Riproposta dal
2008 con il decreto "milleproroghe" di fine Dicembre 2007
BOX E
GARAGE
sono interessati dalla detrazione del 36% e riguarda la
realizzazione o l'acquisto di un box o posto auto. Anche in questo caso
l'agevolazione è applicabile già dal 1° Gennaio 2006. Per poter usufruire della
detrazione del 36% è necessario che esista il vincolo di pertinenza tra
l'abitazione ed il box. In caso di acquisto di nuovo box
l'agevolazione è prevista anche al promissario acquirente. In questo caso è
necessaria la stipula di un compromesso di vendita regolarmente registrato
(Ufficio del registro). Gli estremi della registrazione andranno indicati nel
modulo di comunicazione che dovrà essere inviato a centro di servizio (centro
operativo di Pescara). Anche nel caso che si acquisti contemporaneamente
abitazione e box ancora in corso di costruzione la detrazione spetta ugualmente.
Per
l’acquisto o la costruzione di box nuovi occorre una dichiarazione
dell’impresa che quantifichi le spese di costruzione del box o del posto auto,
che non sono la stessa cosa del prezzo a cui è stato venduto.Esse escludono le spese
generali, i costi per l’installazione del cantiere, il valore dell’area e il
profitto dell’impresa conseguito dalla vendita. Comprendono, invece, quelle
sostenute per la progettazione e l’esecuzione dei lavori, per l’eventuale
relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti, per le prestazioni
professionali richieste dal tipo d’intervento, per l’imposta sul valore
aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, per le
autorizzazioni, per le denunce di inizio lavori, per gli oneri di
urbanizzazione.
Precisazione dell'Agenzia Risoluzione 13/01/2011 n.
7/Enon
si può accedere al bonus nel caso in cui, ai pagamenti effettuati con bonifico,
prima dell’atto notarile, non corrisponda un preliminare di vendita registrato.
In una situazione del genere, infatti, al momento del pagamento non risulta
nessun vincolo pertinenziale. La detrazione è riconosciuta anche se la data del
bonifico coincide con quella dell’atto notarile e il pagamento viene effettuato
in un orario precedente alla stipula. Anche se al momento del pagamento,
infatti, il box per il quale si intende fruire della detrazione non è stato
ancora destinato al servizio dell’abitazione, qualora la destinazione
pertinenziale sia attribuita nell’arco della stessa giornata, mediante la
stipula del rogito, la condizione prevista dalla legge per la fruizione del
beneficio può considerarsi realizzata.PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATEcon
Risoluzione n. 38/2008 L'art. 1, comma 1, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, riconosce, in favore di
coloro che realizzano autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà
comune, una detrazione d’imposta, ai fini dell’Irpef, in misura pari al 36 per
cento della spesa sostenuta. Sono ammessi a beneficiare della detrazione
d’imposta sopra citata anche gli acquirenti di box e posti auto pertinenziali
già realizzati, per le sole spese imputabili alla realizzazione e a condizione
che le stesse siano comprovate da apposita attestazione rilasciata dal
venditore. In tal caso è consentito, tra l’altro, inviare la comunicazione al
Centro Operativo di Pescara anche successivamente alla data di inizio lavori,
purché entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa
al periodo d’imposta in cui s’intende fruire della detrazione. Al riguardo, la
scrivente, con circolare 10 giugno 2004, n. 24, punto n. 1.2, ha chiarito che
acquistando contemporaneamente casa e box, con unico atto notarile indicante il
vincolo di pertinenza del box con la casa, può essere operata la detrazione
relativamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale, il cui
ammontare deve essere specificamente documentato. Con circolare 20 giugno 2002,
n. 55, punto n. 1, è stato precisato che, qualora l’atto definitivo di acquisto
del box pertinenziale sia stipulato successivamente al versamento di eventuali
acconti, la detrazione d’imposta 3 compete in relazione ai pagamenti in acconto
effettuati con bonifico, fino a concorrenza del costo di costruzione del box
dichiarato dalla ditta costruttrice, a condizione che vi sia un compromesso di
vendita regolarmente registrato dal quale risulti la sussistenza del vincolo
pertinenziale tra l’edificio abitativo e il box. Per completezza, la scrivente
fa presente, altresì, che, in linea generale, in relazione alla detrazione
d’imposta in discorso, anche con riferimento ad altre fattispecie (es: acquisto
di immobili ristrutturati), è stata sempre ribadita la necessità di un
preliminare di vendita regolarmente registrato al fine di poter beneficiare
della detrazione per importi versati in acconto. La necessità dell’esistenza di
un contratto preliminare regolarmente registrato si riconduce logicamente
all’esigenza che sia formalizzata la destinazione funzionale del box al servizio
dell’abitazione. Nella fattispecie in esame, i contribuenti hanno provveduto a
pagare con bonifici bancari le spese relative alla realizzazione dei box auto
pertinenziali prima ancora dell’atto notarile e in assenza di un preliminare
d’acquisto registrato. Al momento in cui sono stati effettuati i pagamenti con
bonifico, i contribuenti non risultavano, dunque, proprietari o promissari
acquirenti del box né dell’immobile abitativo. Ad avviso della scrivente, la
circostanza che l’atto d’acquisto sia stato stipulato nello stesso periodo
d’imposta in cui sono state sostenute le spese con bonifico, non è sufficiente a
giustificare la mancata stipula (e registrazione) di un preliminare d’acquisto,
necessario per poter riscontrare l’effettiva sussistenza, al momento del
pagamento, del vincolo pertinenziale richiesto dalla norma agevolativa in
discussione. Atteso quanto sopra, la scrivente ritiene che i contribuenti, in
assenza di un preliminare di vendita regolarmente registrato da cui risulti la
destinazione funzionale del box a servizio dell’immobile, non possano essere
ammessi a beneficiare della detrazione d’imposta di cui all’art. 1 della legge
n. 449 del 1997, per la parte di spesa relativa alla realizzazione dei box. La
risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello
presentata alla Direzione Regionale delle Entrate …., viene resa dalla scrivente
ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo del decreto ministeriale 26
aprile 2001, n. 209.
Sunto sulle norme e modalità di costruzione e detrazione dei Box
L'obbligo di inviare o conservare la documentazione di autorizzazione
comunale viene meno per gli interventi "esonerati" dalla normativa
edilizia locale(Risoluzione
n. 325/E del 12 novembre 2007)
Ai fini della detrazione del 36% delle spese sostenute per lavori di
ristrutturazione (esempio condizionatori), non è obbligatorio allegare la
dichiarazione di inizio attività quando l'intervento rientra tra quelli per i
quali la normativa edilizia locale non prevede alcun titolo abilitativo. Questo
è il parere dell'Agenzia a seguito di una richiesta di interpello volta a
conoscere se era consentita la dichiarazione sostitutiva nel caso di lavori di
manutenzione straordinaria, consistenti nella realizzazione di servizi
igienico-sanitari e tecnologici.
DETRAZIONE 50% ANCHE
SE MANCA LA DELIBERA CONDOMINIALE
Con
Risoluzione 25 giugno 2008, n. 264,
l’Agenzia delle Entrate,
contraddicendo una interpretazione
fornita precedentemente da una
Direzione Regionale, ha chiarito che
la detrazione IRPEF del 36% è
fruibile dal condomino che abbia
realizzato, nello stabile in cui
vive, interventi agevolabili senza
autorizzazione dell’assemblea
condominiale. Nel caso di specie un
condomino aveva realizzato, a
proprie spese, un ascensore nel
proprio condominio. L’intervento era
stato autorizzato dal Comune
(trattavasi di intervento
finalizzato all’abbattimento delle
barriere architettoniche), ma non
dall’assemblea condominiale. Una
Direzione Regionale aveva negato la
detrazione in quanto riteneva che
alla comunicazione di inizio lavori
dovesse essere allegata la delibera
assembleare e la tabella millesimale
di ripartizione delle spese. Con la
presente Risoluzione, invece,
l’Agenzia delle Entrate ritiene che
il condomino ha diritto a fruire
della detrazione del 36% anche se la
spesa non è stata preventivamente
autorizzata dall’assemblea
condominiale. Tuttavia, la
detrazione è limitata alla sola
parte di spesa riferibile alla quota
a lui spettante in base alla tabella
millesimale.
La
comunicazione all'Agenzia delle Entrate Prima dell'inizio dei lavori deve essere inviata mediante
raccomandata, con modello (allegato anche in calce a questo documento)
reperibile presso gli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, o in Internet
nel sito www.agenziaentrate.it, la
comunicazione di inizio lavori, completa degli allegati previsti dalla legge a
pena di decadenza dei benefici della detrazione. (non più
necessaria) Gli allegati previsti sono i
seguenti:
a) dichiarazione di inizio attività dei lavori, autorizzazione ovvero
concessione edilizia a seconda di quanto previsto dalla legislazione edilizia;
b) fotocopia dei versamenti Ici effettuati a decorrere dal 1997, se dovuta. Ove
il contribuente che chiede di usufruire dell'agevolazione sia un soggetto
diverso da quello tenuto al pagamento dell'Ici, le copie delle ricevute non sono
necessarie. Allo stesso modo, le ricevute non vanno allegate nel caso di lavori
eseguiti su parti comuni condominiali;
c) estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato, e
dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori rilasciata dal proprietario
al locatario. Detta dichiarazione è necessaria solo nel caso in cui il detentore
dell'immobile che esegue i lavori non sia familiare convivente del possessore o
del detentore dell'immobile sul quale gli stessi sono eseguiti;
d) indicazione dei dati catastali o, in mancanza, copia della domanda di
accatastamento;
e) (per i lavori di natura condominiale) copia della delibera assembleare e
della tabella millesimale di ripartizione delle spese; qualora l'importo dei
lavori superi quello preventivato, sarà necessario trasmettere la nuova o
ulteriore tabella di ripartizione delle spese.
Riguardo alla comunicazione, si
precisa inoltre che:
- nel caso in cui sull'immobile coesistano più diritti reali (ad esempio perché
lo stesso è in comproprietà) e i titolari di tali diritti, avendo sostenuto le
spese di ristrutturazione, vogliano beneficiare dell'agevolazione, il modulo,
insieme agli allegati, potrà essere trasmesso da uno solo di essi;
(non più necessario)
- devono essere trasmessi tanti modelli quante sono le unità immobiliari oggetto
dei lavori e le abilitazioni amministrative. (non più
necessaria)
Per quanto concerne la
documentazione da allegare alla comunicazione si sottolinea che è possibile
allegare soltanto un'autocertificazione in carta semplice, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.
445, attestante che tutta la documentazione è stata raccolta ed è a disposizione
per ogni eventuale verifica su richiesta degli Uffici finanziari. In caso
di autocertificazione, il contribuente dovrà barrare le caselle del modulo
relative alla documentazione richiesta. Infatti l'Agenzia così recitava prima
dell'introduzione del nuovo modulo da spedire a Pescara dove non era
ancora presente la casella da barrare autodichiarando il possesso:
In luogo della trasmissione della
documentazione prevista, i contribuenti possono rendere una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso della stessa e la
disponibilità ad esibirla se richiesta dagli uffici finanziari. Nella sezione il
dichiarante deve barrare le caselle corrispondenti ai documenti di cui è in
possesso; deve inoltre indicare, barrando la corrispondente casella, se allega
detti documenti alla comunicazione d’inizio lavori ovvero se rende la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000, n.445, attestante il possesso della documentazione indicata e la
disponibilità ad esibirla, se richiesta, agli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
La comunicazione deve essere
inviata al seguente indirizzo, valido per tutte le regioni:
(non più necessaria)
AGENZIA DELLE ENTRATE - CENTRO OPERATIVO DI PESCARA
VIA RIO SPARTO N. 21
65100 PESCARA
Per la detrazione del 55% riguardante i lavori relativi al risparmio energetico,
con la Circolare n. 36/E del 31/05/07 si è estinto l’obbligo di inviare al
centro operativo di Pescara la comunicazione preventiva di inizio dei lavori.
L'esecuzione dei lavori non deve quindi essere preceduta da alcuna formalità nei
confronti dell'amministrazione finanziaria né dall'invio della comunicazione di
inizio lavori alla ASL anche se questo adempimento si renderà, ovviamente,
necessario per l'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e di
sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri.
Pagamento alle ditte coinvolte nei lavori mediante bonifico bancario anche bonifico online leggi qui
I pagamenti alle ditte che effettuano i lavori in oggetto devono essere
effettuati esclusivamente a pena di decadenza mediante bonifico bancario da cui
risulti:
- la causale del versamento
- il codice fiscale del soggetto che paga ed il codice fiscale e la partita IVA
del beneficiario.
Se più soggetti partecipano alla spesa detraibile, per usufruire del beneficio è
possibile alternativamente indicare sul bonifico il codice fiscale di tutti gli
interessati ovvero solo quello di colui che ha presentato la comunicazione al
Centro Operativo di Pescara. In tale ultima ipotesi, gli altri aventi diritto
dovranno indicare nel modello Unico il codice fiscale del soggetto che ha
presentato la domanda (cioè quello riportato sul bonifico bancario).
In caso di interventi su parti comuni condominiali, sul bonifico occorrerà
indicare:
- il codice fiscale del condominio
- il codice fiscale dell'amministratore o di altro condomino che provvede al
pagamento.
Modalità diverse dal bonifico bancario possono essere utilizzate nei seguenti
casi:
- oneri di urbanizzazione
- ritenute d'acconto sui compensi corrisposti ai professionisti
- imposta di bollo
- diritti, concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori.
Nel caso in cui la comunicazione di inizio lavori (non
più necessaria) sia stata inviata da un
contribuente, mentre le fatture riportano anche il nominativo del coniuge a
carico, la detrazione può competere, anche interamente, al coniuge che ha
inviato la comunicazione e che ha sostenuto la spesa, purché il suo nome compaia
nella fattura emessa dall`impresa che ha eseguito i lavori. In sostanza, in caso
di cointestazione delle fatture, la detrazione può competere anche ad uno solo
degli intestatari. Viceversa, nell`ipotesi in cui la fattura sia intestata
unicamente ad uno solo dei due coniugi, mentre la comunicazione di inizio lavori
e il pagamento con bonifico siano stati effettuati dall`atro coniuge, la
detrazione IRPEF non compete a quest`ultimo (ferma restando la possibilità di
fruire del beneficio in capo all`intestatario delle fatture, riportando il
codice fiscale del coniuge che ha inviato la comunicazione in sede di
dichiarazione dei redditi).
L'agenzia delle Entrate, nell'ambito della risoluzione 184/E del 12 giugno
2002, ha tenuto a precisare che il familiare convivente del possessore o
detentore dell'immobile può essere ammesso a fruire della detrazione Irpef, a
condizione che: sussista la situazione di convivenza sin dal momento in
cui viene effettuata la comunicazione preventiva all'inizio dei lavori al Centro
operativo di Pescara (al riguardo, si veda anche la risoluzione 6 maggio 2002,
n. 136); le spese risultino effettivamente a carico del familiare convivente già
al momento dell'avvio della procedura, coincidente con l'invio della
dichiarazione di inizio lavori all'amministrazione finanziaria. Nello stesso
ambito, l'agenzia delle Entrate ha, inoltre, precisato che non è necessario che
l'abitazione nella quale convivono «familiare» e intestatario dell'immobile
costituisca per entrambi l'abitazione principale, mentre è necessario che i
lavori agevolati siano effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica
il rapporto di convivenza (circolare 24/E del 10 giugno 2004). Tuttavia, se il
figlio ha trasferito la residenza nella casa acquistata per fruire delle
agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, probabilmente il padre non
risulterà più convivente con il figlio e la detrazione Irpef non potrà trovare
applicazione a meno che, prima dell'inizio dei lavori, anche il padre
trasferisca la residenza nella casa del figlio.
Comunicazione alla ASL Qualora le norme vigenti in materia di sicurezza dei cantieri
prevedano l'obbligo di notifica preliminare all'Azienda Sanitaria competente,
deve essere inviata una
comunicazione con raccomandata A/R alla ASL.
La comunicazione deve essere fatta a cura del committente o della ditta che
esegue i lavori e deve contenere le seguenti indicazioni:
a) generalità del committente dei lavori ed esecuzione degli stessi;
b) natura dell'intervento da realizzare;
c) dati identificativi dell'impresa esecutrice i lavori con esplicita assunzione
di responsabilità relativamente agli obblighi sulla sicurezza del lavoro e
contributivi;
d) data di inizio dell'intervento edilizio.
Per controllare se vige l'obbligo
di comunicazione all'Asl, leggi in fondo alla pagina.......
Conservazione dei documenti
Infine, il contribuente deve conservare tutta la documentazione (fatture,
ricevute dei bonifici, ecc.).
Il calcolo del beneficio viene
effettuato sulla spesa effettivamente sostenuta nell'anno (documentata mediante
le ricevute dei bonifici), seguendo cioè il cd. criterio di cassa.
Una volta determinato l'importo,
esso deve essere rateizzato in 5 o 10 quote costanti di pari importo:
- nell'anno in cui la spesa è stata sostenuta e nei quattro anni successivi
oppure
- nell'anno in cui è stata sostenuta la spesa e nei nove anni successivi.
La scelta deve essere operata
nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui sono stati sostenuti i
pagamenti.
La percentuale di detrazione di cui il contribuente può beneficiare è, invece,
determinata in relazione all'inizio dei lavori.
Nel caso in cui l’intervento di
ristrutturazione abbia durata superiore ad un anno, nel computo del limite
massimo annuo di spesa agevolabile occorre tenere conto delle spese sostenute
negli anni precedenti. In altre parole, le spese sostenute nell’anno in corso
danno diritto alla detrazione solo se quelle relative agli anni precedenti non
superano il limite di € 48.000 da riferire a ciascun immobile.
DETRAZIONE
DEL 50%, IVA e PERMESSI EDILIZI
Uno per uno i
lavori agevolati
Opere
riguardanti gli appartamenti
Per
il tipo do opere si fa riferimento alle
interpretazioni locali prevalenti. Per il 36% la
dizione “dipende” fa riferimento alla corretta applicazione di normative
tecniche (per esempio, sul risparmio energetico, o sull’abbattimento delle
barriere architettoniche) o all’esecuzione di lavori condominiali che
coinvolgano anche le proprietà private .
Muri e soffitti
Opera
Tipo Opera
Sconto 36%?
IVA %
TITOLI ABILITATIVI
Tinteggiatura, gessatura, rappezzamento e rifacimento
di intonaci interni
M.O.
NO
10
Nessuno
Nicchie nei muri interni
M.O.
NO
10
Nessuno
Ampliamento di vani porta dell’appartamento
M.O.
NO
10
Nessuno
Apertura o chiusura di porte interne
M.O.
NO
10(1)
Nessuno
Spostamento di pareti mobili
M.O.
NO
10
Nessuno
Sostituzione o abbattimento di muri interni
R.R.
SI
10
Dia
Demolizione e/o ricostruzione ampliando le volumetrie
esistenti
R.E.
SI
10
Permesso di costruire o Dia
Divisione di un appartamento in due
R.E.
SI
10
Permesso di costruire o Dia
Adeguamento delle altezze dei solai, con rispetto delle
volumetrie esistenti
R.R.
SI
10
Dia
Pavimenti
Opera
Tipo Opera
Sconto 36%?
IVA %
PERMESSI NECESSARI
Demolizione e ricostruzione totale o parziale di
pavimenti
M.O.
NO
10
Nessuno
Ribassatura
pavimento o soffitto
R.R.
SI
10
Dia
Sostituzione di gradini con scivoli all’interno
dell’appartamento
M.O.
Dipende
4
Nessuno
Bagni
Opera
Tipo Opera
Sconto 36%?
IVA %
PERMESSI NECESSARI
Semplice sostituzione dei sanitari ,
nuove piastrellature del bagno
M.O.
NO
10(1)
Nessuno
Nuovi servizi igienici in bagno, compresi scarichi e tubature
interni all’appartamento
M.S.
SI
10(1)
Dia
Installazione di nuova doccia, scarichi
compresi
M.O.
SI
10(1)
Nessuno(2)
Sostituzione di vasca tradizionale con vasca
idromassaggio
M.O
NO
10(1)
Nessuno(2)
Nuovo bagno
M.S.
SI
10(1)
Dia
Apertura di finestre a servizio di locali da adibire a servizi
igienici e per esigenze di areazione di locali abitabili
R.R.
SI
10(1)
Dia
Costruzione di servizi igienici in ampliamento della superficie
o dal volume dell’edificio
R.E.
SI
10
Permesso di costruire o Dia
Balconi e terrazze
Opera
Tipo Opera
Sconto 36%?
IVA %
PERMESSI NECESSARI
Riparazione balconi e terrazze, comprese le pavimentazioni e
parapetti, con materiali dello stesso tipo
M.O.
Dipende
10
Nessuno
Riparazione balconi e terrazze, comprese le pavimentazioni e
parapetti, con materiali di diverso tipo
M.S.
SI
10
Dia
Nuova serra sul balcone o terrazzo
M.S.
SI
10(1)
Dia
Veranda, che chiude balcone o terrazza
R.E.
SI
10(1)
Permesso di costruire o Dia
Balcone di nuova costruzione o ampliamento dell’esistente
R.E.
SI
10
Permesso di costruire o Dia
Cantine e soffitte
Opera
Tipo Opera
Sconto 36%?
IVA %
PERMESSI NECESSARI
Riparazione, conservando caratteristiche uguali a quelle
esistenti
M.O.
Dipende
10
Nessuno
Suddivisioni interne, con demolizioni o ricostruzioni pareti
divisorie
M.S.
SI
10(1)
Dia
Ampliamento al sottotetto dei locali abitabili
R.E.
SI
10
Permesso di costruire o Dia
Sottotetto trasformato in abitazione autonoma
R.E.
No
10
Permesso di costruire o Dia
Infissi
Opera
Tipo
Sconto 36%?
IVA %
PERMESSI NECESSARI
Installazione di doppi vetri
M.O.
Dipende
10(1)
Nessuno
Installazione di porte blindate dell’appartamento, grate alle
finestre, tapparelle blindate, serrature
anti-ladro
M.O.
SI
10(1)
Nessuno
Sostituzione infissi
e serramenti dell’appartamento che danno sull’esterno (porte,
finestre, portefinestre), senza modifica del materiale
M.O.
NO
10(1)
Nessuno
Sostituzione di persiane con serrande
M.O.
Dipende
10(1)
Nessuno
Sostituzione di infissi interni
(porte)
M.O.
NO
10(1)
Nessuno
Sostituzione degli infissi e dei serramenti che danno
all’esterno dell’appartamento con materiali
diversi
M.S.
SI
10(1)
Dia
Altre opere murarie
Opera
Tipo
Sconto 36%?
IVA %
PERMESSI NECESSARI
Messa in opera di pannelli di coibentazione
M.O.
Dipende
10
Nessuno
Installazione di caminetti (se esiste la canna fumaria)
M.O.
NO
10
Nessuno
Installazione di caminetti (se non esiste la canna fumaria)
M.S.
SI
10
Dia
Creazione di un soppalco all’interno dell’appartamento di meno
di m.270di
altezza media
M.S.
SI
10
Dia
Creazione di un soppalco all’interno dell’appartamento di più di
m.270di
altezza media
R.E..
SI
10
Permesso di costruire o Dia
Sopraelevazione ultimo piano
R.E..
SI
10
Permesso di costruire o Dia
Cassaforte murata
M.O.
SI
10
Nessuno
Nuova mansarda sopraelevata
R.E.
SI
10(1)
Permesso di costruire o Dia
Impianti di riscaldamento e dell’acqua
Opera
Tipo
Sconto 36%?
IVA %
PERMESSI NECESSARI
Nuove aperture di ventilazione in cucina, per l’areazione
dei locali
M.O.
SI
10
Nessuno
Rifacimento integrale dell’impianto di riscaldamento
dell’appartamento
M.S.
SI
10(1)
Dia
Adeguamento alle norme di sicurezza
Dipende
SI
10(1)
Nessuno
Installazione di pannelli solari o di pompe di calore per
climatizzazione ambiente e/o la produzione
di acqua calda sanitaria
Dipende.
SI
10
Dia
Installazione di termostati e cronotermostati (apparecchi che
permettono la regolazione del calore)
M.O.
Dipende
10
Dia
Canna fumaria singola esterna alla costruzione e sua
coibentazione
M.S.
SI
10
Dia
Semplice sostituzione di caldaie
M.O.
Dipende
10(1)
Nessuno
Sostituzione di scaldabagni elettrici con scaldabagni a
combustibile (gas)
M.O.
SI
10
Nessuno(2)
Sostituzione di scaldabagni a gas o di radiatori
caloriferi
M.O.
Dipende
10
Nessuno
Realizzazione di nuova canna fumaria o di
areazione
M.S.
SI
10
Dia
Sostituzione parziale di tratti di tubature interne all’appartamento
M.O.
Dipende (3)
10
Nessuno
Apparecchiature per la produzione combinata
di energia elettrica e calore purché utilizzino il 70%
del combustibile della casa
M.O.
SI
10(1)
Nessuno(2)
Impianti di contabilizzazione del calore
M.O.
SI
10(1)
Nessuno(2)
Allacciamenti alla rete di teleriscaldamento.
M.S.
SI
10
Dia
Altri impianti
Opera
Tipo
Sconto 36%?
IVA %
PERMESSI NECESSARI
Nuova messa a terra elettrica dell’appartamento, installazione
di interruttore differenziale
M.S.
SI
10
Dia
Sostituzione o integrazione antenna Tv privata
M.O.
Dipende
10
Nessuno
Installazione di nuovo impianto antenna Tv privata,
decodificatori per reti via cavo o satellite
M.O.
Dipende
10
Nessuno(2)
Connessione ad antenna o parabolica
condominiale
M.O.
SI
10
Nessuno
Sostituzione di elettrodomestici,
cucine, anche con dispositivi di sicurezza
M.O.
NO
10
Nessuno
Sostituzione di tubi gas, fili luce, tubazioni acqua, fili
telefono
M.O.
Dipende (3)
10
Nessuno
Installazione di impianto di
telesoccorso sanitario
M.O.
SI
10
Nessuno
Impianto di allarme nuovo o riparato
M.O.
SI
10(1)
Nessuno(2)
Impianto di rilevazione di gas, di monossido di carbonio
M.O
SI
10(1)
Nessuno(2)
Impianti di cablaggio. Automatizzazione casa
a favore dei disabili (esclusi dispositivi non collegati ad
impianti)
M.O.
SI
10
Nessuno(2)
1) Qualora il
costo di determinati beni, definiti come "significativi"
superi l'ammontare delle altre prestazioni (manodopera), l'Iva è al 20% su tale parte
eccedente. Beni significativi sono: ascensori e
montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, videocitofoni,
apparecchiature di condizionamento e di riciclo dell'aria, sanitari e
rubinetteria da bagno, impianti di sicurezza.
(2) Caso
dubbio. Potrebbe occorrere la Dia, ma in genere i Comuni, se non sono previsti volumi
tecnici, considerano i nuovi impianti come opere di manutenzione ordinaria
(3) Si, se
si riesce a dimostrare che si tratta di opera per
evitare infortuni(circ. n. 13/2001)
Legenda.
M.O.= manutenzione
ordinaria; M.S.= manutenzione straordinaria;
R.R.= restauro e risanamento conservativo;
R.E.= ristrutturazione edilizia;
Dia= Dichiarazione di inizio attività
Dal 1 Gennaio 2009 è stata
confermata l'aliquota IVA agevolata al 10% per gli interventi di
manutenzione straordinaria ai fini del recupero del patrimonio edilizio a
destinazione abitativa effettuati fino al 31 dicembre 2010.
Essa è applicabile sia alla manodopera, sia ai materiali e beni, ma solo nel
caso in cui questi ultimi non rappresentino una parte significativa del
valore totale, in caso contrario l'aliquota agevolata si applica solo alla
differenza.
I beni per i quali è prevista l'applicazione dell'aliquota al 10% solo sulla
differenza tra il valore complessivo della prestazione e il loro valore e
sono: - infissi interni ed esterni; - ascensori e montacarichi; -
video citofoni; - impianti di sicurezza; - apparecchiature di
condizionamento e riciclo dell’aria; - sanitari e rubinetteria da
bagni;-caldaie.
Non sarà applicabile l'aliquota agevolata al 10% a: - materiali o
beni fornito da un soggetto diverso da colui che esegue i lavori; -
materiali o beni acquistati direttamente dal committente; - prestazioni
professionali; - prestazioni di servizi legati a subappalti alla ditta che
svolge i lavori.
DETRAZIONE
DEL 50%, IVA e PERMESSI EDILIZI
PER LE
PRINCIPALI OPERE DI RECUPERO
(Per il tipo
do opere si fa riferimento alle interpretazioni locali prevalenti. Per il
36% la dizione “dipende” fa quasi sempre
riferimento all’applicazione di normative tecniche )
Opere
condominiali
Impianto ascensore
Opera
Tipo Opera
Sconto 36%?
IVA %
TITOLI ABILITATIVI
Nuovo ascensore interno al condominio, adatto
al trasporto handicappati
M.S.
SI
4
Dia
Nuovo ascensore interno al condominio, non adatto al trasporto
handicappati
M.S.
NO
10(1)
Dia
Riparazione dell’ascensore esistente
M.O.
Dipende
10
Nessuno
Nuovo vano motore ascensore, interrato o sul
tetto
M.S.
SI
10
Dia
Impianto di riscaldamento o del gas
Opera
Tipo Opera
Sconto 36%?
IVA %
PERMESSI NECESSARI
Rifacimento integrale dell’impianto di riscaldamento del
condominio o suo adeguamento alle norme di
sicurezza
M.S.
SI
10(1)
Dia
Nuova canna fumaria condominiale esterna alla costruzione o
coibentazione della
vecchia
M.S.
Dipende
10
Dia
Sostituzione caldaia condominiale e/o bruciatore, senza altre
opere
M.O.
Dipende
10(1)
Nessuno
Nuovo casotto caldaia (volume tecnico), anche in cortile o sul
tetto
M.S.
SI
10
Dia
Altri impianti
Opera
Tipo Opera
Sconto 36%?
IVA %
PERMESSI NECESSARI
Riparazione impianti che non comporti la creazione di nuovi
volumi tecnici
M.O.
Dipende
10(1)
Nessuno
Nuova messa a terra elettrica del condominio, installazione
di interruttore differenziale
M.S.
SI
10
Dia
Sostituzione di fili elettrici, di tubature
danneggiate
M.O.
Dipende (2)
10
Nessuno
Nuovo impianto di illuminazione in
giardino
M.S.
NO
10
Nessuno
Sostituzione lampade e portalampade sulle
scale
M.O.
Dipende
10
Nessuno
Sostituzione di antenna Tv
condominiale
M.O.
SI
10
Nessuno
Installazione di nuovo impianto antenna o parabolica
condominiale
M.O.
SI
10
Nessuno
Nuova antenna trasmittente
M.O.
NO
10
Nessuno
Impianto di cablaggio del condominio
M.S.
SI
10
Nessuno(5)
Nuova piscina o campo da tennis
M.S.
NO
10
Dia
Nuovo impianto di irrigazione del
giardino
M.S.
NO
10
Nessuno
Sostituzione impianto citofoni, installazione senza rilevanti
opere murarie
M.O.
NO
10(1)
Nessuno
Muri, pavimenti, soffitti
Opera
Tipo Opera
Sconto 36%?
IVA %
PERMESSI NECESSARI
Rifacimento intonaci e tinteggiature esterne con colori e
materiali diversi da quelli esistenti
M.S.
SI
10
Dia
Rivestimenti e tinteggiature di parti esterne senza modifiche
di aggetti, ornamenti, materiali
utilizzati e colori
M.O.
SI
10
Nessuno
Rifacimento pavimentazioni esterne del cortile, di balconi e
terrazze, di lastrici solari, con materiali del medesimo
tipo
M.O.
SI
10
Nessuno
Sostituzione di tegole, canali di scolo e rinnovo delle
impermeabilizzazioni esterne
M.O.
SI
10
Nessuno
Rifacimento totale del tetto a spiovente, con tegole di diverso
tipo
M.S.
SI
10
Dia
Rifacimento cornicioni e frontalini
M.S.
SI
10
Dia
Consolidamento cornicioni
M.O
Si
10
Nessuno
Impermeabilizzazione di lastrici solari, pavimenti del
cortile
M.O.
SI
10
Nessuno
Consolidamento delle fondazioni dell’edificio
R.R.
SI
10
Dia
Rafforzamento con nuovi elementi di sostegno di parti
strutturali
R.R.
SI
10
Dia
Rifacimento vespai e scannafossi
M.S.
SI
10
Dia
Opere di manutenzione ordinaria nei locali interni condominiali
(salvo l’alloggio del portiere)
M.O.
NO
10
Nessuno
Infissi
Opera
Tipo Opera
Sconto 36%?
IVA %
PERMESSI NECESSARI
Sostituzione infissi
e serramenti condominiali che danno sull’esterno (porte,
finestre, portefinestre portone di accesso), senza modifica del
materiale
M.O.
SI
10(1)
Nessuno
Sostituzione infissi
e serramenti condominiali che danno sull’esterno con modifica
tipo e materiale
M.S.
SI
10(1)
Dia
Scale
Opera
Tipo Opera
Sconto 36%?
IVA %
PERMESSI NECESSARI
Manutenzione, ricementazione e
sostituzione di singole piastrelle delle scale e dei
pianerottoli
M.O.
SI
10
Nessuno
Sostituzione di gradini con scivoli nel condominio (eliminazione
barriere architettoniche)
M.O.
SI
4
Nessuno
Nuova scala di sicurezza interna al
condominio
M.S.
SI
10
Dia
Rifacimento scale, rampe e pianerottoli, con
demolizioni
M.S.
SI
10
Dia
Installazione di servoscala per il
trasporto handicappati
M.O.
SI
4
Nessuno
Nuova scala esterna
R.E.(3)
SI
10
Permesso di costruire o Dia
Nuovo porticato
R.E.
SI
10
Permesso di costruire o Dia
Opere esterne all’edificio condominiale
Opera
Tipo Opera
Sconto 36%?
IVA %
PERMESSI NECESSARI
Riparazione recinzioni e cancelli
M.O.
SI
10
Nessuno
Nuove recinzioni, muri di cinta e cancellate
M.S.
SI
10
Dia
Sostituzione di barra stradale
M.O.
SI
10
Nessuno
Manutenzione del verde. Impianto di
alberi e cespugli
M.O.
NO
10
Nessuno
Nuova tettoia non permanente, se lo scopo la pone a pertinenza o
volume tecnico
M.S.
SI
10
Dia
Nuovo campo da tennis
M.S.
NO
10
Dia
Nuova piscina
M.S.
NO
10
Dia
Altro
Opera
Tipo Opera
Sconto 36%?
IVA %
PERMESSI NECESSARI
Ripristino architettonico di edificio
storico (opere murarie e di tinteggiatura)
R.R.
SI
10
Dia. Se l’edificio è vincolato occorre l’assenso
Soprintendenza
Costruzione di nuovo edificio, anche prefabbricato o in
legno
N.C.
NO
10
Permesso di costruire o Dia
Demolizione e fedele ricostruzione di
edificio
R.E.
SI
10
Dia
Variante a concessione edilizia o Permesso di costruire già
rilasciati , purché non incida su
parametri urbanistici e volumetrie e non comporti cambio d’uso
R.E..
SI
10
Dia
Occupazioni di suolo con deposito di materiali o esposizione di
merci a cielo libero
M.S.
NO
10
Dia
Parcheggi
Opera
Tipo Opera
Sconto 36%?
IVA %
PERMESSI NECESSARI
Acquisto di nuovo box o posto auto pertinenziale a prima casa
non di lusso, acquistata con agevolazioni
-
SI
4
-
Realizzazione di nuovo box o posto auto pertinenziale ai sensi
legge Tognoli
R.E.
SI
10
Dia o Permesso di costruire
Acquisto box già costruito
-
NO
0(4)
-
Manutenzione straordinaria di box esistente
M.S.
SI
10
Dia
Sostituzione di saracinesche di chiusura
M.O.
Dipende
10
Nessuno
(1)Qualora
il costo di determinati beni, definiti come "significativi"
superi l'ammontare delle altre prestazioni , l'Iva è al 20% su tale parte
eccedente. Beni significativi sono: ascensori e
montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, videocitofoni,
apparecchiature di condizionamento e di riciclo dell'aria, sanitari e
rubinetteria da bagno, impianti di sicurezza.
(2) Si, se si
riesce a dimostrare che si tratta di opera per
evitare infortuni(circ. n. 13/2001)
(3) Talora, se
indispensabile per l’accesso, è valutata come opera di manutenzione
straordinaria
(4)L’acquisto
è gravato da imposta di registro al 3 o al 7% e da imposte ipotecarie e
catastali in misura fissa o al 3% a seconda se il box è di pertinenza della
prima casa o meno.
(5) Caso
dubbio. Potrebbe occorrere la Dia, ma in genere i
Comuni, se non
sono previsti volumi tecnici, considerano i nuovi impianti come opere di
manutenzione ordinaria.
Ulteriore
tabella esemplificativa
INTERVENTI SU SINGOLE UNITA' ABITATIVE
INTERVENTI
MODALITÀ
CONDIZIONI DI DETRAIBILITÀ
Accorpamenti di locali o di altre unità immobiliari
Spostamento di alcuni locali da una unità immobiliare ad altra o
anche unione di due unità immobiliari con opere esterne
Detraibile
Allargamento porte
Con demolizioni di modesta entità realizzazione di chiusure o
aperture interne che non modifichino lo schema distributivo
delle unità immobiliari e dell’edificio
Detraibile
Allargamento porte e finestre esterne
Con demolizioni di modeste proporzioni di muratura
Detraibile
Allarme finestre esterne
Installazione, sostituzione dell’impianto o riparazione con
innovazioni
Detraibile
Ampliamento con formazione di volumi tecnici
Demolizione e/o costruzione (scale, vano ascensore, locale
caldaia, ecc.) Con opere interne demolizione e/o costruzione con
opere esterne
Detraibile
Ampliamento locali
Demolizione e/o costruzione ampliando volumetrie esistenti
Detraibile, purché non nuovo appartamento
Apertura interna
Apertura vano porta per unire due unità immobiliari o altri
locali con opere interne o apertura sul pianerottolo interno
Detraibile
Ascensore
Nuova installazione o sostituzione di quello preesistente
(esterno o interno) con altro avente caratteri essenziali
diversi, oppure per adeguamento L. 13/89
Detraibile
Balconi
Rifacimento con altro avente caratteri diversi (materiali,
finiture e colori) da quelli preesistenti e nuova costruzione
Detraibile
Barriere architettoniche
Eliminazione
Detraibile
Box auto
Nuova costruzione
Detraibile, purché reso pertinenziale di una unità immobiliare
Cablatura degli edifici
Opere finalizzate alla cablatura degli edifici, a condizione che
interconnettano tutte le unità immobiliari residenziali
Detraibile
Caldaia
Sostituzione o riparazione con innovazioni
Detraibile
Caloriferi e condizionatori
Sostituzione con altri anche di diverso tipo e riparazione o
installazione di singoli elementi
Detraibile nelle singole unità immobiliari se si tratta di opere
finalizzate al risparmio energetico
Installazione di macchinari esterni
Detraibile
Cancelli esterni
Nuova realizzazione o sostituzione con altri aventi
caratteristiche diverse (materiali, dimensioni e colori) da
quelle preesistenti
Detraibile
Canna fumaria
Nuova costruzione interna o esterna o rifacimento modificando i
caratteri preesistenti
Detraibile
Cantine
Effettuazione di suddivisioni interne con demolizioni e
ricostruzioni tavolati opere esterne con modifiche delle
caratteristiche delle pareti, porte e finestre
Detraibile
Centrale idrica
Riparazioni varie con modifiche distributive interne o esterne
Detraibile
Nuova costruzione (volume tecnico) nell’ambito di un’operazione
di manutenzione straordinaria, di un restauro o di una
ristrutturazione
Detraibile
Centrale termica
Riparazioni varie interne ed esterne, conservando le
caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle
preesistenti (opere murarie)
Detraibile nelle singole unità immobiliari se si tratta di opere
finalizzate al risparmio energetico
Con modifiche distributive interne
Detraibile
Con modifiche esterne, sagoma, materiali e colori nuova
costruzione (volume tecnico) nell’ambito di un’operazione di
manutenzione straordinaria, di un restauro o di una
ristrutturazione
Detraibile
Citofoni, video citofoni e telecamere
Sostituzione o nuova installazione con le opere murarie
occorrenti
Detraibile
Contenimento dell’inquinamento acustico
Opere finalizzate al contenimento realizzate anche in assenza di
opere edilizie propriamente dette
Detraibile, purché sia certificato il raggiungimento degli
standard di legge
Cornicioni
Nuova formazione o rifacimento con caratteristiche diverse da
quelle preesistenti
Detraibile
Davanzali finestre e balconi
Nuova realizzazione o sostituzione di quelli preesistenti con
altri aventi caratteristiche diverse (materiali, finiture e
colori)
Detraibile
Facciata
Rifacimento, anche parziale, modificando materiali e/o colori (o
anche solo i colori)
Detraibile
Finestra
Nuova apertura o modifica di quelle preesistenti
Detraibile
Sostituzione con finestre di sagoma, materiale e colori diversi
Detraibile
Fognatura
Nuova costruzione o rifacimento con dimensioni e/o percorso
diversi da quello preesistente, con opere interne o esterne (dal
limite della proprietà fino alla fognatura pubblica)
Detraibile
Garage
Riparazioni varie e sostituzioni di parti con caratteristiche
diverse da quelle preesistenti
Detraibile
Nuova costruzione
Detraibile, se reso pertinenziale ad una unità immobiliare
Gradini scale
Sostituzione gradini interni e esterni, modificando la forma, le
dimensioni o i materiali preesistenti
Detraibile
Grondaie
Nuova installazione o sostituzione con modifiche della
situazione preesistente
Detraibile
Impianto di riscaldamento autonomo interno
(purché conforme alla l. 46/90)
Nuovo impianto, senza opere edilizie
Detraibile
Nuovo impianto con opere edilizie esterne (canna fumaria e/o
altre opere interne o esterne) per riscaldamento o ventilazione
Riparazioni con ammodernamenti e/o innovazioni
Impianto idraulico
Sostituzione o riparazione con innovazioni rispetto al
preesistente
Detraibile
Inferriata fissa
Sostituzione con innovazioni rispetto alla situazione
preesistente
Detraibile
Nuova installazione con o senza opere esterne
Infissi esterni
Nuova installazione o sostituzione con altri aventi sagoma,
materiali o colori diversi (solo se riguarda l’intera facciata)
Detraibile
Intonaci esterni facciata
Intonaci e tinteggiatura esterna con modifiche a materiali e/o
colori
Detraibile
Lastrico solare
Rifacimento con materiali diversi rispetto a quelli preesistenti
Detraibile
Locale caldaia
Riparazioni murarie varie con modifiche rispetto alla situazione
preesistente
Detraibile
Nuova formazione (volume tecnico) o esecuzione di interventi
esterni che modificano materiali finiture colori
Lucernari
Nuova formazione o sostituzione con altri aventi caratteri
(sagoma e colori) diversi da quelli preesistenti
Detraibile
Mansarda
Modifiche interne ed esterne con opere edilizie, senza
modificarne la destinazione d’uso
Detraibile
Marciapiede
Nuova realizzazione su suolo privato
Detraibile
Messa a norma degli edifici
Interventi di messa a norma degli edifici
Detraibile, purché compresa nelle categorie di cui all’art. 1 l.
449/97 e siano presentate le certificazioni di legge
Montacarichi
Nuova installazione e sostituzione di quello preesistente con
altro avente caratteristiche (materiali e colori) diverse da
quelle preesistenti
Detraibile
Muri di cinta
Realizzazione e sostituzione con modificazioni rispetto alla
situazione preesistente
Detraibile
Muri esterni di contenimento
Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in altra parte
esterna o nello stesso luogo, ma modificando dimensioni, sagoma
materiali e colori
Detraibile
Muri interni
Nuova costruzione o demolizione e ricostruzione in altra parte
interna
Detraibile
Parapetti e balconi
Rifacimento o sostituzione con altri aventi caratteri diversi da
quelli preesistenti
Detraibile
Parete esterna
Rifacimento anche parziale modificando materiali e colori (o
anche solo i colori)
Detraibile
Parete interna
Nuova costruzione demolizione e ricostruzione in altra parte
interna
Detraibile
Pavimentazione esterna
Nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente
modificando la superficie e i materiali
Detraibile
Pensilina protezione autovetture
Sostituzione di quella preesistente con altra avente
caratteristiche (materiali e colori) diverse da quelle
preesistenti
Detraibile
Persiana
Nuova installazione o sostituzione con altra avente sagoma,
materiale e colori diversi
Detraibile
Pianerottolo
Riparazione struttura con dimensioni e materiali diversi da
quelli preesistenti
Detraibile
Piscina
Rifacimento modificando caratteri preesistenti
Detraibile
Porta blindata esterna
Nuova installazione o sostituzione con altre aventi sagoma o
colori diversi
Detraibile
Porta blindata interna
Nuova installazione
Detraibile
Porta-finestra
Nuova installazione o sostituzione con altra avente sagoma e
colori diversi
Detraibile
Trasformazione da finestra a porta finestra
Porte esterne
Nuova installazione o sostituzione con altre aventi sagome o
colori diversi e viceversa
Detraibile
Recinzioni
Realizzazione di nuova recinzione o sostituzione di quella
preesistente con altra avente caratteristiche diverse
Detraibile
Ricostruzione
Demolizione e fedele ricostruzione di edifici
Detraibile
Risparmio energetico
Opere finalizzate al risparmio energetico, realizzate anche in
assenza di opere edilizie propriamente dette
Detraibile, purché sia certificato il raggiungimento degli
standard di legge
Salvavita
Sostituzione o riparazione con innovazioni
Detraibile
Sanitari
Sostituzione di impianti e apparecchiature Detraibile
Detraibile
Realizzazione di servizio igienico interno
Saracinesca
Nuova installazione di qualsiasi tipo o sostituzione di quella
preesistente con innovazioni
Detraibile
Scala esterna
Nuova installazione, rifacimento e sostituzione con altra di
caratteri (pendenza, posizione, dimensioni materiali e colori)
diversi dai preesistenti
Detraibile
Scala interna
Nuova installazione, rifacimento e sostituzione con altra,
modificando pendenza e posizione rispetto a quella preesistente
Detraibile
Serramenti esterni
Nuova installazione o sostituzione con altri aventi finiture e
colori diversi dai precedenti
Detraibile
Sicurezza statica
Opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica
Detraibile
Solaio
Sostituzione dei solai di copertura con materiali diversi dai
preesistenti
Detraibile
Sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote
Adeguamento dell’ altezza dei solai, nel rispetto delle
volumetrie esistenti
Soppalco
Innovazioni rispetto alla struttura preesistente o nuova
costruzione
Detraibile
Sottotetto
Riparazioni murarie; riparazione apparecchi sanitari;
sostituzione lucernari, conservando per le parti esterne (porte
e lucernari) le caratteristiche precedenti
Non detraibile
Riparazione modificando la posizione preesistente; sostituzione
apparecchi sanitari, innovazioni con caratteristiche diverse da
quelle preesistenti
Detraibile
Modifiche interne ed esterne con varie opere edilizie senza
modificarne la destinazione d’uso
Detraibile
Formazione di una unità immobiliare abitabile nel sottotetto
mediante l’esecuzione di opere edilizie varie
Detraibile purché già compreso nel volume
Strada asfaltata privata
Per accesso alla proprietà
Detraibile
Tegole
Sostituzione con altre di materiale e/o forma diverse da quelle
preesistenti
Detraibile
Terrazzi
Rifacimento completo con caratteristiche diverse da quelle
preesistenti (dimensioni o piano)
Detraibile
Tetto
Sostituzione dell’intera copertura
Detraibile
Modifica della pendenza delle falde con o senza aumento di
volume
Tinteggiatura esterna
Rifacimento modificando materiali e/o colori
Detraibile
Travi (tetto)
Sostituzioni con modifiche
Detraibile
Sostituzione totale per formazione nuovo tetto
Veranda
Innovazioni rispetto alla situazione precedente
Detraibile
Nuova costruzione con demolizione del muro che dà sul balcone
creando aumento di superficie lorda di pavimento
Trasformazione di balcone in veranda
Vespaio
Rifacimento
Detraibile
Zoccolo esterno facciata
Sostituzione con altro avente caratteri essenziali diversi
Detraibile
INTERVENTI SU PARTI CONDOMINIALI
INTERVENTI
MODALITÀ
CONDIZIONI DI DETRAIBILITÀ
Aerosabbiatura
Su facciata
Detraibile
Allargamento porte interne
Con demolizioni di modesta entità
Detraibile
Allarme (impianto)
Riparazione senza innovazioni
Detraibile
Riparazione con sostituzione di alcuni elementi
Androne
Rifacimento conservando caratteristiche uguali a quelle
preesistenti
Detraibile
Antenna
Antenna comune in sostituzione delle antenne private
Detraibile
Balconi
Riparazioni parti murarie (frontalini, cielo), sostituzione di
parapetti e ringhiere conservando caratteristiche (materiali
sagome e colori) uguali
Detraibile
Box
Riparazioni varie e sostituzione di parti anche strutturali
conservando dimensioni uguali a quelle preesistenti
Detraibile
Caldaia
Riparazione senza innovazioni
Detraibile
Riparazione con sostituzione di alcuni elementi
Caloriferi e condizionatori
Sostituzione con altri anche di diverso tipo e riparazione o
installazione di singoli elementi
Detraibile
Cancelli esterni
Riparazione o sostituzione cancelli o portoni, conservando
caratteristiche (sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti
Detraibile
Canna fumaria
Riparazione o rifacimento, interno ed esterno conservando
caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle
preesistenti
Detraibile
Cantine
Riparazione conservando (materiali e colori) uguali a quelle
preesistenti
Detraibile
Centrale idrica
Riparazioni varie interne ed esterne, conservando
caratteristiche (materiali, sagoma e colori uguali a quelle
preesistenti
Detraibile
Centrale termica
Riparazioni varie interne ed esterne, conservando
caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle
preesistenti
Detraibile
Cornicioni
Rifacimento o sostituzione conservando i caratteri essenziali
preesistenti (materiali, dimensioni)
Detraibile
Davanzali finestre e balconi
Riparazione o sostituzione conservando i caratteri essenziali
preesistenti
Detraibile
Facciata
Piccola apertura per sfiatatoio gas rifacimento, anche completo,
con materiali e colori uguali a quelli preesistenti
Detraibile
Finestra
Sostituzione senza modifica della tipologia di infissi
Detraibile
Fognatura
Riparazione o sostituzione della canalizzazione fognaria, fino
al limite della proprietà del fabbricato
Detraibile
Garage
Riparazioni varie e sostituzione di parti anche strutturali
conservando dimensioni uguali a quelle preesistenti
Detraibile
Gradini scale
Sostituzione con gradini uguali a quelli preesistenti, interni e
esterni
Detraibile
Grondaie
Riparazione o sostituzione senza modifiche della situazione
preesistente
Detraibile
Impianto di riscaldamento (purché conforme alla L. 46/90)
Riparazione dell’impianto senza innovazioni riparazione con
ammodernamenti e/o innovazioni
Detraibile
Impianto idraulico
Riparazione senza innovazioni o sostituzioni
Detraibile
Inferriata fissa
Sostituzione di quelle preesistenti senza modificare la sagoma
e/o i colori
Detraibile
Infissi esterni
Riparazione o sostituzione, conservando la sagoma, i materiali e
i colori uguali a quelli preesistenti
Detraibile
Infissi interni
Sostituzione con altri infissi conservando le caratteristiche
preesistenti
Detraibile
Intonaci esterni facciata
Intonaci e tinteggiatura esterna conservando materiali e colori
uguali a quelli preesistenti
Detraibile
Intonaci interni
Intonaci e tinteggiatura interna senza limitazioni di materiale
e colori
Detraibile
Lastrico solare
Rifacimento conservando materiali uguali a quelli preesistenti
Detraibile
Locale caldaia
Riparazioni murarie varie conservando le suddivisioni interne
preesistenti
Detraibile
Lucernari
Sostituzione con altri aventi gli stessi caratteri (sagoma e
colori) di quelli preesistenti
Detraibile
Marciapiede su suolo privato
Rifacimento come preesistente
Detraibile
Montacarichi (interni ed esterni)
Riparazione conservando caratteristiche uguali a quelle
preesistenti
Detraibile
Muri di cinta
Riparazione conservando caratteristiche uguali a quelle
preesistenti
Detraibile
Muri esterni di contenimento
Riparazione o rifacimento con materiali e sagoma uguali a quelli
preesistenti
Detraibile
Muri interni
Riparazione o rifacimento conservando la stessa posizione, anche
con materiali diversi
Detraibile
Parapetti e balconi
Riparazione o rinforzo della struttura conservando caratteri
uguali a quelli preesistenti
Detraibile
Parcheggi
Riparazioni varie e sostituzione di parti anche strutturali
conservando dimensioni uguali a quelle preesistenti
Detraibile
Parete esterna
Rifacimento, anche completo, con materiali e colori uguali a
quelli preesistenti
Detraibile
Parete interna
Riparazione o rifacimento conservando la stessa posizione, anche
con materiali diversi
Detraibile
Pavimentazione esterna
Rifacimento con dimensioni e materiali uguali a quelli
preesistenti
Detraibile
Pavimentazione interna
Riparazioni senza innovazioni
Detraibile
Pensilina protezione autovetture
Rifacimento conservando sagoma e colori preesistenti
Detraibile
Persiana
Sostituzione conservando le caratteristiche preesistenti (sagoma
e colori)
Detraibile
Pianerottolo
Riparazione struttura conservando dimensioni e materiali uguali
a quelli preesistenti (interno ed esterno)
Detraibile
Piscina
Riparazione e rinforzo di strutture, conservando le
caratteristiche (materiali, sagoma e colori) preesistenti
Detraibile
Porta blindata esterna
Sostituzione conservando sagome e colori preesistenti
Detraibile
Porta-finestra
Sostituzione con altra avente gli stessi caratteri essenziali
Detraibile
Porte esterne
Sostituzione conservando sagome e colori preesistenti
Riparazione e sostituzione conservando caratteristiche (sagoma,
materiali e colori) preesistenti
Detraibile
Salvavita
Riparazione senza innovazioni o riparazione
Detraibile
Con sostituzione di alcuni elementi
Sanitari
Riparazione apparecchi sanitari e opere edilizie varie
(tubazioni, piastrelle, ecc.)
Detraibile
Saracinesca
Sostituzione con altra purché vengano conservati dimensioni e
colori uguali a quelli preesistenti
Detraibile
Scala esterna
Riparazione conservando pendenza, posizione, sagoma, colori e
materiali uguali ai preesistenti
Detraibile
Scala interna
Riparazione e sostituzione conservando pendenza sagoma e
posizioni preesistenti
Detraibile
Serramenti est1rni
Sostituzione con altri aventi le stesse caratteristiche
Detraibile
Serramenti interni
Riparazioni, conservando materiali caratteristiche e colori
preesistenti
Detraibile
Solaio
Sostituzione dei solai di copertura con materiali uguali a
quelli preesistenti
Detraibile
Tegole
Sostituzione con altre uguali a quelle preesistenti
Detraibile
Terrazzi
Riparazione delle pavimentazioni, rifacimento o sostituzione
conservando le caratteristiche preesistenti (dimensioni e piano)
Detraibile
Tetto
Riparazione con sostituzione di parte della struttura e dei
materiali di copertura, conservando le caratteristiche
preesistenti
Detraibile
Tinteggiatura esterna
Rifacimento conservando materiali e colori preesistenti
Detraibile
Tinteggiatura interna
Rifacimento senza limitazioni per materiali e colori
Detraibile
Tramezzi
Sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia
dell’unità immobiliare
Detraibile
Travi (tetto)
Sostituzione con altre aventi materiali dimensioni e posizione
uguali a quelle preesistenti
Detraibile
Veranda
Rifacimento parziale conservando i caratteri essenziali
Detraibile
Zoccolo esterno facciata
Rifacimento conservando i caratteri essenziali
Detraibile
Più
interventi: vale la categoria superiore. Come da
giurisprudenza costante e come ribadito dalla
circolare 24 febbraio 1998 n. 57/E. del
ministero delle Finanze, se gli interventi previsti in ciascuna delle
categorie previste dalla legge 457/78 (ora Testo Unico dell'edilizia,
Dpr 6 giugno 2001, n. 380) sono integrati o
correlati ad interventi di categorie diverse, la categoria "superiore",
assorbe quella "inferiore". ad esempio, se
interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria vengono eseguiti
contestualmente ad interventi di ristrutturazione edilizia,
agevolazioni, Iva e permessi comunali sono quelli previsti per
quest'ultima categoria.
Cosa
copre la detrazione del 36%
Come
chiarisce la Circolare Finanze-Lavori pubblici
del 11 05 98 n.121/E la detrazione del 36%
compete anche per:
·
progettazione
dei lavori; e acquisto di materiali;
·
esecuzione
dei lavori;
·altre
prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;'
·relazione
di conformità degli stessi alle leggi vigenti;
·perizie
e sopralluoghi;
·imposta
sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le
concessioni le autorizzazioni, le denunzie di inizio lavori;
·oneri
di urbanizzazione;
·altri
eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi
e gli adempimenti posti dal regolamento di attuazione delle disposizioni
in esame.
Detrazione
del 50% e doveri dell’amministratore condominiale
(per i
lavori ammessi alle agevolazioni vedi tabella in documento a parte)
La grande
maggioranza delle richieste di detrazione fiscale per le opere di recupero
proviene senz’altro dai condomini, per un semplice motivo: .è più difficile che
siano eseguiti lavori “in nero”. Basta infatti che un solo condomino decida di
denunciare l’evasione fiscale oppure che l’amministratore condominiali si
rifiuti (in fondo, non paga di tasca sua e si assume solo delle responsabilità)
perché si sia costretti a chiedere regolari fatture e tutti i permessi comunali
necessari. E allora, tanto vale chiedere l’agevolazione.
La detrazione
compete, in linea di principio, solo per i lavori su unità abitative e loro
pertinenze. Tuttavia, nel caso di opere su parti comuni condominiali, essa può
spettare anche a proprietari e inquilini di immobili non abitativi situati nel
palazzo(per esempio negozi, uffici, laboratori). A una condizione, però: che la
superficie delle unità destinate a residenza superi il 50% della superficie
totale. Quando invece la superficie delle unità non residenziali è prevalente,
la detrazione sulle spese per le parti comuni è applicata solo per i proprietari
o possessori di unità residenziali (in ragione dei millesimi di spesa
affrontata).
La scelta se
richiedere o meno la detrazione può essere presa da una delibera dell’assemblea
condominiale. A presentare la documentazione al Centro di servizi di Pescara
sarà, nei palazzi dove esiste l’amministratore (obbligatorio, quando i condomini
sono più di quattro) l’amministratore stesso, oppure uno qualsiasi dei condomini
che se ne assuma le responsabilità. Nessuna norma vieta, comunque, di delegare
ai compiti burocratici un professionista esterno, tenendo conto comunque egli
non potrà sottoscrivere la Comunicazione di inizio lavori a Pescara.
Ci si può
chiedere: l’amministratore ha comunque l’obbligo di curare la burocrazia per il
36%? Può rifiutarsi? Se non esiste una delibera, può “dimenticarsi” chiedere la
detrazione? Non ci risulta esistano sentenze a proposito. Se l’assemblea non
decide diversamente c’e comunque da ritenere che l’amministratore abbia obbligo
di richiedere la detrazione: infatti la comunicazione della documentazione è
indispensabile per legge per poter godere degli sconti fiscali. In caso
contrario i condomini ai quali sarebbe impedito l’esercizio di diritto
riconosciuto dalla normativa fiscale potrebbero citarlo per danni. Quindi non è
indispensabile (anche se resta consigliabile) che l’assemblea gli conferisca un
apposito mandato. Da ciò deriva una conseguenza: l’amministratore non ha diritto
a un onorario aggiuntivo, in quanto la sua retribuzione deve ritenersi
comprensiva di tutte le prestazioni inerenti il suo mandato.
Quindi
l’impegno burocratico per la detrazione del professionista non va per forza
retribuito. La Cassazione (sentenza 12 marzo 2003 n. 3596) ha inoltre chiarito
che nulla in più è dovuto per la tenuta di assemblee straordinarie, per esempio
quelle in cui si deliberino le opere. Se però l’amministratore assume il ruolo
di direttore di lavori straordinari, o comunque è autorizzato da una delibera ad
ha un rilevante ruolo di coordinamento, è d’uso riconoscergli un compenso extra
rispetto all'onorario pattuito annualmente, che una sentenza (pretore di
Perugia 6 febbraio 1998, n. 9), ha stabilito pari al 2%dell’importo
dell’appalto. Prudenza vuole, comunque, che l’assemblea chiarisca e, e quando
vanno previsti compensi extra, meglio se al momento del conferimento
dell’incarico annuale al professionista.
Dopo aver
trasmesso tutta la documentazione al Centro servizi di Pescara e comunque ogni
anno in tempo utile per la presentazione della dichiarazioni dei redditi in cui
si richiede la detrazione, l’amministratore è tenuto a inviare copia della
documentazione a tutti i condomini. Tuttavia, per evitare la consegna a ciascuno
di pacchi e pacchi di fotocopie, è ben possibile che tutti questi documenti
siano sostituiti da una certificazione dell’amministratore che attesti di aver
adempiuto a tutti gli obblighi previsti (circolare Finanze n. 122/1999). Insieme
all’autocertificazione l’amministratore dovrà inviare un documento in cui sia
specificata la somma di cui ciascun condomino potrà tener conto ai fini della
detrazione stessa.
Infine,
l’Agenzia delle Entrate ha più volte chiarito qual è il momento in cui scatta il
diritto all’agevolazione: conta la data dell’apposito bonifico con cui
l’amministratore ha versato il dovuto all’impresa appaltatrice, non quella in
cui ciascun proprietario ha versato denaro al condominio. Per esempio, se un
condomino paga l’opera nel novembre del 2005, ma il bonifico comune è fatto solo
a gennaio del 2006, la detrazione competerà per il 2006 e potrà essere richiesta
solo con la dichiarazione dei redditi presentata nel 2007.
Certificazione spese sostenute: morosità e incremento in consuntivo
Il regolamento
di esecuzione della legge (Decreto 18 febbraio 1998 n. 41) impone di allegare
alla denuncia di inizio lavori da inviare a Pescara “copia della tabella
millesimale di ripartizione delle spese”. Implicitamente la circolare Finanze n.
57 del 1998 chiarisce che non basta indicare i millesimi di ripartizione,
occorre anche chiarire la quota di spesa competente a ciascuno. Afferma infatti
che ”Qualora successivamente alla trasmissione della tabella millesimale di
ripartizione delle spese l'importo preventivato venga superato, è necessario
spedire la nuova tabella di ripartizione delle spese all'ufficio che ha ricevuto
la comunicazione”
Ciò, in caso di
opere condominiali, accade quasi sempre. Infatti è raro che la spesa
preventivata al momento della Comunicazione coincida con quella effettivamente
sostenuta (in genere si finisce per pagare di più).Peggio ancora: l’incremento
della spesa può avvenire più volte nel corso dell’esecuzione dei lavori e
riflettersi nel versamenti di ciascuna rata di bonifico, in diversi anni di
competenza. Per evitare una pioggia di comunicazioni a Pescara, varrebbe la
pena che l’amministratore (o chi per lui) si accordasse con l’impresa
appaltatrice per un unico conguaglio finale di quanto pagato in più, che
coincida con l’invio della tabella millesimale definitiva.
Ma il vero
problema, lamentato da molti amministratori condominiali, e irrisolto dai
chiarimenti delle Finanze, è un altro. Com’è noto, la detrazione è dovuta “per
le spese effettivamente sostenute” e il diritto sorge contestualmente al
versamento del relativo bonifico. Se nessuna ambiguità sorge , per le spese
sostenute dal singolo nel proprio appartamento, diversamente accade per il
condominio. Cosa succede se un condomino non paga la sua quota delle spese per
le opere di recupero del palazzo? Ha l’amministratore l’obbligo (non
rintracciabile né nelle norme, né nelle loro circolari interpretative) di
comunicare al Centro di Servizi di Pescara, la morosità? Esiste infatti il
rischio concreto che il condomino si detragga comunque la spesa e che perfino
in caso di controlli fiscali, possa esibire prova dell’avvenuto bonifico da
parte del condominio. E, ancora: quando il moroso non paga, tutti gli altri
condomini sono costretti, dalla loro responsabilità solidale, ad accollarsi nel
frattempo la sua spesa. Domanda: possono godere della detrazione anche su questo
costo aggiuntivo, effettivamente sostenuto? E, se la risposta è “sì”, cosa
accade se, per ripensamento tardivo o perché costretto da un decreto ingiuntivo,
il moroso salda in seguito i suoi debiti pregressi?
Prima di
rispondere occorre chiarire che è la singola persona fisica responsabile della
propria dichiarazione dei redditi, non l’amministratore condominiale. Pertanto
non è giusto caricare questo professionista di nuove funzioni di controllo
fiscale, che non gli competono per legge. Pertanto la soluzione pratica è che
l’amministratore non invii al mancato pagatore la documentazione per la
detrazione (che non gli spetta) e, viceversa rilasci ai condomini adempienti,
insieme alla documentazione o alla certificazione sostitutiva, una quietanza
dell’avvenuto pagamento delle loro quote relative alle opere ammesse allo sconto
fiscale. Le spese sopportate in più per saldare la morosità altrui non vanno
conteggiate, perché fanno sorgere solo un diritto di rimborso da parte del
moroso. Il fatto di richiedere o meno la quietanza al momento di controlli
fiscali è un problema del Fisco, non del condominio.
Conferimento dell’incarico all’amministratore della cura della burocrazia del
50%
(da
inserire nel verbale dell’assemblea)
In esecuzione
del xxx punto dell’ordine del giorno, l’assemblea ha conferito mandato
all’amministratore di prendersi carico di tutti gli adempimenti burocratici e
fiscali previsti per legge (e in particolare dai Decreti Ministero delle Finanze
18/2/1998, n. 41, Direttore Generale del Ministero 6 marzo 1998 e Economia e
Finanze 9/5/2002, n. 153 ) per ottenere la detrazione fiscale del 36% sulle
opere di recupero condominiali approvate nel rendiconto in data xxxxxxxx , ove
tale detrazione sia concessa ai sensi della legge n. 449/1997 e delle norme ad
essa collegate. . Rientrerà altresì negli obblighi dell’amministratore, oltre
quanto previsto dalle norme citate, l’invio al Centro Servizi di Pescara di
nuove ripartizioni millesimali della spesa in occasione di sua variazione in
sede di consuntivo (in applicazione della circolare Finanze n. 57 del 1998.
L’amministratore non invierà la documentazione per la detrazione ai condomini
morosi e rilascerà agli adempienti quietanza dell’avvenuto pagamento per le
prestazioni professionali e opere per cui si richieda la detrazione stessa. Per
tale incarico è riconosciuto all’amministratore un compenso aggiuntivo pari a
xxxx , comprensivo dell’opera prestata per la gestione dei lavori di
manutenzione straordinaria e per la tenuta di eventuali assemblee straordinarie
(oppure non è riconosciuto alcun compenso aggiuntivo).
Tale delibera è
stata approvata con il consenso di xxxx partecipanti all’assemblea, e di xxxx
millesimi* e con il voto contrario o l’astensione dei condomini xxxxxxxxxx, per
un totale di xxx millesimi.
* in seconda
convocazione, con la maggioranza dei partecipanti (anche con delega)
all’assemblea, che possiedano almeno un terzo dei millesimi.
Ricevuta per
opere e prestazioni sulle parti comuni nonché eventuali oneri connessi ai fini
della detrazione fiscale, legge n. 449/1997
Io
sottoscritto_________________ nella mia qualità di amministratore del
condominio di via __________________-in ______________________________
certifico di
aver ricevuto da _____________________________, residente a ______________,
via __________________, C.F. ____________________________, condomino del
condominio sopraddetto
la somma di di
euro __________________________________, quale quota a parte corrispondente a
millesimi di competenza _________________, per la progettazione, l’esecuzione e
gli oneri connessi alle seguenti opere eseguite sulle parti comuni condominiali,
ai fini della detrazione fiscale prevista dalla legge n. 449/1997 e dalle norme
ad essa collegate:
- fotocopia
della tabella millesimale di ripartizione delle spese connesse, relativa
all’anno____.
Certifico
inoltre di detenere, di rendere visionabili a richiesta e di rendere disponibile
in copia in caso di controlli fiscali tutta la documentazione necessaria per
ottenere la detrazione ai sensi della legge n. 449/1997e delle norme ad essa
collegate e in particolare:
(oppure):
Allego alla
seguente copia della seguente documentazione necessaria per ottenere la
detrazione ai sensi della legge n. 449/1997 e dalle norme ad essa collegate:
- Comunicazione
di inizio lavori inviata al Centro servizi di Pescara;
- Fatture o
ricevute fiscali comprovanti le spese;
- Ricevute dei
bonifici bancari di pagamento;
- Ricevute
pagamento Ici sui locali comuni relative agli anni dal 1997 al ____ (oppure
fotocopia del modello F23 in caso di versamento tardivo);
- Copia
delibera assembleare per i lavori; (1)
- Abilitazioni
comunali richieste (Dia, autorizzazione, permesso a costruire) (1)
- Comunicazione
alle ASL con assunzione responsabilità dell'impresa esecutrice per obblighi
contributivi e di sicurezza del lavoro (oppure dichiarazione dell'impresa
esecutrice dei lavori di rispetto delle obbligazioni contributive e di sicurezza
del lavoro).(2)
- Dichiarazione
di esecuzione dei lavori sottoscritta da tecnico iscritto ad albo o comunque
abilitato ai lavori (3)
Distinti saluti
Amministratore
del condominio di via _______________ in ____________
Note:
(1) Documenti
che possono non essere necessari.
(2) Documento
in pratica, da non inviare mai perché sostituito dalle comunicazioni alle Asl
imposte dai Dlgs 626/94 e 494/96. Non necessario se questi decreti non ne
prevedano l'obbligo.
(3) Per lavori
di importo superiore a 51.645,69 euro.
DETRAZIONE FISCALE DEL 50% AI FINI IRPEF
LEGGE 27 DICEMBRE 1997 N.449
CIRCOLARE MINISTERIALE 57/E DEL 24.2.1998
(Prorogata con Legge 23 Dicembre 1999 n.488
Agevolazioni:
L'agevolazione prevede la possibilità di detrarre, nella dichiarazione dei
redditi dall'IRPEF dovuta, il 36% dell'intera spesa sostenuta nell'anno 2000 per
la detrazione degli interventi previsti.
Maggiori informazioni:
Il richiedente deve possedere l'immobile dove vengono effettuati i lavori,
questo deve essere di tipo residenziale e deve essere regolarmente iscritto al
catasto; inoltre deve risultare pagata l'imposta sugli immobili (ICI) a partire
dal 1997 nei luoghi dove dovuta naturalmente.
Il pagamento della spesa sostenuta deve effettuarsi solo tramite "
BONIFICO BANCARIO ".
La detrazione fiscale può essere ripartita a facoltà del contribuente in 5 o
10 anni.
Il richiedente deve rispettare rigorosamente la normativa per non vedersi
annullare il diritto di detrazione fiscale.
Interventi.
L'acquisto di un prodotto gode dello sconto fiscale del 36% in uno dei
seguenti casi:
riguardo ad interventi per il recupero del patrimonio edilizio.
riguardo ad interventi per il risparmio energetico
Interventi per il risparmio energetico
(legge 9/1/1991, n 10 e DPR 26/8/1993 n 412
Per poter usufruire dell'agevolazione fiscale, bisogna che le opere siano
finalizzate al risparmio energetico come recita il decreto del ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 febbraio 1992, vale a
dire: che le opere ammesse alle agevolazioni riguarda: generatori di calore che
utilizzano come fonte d'energia prodotti di trasformazione di rifiuti organici
ed inorganici o prodotti vegetali a condizioni che, in condizioni di regime,
presentino un rendimento, misurato con metodo diretto non inferiore del 70%.
VEDI: Gazzetta Ufficiale Numero 107 del 09.05.1992
( Tipi di opere ammesse alle agevolazioni fiscali.)
g) generatori di calore.
TUTTE le stufe a pellets, i caminetti da alto
riscaldamento e le stufe a post-combustione godono dell'agevolazione.Queste hanno un sistema di combustione primaria e di
post-combustione ottenuta per mezzo di flusso d'aria forzata e surriscaldata che
lambisce la parte superiore della fiamma trasformando il monossido di carbonio
(CO) in anidride carbonica aumentando il rendimento di ben oltre l'85% e
riducendo notevolmente le emissioni nocive, che in relazione al CO sono ridotte
a 100 -250 ppm (parti per milione), contro le 4000 ppm limite massimo delle
normative vigenti.
Tutte le spese di ristrutturazione edilizia sostenute
nel 2006 potranno essere indicate nella dichiarazione dei redditi del 2007. Per
le spese sostenute dal 1° gennaio al 30 settembre 2006 ciascun comproprietario o
contitolare, a prescindere dalla percentuale di possesso dell'immobile,
può indicare la detrazione Irpef del 41% entro il limite di 48.000 €, in
relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico. Per le spese
sostenute dal 1° Ottobre 2006 vale la detrazione del 36% nella misura massima e
complessiva di 48.000€, in relazione all'immobile da suddividersi tra i soggetti
che hanno diritto alla detrazione. Nel caso di condominio, il limite di 48 mila
Euro va riferito a ciascun condómino.
_______________________________________________
Obbligo di comunicazione all'ASL se ed in base:
art. 11 del Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494
"Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di
sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili
Art. 11.
Notifica preliminare
1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette all'organo di vigilanza
territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, la notifica
preliminare elaborata conformemente all'allegato III, e, successivamente, gli
eventuali aggiornamenti, nei seguenti casi:
a) cantieri in cui la durata presunta dei lavori e' superiore a 30 giorni
lavorativi e in cui sono occupati contemporaneamente più di 20 lavoratori;
b) cantieri la cui entità presunta e' superiore a 500 uomini/giorni;
c) cantieri i cui lavori comportino rischi particolari il cui elenco e'
contenuto nell'allegato II.
2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il
cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente
competente.
3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in
attuazione dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 626/1994 hanno accesso ai
dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.
ALLEGATO II (richiamato al punto C)
ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA
E LA SALUTE DEI LAVORATORI
11 Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di
sprofondamento a profondità superiore a 1,5 m o di caduta dall'alto da altezza
superiore a 2 m, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei
procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o
dell'opera.
12 Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che
presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure
comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
13 Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone
controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di
protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
14 Lavori in prossimità di linee elettriche in tensione.
15 Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
16 Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
17 Lavori subacquei con respiratori.
18 Lavori in cassoni ad aria compressa.
19 Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10 Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.
Casi in cui è previsto l’obbligo di inviare la comunicazione (notifica
preliminare dell’ art. 11 D.Lgs. 494/96)
-cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea,
per lavori la cui entità presunta superi i 200 uomini/giorno, oppure per lavori
che presentino rischi particolari;
-cantieri non soggetti inizialmente a notifica, che per effetto di varianti
sopravvenute in corso d’opera, rientrino poi nei casi sopradescritti;
-cantieri in cui operi una sola impresa, per lavori la cui entità complessiva
sia superiore a 200 uomini/giorno.
Per semplificare,si elencano alcuni lavori per i quali non è necessario inviare
la comunicazione all’ASL:
-sostituzione o riparazione della caldaia, installazione dell’impianto di
climatizzazione, installazione di stufe;
-installazione-sostituzione di cancelli o recinzioni metalliche;
-installazione-sostituzione di sanitari;
-sostituzione di serramenti.
Inoltre sono esclusi anche i seguenti lavori purché siano inferiori a 200
uomini-giorno (costo complessivo inferiore a 74 - 75 mila euro):
-ristrutturazioni interne di appartamenti, purché non implichino demolizioni di
strutture portanti (muri, solai, ecc.)
o la rimozione di amianto (eternit, ecc.);
-opere di recinzione in muratura con scavi inferiori a m. 1,5;
-opere di pavimentazione esterna, comprese asfaltature inferiori a due giorni;
-brevi lavori su facciate e grondaie di edifici, per rappezzi di intonaci,
sostituzioni pluviali, rifacimenti impianti, ecc., purché per l’intero lavoro
venga utilizzato idoneo ponte sviluppabile.
DEFINIZIONE E CALCOLO PER UOMINI-GIORNO: Per "uomini-giorno" si intende
l'entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate
lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la
realizzazione dell'opera (Art. 2 del D.Lgs. 494/96).
Tale "entità presunta" è quindi pari al prodotto fra il numero di lavoratori
(subordinati ed autonomi) previsti in cantiere ed il numero di giornate
lavorative in cui ognuno di questi opererà in cantiere.
Per il calcolo degli uomini-giorno si può utilizzare il seguente criterio:
Costo della manodopera (CMO) = percentuale (X) dell'importo dei lavori
(IL) > CMO = X * IL
Uomini-giorno (UG) = Costo manodopera (CMO) / Tariffa media giornaliera
operai (TMG) > UG = CMO / TMG
La percentuale di incidenza della manodopera per tipologia di lavoro (X), si può
desumere dai dati forniti dal D.M. 11/12/1978, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 357
del 23/12/1978, il quale stabilisce, ai soli fini della revisione dei prezzi, le
quote di incidenza della manodopera e le squadre tipo dei lavoratori per
ventitre principali categorie di lavorazioni, oppure dalla recente
determinazione n° 37/2000 dell'Autorità di Vigilanza sui LL.PP., nella quale è
riportata una linea guida per la determinazione dell'incidenza della mano
d'opera. L'importo dei lavori (IL) deve essere decurtato dell'utile d'impresa.