Norme sulla vendita separata del garage pertinenza dell'appartamento
Cassazione civile, sezione II, con sentenza n. 22364 del 26 settembre 2017... la pretesa di parte ricorrente di entrare in possesso, mediante declaratoria di nullità degli atti che lo impedivano, di un determinato garage facente parte del complesso residenziale condominiale in cui ha acquistato l’appartamento non è concepibile in relazione alla normativa di cui alla legge urbanistica del ‘42 come modificata dalla legge c.d. “ponte”. È ormai da molti anni pacifico in giurisprudenza che il “vincolo di destinazione posto dall’art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e dall’art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, comporta l’obbligo non già di trasferire la proprietà dell’area destinata a parcheggio insieme alla costruzione, ma quello di non eliminare in vincolo esistente, sicché esso crea in capo all’acquirente dell’appartamento un diritto reale d’uso sull’area e non già un diritto al trasferimento della proprietà” (tra le tante cfr. Cass. n. 15509 del 14/07/2011).
Il vincolo pubblicistico inderogabile riguardante gli spazi adibiti a
parcheggio di cui all’art. 18 della L. n. 765 del 1967 (che ha trovato conferma
nella successiva L. n. 122 del 1982), traducendosi in un rapporto di
pertinenzialità necessaria con diritto reale dei singoli condomini all’uso
dell’autorimessa, non può riguardare le costruzioni anteriori all’entrata in
vigore della detta norma, alle quali sarà da ritenersi applicabile la disciplina
ordinaria di cui agli artt. 817 ss. c.c. (secondo la quale, per l’esistenza del
vincolo pertinenziale tra beni, è richiesta la sussistenza di un elemento
oggettivo — che, cioè, il bene sia destinato al servizio o all’ornamento di
altro bene — e di un elemento soggettivo — che, cioè, tale destinazione risponda
all’effettiva volontà dell’avente diritto di creare un vincolo di strumentalità
necessaria o complementarietà funzionale tra i beni —), con la conseguenza che,
per affermare la esistenza di un vincolo pertinenziale tra una abitazione
oggetto di alienazione e l’autorimessa (specie se individuata in distinta
particella catastale) sarà necessario accertare l’esistenza, oltre che del
rapporto funzionale tra la cosa principale e quella accessoria, anche
dell’elemento soggettivo della destinazione pertinenziale, consistente nella
effettiva volontà dei titolari della proprietà sui beni collegati di destinare
durevolmente la cosa accessoria al servizio di quella principale.
Cass. civ., sez. II, 17 giugno 1997"
Corte di Cassazione, Sezione II Civile, sentenza 24 febbraio 2006, n. 4264 interpretazione della nuova legge 246 del 28 novembre 2005 – “semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005” – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1 dicembre 2005 - la quale, in materia di parcheggi obbligatori, per effetto dell’art. 12, comma 9, ha escluso la sussistenza di vincoli pertinenziali fra i posti auto realizzati ai sensi dell’art. 18 della c.d. Legge Ponte (L. 765/1967), e le relative unità abitative immobiliari. Ribadisce il concetto non retroattivo della stessa: http://www.iussit.it/aArtcOq/Parcheggi6.htm