Compenso dell'amministratore omnicomprensivo
CORTE DI CASSAZIONE Sez. II, 12 marzo 2003, n. 3596. Amministratore del condominio – attribuzioni – partecipazione all’assemblea straordinaria – attività non esorbitante dal mandato – compenso – determinazione – momento del conferimento del mandato. In tema di condominio, la partecipazione dell’amministratore all’assemblea, ordinaria e straordinaria, in quanto attività connessa ed indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali e non esorbitante dal mandato con rappresentanza – le cui norme sono applicabili nei rapporti con i condomini – deve ritenersi compensata dal corrispettivo stabilito al momento dei conferimento dell’incarico per tutta l’attività amministrativa di durata annuale e non deve essere retribuita a parte. Cass. 28 aprile 2010, n.10204 l'attività dell'amministratore, connessa ed indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali e non esorbitante dal mandato con rappresentanza deve ritenersi compresa, quanto al suo compenso, nel corrispettivo stabilito al momento del conferimento dell'incarico per tutta l'attività amministrativa di durata annuale e non deve, perciò, essere retribuita a parte Corte di cassazione sentenza n.24978 del 25 novembre 2011: ha aderito all’orientamento che nega il diritto al compenso straordinario dell’amministratore in mancanza di una delibera che stabilisca, direttamente o per relationem al contratto, un compenso straordinario in favore dell’amministratore per lavori specifici (Così trib. Genova 29 maggio 2001 n.1501). Il compenso all'amministratore normalmente viene
pattuito nel contratto di conferimento del mandato; teoricamente il
compenso potrebbe anche non essere determinato, pur rimanendo
l'onerosità del mandato. In tal caso la determinazione avverrebbe ai
sensi dell'art. 1709 c.c., sulla base di tariffe professionali, qualora
amministratore risulti iscritto ad un albo (geometri, ingegneri,
avvocati, commercialisti, etc.), ovvero secondo gli usi o secondo la
determinazione da parte del Giudice. In questa ipotesi l'amministratore
potrebbe pretendere il compenso per ogni tipo di mansione svolta e,
qualora fosse iscritto ad un albo, potrebbe pretendere tale compenso
oltre che per l'attività amministrativa ordinaria, anche per l'attività
amministrativa straordinaria. |
La citata sentenza è stata ulteriormente ribadita dalla Cassazione: Sentenza del 30.09.2013 n. 2213/13