Isolamento tetto
Cass. civ., 04/05/1999, n.4403, Sez.II Isolamento tetto
La Corte d'appello con una motivazione sintetica ma chiara e sufficiente, ha
accertato l'inscindibilità strutturale e funzionale del tetto, destinato a
proteggere l'intero edificio e non soltanto gli ultimi piani da tutti gli agenti
atmosferici e, quindi, anche dal caldo e dal freddo, e per la presenza di tali
caratteristiche, in coerenza con la norma dell'art. 1117 del codice civile, ha
escluso che possa distinguersi la parte di tetto, costituente la copertura
esterna del fabbricato, dalla sottostante destinata ad assicurare l'isolamento
termico e applicarsi per la ripartizione delle spese necessarie per il
rifacimento e la manutenzione di quest'ultima una disciplina diversa da quella
stabilita per l'altra.
Questo giudizio, secondo cui dell'isolamento termico si giovano tutti i
condomini e non solo quelli degli appartamenti sottostanti al tetto, si risolve
in un apprezzamento di fatto che, essendo esaurientemente motivato, è
insindacabile in sede di legittimità perché riservato ai giudici del merito.
E la stessa Corte d'appello, avendo ritenuto in base a questo suo accertamento che le spese di rifacimento dell'intero tetto debbano suddividersi tra tutti i comproprietari ai sensi del primo comma dell'art. 1123 del codice civile, si è adeguata correttamente al principio di diritto secondo cui le spese per la conservazione delle parti comuni dell'edificio, destinate a preservarlo dagli agenti atmosferici, sono assoggettate alla ripartizione in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive [art. 1123 1° comma cod. civ.] e non rientrano, invece, tra le spese di cui ai commi 2 e 3 della medesima norma, le quali riguardano le cose comuni suscettibili di destinazione al servizio dei condomini in misura diversa, ovvero al godimento di alcuni condomini e non di altri [sent. N. 11423 del 1990].