Multe e sanzioni nel condominio
Regolamento di condominio, illegittime le sanzioni che
superano i 5 centesimi di euro (100L.)
Cassazione, sentenza del 21/04/2008 n 10329
La Cassazione con sentenza n. 10329 del 21/04/2008 ha ritenuto nuovamente
nulla la sanzione superiore a 5 centesimi di euro (100 L.) prevista dal
regolamento condominiale. (Art.70 disp. att. C.C.).
In questi termini, si era già espressa con la sentenza n. 948 del 1995: "Il
regolamento di condominio non può prevedere, per l'infrazione alle sue
disposizioni, sanzioni pecuniarie di importo superiore a lire cento"
Potere dell'amministratore di condominio di irrogare
sanzioni ai condomini, multe
Cassazione , sez. II civile, sentenza 26.06.2006 n° 14735 Fra le facoltà
dell'amministratore di condominio, ai sensi dell’articolo 70 disp. att. c.c.,
rientra anche quella di irrogare sanzioni pecuniarie ai condomini responsabili
di violazioni del regolamento, ove lo stesso preveda tale possibilità. Lo ha
stabilito la Cassazione, con la sentenza 26 giugno 2006 n. 14735, precisando che
al fine di attivarsi per far cessare gli abusi, l’amministratore non necessita
di alcuna previa delibera assembleare, posto che egli è già tenuto ex lege
(articolo 1130 comma 1 c.c.) a curare l’osservanza del regolamento del
condominio al fine di tutelare l’interesse generale al decoro, alla tranquillità
ed all’abitabilità dell’edificio. Al riguardo va infatti osservato per un
verso,che i fatti materiali lamentati dal B.( il mancato rispetto, da parte di
singoli condomini degli orari per lo scuotimento di panni e tovaglie e per la
battitura dei tappeti,nonché l’inerzia dell’amministratore a fronte di tali
condotte,tenute da alcuni condomini) sono stati ritenuti in se stessi pacifici:
diverse - come si è visto, essendo le difese del P. a fronte delle relative
avverse deduzioni. Orbene, una volta accertati tali fatti materiali, ritiene la
Corte che del tutto correttamente il Tribunale di Chiavari abbia ritenuto
addebitabile al P. la condotta inerte lamentata dal B. a fronte dei menzionati
comportamenti, contrari al regolamento condominiale. Invero, al fine di
attivarsi per far cessare gli abusi, l’amministratore non necessita di alcuna
previa delibera assembleare, posto che egli è già tenuto ex lege (articolo 1130
comma 1 Cc: ex plurimis,cfr. Cassazione 14088/99; 9378/97) a curare l’osservanza
del regolamento del condominio al fine di tutelare l’interesse generale al
decoro,alla tranquillità ed all’abitabilità dell’edificio; ed è altresì nelle
sue facoltà, ai sensi dell’articolo 70 disp. att. Cc, anche quella di irrogare
sanzioni pecuniarie ai condomini responsabili di siffatte violazioni del
regolamento (Cass. 8804/93): ove lo stesso - come del resto nella specie
accertato dai Giudici di appello - preveda tale possibilità. La contraria
opinione espressa al riguardo dal ricorrente - il quale nega che il regolamento
condominiale contempli l’applicabilità di sanzioni pecuniari ai condomini che
abbiano violato il regolamento stessi) - integra all’evidenza un vizio di tipo
revocatorio, che, tuttavia non essendo deducibile in sede di legittimità, non
può perciò stesso essere preso in considerazione nel presente giudizio.