Garante della privacy e telecamere nel condominio
Corte di Cassazione sentenza n. 34151 del 12 luglio 2017: le riprese di aree comuni, pianerottoli e scale prospicienti il proprio ingresso, effettuate dalla telecamere installata dal singolo condomino, non integrano una condotta penalmente rilevante. L'art. 615-bis c.p. ha la funzione di tutelare la sfera privata della persona, nei luoghi indicati nell'art. 614 c.p., cioè nell'abitazione e nei luoghi di privata dimora, oltre che nelle “appartenenze” di essi. Si tratta nozioni che individuano una particolare relazione del soggetto con l'ambiente ove egli svolge la sua vita privata, in modo da sottrarla ad ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza. Peraltro, proprio l'oggetto giuridico della tutela presuppone uno spazio fisico sottratto alle interferenze altrui, sia nel senso che altri non possano accedervi senza il consenso del titolare del diritto, sia nel senso che sia destinato a rimanere riservato ciò che avviene in quello spazio”.
Cassazione sentenze n. 14346/12 e 71/13 ...... verificando se l'oggetto inquadrato dalle camere meriti la tutela che viene garantita ai luoghi di privata dimora. Invero, se il fine indicato dal Garante è quello di evitare la commissione di reati e se la giurisprudenza di legittimità esclude la configurabilità dell'illecito sulle parti comuni per la loro intrinseca natura, le parti comuni di un edificio ben possono essere oggetto di sorveglianza video contrariamente a quanto talora affermato dal Garante.....
Corte Costituzionale sentenza n. 149/2008: .... non basta che un certo comportamento venga tenuto in luoghi di privata dimora ma occorre altresì che esso avvenga in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile ai terzi. Con la conseguenza che, se l'azione può essere liberamente osservata dai terzi senza dover ricorrere a particolari accorgimenti, il titolare del domicilio non può accampare una pretesa alla riservatezza....
Cass. Pen., Sez. II, 24 ottobre 2014 n. 46786
.... in tema di prova atipica, sono legittime e pienamente utilizzabili senza alcuna autorizzazione dell'autorità giudiziaria le videoriprese, eseguite da privati, mediante telecamera esterna installata sulla loro proprietà, che consentono di captare ciò che accade nell'ingresso, nel cortile e sui balconi del domicilio di terzi, i quali, rispetto alle azioni che ivi si compiono, non possono vantare alcuna pretesa al rispetto della riservatezza, trattandosi di luoghi, che, pur essendo di privata dimora, sono liberamente visibili dall'esterno, senza ricorrere a particolari accorgimenti...... Suprema Corte di Cassazione Sezione II, penale Sentenza 27 maggio 2015, n. 22093 ..... ciò che accade nell'ingresso, nel cortile e sui balconi del domicilio di terzi, i quali, rispetto alle azioni che ivi si compiono, non possono vantare alcuna pretesa al rispetto della riservatezza, trattandosi di luoghi, che, pur essendo di privata dimora, sono liberamente visibili dall'esterno, senza ricorrere a particolari accorgimenti....Sono lecite le riprese dei vicini e dei condómini nelle parti comuni (Cassazione 22602/2008) 5 GIUGNO 2008. È lecito filmare persone che si sospetta stiano commettendo abusi o reati purché non in luoghi di privata dimora, ma in luoghi comuni. Il caso preso in esame dalla Sentenza indica che: “le videoriprese si sono svolte tramite camera esterna all'edificio, del quale inquadravano l'ingresso, i balconi ed il cortile”, quindi nessuna intrusione, tanto nella privata dimora, quanto nel domicilio.
Tribunale Varese, sez. I civile, sentenza 16.06.2011 n° 1273 Telecamere nelle parti comuni condominiali solo con il consenso unanime di tutti i condómini ...... almeno in sede penale, la questione è stata risolta in senso affermativo. La Suprema Corte di Cassazione, infatti (Cass. pen. Sez. V, sentenza 21 ottobre – 26 novembre 2008, n. 44156 in Dir. Pen. e Processo, 2009, 9, 1125), ha affermato che “non commette il reato di cui all'articolo 615-bis del codice penale (interferenze illecite nella vita privata) il condomino che installi per motivi di sicurezza, allo scopo di tutelarsi dall'intrusione di soggetti estranei, alcune telecamere per visionare le aree comuni dell'edificio (come un vialetto e l'ingresso comune dell'edificio), anche se tali riprese sono effettuate contro la volontà dei condomini” specie se i condomini stessi siano “a conoscenza dell'esistenza delle telecamere” e possano “visionarne in ogni momento le riprese
Il Garante incalza governo e parlamento per nuove norme:
GARANTE DELLA PRIVACY, SEGNALAZIONE 13 MAGGIO 2008
Segnalazione al Parlamento e al Governo sulla videosorveglianza nei condomini - 13 maggio 2008
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
SEGNALAZIONE AL PARLAMENTO E AL GOVERNO SULLA VIDEOSORVEGLIANZA NEI CONDOMINI
(art. 154, comma 1, lett. f), d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)
1. La presente segnalazione individua le ragioni per le quali il Garante ritiene opportuno un intervento normativo volto a disciplinare alcuni profili relativi alla videosorveglianza all'interno di edifici condominiali e nelle relative pertinenze, tematica che forma oggetto di recenti quesiti e segnalazioni indirizzate all'Autorità. Più specificamente, oggetto della presente segnalazione è il caso in cui non i singoli condomini, ma l'intera compagine condominiale intenda effettuare tali trattamenti (previa installazione di sistemi di videosorveglianza per il tramite della relativa amministrazione condominiale, anche presso amministrazioni di residence o di multiproprietà) in aree comuni (quali portoni d'ingresso, androni, cortili, scale, aree di accesso a parcheggi o dedicate a servizi comuni).
2. Da tempo, il tema più generale della videosorveglianza specie in luoghi pubblici o aperti al pubblico è all'attenzione del Garante e ha formato oggetto, oltre che di numerose decisioni in singoli casi, di due provvedimenti di carattere generale: il primo, del 29 novembre 2000 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 31019, nel quale si impartivano prime prescrizioni "nell'attesa di una specifica legislazione"), il secondo, più dettagliato perché volto a tener conto di variegate sollecitazioni provenienti da prassi applicative, del 29 aprile 2004 (doc. web n. 1003482).
Con tali interventi, il Garante non si è soffermato specificamente sulle condizioni di liceità per il trattamento di dati personali all'interno dei condomìni: non sono stati di conseguenza identificati né i soggetti la cui manifestazione di volontà è necessaria nel contesto condominiale per svolgere tali trattamenti (i proprietari e i titolari di diritti reali parziari o anche soggetti diversi, primi fra tutti i conduttori), né le eventuali maggioranze da rispettare.
3. In tempi più recenti, si sono moltiplicati i quesiti e le segnalazioni relativi allo specifico profilo delle condizioni di impiego della videosorveglianza da parte di compagini condominiali all'interno di aree comuni.
Dal loro esame emerge l'esistenza di due non convergenti approcci alla tematica, da parte dei contrapposti interessi potenzialmente coinvolti dal funzionamento di questi sistemi di videosorveglianza: da un lato, l'esigenza volta a preservare la sicurezza di persone e la tutela di beni comuni (ad esempio, rispettivamente, contro aggressioni e danneggiamenti o furti); dall'altro, la preoccupazione che i trattamenti effettuati, nel rendere più agevolmente conoscibili a terzi informazioni relative alla vita privata di chi vive in edifici condominiali, come pure abitudini e stili di vita individuali e familiari, siano idonei a incidere sulla libertà degli interessati di muoversi, non controllati, nel proprio domicilio e all'interno delle aree comuni.
4. Il profilo in esame non è regolato da una puntuale disciplina. Esso non trova (né avrebbe potuto trovare) espressa regolamentazione nel Codice civile del 1942; né, è chiaro, pur applicando i princìpi generali, se l'installazione di sistemi di videosorveglianza possa essere effettuata in base alla sola volontà dei (com)proprietari (comunque, il quadro normativo esistente e l'interpretazione giurisprudenziale non consentono di comprendere con quale maggioranza) o se rilevi anche la volontà di coloro che rivestono la qualità di conduttori.
Deve essere anche tenuto in considerazione che l'art. 615 bis del codice penale sanziona "chiunque mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614", vale a dire nel domicilio (nozione che, secondo la giurisprudenza, è suscettibile di comprendere anche le aree comuni (1)): ciò comporterebbe, nel contesto condominiale, la necessaria acquisizione preventiva del consenso di un numero assai ampio di soggetti, non sempre peraltro di agevole identificazione, sì da rendere arduo il legittimo impiego dei sistemi di videosorveglianza nel peculiare contesto qui tenuto in considerazione.
Più in generale, gli orientamenti giurisprudenziali sull'uso delle aree comuni non appaiono utili a dissolvere i dubbi relativi ai profili in esame.
5. Per tali ragioni il Garante auspica che gli aspetti segnalati del tema qui rappresentato, suscettibile di interessare larga parte della popolazione, possano trovare una più specifica regolamentazione, con l'individuazione di una disciplina che assicuri un equo contemperamento tra i diritti fondamentali delle persone coinvolte e le legittime esigenze di difesa e protezione di persone e cose.
Ciò, peraltro, potrebbe avvenire anche nell'ambito di più generali iniziative normative relative all'amministrazione dei condomini, già oggetto di diversi disegni di legge sottoposti all'esame di entrambi i rami del Parlamento. (2)
PER QUESTE RAGIONI
il Garante segnala al Parlamento e al Governo l'opportunità che sia valutata anche l'eventuale adozione di una possibile regolamentazione dell'utilizzo di sistemi di videosorveglianza delle aree comuni identificando le condizioni per assumere idonee determinazioni, con particolare riferimento all'individuazione:
Roma, 13 maggio 2008