GARANZIA decennale del costruttore venditore
CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE Sentenza 26 giugno - 16 settembre 2014, n. 19483 La responsabilità del costruttore dell'immobile può essere fatta valere entro un anno dalla reale perizia che accerti il vizio. ........ In conclusione il percorso argomentativo della sentenza impugnata in diritto è conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il termine di un anno per la denuncia previsto dall'art. 1669 a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti (cfr. Cass. 13/1/2005, n. 567), conoscenza che deve ritenersi di regola acquisita, in assenza di anteriori esaustivi elementi, solo all'atto dell'acquisizione delle disposte relazioni peritali (cfr. ex multis; Cass. 23/1/2008 n. 1463.....
La garanzia decennale del costruttore non grava "solo" sui gravi difetti
di costruzione con la garanzia ex 1669 cc, ma anche sui vizi "parziali"
dell'opera stessa. Cassazione civile , sez. II, sentenza 12.04.2012 n° 9119
..... In altri termini, il vizio che assume rilevanza ai sensi di cui al citato
art. 1669 c.c. deve essere in grado di pregiudicare in modo grave (e non
necessariamente globale) la funzione alla quale l'immobile è destinato,
limitandone in modo notevole la possibilità di godimento (anche con
riferimento ad una sola parte apprezzabile dello stesso). Siffatto
pregiudizio, quindi, non deve incidere indispensabilmente sulla stabilità
dell'opera, nè comportare pericolo di rovina in senso stretto, dovendosi
annoverare tra i gravi difetti di costruzione, valutabili ai fini
dell'applicabilità dell'art. 1669 c.c. in discorso, anche quelli che si
risolvono nella realizzazione dell'opera con materiale assolutamente inidoneo
pur se riguardano elementi non propriamente strutturali quali i rivestimenti o
la pavimentazione. Orbene, sulla scorta di tali presupposti,
Garanzia biennale e non decennale per gli interventi di ristrutturazione
Cassazione (24123 del 20 novembre 2007) la garanzia decennale per gravi difetti
si applica soltanto nell'ipotesi di nuova costruzione e non anche nei
casi di modifica o ristrutturazione di un bene immobile esistente. I lavori
straordinari godono della garanzia breve. Secondo la Cassazione la natura della
garanzia ordinaria e quella relativa ai difetti hanno natura diversa. L'articolo
1667 del Codice Civile determina la forma di garanzia ordinaria nel contratto di
acquisto di durata biennale. La durata decennale prevista nel caso dell'articolo
1667 costituisce invece una responsabilità extra-contrattuale applicabile
esclusivamente alle nuove costruzioni e non anche agli interventi e alle
modifiche realizzate successivamente.
Condominio: responsabilità decennale anche per il direttore
dei lavori Cass. civ., sez. II, 18 aprile 2007, n. 9316
Con la sentenza n. 9316/2007 la Cassazione ha specificato che la garanzia per
vizi costruttivi è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, ai sensi
dell’art. 2946 c.c.. Va infatti esclusa l'applicazione dell'articolo 2226, comma
secondo, c.c. (prescrizione breve di un anno), atteso che, nell'adempimento
delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la
diligenza deve valutarsi esclusivamente tenendo presente la natura dell'attività
esercitata (articolo 1176 c.c.) che ha come contenuto un'obbligazione di mezzi.
L’amministratore dovrà, tuttavia, contestare in tempo utile le eventuali
problematiche verificate a fine lavori ma potrà avvalersi della prescrizione di
10 anni per intraprendere un’azione legale nei confronti del progettista e del
direttore dei lavori, ricorrendo anche dell’istituto dell’interruzione della
prescrizione stessa come previsto dall’art. 2943 c.c.
Cass. civ., sez. II, 8 gennaio 2000, n. 117
Gravi difetti di costruzione - Infiltrazioni di acqua per carenze di
impermeabilizzazione - Responsabilità del costruttore - Garanzia a carico
dell'appaltatore. Tra i vari difetti di costruzione per i
quali è operante a carico dell'appaltatore la garanzia prevista dall'art. 1669,
Codice civile, rientrano le infiltrazioni d'acqua determinate da carenze
dell'impermeabilizzazione perché incidono sulla funzionalità dell'opera
menomandone il godimento.
Cassazione civile, Sez. II - 19 gennaio 1999 n. 456 il "difetto di costruzione" che, a norma dell'art. 1669 c.c. legittima il committente all'azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dell'appaltatore può consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad una insoddisfacente realizzazione dell'opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa (e perciò non determinandone la "rovina" o il "pericolo di rovina"), bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata (quali, ad esempio, le condutture di adduzione idrica, i rivestimenti, l'impianto di riscaldamento, la canna fumaria), incide negativamente e in modo considerevole sul godimento dell'immobile medesimo, mentre i vizi (o le difformità dell'opera dalle previsioni progettuali o dal contratto d'appalto), legittimanti l'azione di responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1667 c.c.non devono necessariamente incidere in misura rilevante sull'efficienza e la durata dell'opera.
Cass. 05/09/94 - n. 7651- appalto - autorimesse - parcheggi
- posti auto
Al tetto posto a copertura delle autorimesse esterne all'edificio condominiale -
svolgente, nella sua struttura unitaria ed omogenea, una funzione di riparo e di
protezione delle unità sottostanti, ciascuna delle quali costituisce pertinenza
della proprietà esclusiva dei singoli condomini - è applicabile la presunzione
di comunione stabilita dall'art. 1117, n. 1, c.c. con la conseguenza che esso
costituisce, al pari del tetto dell'edificio condominiale, oggetto di proprietà
comune e che l'amministratore del condominio è legittimato ad esercitare le
azioni che lo concernono. (Nella specie, condanna del costruttore al rifacimento
della impermeabilizzazione o al rimborso per eseguirla direttamente). Qualora
una parte tenuta per legge alla garanzia per vizi, come l'appaltatore ed il
venditore, riconosca, sulla base del precedente impegno negoziale, la
sussistenza di vizi della prestazione eseguita ed assuma, in luogo
dell'obbligazione di garanzia rientrante nel contenuto dell'originario
contratto, l'obbligo di eliminare i vizi stessi, si configura a carico di tale
parte un'obbligazione nuova ed autonoma (rispetto a quella di garanzia), non
soggetta ai termini di prescrizione e decadenza previsti dalla disciplina del
contratto di appalto (art. 1667 c.c.) e da quello del contratto di vendita (art.
1495 c.c.), restando soggetta all'ordinaria prescrizione decennale
Difetti di costruzione
Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza n° n. 8577 del 26 aprile
2005
In materia di appalto avente ad oggetto la costruzione di edifici o di altre
cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, rientra nei compiti
propri del giudice del merito, coinvolgendo l'accertamento e la valutazione
degli elementi di fatto del caso concreto, l'indagine volta a stabilire se i
difetti costruttivi ricadano nella disciplina dell'art. 1669 cod. civ., che
comporta la responsabilita' extracontrattuale dell'appaltatore, ovvero in quella
posta dagli artt. 1667 e 1668 cod. civ. in tema di garanzia per le difformita' e
i vizi dell'opera.
Al giudice di merito spetta altresi' stabilire se le acquisizioni processuali
sono sufficienti a formulare compiutamente il giudizio finale sulle
caratteristiche dei difetti, dovendo al riguardo non limitarsi alla mera
verifica della sussistenza del pericolo di crollo ovvero alla valutazione
dell'incidenza dei medesimi sulle parti essenziali e strutturali dell'immobile,
bensi' accertare anche se essi, pur afferendo ad elementi secondari ed
accessori, siano tali da incidere negativamente, pregiudicandoli in modo
considerevole nel tempo, sulla funzionalita' e sul godimento dell'immobile.
Cassazione, Sentenza n. 24143 del 20/11/2007, la garanzia decennale si applica esclusivamente alle ipotesi di nuova costruzione e non anche nei casi di intervento o modifica in un bene immobile già esistente.