Estinzione ipoteca su mutuo originario frazionato
Ultimora: buone notizie dalla finanziaria 2008, anche l'ipoteca sui mutui "frazionati" in origine potrà essere estinta automaticamente senza costi aggiuntivi, siamo in attesa di indicazioni attuative da parte del ministero.
Brutte notizie dall'Agenzia del
territorio.
Non potrà essere estinta d'ufficio l'ipoteca su un mutuo originalmente attivato
su un immobile dall'originario costruttore e poi frazionato a favore dei
successivi proprietari.
Per questo adempimento bisognerà rivolgersi ancora al notaio con tutti i costi
connessi.
Il decreto Bersani "sembrava" chiaro, ma le "interpretazioni" degli uffici
delegati frenano la "liberalizzazione":
Agenzia del Territorio, Circolare 20 novembre 2007, n. 13
PROT. n. 90575
ENTE EMITTENTE: Direzione dell’Agenzia
OGGETTO: Cancellazione di ipoteche ex art. 13, commi da 8-sexies a
8-quaterdecies, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 - Cancellazione di ipoteca
frazionata – Profili interpretativi.
DESTINATARI: Direzioni Centrali, Direzioni Regionali, Uffici Provinciali.
Roma, 20 novembre 2007
Firma: Mario Picardi
1. PREMESSA
L'art. 13, commi da 8-sexies a 8-quaterdecies, del decreto legge 31 gennaio
2007, n. 7, (cd. decreto "Bersani-bis"), convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40, come è noto, ha introdotto nell'ordinamento norme di
semplificazione del procedimento di cancellazione delle ipoteche iscritte a
garanzia dei mutui concessi da soggetti esercenti attività bancaria o
finanziaria, nonché da enti di previdenza obbligatoria.
Questa Agenzia ha dato attuazione alle disposizioni richiamate con due distinti
provvedimenti - di data, rispettivamente, 23 e 25 maggio 2007 - entrambi
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2007 .
In relazione alla portata e agli effetti del nuovo procedimento di cancellazione
introdotto dal decreto in esame, la scrivente ha inoltre fornito i primi
chiarimenti operativi di carattere generale con Circolare n. 5 del 1° giugno
2007, nella quale si precisa che lo stesso si ritiene "...applicabile unicamente
alle cancellazioni totali e non anche alle restrizioni di ipoteca (ancorché
riferibili all'avvenuto adempimento da parte di soggetti obbligati per quote del
mutuo originario).".
Recentemente, sono pervenute da più parti numerose richieste di chiarimenti in
ordine all'applicabilità o meno del procedimento di cui trattasi anche in
presenza di iscrizioni ipotecarie frazionate, a garanzia di quote di mutuo -
anch'esso frazionato - oggetto di accollo.
Al fine di inquadrare correttamente la questione, appare opportuno premettere
una pur sommaria ricognizione del quadro normativo civilistico di riferimento.
2. IL FRAZIONAMENTO DELL'IPOTECA: ASPETTI GENERALI, NATURA ED EFFICACIA
L'ipotesi tipica di frazionamento dell'ipoteca è quella disciplinata dall'art.
39 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 , secondo cui, nell'ambito del credito
fondiario, "in caso di edificio o complesso condominiale, il debitore e il terzo
acquirente del bene ipotecato hanno diritto alla suddivisione del finanziamento
in quote e, correlativamente, al frazionamento dell'ipoteca a garanzia. Il
conservatore dei registri immobiliari annota la suddivisione e il frazionamento
a margine dell'iscrizione presa."
Come è noto, il frazionamento dell'ipoteca, quanto alla sua natura giuridica, è
configurabile come una rinuncia, da parte del creditore ipotecario, al principio
di indivisibilità dell'ipoteca, sancito in via generale dal secondo comma
dell'articolo 2809 del codice civile, in forza del quale la garanzia reale
sussiste per intero su tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra
ogni loro parte.
Per il principio di indivisibilità, dunque, ove i beni oggetto dell'ipoteca
vengano divisi in porzioni - per effetto non solo della materiale divisione del
compendio immobiliare, ma anche di una pluralità di alienazioni -, il creditore,
in linea generale, può agire sulle singole porzioni per l'intero credito e,
viceversa, può espropriarle unitariamente, prescindendo dalla intervenuta
separazione.
Sebbene l'articolo 2809, secondo comma, del codice civile si riferisca
espressamente al solo oggetto dell'ipoteca, la dottrina prevalente configura
l'indivisibilità anche come caratteristica del credito, riferendosi alla
tendenziale insensibilità dell'ipoteca sia alle vicende modificative del credito
che del bene.
In altri termini, la prevalente dottrina ritiene che il principio della
indivisibilità dell'ipoteca, quanto all'oggetto, non può essere valutato
isolatamente, ma in correlazione ad altro analogo principio concernente il
credito; il che significa, in altri termini, che anche le mutazioni relative al
credito, di norma, non influiscono sulla entità del vincolo ipotecario, il quale
resta inalterato così come originariamente costituito.
L'art. 2809 c.c., rappresentando, in ultima analisi, una sorta di rafforzamento
della garanzia ispirato a ragioni di tutela del credito, è finalizzato a
realizzare una protezione dell'interesse del creditore che tuttavia può sempre
disporre del proprio diritto operando una modificazione del rapporto ipotecario.
Il bene, o la quota di esso, viene liberato dalla destinazione al
soddisfacimento di tutta l'obbligazione originaria e il relativo vincolo viene
limitato a quella parte di debito corrispondente all'interesse di colui al quale
appartiene il bene stesso.
Le speciali disposizioni sul credito fondiario citate, peraltro, configurano la
possibilità di suddividere il credito e l'ipoteca come un vero e proprio diritto
del debitore, nel senso che il creditore - nei casi specifici previsti - è
tenuto a consentire non solo la suddivisione del mutuo in quote, preordinata
all'accollo ad opera del terzo acquirente, ma anche il cosiddetto e correlato
"frazionamento dell'ipoteca"; operazione, quest'ultima, attraverso cui
l'originaria garanzia ipotecaria - iscritta, si sottolinea, in unica data e col
medesimo grado - viene ad articolarsi in una pluralità di vincoli, ciascuno
afferente ad una singola unità immobiliare.
L'ipoteca, dunque, perde il carattere di indivisibilità - inteso come
collegamento funzionale di ciascun singolo cespite all'intero credito - ma non
quello dell'unicità; ciascun vincolo ipotecario, infatti, così come risultante
dall'atto di frazionamento, manterrà il rango corrispondente a quello
dell'iscrizione originaria, poiché il frazionamento non estingue l'ipoteca, ma
ne determina soltanto una modificazione di tipo "divisionale".
In altri termini, l'annotazione del frazionamento a margine dell'ipoteca opera,
con efficacia retroattiva, l'effetto di far sì che ogni quota (derivata dal
frazionamento) non risponda più dell'intera ipoteca, ma soltanto della
"quantità" di ipoteca ad essa attribuita proprio con il frazionamento. 4
La conseguenza dell'efficacia tipica connessa ad un atto di frazionamento
ipotecario è che, a fronte dell'inadempimento dell'assegnatario (accollatario di
una quota di mutuo), il creditore perde il diritto di assoggettare ad
espropriazione l'intero bene, od una parte qualsiasi di esso, dovendo invece
"concentrare" le proprie pretese sul singolo immobile attribuito al debitore,
gravato dal vincolo ipotecario derivante dalla suddivisione del credito e dal
frazionamento d'ipoteca.
Viceversa, l'adempimento del singolo assegnatario, stante la deroga
convenzionale all'indivisibilità, comporta, per quest'ultimo, l'estinzione della
posizione debitoria corrispondente alla sola quota di "mutuo" accollata,
garantita dalla corrispondente quota di "ipoteca" derivante dal frazionamento.
Al riguardo, occorre, tuttavia precisare che l'annotazione di frazionamento,
alla quale la giurisprudenza, peraltro, non attribuisce efficacia costitutiva ,
non determina la suddivisione della garanzia ipotecaria in più formalità
distinte - aventi ciascuna una propria autonomia, oltre che sostanziale, anche "iscrizionale"
-, ma soltanto una mera modificazione del carattere inscindibile dell'ipoteca
originaria, il cui grado e i cui effetti restano inalterati ab origine.
In estrema sintesi, le singole quote in cui viene suddivisa l'ipoteca per
effetto del frazionamento non acquisiscono, neppure sotto il profilo attuativo
della pubblicitàimmobiliare, una propria capacità "distintiva"; tanto è vero che
alle stesse non viene attribuito un numero di registro generale e particolare
diverso da quello identificativo della formalità originaria .
Per tale motivo, in seguito all'adempimento del singolo debitore-assegnatario,
che determina l'estinzione della relativa obbligazione (corrispondente alla
quota di mutuo e alla quota di ipoteca derivanti dal frazionamento), non
consegue, stricto sensu, la "cancellazione" (estinzione) dell'ipoteca, intesa
come cancellazione totale della formalità "iscrizionale", ma la liberazione del
vincolo ipotecario dai soli cespiti facenti parte della quota stessa; sotto tale
profilo, infatti, sembrerebbe più corretto utilizzare le locuzioni "restrizione
di beni" o "cancellazione parziale" rispettando la terminologia codicistica
(artt. 2872 e 2886, primo comma, c.c.).
Quanto sopra, appunto, in considerazione del fatto che, essendo la formalità di
iscrizione unica (eseguita, come detto, nella stessa data e con unico grado di
registro generale e di registro particolare), potrebbe parlarsi di cancellazione
totale solo a fronte dell'adempimento di tutte le quote originate dal
frazionamento.
La rinunzia all'indivisibilità insita nell'atto di frazionamento non comporta,
in ultima analisi, una rinunzia, ancorché parziale, all'ipoteca; il risultato a
valle del frazionamento è rappresentato da una serie di vincoli parziali - a
garanzia della singole quote di debito - la cui sommatoria corrisponde
all'originario montante ipotecario.
3. LA CANCELLAZIONE DELLE QUOTE DI IPOTECA DERIVANTE DAL FRAZIONAMENTO: CORRETTA
PUBBLICITÀ IMMOBILIARE
Tenendo conto della natura e degli effetti tipici del frazionamento ipotecario,
si ritiene che la pubblicità della vicenda estintiva della singola quota di
debito derivata dalla suddivisione del credito originario, debba essere attuata
con modalità che, purdeterminando un effetto liberatorio del vincolo gravante
sul bene concesso a garanzia della specifica porzione di obbligazione oggetto di
adempimento, garantiscano, comunque, la permanenza della formalità originaria,
lasciandone inalterato il relativo grado.
A tale fine, dunque, ad avviso della Scrivente, non può che farsi riferimento al
particolare istituto della "riduzione delle ipoteche" delineato dagli artt. 2872
e seguenti del codice civile.
L'articolo 2872 c.c. stabilisce, infatti, che la riduzione delle ipoteche si
opera non solo riducendo la somma per la quale è stata presa l'iscrizione in
garanzia, ma anche restringendo (limitando) l'iscrizione ipotecaria ad una parte
soltanto di beni.
La riduzione si atteggia, dunque, come modificazione oggettiva del rapporto
ipotecario che incide, in particolare, sulla quantità dei beni destinati a
realizzare l'effettività della garanzia ipotecaria come causa legittima di
prelazione.
In particolare, la riduzione volontaria viene qualificata come fattispecie
modificativa volontaria - cioè su base convenzionale - attuata mediante un
accordo con cui le parti modificano l'elemento oggettivo dell'ipoteca.
Ed è proprio in relazione a tale peculiare aspetto che molti autori, riferendosi
in particolare alle modalità attuative della pubblicità immobiliare della
riduzione ipotecaria (o restrizione di beni), ritengono più corretto parlare di
pubblicità "modificativa" dell'ipoteca, in quanto finalizzata a modificare
l'originaria iscrizione (che resta sempre in vita, pur modificata in taluni
elementi).
Sotto il profilo oggettivo, quindi, la situazione che scaturisce a seguito del
pagamento da parte del debitore di una quota del mutuo frazionato, è
sostanzialmente assimilabile a quella che la disciplina prevista dagli articoli
2872 e segg. del codice civile identifica come "riduzione dell'ipoteca"
(mediante restrizione della garanzia ad una parte soltanto dei beni
originariamente vincolati) .
Ed invero, in entrambi i casi - sebbene sulla base di presupposti
sostanzialmente diversi 8 - il risultato (rectius: l'obbiettivo) finale è
l'estinzione del vincolo ipotecario soltanto in relazione ad alcuni beni facenti
parte del compendio originariamente vincolato, senza che si determini
l'estinzione della originaria formalità iscrizionale (cioè della iscrizione da
cui hanno tratto origine, per "derivazione", le singole quote di ipoteca
individuate dal frazionamento).
Coerentemente, pertanto, le modalità con cui va resa pubblica - e quindi
conoscibile nei confronti dei terzi - la predetta estinzione parziale del
vincolo ipotecario, dovrebbero essere le medesime in entrambi i casi:
annotazione di "restrizione di beni", a margine della iscrizione originaria,
mediante la quale si estingue l'ipoteca dai singoli cespiti, individuati con i
relativi estremi di identificazione catastale.
All'attualità, del resto, la pubblicità della cancellazione di una quota di
ipoteca derivata da un frazionamento, viene attuata mediante esecuzione a
margine della formalità originaria di una annotazione di "restrizione dei beni"
e non di "cancellazione".
4. LA CANCELLAZIONE AI SENSI DEI COMMI 8-SEXIES E SEGUENTI DELL'ART. 13 DEL
DECRETO LEGGE N. 7/2007 IN PRESENZA DI QUOTE DERIVANTI DA FRAZIONAMENTO -
INCOMPATIBILITÀ.
I commi 8-sexies e seguenti dell'art. 13 del decreto legge n. 7/2007, inseriti
dalla legge di conversione n. 40/2007, nell'introdurre norme di semplificazione
del procedimento di cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia dei mutui
concessi da soggetti esercenti attività bancaria o finanziaria, nonché da enti
di previdenza obbligatoria, hanno sostanzialmente previsto una nuova ipotesi di
perenzione correlata all'avvenuta estinzione dell'obbligazione.
La situazione delinea, infatti, in ultima analisi, un'ipotesi di perenzione
"legale" alternativa - "...in deroga all'art. 2847 del codice civile..." -
rispetto a quella ordinaria che si compie con il decorso del ventennio dalla
data di iscrizione (in difetto, ovviamente, di rinnovazione).
In base a quanto previsto dalla disposizione in esame, dunque, l'estinzione
dell'obbligazione, oltre a determinare l'estinzione dell'ipoteca sotto il
profilo sostanziale (cioè come garanzia reale dell'obbligazione), sembra
produrre anche l'estinzione della stessa efficacia di "iscrizione ipotecaria".
Nel peculiare contesto derivante dalla stipula e dalla conseguente annotazione
di un atto di frazionamento, tuttavia, gli effetti estintivi connessi
all'adempimento da parte del debitore della singola quota di debito - cui è
correlata la corrispondente quota di ipoteca - non possono, ovviamente,
coinvolgere la formalità iscrizionale originaria nella sua totalità; tale
formalità, infatti, come ampiamente accennato nel paragrafo precedente, per
quanto concerne le rimanenti quote derivate dal frazionamento e riferibili alle
altre porzioni di debito, non può che mantenere validità ed efficacia.
Peraltro, si ritiene opportuno evidenziare, che, nell'ambito del procedimento
delineato dal decreto legge n. 7/2007, la "cancellazione" è eseguita "d'ufficio"
dal conservatore, sulla base della comunicazione del creditore relativa
all'avvenuto rilascio della quietanza attestante la data di estinzione
dell'obbligazione.
Tale quietanza - al cui rilascio il creditore è tenuto in forza delle
disposizioni del citato decreto "Bersani-b/s" - parrebbe riferirsi non tanto al
rapporto ipotecario, quanto al rapporto debitorio in senso stretto, essendo
intrinsecamente correlata all'adempimento dell'obbligazione.
In altri termini, il creditore è tenuto a rilasciare una quietanza attestante la
data di estinzione dell'obbligazione garantita - nel caso di ipoteca frazionata,
tale riferimento riguarderebbe l'adempimento relativo alla singola quota del
mutuo - e a trasmettere la relativa comunicazione al conservatore entro trenta
giorni dalla stessa data.
Ora, alla luce delle indicazioni ricavabili dal vigente quadro normativo, il
creditore, nella peculiare vicenda estintiva conseguente ad un frazionamento di
ipoteca, non sembra tenuto ad individuare, espressamente, nella predetta
comunicazione né la "quantità" di ipoteca attribuita all'assegnatario in base
all'intervenuto frazionamento, né la corrispondente quota di beni gravati dal
vincolo ipotecario.
D'altro canto, la "cancellazione d'ufficio" disciplinata dal decreto
interdirigenziale 23 maggio 2007, in attuazione del decreto legge n. 7/2007, non
presuppone un'apposita manifestazione di volontà del creditore - diretta, fra
l'altro, ad individuare i beni afferenti la singola quota di mutuo estinta - né
la redazione di una specifica domanda di annotazione contenente l'indicazione
analitica di tali beni. 9
Sotto altro profilo, si evidenzia che l'applicazione del procedimento di
cancellazione semplificato di cui al Decreto Bersani-bis in presenza di un
frazionamento di ipoteca, potrebbe dar luogo a discrasie e criticità, sul piano
della corretta esecuzione della pubblicità immobiliare e dell'affidamento dei
terzi.
Mentre, infatti, la puntuale identificazione della quota di ipoteca derivante
dal frazionamento - e i relativi effetti sul piano pubblicitario - verrebbe
assicurata dall'annotazione del frazionamento eseguita a margine della formalità
originaria, l'evento estinzione della singola quota di ipoteca derivante dal
frazionamento, verrebbe reso pubblico - e, quindi, conoscibile - sull'apposito
registro delle comunicazioni.
Appare quindi evidente che la non perfetta coincidenza tra le fonti delle
informazioni ipotecarie presenti nei registri immobiliari verrebbe ad incidere
in senso negativo sulla completezza e chiarezza dell'informazione ipotecaria,
nonché sulla certezza dei rapporti giuridici.
Ciò, anche, nella considerazione che l'annotazione di cancellazione eseguita sul
nuovo registro istituito in attuazione del Decreto Bersani-b/s non potrebbe che
fare riferimento agli estremi della originaria iscrizione ipotecaria; iscrizione
che, per i motivi ampiamente esposti, non risulta estinta per effetto del
pagamento di una delle quote in cui il mutuo è stato suddiviso, ma soltanto
"modificata" in ordine alla quantità dei beni originariamente soggetti a vincolo
ipotecario.
In ultima analisi, l'automatismo stesso che connota, come tratto distintivo, il
regime semplificato di cancellazione di cui all'art. 13, commi da 8-sexies a
8-quaterdecies, del decreto legge n. 7/2007 sembra, ex se, inconciliabile con le
esigenze connesse ad una completa e corretta pubblicità immobiliare delle
peculiari situazioni giuridiche che si vengono a creare a valle del
frazionamento.
Sulla base delle complessive valutazioni svolte, pertanto, la scrivente ritiene
che, a normativa vigente, il procedimento di cancellazione disciplinato dal
citato decreto legge n. 7/2007 non possa trovare applicazione nelle ipotesi di
estinzione di obbligazioni derivanti da mutui ipotecari frazionati.
Gli Uffici Provinciali sono chiamati al puntuale rispetto delle indicazioni
impartite con la presente circolare e le Direzioni Regionali a verificarne la
loro applicazione.