La mancata convocazione di un condòmino non rende nulla l'assemblea
Condominio. Delibere annullabili.
La mancata comunicazione dell'avviso di convocazione ad un condomino comporta la
semplice annullabilità e non la nullità radicale della assemblea. (La Corte di
Cassazione apre la strada ad una lettura delle regole sulla impugnabilità della
assemblea ai sensi dell'articolo 1137 c. c. , diversa da quella tradizionale ma
più aderente al testo della norma. Vi è da attendersi che in futuro solo le
deliberazioni che abbiano oggetto illecito o impossibile vengano ritenute
passibili di impugnativa senza limiti di tempo e quindi anche oltre il termine
di trenta giorni)
La mancata
comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale ad un
condomino, in quanto vizio del procedimento collegiale, comporta non già la
nullità, ma l'annullabilità della delibera che, ove non impugnata nel termine di
trenta giorni (dalla comunicazione per i condomini assenti e dalla approvazione
per quelli dissenzienti), e' valida ed efficace nei confronti di tutti i
partecipanti al condominio. ( Cassazione sentenza N° 1292 del 5 febbraio 2000)