Dissenso dalla lite

 Trib. civ. Bologna, sez. III, 12 ottobre 2007, n. 2618    In tema di dissenso alle liti, l'operatività dell'art. 1132 c.c. non va oltre l'esonero del condomino dissenziente dall'onere di partecipare alla rifusione delle spese di giudizio in favore della controparte, nell'ipotesi di esito della lite sfavorevole per il condominio; la norma lascia, tuttavia, immutato l'onere di partecipare alle spese affrontate dal condominio per la propria difesa. In sostanza anche il condómino dissenziente alla lite deve partecipare alle spese legali e giudiziarie necessarie alla preliminare difesa del condominio.

Il condómino non può estraniarsi dalle spese che non possono essere propriamente considerate oneri defensionali per lo svolgimento delle difese in giudizio, ma propedeutiche ad esso. L’atto di estraniazione dei condomini rispetto alla lite determina i suoi effetti per il caso in cui la lite non sia stata di fatto (ancora) introdotta. In secondo luogo: le spese propedeutiche al giudizio possono essere assimilate a quelle per la cui responsabilità il condomino si è avvalso della “separazione” manifestando il suo dissenso. La risposta pare a questo giudice deve essere negativa.  La lettera dell’art.1132 c.c. – che è norma derogatoria al regime “ordinario” – è infatti chiara nel subordinare gli effetti della estraniazione del condomino dalla lite, al fatto che vi sia stata soccombenza e quindi che la lite abbia avuto esito sfavorevole per il condominio e quindi alla definizione giudiziale negativa per il condominio (salvo i casi sopra detto assimilabili di mancata pronuncia per fatto riferibile alla parte, rinuncia agli atti, rinuncia alla domanda etc.). Fatto questo che non può verificarsi fino a quando la lite non è introdotta. Né, d’altro canto, il professionista che abbia ricevuto incarico dal condominio può considerarsi parte vittoriosa ai sensi del secondo comma dell’art.1132 c.c.. Egli infatti a seguito dell’incarico svolge la sua prestazione d’opera in favore dell’intero condominio e di ogni condomino (secondo le regole proprie del mandato collettivo) ancorché dissenziente o assente.   Dunque, a parere di questo giudice, il dissenso già manifestato in relazione alla lite deliberata e che non necessita di ulteriori conferme, mantiene i suoi effetti se e quando la controversia giudiziale sarà effettivamente promossa, ma non elide l’obbligo di contribuzione dei compensi professionali diversi e/o non conseguenti ad essa.  Tribunale Firenze, sez. II civile, sentenza 04.12.2006 n° 4149

Sentenza n. 5334, sez. II, dell'8.6.1996. "…Riconosciuto che il condómino dissenziente aveva correttamente manifestato, nell'assemblea tenuta il 12 maggio 1983, il proprio dissenso rispetto alla lite, la successiva deliberazione del 7 novembre 1990 non poteva addebitargli le spese sostenute per la lite medesima, in ragione della quota…".

Condomino dissenziente ed attribuzione delle spese di lite.  Cassazione Civile, sez. II, 15 maggio 2006, n. 11126 

Con atto di citazione notificato il 6 aprile 1998 M.M. C. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Vigevano, il condominio "(OMISSIS)" chiedendo la declaratoria di nullità della delibera adottata dall'assemblea condominiale il 20 marzo 1998, nella parte in cui aveva posto a suo carico, secondo la quota condominiale, gli oneri relativi alla corresponsione di un fondo spese per il legale patrocinante il condominio in una controversia vertente avverso essa attrice, quale proprietaria di un fondo limitrofo allo stabile condominiale e ciò, in violazione del precetto di cui all'art. 1132 c.c., avendo a suo tempo manifestato il suo dissenso dalla decisione di iniziare la lite.......  La decisione adottata appare, quindi, supportata da ragioni logiche ed esaurienti, coerente con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità........   La Corte, rigetta il ricorso e condanna il condominio ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di Euro 1100,00 di cui Euro 1000,00 per onorari di avvocato, oltre, spese generali ed oneri accessori. 

Cassazione civile, Seconda Sezione, sent. n. 15360 del 6 dicembre 2001  Posto il principio generale dell'obbligatorietà delle deliberazioni assembleari per tutti i condomini, anche dissenzienti, il legislatore ha disciplinato specifiche ipotesi di dissenso - quali quella rispetto alle innovazioni gravose o voluttuarie (art. 1121 CC) e quella rispetto alle liti (art. 1132 CC) - con norme di carattere derogatorio e, quindi, eccezionale, che, in quanto tali, non possono trovare applicazione se non alle particolari situazioni con le stesse regolate né sono suscettibili d'interpretazione estensiva. In ispecie, l'operatività dell'art. 1132 CC è limitata al solo rapporto tra condominio e condomino dissenziente - nell'ambito del quale rapporto la norma non va, comunque, oltre l'esonero del dissenziente dall'onere di partecipare alla rifusione delle spese del giudizio in favore della controparte nel caso d'esito della lite sfavorevole per il condominio, lasciandone tuttavia immutato l'onere di partecipare alle spese affrontate dal condominio per la propria difesa ove risultino irripetibili dalla controparte nell'inverso caso d'esito della lite favorevole per il condominio - mentre rimane regolato dalla normativa generale sulle obbligazioni solidali il rapporto tra la controparte del condominio e ciascun singolo condomino - anche il dissenziente, cui è solo riconosciuto il diritto di rivalsa - nei cui confronti si possono riverberare le conseguenze sfavorevoli della lite in caso di soccombenza del condominio. Ond'è che non può fondatamente parlarsi di scissione del condominio tra assenzienti e dissenzienti se non in senso limitato e relativo e, tanto meno, di "estraneazione" dei secondi rispetto alla lite, dal momento che per più versi le conseguenze di quest'ultima, favorevole o meno che ne sia l'esito per il condominio, possono ridondare a loro danno e ciò giustifica il loro persistente interesse all'evoluzione della controversia pur dopo la manifestazione del dissenso. In difetto, dunque, d'una specifica disposizione che, nella noma in esame, inibisca la partecipazione del condomino dichiaratosi dissenziente rispetto alla lite alle successive deliberazioni assembleari concernenti il prosieguo della controversia in sede giudiziaria, non può essere legittimamente disconosciuto il generale diritto del detto condomino di manifestare la propria volontà nell'assemblea e di concorrere, quindi, al pari degli altri e continuando a sostenere la propria originaria avversa opinione, alla formazione della volontà comune anche sullo specifico argomento dell'abbandono della lite. Né può utilmente dedursi al riguardo - pur nella riconosciuta estensibilità alla materia condominiale del disposto dell'art. 2373 CC, di portata generale in materia societaria ed applicabile a quella condominiale ricorrendone la eadem ratio - una astratta ipotesi di conflitto d'interessi, dacché questo va, per contro, dedotto in concreto e può essere riconosciuto solo ove risulti dimostrata una sicura divergenza tra specifiche ragioni personali di determinati singoli condomini, il cui voto abbia concorso a determinare la volontà della maggioranza assembleare, ed un parimenti specifico contrario interesse istituzionale del condominio (vedi Cass. 6.8.97 n. 7226 in relazione a Cass. 14.11.97 n. 11254).

Ne deriva, ulteriormente, la mancanza, in siffatta ipotesi, della condizione essenziale per l'esercizio da parte del condominio dissenziente del potere di estraniarsi dalla lite scindendo la propria responsabilità in ordine alle sue conseguenze per il caso di soccombenza, non potendo tale potere esercitarsi ove legittimamente manchi intorno alla lite promossa contro il condominio una specifica decisione dell'assemblea. (Corte Cass., Sez. II, Sent. n. 2259 del 2.3.1998).

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Azioni giudiziarie - Dissenso dei condomini rispetto alle liti  L'amministratore del condominio, convenuto in giudizio da un terzo o da un condomino è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea quando la domanda abbia un contenuto esorbitante dalle sue attribuzioni, così come delineate dall'art. 1130 c.c. Pertanto poiché in base a detto articolo deve ritenersi spettante all'amministratore nell'ambito dei compiti di conservazione delle cose comuni (ossia di preservazione della loro integrità e di reazione ad attentati o pretese di terzi) il potere discrezionale, autonomamente esercitabile, di impartire le disposizioni necessarie ad eseguire lavori di manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e di erogare le relative spese, non può considerarsi esorbitante dalle dette attribuzioni la decisione autonoma dell'amministratore rispetto ad una lite quando con la domanda proposta contro il condominio si facciano valere pretese risarcitorie (in forma specifica, oltreché per equivalente) correlate a difetto di manutenzione ordinaria di una parte comune, quale il tetto di copertura dell'edificio. Ne deriva, ulteriormente, la mancanza, in siffatta ipotesi, della condizione essenziale per l'esercizio da parte del condomino dissenziente del potere di estraniarsi dalla lite scindendo la propria responsabilità in ordine alle sue conseguenze per il caso di soccombenza, non potendo tale potere esercitarsi ove legittimamente manchi intorno alla lite promossa contro il condominio una specifica decisione dell'assemblea.     Cass. civ., sez. II, 2 marzo 1998, n. 2259

Se il condómino non fosse presente all'assemblea e non avesse potuto far verbalizzare il suo dissenso dalla lite, sarà opportuno che notifichi il proprio dissenso all'amministratore entro 30 gg, possibilmente a mezzo ufficiale giudiziario:

 

DISSENSO ALLE LITI E SEPARAZIONE DI RESPONSABILITA’ DA PARTE DEI CONDOMINI

Atto di Significazione

Il sottoscritto …………………..residente in ……………………..via ……………………………………….n. ………………quale condomino

dell’edificio di via …………………………….

PREMESSO:

che in data ………………………………l’assemblea del condominio di via ………………………………ha deliberato (dissenziente –

assente il sottoscritto) di (instaurare – resistere con) una lite giudiziale nei confronti di ……………….

SIGNIFICA:

all’amministratore del condominio di via ………………………..sig. …………………………..domiciliato in ……………………….via

…………………………che intende separare la propria responsabilità da quella dell’assemblea, di condominio in ordine alle

conseguenze e spese nel caso di soccombenza, nella lite, del condominio, a norma dell’articolo 1132 Codice Civile.

Data …………………………

Firma ……………………..

RELATA NOTIFICA

L’anno …………….., addì ………………..del mese di ………………

A richiesta di ……………………io sottoscritto Ufficiale Giudiziario del Tribunale di ………………… ho notificato il suesteso atto a

…………………residente in ……………………..via ……………………consegnandone copia conforme all’originale a lui medesimo.

L’Ufficiale Giudiziario ……………………………….

 

 

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