L'amministratore non è obbligato a
cercare il nome dei NUOVI proprietari
Condominio Amministratore: Anagrafe Condominiale
L'amministratore non ha l'obbligo di verificare i
Registri Immobiliari allo scopo di accertare se vi
siano nuovi condomini,i quali non gli abbiano
comunicato il proprio acquisto.
"Tutti i condomini hanno diritto di esser convocati
per partecipare alle delibere dell' assemblea, pur
se, in mancanza di attribuzioni di quote millesimali
alle unita' immobiliari di cui sono titolari, non
sussiste il loro obbligo nella ripartizione delle
spese per la conservazione e il godimento di beni
comuni, ma è onere dell' acquirente dell' unità
assumere iniziative, magari anche con l' alienante,
per far conoscere all' amministratore di esser il
nuovo proprietario, non avendo questi l' obbligo di
verificare i registri immobiliari. (Cass.985 del 4
febbraio 1999)" |
Amministratore di condominio, decesso di
condomino, accertamento dell’erede
Cassazione civile , sez. II, sentenza 22.03.2007 n° 6926
L’amministratore che viene a conoscenza del decesso di un condomino, non avendo
utili elementi di riferimento e non essendo obbligato a fare alcuna particolare
ricerca, non è tenuto ad inviare alcun avviso fino a quando gli eredi non gli
manifesteranno la loro qualità. In senso contrario, non si potrebbe invocare il
fatto che, in base all’articolo 1136, comma 6, c.c., l’assemblea non può
deliberare se non risulta che tutti i condomini sia stati avvisati, in quanto
tale norma presuppone, per la sua applicabilità, che i condomini siano noti
all’amministratore
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