Modifica delle norme sul condominio. Testo approvato dal Senato in via definitiva il 20.11.2012
Art. 1.
1. L'articolo 1117 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 1117. -- (Parti comuni dell'edificio). -- Sono oggetto di proprietà comune
dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi
diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:
1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui
sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti,
i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli
anditi, i portici, i cortili e le facciate;
2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come
la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i
sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso
comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso
comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari,
i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per
l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per
la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso
informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al
punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini,
ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto
disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche».
Art. 2.
1. Dopo l'articolo 1117 del codice civile sono inseriti i seguenti:
«Art. 1117-bis. -- (Ambito di applicabilità). -- Le disposizioni del presente
capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità
immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di
edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'articolo 1117.
Art. 1117-ter. -- (Modificazioni delle destinazioni d'uso). -- Per soddisfare
esigenze di interesse condominiale, l'assemblea, con un numero di voti che
rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti
del valore dell'edificio, può modificare la destinazione d'uso delle parti
comuni.
La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni
consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati
e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi
telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di
convocazione.
La convocazione dell'assemblea, a pena di nullità, deve indicare le parti comuni
oggetto della modificazione e la nuova destinazione d'uso.
La deliberazione deve contenere la dichiarazione espressa che sono stati
effettuati gli adempimenti di cui ai precedenti commi.
Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d'uso che possono recare
pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterano il
decoro architettonico.
Art. 1117-quater. -- (Tutela delle destinazioni d'uso). -- In caso di attività
che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d'uso delle
parti comuni, l'amministratore o i condomini, anche singolarmente, possono
diffidare l'esecutore e possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far
cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie. L'assemblea delibera
in merito alla cessazione di tali attività con la maggioranza prevista dal
secondo comma dell'articolo 1136».
Art. 3.
1. L'articolo 1118 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 1118. -- (Diritti dei partecipanti sulle parti comuni). -- Il diritto di
ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga
altrimenti, è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene.
Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.
Il condomino non può sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la
conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d'uso
della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali.
Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di
riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli
squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal
caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per
la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a
norma».
Art. 4.
1. Al primo comma dell'articolo 1119 del codice civile sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio».
Art. 5.
1. Dopo il primo comma dell'articolo 1120 del codice civile sono inseriti i
seguenti:
«I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell'articolo 1136,
possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore,
hanno ad oggetto:
1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità
degli edifici e degli impianti;
2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche,
per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare
parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell'edificio, nonché
per la produzione di energia mediante l'utilizzo di impianti di cogenerazione,
fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi
che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del
lastrico solare o di altra idonea superficie comune;
3) l'installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e
per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite
o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole
utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di
alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di
farne uso secondo il loro diritto.
L'amministratore è tenuto a convocare l'assemblea entro trenta giorni dalla
richiesta anche di un solo condomino interessato all'adozione delle
deliberazioni di cui al precedente comma. La richiesta deve contenere
l'indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli
interventi proposti. In mancanza, l'amministratore deve invitare senza indugio
il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni».
Art. 6.
1. L'articolo 1122 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 1122. -- (Opere su parti di proprietà o uso individuale). -- Nell'unità
immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso
comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso
individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti
comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro
architettonico dell'edificio.
In ogni caso è data preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce
all'assemblea».
Art. 7.
1. Dopo l'articolo 1122 del codice civile sono inseriti i seguenti:
«Art. 1122-bis. -- (Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di
produzione di energia da fonti rinnovabili). -- Le installazioni di impianti non
centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro
genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi
collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati
in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità
immobiliari di proprietà individuale, preservando in ogni caso il decoro
architettonico dell'edificio, salvo quanto previsto in materia di reti
pubbliche.
È consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti
rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico
solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà
individuale dell'interessato.
Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato ne
dà comunicazione all'amministratore indicando il contenuto specifico e le
modalità di esecuzione degli interventi. L'assemblea può prescrivere, con la
maggioranza di cui al quinto comma dell'articolo 1136, adeguate modalità
alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità,
della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio e, ai fini
dell'installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta
degli interessati, a ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici
comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di
condominio o comunque in atto. L'assemblea, con la medesima maggioranza, può
altresì subordinare l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato, di
idonea garanzia per i danni eventuali.
L'accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale deve essere consentito
ove necessario per la progettazione e per l'esecuzione delle opere. Non sono
soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unità abitative.
Art. 1122-ter. -- (Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni). -- Le
deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di
impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate
dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136».
Art. 8.
1. All'articolo 1124 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle
unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per
metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà
esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo»;
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Manutenzione e sostituzione delle
scale e degli ascensori».
Art. 9.
1. L'articolo 1129 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 1129. -- (Nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore). -- Quando i
condomini sono più di otto, se l'assemblea non vi provvede, la nomina di un
amministratore è fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più
condomini o dell'amministratore dimissionario.
Contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico,
l'amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice
fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il
locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130,
nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta
all'amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo
rimborso della spesa, copia da lui firmata.
L'assemblea può subordinare la nomina dell'amministratore alla presentazione ai
condomini di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilità
civile per gli atti compiuti nell'esercizio del mandato.
L'amministratore è tenuto altresì ad adeguare i massimali della polizza se nel
periodo del suo incarico l'assemblea deliberi lavori straordinari. Tale
adeguamento non deve essere inferiore all'importo di spesa deliberato e deve
essere effettuato contestualmente all'inizio dei lavori. Nel caso in cui
l'amministratore sia coperto da una polizza di assicurazione per la
responsabilità civile professionale generale per l'intera attività da lui
svolta, tale polizza deve essere integrata con una dichiarazione dell'impresa di
assicurazione che garantisca le condizioni previste dal periodo precedente per
lo specifico condominio.
Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai
terzi, è affissa l'indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti,
anche telefonici, dell'amministratore.
In mancanza dell'amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior
uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità
e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a
quelle dell'amministratore.
L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque
titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per
conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario,
intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore,
può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della
rendicontazione periodica.
Alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta
la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini
e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi
comuni senza diritto ad ulteriori compensi.
Salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea, l'amministratore è
tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati
entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è
compreso, anche ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per
l'attuazione del presente codice.
L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per
eguale durata. L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in
ordine alla nomina del nuovo amministratore.
La revoca dell'amministratore può essere deliberata in ogni tempo
dall'assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le
modalità previste dal regolamento di condominio. Può altresì essere disposta
dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto
dal quarto comma dell'articolo 1131, se non rende il conto della gestione,
ovvero in caso di gravi irregolarità. Nei casi in cui siano emerse gravi
irregolarità fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3) del
dodicesimo comma del presente articolo, i condomini, anche singolarmente,
possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione e
revocare il mandato all'amministratore. In caso di mancata revoca da parte
dell'assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all'autorità giudiziaria; in
caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha
titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi
nei confronti dell'amministratore revocato.
Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità:
1) l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto
condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la revoca e per
la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;
2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di
deliberazioni dell'assemblea;
3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma;
4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione
tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o
di altri condomini;
5) l'aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle
formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme
dovute al condominio, l'aver omesso di curare diligentemente l'azione e la
conseguente esecuzione coattiva;
7) l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 1130, numeri 6), 7) e 9);
l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma
del presente articolo.
In caso di revoca da parte dell'autorità giudiziaria, l'assemblea non può
nominare nuovamente l'amministratore revocato.
L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo,
deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa,
l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta.
Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni
di cui alla sezione I del capo IX del titolo III del libro IV.
Il presente articolo si applica anche agli edifici di alloggi di edilizia
popolare ed economica, realizzati o recuperati da enti pubblici a totale
partecipazione pubblica o con il concorso dello Stato, delle regioni, delle
province o dei comuni, nonché a quelli realizzati da enti pubblici non economici
o società private senza scopo di lucro con finalità sociali proprie
dell'edilizia residenziale pubblica».
Art. 10.
1. L'articolo 1130 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 1130. -- (Attribuzioni dell'amministratore). -- L'amministratore, oltre a
quanto previsto dall'articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve:
1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea, convocarla annualmente per
l'approvazione del rendiconto condominiale di cui all'articolo 1130-bis e curare
l'osservanza del regolamento di condominio;
2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi
nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a
ciascuno dei condomini;
3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione
ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;
4) compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio;
5) eseguire gli adempimenti fiscali;
6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le
generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti
personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o
domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato
relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati deve essere
comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni.
L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle
comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla
tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o
incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie,
addebitandone il costo ai responsabili;
7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di
nomina e revoca dell'amministratore e del registro di contabilità. Nel registro
dei verbali delle assemblee sono altresì annotate: le eventuali mancate
costituzioni dell'assemblea, le deliberazioni nonché le brevi dichiarazioni rese
dai condomini che ne hanno fatto richiesta; allo stesso registro è allegato il
regolamento di condominio, ove adottato. Nel registro di nomina e revoca
dell'amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e
della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonché gli estremi del
decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel registro di contabilità sono
annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello
dell'effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro
può tenersi anche con modalità informatizzate;
conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia
al rapporto con i condomini sia allo stato tecnico-amministrativo dell'edificio
e del condominio;
9) fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato
dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso;
10) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare
l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni».
Art. 11.
1. Dopo l'articolo 1130 del codice civile è inserito il seguente:
«Art. 1130-bis. -- (Rendiconto condominiale). -- Il rendiconto condominiale
contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla
situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali
riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica.
Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di
una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei
rapporti in corso e delle questioni pendenti. L'assemblea condominiale può, in
qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un
revisore che verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta
con la maggioranza prevista per la nomina dell'amministratore e la relativa
spesa è ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà. I
condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari
possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed
estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono
essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione.
L'assemblea può anche nominare, oltre all'amministratore, un consiglio di
condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità
immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo».
Art. 12.
1. Al primo comma dell'articolo 1131 del codice civile, le parole:
«dall'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 1130».
Art. 13.
1. L'articolo 1134 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 1134. -- (Gestione di iniziativa individuale). -- Il condomino che ha
assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore
o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa
urgente».
2. All'articolo 1135 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, il numero 4) è sostituito dal seguente:
«4) alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo
obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«L'assemblea può autorizzare l'amministratore a partecipare e collaborare a
progetti, programmi e iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali
o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti
comuni degli immobili nonché di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza
statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la
vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona in cui
il condominio è ubicato».
Art. 14.
1. L'articolo 1136 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 1136. -- (Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni). --
L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di
tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e
la maggioranza dei partecipanti al condominio.
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la
maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
Se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero
legale, l'assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a
quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima.
L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento
di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero
edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se
approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che
rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio.
Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le
liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni
dell'amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione
dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni
di cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter nonché 1135,
terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal
secondo comma del presente articolo.
Le deliberazioni di cui all'articolo 1120, primo comma, e all'articolo 1122-bis,
terzo comma, devono essere approvate dall'assemblea con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore
dell'edificio.
L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono
stati regolarmente convocati.
Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel
registro tenuto dall'amministratore».
Art. 15.
1. L'articolo 1137 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 1137. -- (Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea). -- Le
deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono
obbligatorie per tutti i condomini.
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni
condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria
chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre
dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di
comunicazione della deliberazione per gli assenti.
L'azione di annullamento non sospende l'esecuzione della deliberazione, salvo
che la sospensione sia ordinata dall'autorità giudiziaria.
L'istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell'inizio della causa di
merito non sospende né interrompe il termine per la proposizione
dell'impugnazione della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la
sospensione è disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III,
sezione I, con l'esclusione dell'articolo 669-octies, sesto comma, del codice di
procedura civile».
Art. 16.
1. All'articolo 1138 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza
stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 ed allegato al registro indicato
dal numero 7) dell'articolo 1130. Esso può essere impugnato a norma
dell'articolo 1107»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali
domestici».
Art. 17.
1. Al numero 1) del primo comma dell'articolo 2659 del codice civile sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Per i condominii devono essere
indicati l'eventuale denominazione, l'ubicazione e il codice fiscale».
Art. 18.
1. L'articolo 63 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è
sostituito dal seguente:
«Art. 63. -- Per la riscossione dei contributi in base allo stato di
ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di
autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente
esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non
ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i
pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini.
In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un
semestre, l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione
dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.
Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al
pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente.
Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente
causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa
all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del
diritto».
Art. 19.
1. L'articolo 64 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:
«Art. 64. -- Sulla revoca dell'amministratore, nei casi indicati dall'undicesimo
comma dell'articolo 1129 e dal quarto comma dell'articolo 1131 del codice, il
tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito
l'amministratore in contraddittorio con il ricorrente.
Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo alla corte
d'appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione o dalla
comunicazione».
Art. 20.
1. All'articolo 66 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie, il terzo comma è sostituito dai seguenti:
«L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del
giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per
l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta
elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere
l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o
incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è
annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o
assenti perché non ritualmente convocati.
L'assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare
della prima.
L'amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da
assicurare lo svolgimento dell'assemblea in termini brevi, convocando gli aventi
diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di
eventuale prosecuzione dell'assemblea validamente costituitasi».
Art. 21.
1. L'articolo 67 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:
«Art. 67. -- Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di
rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il
delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore
proporzionale.
Qualora un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone,
queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che è designato
dai comproprietari interessati a norma dell'articolo 1106 del codice.
Nei casi di cui all'articolo 1117-bis del codice, quando i partecipanti sono
complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la
maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio
rappresentante all'assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più
condominii e per la nomina dell'amministratore. In mancanza, ciascun
partecipante può chiedere che l'autorità giudiziaria nomini il rappresentante
del proprio condominio. Qualora alcuni dei condominii interessati non abbiano
nominato il proprio rappresentante, l'autorità giudiziaria provvede alla nomina
su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a
provvedervi entro un congruo termine. La diffida ed il ricorso all'autorità
giudiziaria sono notificati al condominio cui si riferiscono in persona
dell'amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini.
Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto.
Il rappresentante risponde con le regole del mandato e comunica tempestivamente
all'amministratore di ciascun condominio l'ordine del giorno e le decisioni
assunte dall'assemblea dei rappresentanti dei condominii. L'amministratore
riferisce in assemblea.
All'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a
qualunque assemblea.
L'usufruttuario di un piano o porzione di piano dell'edificio esercita il
diritto di voto negli affari che attengono all'ordinaria amministrazione e al
semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.
Nelle altre deliberazioni, il diritto di voto spetta ai proprietari, salvi i
casi in cui l'usufruttuario intenda avvalersi del diritto di cui all'articolo
1006 del codice ovvero si tratti di lavori od opere ai sensi degli articoli 985
e 986 del codice. In tutti questi casi l'avviso di convocazione deve essere
comunicato sia all'usufruttuario sia al nudo proprietario.
Il nudo proprietario e l'usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento
dei contributi dovuti all'amministrazione condominiale».
Art. 22.
1. L'articolo 68 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:
«Art. 68. -- Ove non precisato dal titolo ai sensi dell'articolo 1118, per gli
effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice, il valore
proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi in apposita
tabella allegata al regolamento di condominio.
Nell'accertamento dei valori di cui al primo comma non si tiene conto del canone
locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascuna unità
immobiliare».
Art. 23.
1. L'articolo 69 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:
«Art. 69. -- I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi
nella tabella millesimale di cui all'articolo 68 possono essere rettificati o
modificati all'unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati,
anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista
dall'articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza
di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione
delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale
dell'unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo
è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.
Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella
millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell'articolo 68, può
essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona
dell'amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea
dei condomini. L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere
revocato ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni.
Le norme di cui al presente articolo si applicano per la rettifica o la
revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese redatte in applicazione
dei criteri legali o convenzionali».
Art. 24.
1. L'articolo 70 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:
«Art. 70. -- Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere
stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e,
in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui
l'amministratore dispone per le spese ordinarie».
Art. 25.
1. Dopo l'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie sono inseriti i seguenti:
«Art. 71-bis. -- Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio
coloro:
a) che hanno il godimento dei diritti civili;
b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione,
l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni
altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione
non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive,
salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) che non sono interdetti o inabilitati;
e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari;
f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di
formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari
qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.
Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio anche società di cui
al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere
posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai
dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii
a favore dei quali la società presta i servizi.
La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo
comma comporta la cessazione dall'incarico. In tale evenienza ciascun condomino
può convocare senza formalità l'assemblea per la nomina del nuovo
amministratore.
A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un
anno, nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell'attività di
amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del
primo comma. Resta salvo l'obbligo di formazione periodica.
Art. 71-ter. -- Su richiesta dell'assemblea, che delibera con la maggioranza di
cui al secondo comma dell'articolo 1136 del codice, l'amministratore è tenuto ad
attivare un sito internet del condominio che consenta agli aventi diritto di
consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla
delibera assembleare. Le spese per l'attivazione e la gestione del sito internet
sono poste a carico dei condomini.
Art. 71-quater -- Per controversie in materia di condominio, ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si
intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle
disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da
61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice.
La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità,
presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale
nella quale il condominio è situato.
Al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore, previa delibera
assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo
comma, del codice.
Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la
delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio,
idonea proroga della prima comparizione.
La proposta di mediazione deve essere approvata dall'assemblea con la
maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice. Se non si
raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata.
Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della
necessità per l'amministratore di munirsi della delibera assembleare».
Art. 26.
1. Dopo l'articolo 155 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie è inserito il seguente:
«Art. 155-bis. -- L'assemblea, ai fini dell'adeguamento degli impianti non
centralizzati di cui all'articolo 1122-bis, primo comma, del codice, già
esistenti alla data di entrata in vigore del predetto articolo, adotta le
necessarie prescrizioni con le maggioranze di cui all'articolo 1136, commi
primo, secondo e terzo, del codice».
Art. 27.
1. All'articolo 2, comma 1, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, le parole: «con
le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice
civile» sono sostituite dalle seguenti: «con le maggioranze previste dal secondo
comma dell'articolo 1120 del codice civile».
Art. 28.
1. All'articolo 26, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le parole:
«semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea»
sono sostituite dalle seguenti: «degli intervenuti, con un numero di voti che
rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio».
2. All'articolo 26, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le parole:
«l'assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e
1136 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «l'assemblea di
condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo
1120 del codice civile».
Art. 29.
1. All'articolo 2-bis, comma 13, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, le parole:
«l'articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice» sono sostituite dalle
seguenti: «l'articolo 1120, secondo comma, dello stesso codice».
Art. 30.
1. I contributi per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché
per le innovazioni sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, se divenute esigibili
ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del
codice civile e disposizioni transitorie, come sostituito dall'articolo 18 della
presente legge, durante le procedure concorsuali.
Art. 31.
1. All'articolo 23, primo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole:
«per le cause tra condomini» sono inserite le seguenti: «, ovvero tra condomini
e condominio,».
Art. 32.
1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore dopo sei mesi
dalla data di pubblicazione della medesima nella Gazzetta Ufficiale.
IL PRESIDENTE