Multe e sanzioni nel condominio

Regolamento di condominio, illegittime le sanzioni che superano i 5 centesimi di euro (100L.)
Cassazione, sentenza del 21/04/2008 n 10329
La Cassazione con sentenza n. 10329 del 21/04/2008 ha ritenuto nuovamente
nulla la sanzione superiore a 5 centesimi di euro (100 L.) prevista dal
regolamento condominiale. (Art.70 disp. att. C.C.).
In questi termini, si era già espressa con la sentenza n. 948 del 1995: "Il
regolamento di condominio non può prevedere, per l'infrazione alle sue
disposizioni, sanzioni pecuniarie di importo superiore a lire cento"

Potere dell'amministratore di condominio di irrogare sanzioni ai condomini, multe
Cassazione , sez. II civile, sentenza 26.06.2006 n° 14735 Fra le facoltà dell'amministratore di condominio, ai sensi dell’articolo 70 disp. att. c.c., rientra anche quella di irrogare sanzioni pecuniarie ai condomini responsabili di violazioni del regolamento, ove lo stesso preveda tale possibilità. Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza 26 giugno 2006 n. 14735, precisando che al fine di attivarsi per far cessare gli abusi, l’amministratore non necessita di alcuna previa delibera assembleare, posto che egli è già tenuto ex lege (articolo 1130 comma 1 c.c.) a curare l’osservanza del regolamento del condominio al fine di tutelare l’interesse generale al decoro, alla tranquillità ed all’abitabilità dell’edificio. Al riguardo va infatti osservato per un verso,che i fatti materiali lamentati dal B.( il mancato rispetto, da parte di singoli condomini degli orari per lo scuotimento di panni e tovaglie e per la battitura dei tappeti,nonché l’inerzia dell’amministratore a fronte di tali condotte,tenute da alcuni condomini) sono stati ritenuti in se stessi pacifici: diverse - come si è visto, essendo le difese del P. a fronte delle relative avverse deduzioni. Orbene, una volta accertati tali fatti materiali, ritiene la Corte che del tutto correttamente il Tribunale di Chiavari abbia ritenuto addebitabile al P. la condotta inerte lamentata dal B. a fronte dei menzionati comportamenti, contrari al regolamento condominiale. Invero, al fine di attivarsi per far cessare gli abusi, l’amministratore non necessita di alcuna previa delibera assembleare, posto che egli è già tenuto ex lege (articolo 1130 comma 1 Cc: ex plurimis,cfr. Cassazione 14088/99; 9378/97) a curare l’osservanza del regolamento del condominio al fine di tutelare l’interesse generale al decoro,alla tranquillità ed all’abitabilità dell’edificio; ed è altresì nelle sue facoltà, ai sensi dell’articolo 70 disp. att. Cc, anche quella di irrogare sanzioni pecuniarie ai condomini responsabili di siffatte violazioni del regolamento (Cass. 8804/93): ove lo stesso - come del resto nella specie accertato dai Giudici di appello - preveda tale possibilità. La contraria opinione espressa al riguardo dal ricorrente - il quale nega che il regolamento condominiale contempli l’applicabilità di sanzioni pecuniari ai condomini che abbiano violato il regolamento stessi) - integra all’evidenza un vizio di tipo revocatorio, che, tuttavia non essendo deducibile in sede di legittimità, non può perciò stesso essere preso in considerazione nel presente giudizio.

 

 

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